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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/09/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Giudice, dott.ssa Lucia Cammarota, a seguito della discussione orale all'odierna udienza del 18.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n. 2202/2020, ad oggetto opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e seguenti della Legge 689/1981,
TRA
nella sua qualità di titolare “Sosushi Italia Parte_1
Meridionale” (P. IVA n. ), rapp.ta e difesa dall' avv. P.IVA_1
Alessia Capriolo e dall'avv. Antonio Peluso;
-RICORRENTE-
E
, già Controparte_1
, (C. F. Controparte_2
), rapp.to e difeso dal Responsabile del Processo P.IVA_2
Legale dott.ssa Sabria di Stefano;
-OPPOSTO-
CONCLUSIONI
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132 n.4) c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69 del 18 giugno
2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del 04.07.2009, ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione n. 62/2020, emessa in data 05.03.2020, dall' , in persona Controparte_3
del direttore p.t., con la quale le è stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa e spese di notifica per complessivi € 4.926,95 per le violazioni di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. AV00001/2015-230-01 del
10.06.2015. In particolare, sono state contestate le seguenti violazioni:
-Violazione dell'art. 3, comma 3, D.L. n.12/2002, come da ultimo modificato dal D.L. n.145/2013, conv. con modificazioni dalla L. n. 9/2014 (relativo a disposizioni in materia di lavoro irregolare- sanzione incrementata del 30%- non diffidabile), poiché ha occupato la lavoratrice a Persona_1
decorrere dal 22.05.2015, in assenza della preventiva comunicazione obbligatoria di assunzione e pertanto da
2 considerarsi sconosciuta alla P.A. La sanzione amministrativa determinata ai sensi dell'art. 16 della L.689/81 è pari ad euro
3.965,00.
-Violazione dell'art. 4 bis, primo periodo, comma 2, D.Lgs.
n.181/2000, come modificato dall'art.6, comma 1 del D.Lgs. n.
297/2002 e successivamente modificato dall'art.5, lettere a) e b),
Legge n. 183/2010 (relativo alla lettera di assunzione al lavoratore – collocamento ordinario), poiché non ha consegnato alla lavoratrice , nata il [...], all'atto Persona_1
dell'assunzione avvenuta in data 22.05.2015, copia della dichiarazione sottoscritta contenente i dati dell'avvenuta immissione al lavoro. La sanzione amministrativa prevista, determinata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 124/04 è pari ad euro
250,00.
Con l'atto di opposizione, in via preliminare, veniva richiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza e nel merito dichiararsi la nullità della stessa per insussistenza e illegittimità delle pretese azionate.
In particolare, la ricorrente sosteneva che l'accesso degli ispettori era avvenuto quando il locale era chiuso e non vi era alcuna attività lavorativa in corso, circostanza che escludeva la possibilità di accertare la presenza di lavoratori in nero.
Evidenziava, inoltre, che la normativa impone, in caso di verifiche, una descrizione puntuale delle mansioni, dell'abbigliamento e degli strumenti utilizzati dai presunti lavoratori, mentre nel verbale tali elementi risultavano riportati in maniera del tutto generica. Secondo la prospettazione
3 difensiva, l'“accesso breve” previsto dalle circolari ministeriali ha la sola finalità di verificare l'eventuale impiego irregolare durante lo svolgimento effettivo di attività lavorativa, circostanza che, nel caso di specie, non ricorreva. Venivano infine dedotti vizi procedurali, legati all'assenza di una verbalizzazione conforme alle prescrizioni normative, nonché
l'evidente sproporzione delle sanzioni irrogate, in assenza dei presupposti per applicarle.
L' costituito a Controparte_3
mezzo dei funzionari incaricati, chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma dell'ordinanza, riportandosi agli accertamenti effettuati in sede ispettiva dagli ufficiali verbalizzanti.
Istruita la causa, precisate le conclusioni, la causa viene all'odierna udienza assegnata in decisione a seguito di discussione orale, con lettura della sentenza a fine udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si precisa che, sotto il profilo metodologico, nella presente decisione si fa applicazione del criterio della
"ragione più liquida", il quale suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile -per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico- sistematica, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni
è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando
4 l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, il principio citato risponde ad "esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Costituzione, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (Cass. S.U.
