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Sentenza 1 gennaio 2025
Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 01/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 18/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 18/2022
tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Patta, con domicilio eletto in Modena, via G.
Sabbatini, n. 13
RICORRENTE
e
(C.F. CP_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.1.2022 la società ha convenuto in giudizio Parte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «- Accertare e dichiarare la CP_1
violazione da parte della sig.ra del patto di non concorrenza sottoscritto CP_1
contestualmente all'assunzione in data 20.8.2018 e, per l'effetto, condannarla ai sensi dell'art.
1 corrispettivo per il patto di non concorrenza pari ad € 4.560,00, nonché al pagamento della
somma di € 9.120,00 prevista a titolo di penale, per un totale di € 13.680,00, il tutto a favore di
in persona del legale rappresentante pro tempore». Parte_1
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di avere sottoscritto con la resistente un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato di un anno decorrente dal 20.8.2018, con qualifica di impiegata, terzo livello CCNL Studi professionali Conslip, mansioni di progettista-
coordinatrice; 2) l'avvenuta trasformazione del rapporto in uno a tempo indeterminato, a decorrere dal 20.8.2019; 3) l'avvenuta sottoscrizione, sempre tra le odierne parti contendenti, di un patto di non concorrenza in virtù del quale, per un periodo di sei mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, la Sig.ra si obbligava ad astenersi dal prestare attività CP_1
lavorativa presso e/o a favore di società, persone, imprese, cooperative e Enti operanti nel medesimo settore di competenza della società ricorrente, con specifico riguardo all'attività di formazione del personale, con vincolo territoriale limitato alle regioni di Lombardia ed Emilia
Romagna; 4) come la società ricorrente, a fronte dell'assunzione del predetto obbligo da parte della Sig.ra si impegnava a corrispondere la somma annuale di € 1.800,00 lordi, CP_1
mediante erogazione di un'indennità mensile lorda di € 150,00; 5) come la resistente abbia rassegnato le dimissioni in data 30.1.2021, con efficacia del recesso unilaterale a decorrere dal
1.3.2021; 6) come la resistente abbia violato tale patto di non concorrenza, avendo prestato,
proprio a decorrere dal 1.3.2021, attività di lavoro a favore della concorrente società
[...]
7) di avere comunicato, in sede stragiudiziale, alla resistente Parte_2
l'avvenuta violazione del patto e di averle così richiesto non solo la restituzione dei corrispettivi erogati a titolo di patto di non concorrenza ma anche il risarcimento del danno, pari al valore della penale pattuita.
2 Nel prospettare così l'avvenuto inadempimento al patto, nell'agire per la condanna della resistente alla restituzione dei corrispettivi versati nonché al pagamento della penale convenuta,
ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Dopo aver proceduto al rinnovo della notifica (per come disposto dal G.L. con provvedimento del 25.1.2023), all'esito della prima udienza di trattazione del 9.5.2023, parte resistente è stata dichiarata contumace, giusto provvedimento del 30.5.2023.
La causa è stata poi istruita mediante tentato esperimento di interrogatorio formale della resistente (la quale non è comparsa nel corso dell'udienza del 18.10.2023) e mediante assunzione della prova orale ammessa con ordinanza del 30.5.2023 e del 29.10.2023.
Previo deposito di nota difensiva finale, all'esito dell'udienza di discussione dell'11.12.2023
(celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree volte, previo accertamento del perpetrato inadempimento contrattuale, alla condanna di parte resistente al pagamento della somma capitale di € 13.680,00.
Si ritiene fondata l'iniziativa attorea.
Parte ricorrente ha documentalmente dimostrato di avere sottoscritto in data 20.8.2018 un patto di non concorrenza con la resistente, di durata semestrale dalla data di cessazione di efficacia del contratto di lavoro subordinato (v. docc. 3 e 4 ricorso).
Da una piana lettura di tale accordo emerge come la resistente si sarebbe impegnata, per il riferito periodo di 6 mesi, ad astenersi dal prestare attività lavorativa presso e/o a favore di società, persone, imprese, cooperative e Enti operanti nel medesimo settore di competenza della ricorrente, con specifico riguardo all'attività di formazione del personale.
3 Pena, la restituzione di tutti i corrispettivi percepiti e la corresponsione di un'ulteriore somma,
pari al doppio del corrispettivo percepito (v. doc. 4 ricorso, punto 5).
A fronte di tale impegno, la società ricorrente si era contrattualmente impegnata a corrisponderle un corrispettivo mensile pari a € 150,00 lordi, aggiuntivo ad ogni emolumento retributivo.