24883/2008; Cass. S.U. 26242/2014; Cass. S.U. 9936/2014 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida -desumibile dagli artt. 24 e 111 Costituzione
- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale).
Va preliminare precisato che con il decreto legislativo n. 149 del
2015 è stato istituito l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, un ente autonomo, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di indipendenza contabile e organizzativa. A partire dal 1° gennaio 2017, con l'entrata in piena operatività, l' ha assunto le competenze prima esercitate dalle Direzioni territoriali del Ministero del Lavoro, diventando il punto di riferimento unico per le attività di vigilanza e controllo in materia lavoristica.
Successivamente, le riforme più recenti – in particolare il decreto-legge n. 75 del 2023 e i decreti direttoriali del luglio e
5 ottobre 2023 – hanno definito un nuovo assetto, introducendo un processo di razionalizzazione che ha comportato l'aggregazione di diverse sedi territoriali, tra cui quelle di e Benevento. Questa riorganizzazione, però, non CP_3
incide sulla sostanza: le funzioni istituzionali dell' CP_3
restano invariate, così come la continuità della sua azione amministrativa.
In altri termini, pur cambiando la struttura esterna e accorpando uffici territoriali, l' continua a garantire senza soluzione di continuità la propria attività ispettiva, preservando pienamente la legittimità degli atti e la stabilità del proprio intervento sul territorio.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Ai fini dell'integrazione della fattispecie contestata, si rende necessaria la ricorrenza di un duplice presupposto;
l'uno, di carattere negativo, rappresentato dall'omessa preventiva comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro, l'altro, di carattere positivo, rappresentato dalla sussistenza degli elementi costitutivi essenziali del rapporto di lavoro subordinato, che l'art. 2094 c.c. individua nella: sottoposizione del lavoratore al potere di direzione del datore di lavoro;
continuità della prestazione;
collaborazione offerta all'impresa dietro versamento della retribuzione.
In particolare, quanto alla sottoposizione al potere di eterodirezione del datore di lavoro, ossia all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare
6 del datore - che si sostanzia in un obbligo continuativo di obbedienza da parte del lavoratore ed in un contestuale potere di interferenza del datore sulle modalità di svolgimento della prestazione - è noto che esso è giuridicamente sempre presente, anche se, in alcuni casi, in concreto manca, oppure si manifesta in forma attenuata. In tale ultimo caso, infatti, è la natura dell'attività lavorativa prestata a mitigare il potere di ingerenza e controllo del datore di lavoro.
Ciò premesso, la giurisprudenza, in proposito, non ha pertanto escluso che possa configurarsi un rapporto di lavoro subordinato anche nel caso in cui ci sia una certa autonomia, iniziativa, discrezionalità del lavoratore con riguardo allo svolgimento della prestazione (Cass. Civ. 1885/76; 1064/75); in tale ipotesi, il potere di sovra-ordinazione gerarchica del datore di lavoro si esplica in indicazioni generali a carattere programmatico (Cass. Civ. 1094/93; 5301/86; 648/86; 5022/85)
e assume importanza decisiva "...la continua dedizione funzionale dell'energia lavorativa al risultato produttivo perseguito dall'imprenditore, di per sé in grado di dimostrare l'esistenza di un potere discrezionale e gerarchico" (Cass. Civ.,
n. 5024/85; n. 57/84).
A ciò fanno poi da corollario altri indici presuntivi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario predeterminato, che hanno una portata sussidiaria ai fini della prova della subordinazione e possono essere decisivi solo se valutati globalmente e non
7 singolarmente (cfr., per tutte, Cass. Civ., n. 9900/2003; Cass.
Civ., n. 6570/2000).
È, quindi, proprio il requisito dell'assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare altrui, che vale, in primo luogo, a caratterizzare il tipo contrattuale, dovendosi utilizzare gli altri elementi discriminanti solo nel caso di oggettiva difficoltà a ricostruire quest'ultimo in maniera attendibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Lav., n. 9545/2008; Cass.,
Sez. Lav., n. 5079/2009).
L'ulteriore elemento costitutivo del rapporto di lavoro subordinato, dato dalla continuità della prestazione, ancorché non espressamente previsto dall'art. 2094 c.c., viene richiamato nel concetto di collaborazione, e inteso pacificamente in dottrina come persistenza ideale nel tempo dell'obbligo di porre l'attività lavorativa a disposizione del datore.
Esso non è, comunque, incompatibile con il carattere discontinuo o saltuario della prestazione, a condizione che, però, "...tra una prestazione e l'altra il lavoratore resti a disposizione del datore di lavoro" (Cass. Civ., n. 4152/86; n.
3299/82; n. 5807/81; n. 137/81).
Sotto il profilo processuale, occorre evidenziare che il sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza-ingiunzione o verbale di contestazione si svolge sul rapporto, ovvero sull'accertamento della conformità della irrogata sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una prestazione
8 patrimoniale se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge
(Cass. Civ., Sez. Un., n. 1786/2010).
Dovendosi, dunque, accertare, non già la legittimità degli atti amministrativi, bensì l'effettiva sussistenza dell'illecito, va, altresì, rammentato che è consolidato il principio secondo il quale, con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione e dall'opponente. Ne deriva che "ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto dell'art. 23, comma 12, della L. n. 689 del
1981, l'opposizione deve essere accolta" (così, Cass. Civ., Sez. I,
n. 5095/199; nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. III, n. 3741/1999, secondo la quale, in tema di opposizione ad ordinanza- ingiunzione, il citato art. 23 - a norma del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità della parte opponente - recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi anche se, tuttavia, i fatti allegati da una parte e non contestati dall'altra possono considerarsi implicitamente ammessi da quest'ultima se gli altri argomenti
9 addotti dalla medesima siano incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi;
ancora, Cass. Civ., Sez. I, n.
5277/2007; cfr. anche Trib. di Modena, n. 347/2013 e n.
269/2013).
Del resto, l'art. 7, comma 10, D.Lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Occorrerà, dunque, valutare se, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del presente giudizio - nonché dello standard epistemologico proprio del processo civile -,
l'odierno opposto abbia dimostrato la ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi della responsabilità dell'ingiunta.
Innanzitutto, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti o di terzi, mentre non è necessaria la querela di falso qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, alle quali non si estende la fede privilegiata del documento (cfr. ord. Cass. n.
37764/21). In particolare, le dichiarazioni rese ai verbalizzanti possono costituire anche la fonte esclusiva del convincimento del giudice, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di
10 ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. 11934/2019; Cass.
8445/2020).
Dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni raccolte nell'immediatezza dell'accesso ispettivo, emerge con chiarezza che l'attività lavorativa fosse già in corso al momento dell'intervento degli ispettori. Le dichiarazioni rese dai lavoratori presenti – e in particolare dalla sig.ra e dagli Per_1
altri soggetti escussi – risultano univoche, precise e tra loro concordanti, confermando che la lavoratrice aveva effettivamente iniziato a prestare la propria attività a partire dalle ore 12.00 del 22 maggio 2015, mediante la sistemazione della sala e dei tavoli in attesa dell'apertura al pubblico.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, e da ultimo con l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 24208 del 2 novembre 2020, occorre attribuire maggiore attendibilità alle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti rispetto a quelle fornite successivamente in sede di giudizio, trattandosi di dichiarazioni spontanee e meno condizionate dalle esigenze difensive. Ne consegue che le dichiarazioni raccolte al momento dell'accesso ispettivo devono ritenersi pienamente idonee a comprovare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa.
E invero, durante il primo accesso ispettivo sono state raccolte le dichiarazioni dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro e della stessa lavoratrice la quale affermava: Persona_2
”Ho lavorato nel periodo di agosto dello scorso anno: Ho iniziato a lavorare oggi ma non ho ancora sottoscritto il contratto. Ho lavorato
11 anche in altre occasioni con il voucher. Oggi ho sistemato la sala in attesa dei titolari”. E il lavoratore testualmente Per_3
dichiarava: “La signora lavora da oggi in questo Persona_2
locale. È arrivata alle ore 12,00 per sistemare la sala”.