Vi è prova documentale di come parte ricorrente abbia sempre onorato al proprio impegno di natura economica, versando un corrispettivo lordo pari a € 4.560,00 (v. doc. 15 ricorso) nella vigenza del contratto di lavoro, divenuto inefficace a decorrere dal 1.3.2021 (v. doc. 5 ricorso).
Ciò posto, parte ricorrente prospetta come la resistente abbia violato il proprio impegno contrattuale astensivo, nella misura in cui costei abbia iniziato una nuova esperienza lavorativa nel medesimo settore indicato nel patto di non concorrenza.
La circostanza di fatto circa l'esistenza di tale inadempimento trova conferma nei documenti rifluiti in atti, nella deposizione testimoniale raccolta in corso di istruttoria (v. docc. 8, 12 e 13
ricorso e deposizione testimone . Tes_1
Sempre a tale proposito, nel rimanere contumace e nel non presenziare all'udienza volta all'esperimento dell'interrogatorio formale, parte resistente non ha fornito alcun riscontro onde sovvertire la prospettazione attorea e dimostrare l'esatto adempimento all'obbligazione contrattuale cui era astretta.
Quanto alle conseguenze del così riscontrato inadempimento, parte ricorrente correttamente invoca gli effetti della clausola n. 5) del patto di non concorrenza (v. doc. 4 ricorso).
Si condanna, pertanto, parte resistente a corrispondere a favore di parte ricorrente la somma complessiva di € 13.680,00, pari sostanzialmente al triplo dell'ammontare lordo del corrispettivo ricevuto nella vigenza del contratto. Oltre interessi in misura legale dalla data del
14.7.2021 (v. doc. 10 ricorso) sino al saldo effettivo.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a mente del tipo, valore, oggetto della controversia, degli adempimenti processuali compiuti nonché delle prescrizioni di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) In accoglimento delle domande di cui al ricorso, per quanto in motivazione, condanna parte resistente a corrispondere a favore di parte ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma complessiva di € 13.680,00, oltre interessi in misura legale dalla data del 14.7.2021 sino al saldo;
2) Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.695,00, oltre accessori come per legge e spese di contributo unificato.
Modena, 1.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 del predetto patto, al rimborso del compenso percepito nel corso del rapporto a titolo di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 18/2022
tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Patta, con domicilio eletto in Modena, via G.
Sabbatini, n. 13
RICORRENTE
e
(C.F. CP_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.1.2022 la società ha convenuto in giudizio Parte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «- Accertare e dichiarare la CP_1
violazione da parte della sig.ra del patto di non concorrenza sottoscritto CP_1
contestualmente all'assunzione in data 20.8.2018 e, per l'effetto, condannarla ai sensi dell'art.
1 corrispettivo per il patto di non concorrenza pari ad € 4.560,00, nonché al pagamento della
somma di € 9.120,00 prevista a titolo di penale, per un totale di € 13.680,00, il tutto a favore di
in persona del legale rappresentante pro tempore». Parte_1
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di avere sottoscritto con la resistente un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato di un anno decorrente dal 20.8.2018, con qualifica di impiegata, terzo livello CCNL Studi professionali Conslip, mansioni di progettista-
coordinatrice; 2) l'avvenuta trasformazione del rapporto in uno a tempo indeterminato, a decorrere dal 20.8.2019; 3) l'avvenuta sottoscrizione, sempre tra le odierne parti contendenti, di un patto di non concorrenza in virtù del quale, per un periodo di sei mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, la Sig.ra si obbligava ad astenersi dal prestare attività CP_1
lavorativa presso e/o a favore di società, persone, imprese, cooperative e Enti operanti nel medesimo settore di competenza della società ricorrente, con specifico riguardo all'attività di formazione del personale, con vincolo territoriale limitato alle regioni di Lombardia ed Emilia
Romagna; 4) come la società ricorrente, a fronte dell'assunzione del predetto obbligo da parte della Sig.ra si impegnava a corrispondere la somma annuale di € 1.800,00 lordi, CP_1
mediante erogazione di un'indennità mensile lorda di € 150,00; 5) come la resistente abbia rassegnato le dimissioni in data 30.1.2021, con efficacia del recesso unilaterale a decorrere dal
1.3.2021; 6) come la resistente abbia violato tale patto di non concorrenza, avendo prestato,
proprio a decorrere dal 1.3.2021, attività di lavoro a favore della concorrente società
[...]