Anche in considerazione che all'udienza del 15.06.2022 il teste riferiva “…ho visto la sig.ra Testimone_1 Per_1
scendere le sedie sopra i tavoli in attesa del titolare. Confermo quanto dichiarato ai verbalizzanti…”
Inoltre, non risulta rispettato l'obbligo di preventiva attivazione dei voucher, avvenuta soltanto in un momento successivo all'accertamento. In base alla circolare del Ministero del Lavoro n. 38/2010 e alla nota ministeriale n. 12695 del 12 luglio 2013, la mancata formalizzazione presso CP_4
degli adempimenti relativi al lavoro accessorio comporta la presunzione di lavoro irregolare, con conseguente applicazione della cd. maxisanzione per lavoro nero.
Alla luce di tali elementi, devono ritenersi pienamente legittime e fondate le risultanze del verbale unico di accertamento del 10 giugno 2015 e le conseguenti sanzioni amministrative irrogate.
In ordine al quantum delle sanzioni erogate, le stesse paiono congrue alla luce degli interessi tutelati e dei disposti normativi vigenti.
Alla luce di quanto sopra l'ordinanza ingiunzione opposta va confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono quantificate, come da dispositivo, tenendo conto dei parametri vigenti.
PQM
12 Il Tribunale di Avellino, in persona del giudice dott.ssa Lucia
Cammarota, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 62 emessa il 5.03.2020, dall' ; Controparte_3
- condanna la ricorrente nella sua qualità Parte_1
di titolare “Sosushi Italia Meridionale” al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.100,00 per competenze, oltre accessori se dovuti, in favore dell'
[...]
, già Controparte_1 [...]
. Controparte_2
Avellino, 18.09.2025 Il Giudice
dott.ssa Lucia Cammarota
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Giudice, dott.ssa Lucia Cammarota, a seguito della discussione orale all'odierna udienza del 18.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n. 2202/2020, ad oggetto opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e seguenti della Legge 689/1981,
TRA
nella sua qualità di titolare “Sosushi Italia Parte_1
Meridionale” (P. IVA n. ), rapp.ta e difesa dall' avv. P.IVA_1
Alessia Capriolo e dall'avv. Antonio Peluso;
-RICORRENTE-
E
, già Controparte_1
, (C. F. Controparte_2
), rapp.to e difeso dal Responsabile del Processo P.IVA_2
Legale dott.ssa Sabria di Stefano;
-OPPOSTO-
CONCLUSIONI
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132 n.4) c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69 del 18 giugno
2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del 04.07.2009, ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione n. 62/2020, emessa in data 05.03.2020, dall' , in persona Controparte_3
del direttore p.t., con la quale le è stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa e spese di notifica per complessivi € 4.926,95 per le violazioni di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. AV00001/2015-230-01 del
10.06.2015. In particolare, sono state contestate le seguenti violazioni:
-Violazione dell'art. 3, comma 3, D.L. n.12/2002, come da ultimo modificato dal D.L. n.145/2013, conv. con modificazioni dalla L. n. 9/2014 (relativo a disposizioni in materia di lavoro irregolare- sanzione incrementata del 30%- non diffidabile), poiché ha occupato la lavoratrice a Persona_1
decorrere dal 22.05.2015, in assenza della preventiva comunicazione obbligatoria di assunzione e pertanto da
2 considerarsi sconosciuta alla P.A. La sanzione amministrativa determinata ai sensi dell'art. 16 della L.689/81 è pari ad euro
3.965,00.
-Violazione dell'art. 4 bis, primo periodo, comma 2, D.Lgs.
n.181/2000, come modificato dall'art.6, comma 1 del D.Lgs. n.
297/2002 e successivamente modificato dall'art.5, lettere a) e b),
Legge n. 183/2010 (relativo alla lettera di assunzione al lavoratore – collocamento ordinario), poiché non ha consegnato alla lavoratrice , nata il [...], all'atto Persona_1
dell'assunzione avvenuta in data 22.05.2015, copia della dichiarazione sottoscritta contenente i dati dell'avvenuta immissione al lavoro. La sanzione amministrativa prevista, determinata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 124/04 è pari ad euro
250,00.
Con l'atto di opposizione, in via preliminare, veniva richiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza e nel merito dichiararsi la nullità della stessa per insussistenza e illegittimità delle pretese azionate.
In particolare, la ricorrente sosteneva che l'accesso degli ispettori era avvenuto quando il locale era chiuso e non vi era alcuna attività lavorativa in corso, circostanza che escludeva la possibilità di accertare la presenza di lavoratori in nero.
Evidenziava, inoltre, che la normativa impone, in caso di verifiche, una descrizione puntuale delle mansioni, dell'abbigliamento e degli strumenti utilizzati dai presunti lavoratori, mentre nel verbale tali elementi risultavano riportati in maniera del tutto generica. Secondo la prospettazione
3 difensiva, l'“accesso breve” previsto dalle circolari ministeriali ha la sola finalità di verificare l'eventuale impiego irregolare durante lo svolgimento effettivo di attività lavorativa, circostanza che, nel caso di specie, non ricorreva. Venivano infine dedotti vizi procedurali, legati all'assenza di una verbalizzazione conforme alle prescrizioni normative, nonché
l'evidente sproporzione delle sanzioni irrogate, in assenza dei presupposti per applicarle.
L' costituito a Controparte_3
mezzo dei funzionari incaricati, chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma dell'ordinanza, riportandosi agli accertamenti effettuati in sede ispettiva dagli ufficiali verbalizzanti.
Istruita la causa, precisate le conclusioni, la causa viene all'odierna udienza assegnata in decisione a seguito di discussione orale, con lettura della sentenza a fine udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si precisa che, sotto il profilo metodologico, nella presente decisione si fa applicazione del criterio della
"ragione più liquida", il quale suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile -per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico- sistematica, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni
è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando
4 l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, il principio citato risponde ad "esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Costituzione, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (Cass. S.U.
24883/2008; Cass. S.U. 26242/2014; Cass. S.U. 9936/2014 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida -desumibile dagli artt. 24 e 111 Costituzione
- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale).
Va preliminare precisato che con il decreto legislativo n. 149 del
2015 è stato istituito l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, un ente autonomo, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di indipendenza contabile e organizzativa. A partire dal 1° gennaio 2017, con l'entrata in piena operatività, l' ha assunto le competenze prima esercitate dalle Direzioni territoriali del Ministero del Lavoro, diventando il punto di riferimento unico per le attività di vigilanza e controllo in materia lavoristica.
Successivamente, le riforme più recenti – in particolare il decreto-legge n. 75 del 2023 e i decreti direttoriali del luglio e
5 ottobre 2023 – hanno definito un nuovo assetto, introducendo un processo di razionalizzazione che ha comportato l'aggregazione di diverse sedi territoriali, tra cui quelle di e Benevento. Questa riorganizzazione, però, non CP_3
incide sulla sostanza: le funzioni istituzionali dell' CP_3
restano invariate, così come la continuità della sua azione amministrativa.
In altri termini, pur cambiando la struttura esterna e accorpando uffici territoriali, l' continua a garantire senza soluzione di continuità la propria attività ispettiva, preservando pienamente la legittimità degli atti e la stabilità del proprio intervento sul territorio.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Ai fini dell'integrazione della fattispecie contestata, si rende necessaria la ricorrenza di un duplice presupposto;
l'uno, di carattere negativo, rappresentato dall'omessa preventiva comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro, l'altro, di carattere positivo, rappresentato dalla sussistenza degli elementi costitutivi essenziali del rapporto di lavoro subordinato, che l'art. 2094 c.c. individua nella: sottoposizione del lavoratore al potere di direzione del datore di lavoro;
continuità della prestazione;
collaborazione offerta all'impresa dietro versamento della retribuzione.