7) di avere comunicato, in sede stragiudiziale, alla resistente Parte_2
l'avvenuta violazione del patto e di averle così richiesto non solo la restituzione dei corrispettivi erogati a titolo di patto di non concorrenza ma anche il risarcimento del danno, pari al valore della penale pattuita.
2 Nel prospettare così l'avvenuto inadempimento al patto, nell'agire per la condanna della resistente alla restituzione dei corrispettivi versati nonché al pagamento della penale convenuta,
ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Dopo aver proceduto al rinnovo della notifica (per come disposto dal G.L. con provvedimento del 25.1.2023), all'esito della prima udienza di trattazione del 9.5.2023, parte resistente è stata dichiarata contumace, giusto provvedimento del 30.5.2023.
La causa è stata poi istruita mediante tentato esperimento di interrogatorio formale della resistente (la quale non è comparsa nel corso dell'udienza del 18.10.2023) e mediante assunzione della prova orale ammessa con ordinanza del 30.5.2023 e del 29.10.2023.
Previo deposito di nota difensiva finale, all'esito dell'udienza di discussione dell'11.12.2023
(celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree volte, previo accertamento del perpetrato inadempimento contrattuale, alla condanna di parte resistente al pagamento della somma capitale di € 13.680,00.
Si ritiene fondata l'iniziativa attorea.
Parte ricorrente ha documentalmente dimostrato di avere sottoscritto in data 20.8.2018 un patto di non concorrenza con la resistente, di durata semestrale dalla data di cessazione di efficacia del contratto di lavoro subordinato (v. docc. 3 e 4 ricorso).
Da una piana lettura di tale accordo emerge come la resistente si sarebbe impegnata, per il riferito periodo di 6 mesi, ad astenersi dal prestare attività lavorativa presso e/o a favore di società, persone, imprese, cooperative e Enti operanti nel medesimo settore di competenza della ricorrente, con specifico riguardo all'attività di formazione del personale.
3 Pena, la restituzione di tutti i corrispettivi percepiti e la corresponsione di un'ulteriore somma,
pari al doppio del corrispettivo percepito (v. doc. 4 ricorso, punto 5).
A fronte di tale impegno, la società ricorrente si era contrattualmente impegnata a corrisponderle un corrispettivo mensile pari a € 150,00 lordi, aggiuntivo ad ogni emolumento retributivo.
Vi è prova documentale di come parte ricorrente abbia sempre onorato al proprio impegno di natura economica, versando un corrispettivo lordo pari a € 4.560,00 (v. doc. 15 ricorso) nella vigenza del contratto di lavoro, divenuto inefficace a decorrere dal 1.3.2021 (v. doc. 5 ricorso).
Ciò posto, parte ricorrente prospetta come la resistente abbia violato il proprio impegno contrattuale astensivo, nella misura in cui costei abbia iniziato una nuova esperienza lavorativa nel medesimo settore indicato nel patto di non concorrenza.
La circostanza di fatto circa l'esistenza di tale inadempimento trova conferma nei documenti rifluiti in atti, nella deposizione testimoniale raccolta in corso di istruttoria (v. docc. 8, 12 e 13
ricorso e deposizione testimone . Tes_1
Sempre a tale proposito, nel rimanere contumace e nel non presenziare all'udienza volta all'esperimento dell'interrogatorio formale, parte resistente non ha fornito alcun riscontro onde sovvertire la prospettazione attorea e dimostrare l'esatto adempimento all'obbligazione contrattuale cui era astretta.
Quanto alle conseguenze del così riscontrato inadempimento, parte ricorrente correttamente invoca gli effetti della clausola n. 5) del patto di non concorrenza (v. doc. 4 ricorso).
Si condanna, pertanto, parte resistente a corrispondere a favore di parte ricorrente la somma complessiva di € 13.680,00, pari sostanzialmente al triplo dell'ammontare lordo del corrispettivo ricevuto nella vigenza del contratto. Oltre interessi in misura legale dalla data del
14.7.2021 (v. doc. 10 ricorso) sino al saldo effettivo.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a mente del tipo, valore, oggetto della controversia, degli adempimenti processuali compiuti nonché delle prescrizioni di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) In accoglimento delle domande di cui al ricorso, per quanto in motivazione, condanna parte resistente a corrispondere a favore di parte ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma complessiva di € 13.680,00, oltre interessi in misura legale dalla data del 14.7.2021 sino al saldo;
2) Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.695,00, oltre accessori come per legge e spese di contributo unificato.
Modena, 1.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 del predetto patto, al rimborso del compenso percepito nel corso del rapporto a titolo di