In particolare, quanto alla sottoposizione al potere di eterodirezione del datore di lavoro, ossia all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare
6 del datore - che si sostanzia in un obbligo continuativo di obbedienza da parte del lavoratore ed in un contestuale potere di interferenza del datore sulle modalità di svolgimento della prestazione - è noto che esso è giuridicamente sempre presente, anche se, in alcuni casi, in concreto manca, oppure si manifesta in forma attenuata. In tale ultimo caso, infatti, è la natura dell'attività lavorativa prestata a mitigare il potere di ingerenza e controllo del datore di lavoro.
Ciò premesso, la giurisprudenza, in proposito, non ha pertanto escluso che possa configurarsi un rapporto di lavoro subordinato anche nel caso in cui ci sia una certa autonomia, iniziativa, discrezionalità del lavoratore con riguardo allo svolgimento della prestazione (Cass. Civ. 1885/76; 1064/75); in tale ipotesi, il potere di sovra-ordinazione gerarchica del datore di lavoro si esplica in indicazioni generali a carattere programmatico (Cass. Civ. 1094/93; 5301/86; 648/86; 5022/85)
e assume importanza decisiva "...la continua dedizione funzionale dell'energia lavorativa al risultato produttivo perseguito dall'imprenditore, di per sé in grado di dimostrare l'esistenza di un potere discrezionale e gerarchico" (Cass. Civ.,
n. 5024/85; n. 57/84).
A ciò fanno poi da corollario altri indici presuntivi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario predeterminato, che hanno una portata sussidiaria ai fini della prova della subordinazione e possono essere decisivi solo se valutati globalmente e non
7 singolarmente (cfr., per tutte, Cass. Civ., n. 9900/2003; Cass.
Civ., n. 6570/2000).
È, quindi, proprio il requisito dell'assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare altrui, che vale, in primo luogo, a caratterizzare il tipo contrattuale, dovendosi utilizzare gli altri elementi discriminanti solo nel caso di oggettiva difficoltà a ricostruire quest'ultimo in maniera attendibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Lav., n. 9545/2008; Cass.,
Sez. Lav., n. 5079/2009).
L'ulteriore elemento costitutivo del rapporto di lavoro subordinato, dato dalla continuità della prestazione, ancorché non espressamente previsto dall'art. 2094 c.c., viene richiamato nel concetto di collaborazione, e inteso pacificamente in dottrina come persistenza ideale nel tempo dell'obbligo di porre l'attività lavorativa a disposizione del datore.
Esso non è, comunque, incompatibile con il carattere discontinuo o saltuario della prestazione, a condizione che, però, "...tra una prestazione e l'altra il lavoratore resti a disposizione del datore di lavoro" (Cass. Civ., n. 4152/86; n.
3299/82; n. 5807/81; n. 137/81).
Sotto il profilo processuale, occorre evidenziare che il sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza-ingiunzione o verbale di contestazione si svolge sul rapporto, ovvero sull'accertamento della conformità della irrogata sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una prestazione
8 patrimoniale se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge
(Cass. Civ., Sez. Un., n. 1786/2010).
Dovendosi, dunque, accertare, non già la legittimità degli atti amministrativi, bensì l'effettiva sussistenza dell'illecito, va, altresì, rammentato che è consolidato il principio secondo il quale, con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione e dall'opponente. Ne deriva che "ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto dell'art. 23, comma 12, della L. n. 689 del
1981, l'opposizione deve essere accolta" (così, Cass. Civ., Sez. I,
n. 5095/199; nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. III, n. 3741/1999, secondo la quale, in tema di opposizione ad ordinanza- ingiunzione, il citato art. 23 - a norma del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità della parte opponente - recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi anche se, tuttavia, i fatti allegati da una parte e non contestati dall'altra possono considerarsi implicitamente ammessi da quest'ultima se gli altri argomenti
9 addotti dalla medesima siano incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi;
ancora, Cass. Civ., Sez. I, n.
5277/2007; cfr. anche Trib. di Modena, n. 347/2013 e n.
269/2013).
Del resto, l'art. 7, comma 10, D.Lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Occorrerà, dunque, valutare se, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del presente giudizio - nonché dello standard epistemologico proprio del processo civile -,
l'odierno opposto abbia dimostrato la ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi della responsabilità dell'ingiunta.
Innanzitutto, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti o di terzi, mentre non è necessaria la querela di falso qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, alle quali non si estende la fede privilegiata del documento (cfr. ord. Cass. n.
37764/21). In particolare, le dichiarazioni rese ai verbalizzanti possono costituire anche la fonte esclusiva del convincimento del giudice, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di
10 ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. 11934/2019; Cass.
8445/2020).
Dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni raccolte nell'immediatezza dell'accesso ispettivo, emerge con chiarezza che l'attività lavorativa fosse già in corso al momento dell'intervento degli ispettori. Le dichiarazioni rese dai lavoratori presenti – e in particolare dalla sig.ra e dagli Per_1
altri soggetti escussi – risultano univoche, precise e tra loro concordanti, confermando che la lavoratrice aveva effettivamente iniziato a prestare la propria attività a partire dalle ore 12.00 del 22 maggio 2015, mediante la sistemazione della sala e dei tavoli in attesa dell'apertura al pubblico.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, e da ultimo con l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 24208 del 2 novembre 2020, occorre attribuire maggiore attendibilità alle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti rispetto a quelle fornite successivamente in sede di giudizio, trattandosi di dichiarazioni spontanee e meno condizionate dalle esigenze difensive. Ne consegue che le dichiarazioni raccolte al momento dell'accesso ispettivo devono ritenersi pienamente idonee a comprovare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa.
E invero, durante il primo accesso ispettivo sono state raccolte le dichiarazioni dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro e della stessa lavoratrice la quale affermava: Persona_2
”Ho lavorato nel periodo di agosto dello scorso anno: Ho iniziato a lavorare oggi ma non ho ancora sottoscritto il contratto. Ho lavorato
11 anche in altre occasioni con il voucher. Oggi ho sistemato la sala in attesa dei titolari”. E il lavoratore testualmente Per_3
dichiarava: “La signora lavora da oggi in questo Persona_2
locale. È arrivata alle ore 12,00 per sistemare la sala”.
Anche in considerazione che all'udienza del 15.06.2022 il teste riferiva “…ho visto la sig.ra Testimone_1 Per_1
scendere le sedie sopra i tavoli in attesa del titolare. Confermo quanto dichiarato ai verbalizzanti…”
Inoltre, non risulta rispettato l'obbligo di preventiva attivazione dei voucher, avvenuta soltanto in un momento successivo all'accertamento. In base alla circolare del Ministero del Lavoro n. 38/2010 e alla nota ministeriale n. 12695 del 12 luglio 2013, la mancata formalizzazione presso CP_4
degli adempimenti relativi al lavoro accessorio comporta la presunzione di lavoro irregolare, con conseguente applicazione della cd. maxisanzione per lavoro nero.
Alla luce di tali elementi, devono ritenersi pienamente legittime e fondate le risultanze del verbale unico di accertamento del 10 giugno 2015 e le conseguenti sanzioni amministrative irrogate.
In ordine al quantum delle sanzioni erogate, le stesse paiono congrue alla luce degli interessi tutelati e dei disposti normativi vigenti.
Alla luce di quanto sopra l'ordinanza ingiunzione opposta va confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono quantificate, come da dispositivo, tenendo conto dei parametri vigenti.
PQM
12 Il Tribunale di Avellino, in persona del giudice dott.ssa Lucia
Cammarota, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 62 emessa il 5.03.2020, dall' ; Controparte_3
- condanna la ricorrente nella sua qualità Parte_1
di titolare “Sosushi Italia Meridionale” al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.100,00 per competenze, oltre accessori se dovuti, in favore dell'
[...]
, già Controparte_1 [...]
. Controparte_2
Avellino, 18.09.2025 Il Giudice
dott.ssa Lucia Cammarota
13