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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/07/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 845 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(c.f. rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Adolfo Gianfreda ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Brindisi, alla Via Achille Grandi n. 2/A
appellante
e
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Filippo Francioso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Montalbano di Fasano alla Via
Calatafimi n.43
appellato
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note
1 scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 03.06.2025,
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MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 971/2023, in data 23.06.2023, non notificata, il Tribunale di Brindisi, in parziale accoglimento della domanda proposta con atto di citazione dell'08.01.2013 da nei Controparte_1 confronti di , condannava la convenuta all'arretramento dell'edificio dalla stessa eretto Parte_1 sul terreno sito in Ostuni in contrada Lamasanta Piccola distinto in catasto al fg. 52 part.lla 392, fino alla distanza di metri 8 dal confine con il terreno identificato dalla part.lla 404; rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore.
1.1. Invero, , premettendo di essere proprietario di un terreno in agro di Ostuni alla Controparte_1 contrada Lamasanta Piccola, iscritto in catasto al foglio 52 p.lle 401, 402, 403, 404, 405, 406 e 130, ricadente in base al vigente PRG del Comune di Ostuni nel comparto 9.3 in Zona C.
2.2. di espansione estensiva costiera, disciplinata dall'art. 6 delle N.T. A. di detto piano, in base al quale sono ammesse costruzioni unifamiliari e attrezzature alberghiere, previa lottizzazione estesa all'unità minima di intervento, concentrate nelle aree retinate nelle tavole. Precisava che per l'edificazione in detta zona erano previsti indici di fabbricabilità di mc/mq, altezze massime e distanze minime dal confine, verso le strade e tra i fabbricati. Ciononostante, , proprietaria di terreni adiacenti a quelli di proprietà Parte_1 attorea, aveva edificato un corpo di fabbrica a distanza dal confine con le particelle 402 e 404 dell'attore inferiore a quella regolamentare. In particolare, senza predisporre un piano di lottizzazione, come richiesto dalla citata disposizione, la convenuta aveva dapprima demolito un vecchio fabbricato precario, identificato in catasto alla particella 392, e poi costruito un altro di superficie maggiore su un'area adiacente a quella sulla quale esso era prima poggiato. L'attore aggiungeva che la nuova costruzione non rispettava neppure la distanza dalla fascia costiera stabilita dalla Legge Regionale n. 56 del 1980. A parere del , la violazione delle distanze sia dal confine, che dal mare e la mancata predisposizione di CP_1 una lottizzazione del comparto, danneggiavano la proprietà dell'attore sotto il profilo economico in quanto imponevano di fatto una servitù di minore distanza, precludendo, altresì, il beneficio legale della parità di trattamento dei singoli proprietari del comparto, oltre a peggiorare il paesaggio circostante.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la violazione della distanza dal confine con la proprietà dell'attore posta in essere dalla convenuta con la realizzazione del nuovo manufatto, e, per l'effetto, condannare la ad arretrarla tanto quanto necessario al ripristino di essa, nonché condannare la Pt_1 convenuta al risarcimento del danno derivante dal danneggiamento del suolo del , con CP_1 conseguente riduzione del valore dello stesso.
2 1.2.Ritualmente costituita in giudizio, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità e Parte_1 improponibilità della domanda di riduzione in pristino per carenza di legittimazione attiva dell'attore, posto che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 873 c.c., in forza del quale “il concetto di fondo finitimo (…) va equiparato a quello di fondo vicino e non a quello di fondo confinante”, il fondo finitimo a quello identificato dalla p.lla 392 era di proprietà della convenuta, separato dal primo da una striscia di terreno -strada vicinale- di asserita proprietà attorea;
eccepiva, sempre in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. stante l'impossibilità di realizzare un qualsivoglia intervento edilizio sulla predetta strada vicinale di cui l'attore affermava di essere proprietario. Nel merito, ne rilevava l'infondatezza dal momento che, ai sensi dell'art. 879 c.c., le norme relative alle distanze non trovano applicazione alle costruzioni realizzate sul confine con la via pubblica, oltre al fatto che il nuovo edificio era stato costruito sullo stesso muro di fabbrica, che, a parere della costituiva parte essenziale Pt_1 di quest'ultimo. Eccepiva, in ordine alla richiesta risarcitoria, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo in quanto l'oggetto della controversia afferiva alla materia urbanistica e edilizia, assumendone, nel merito, l'infondatezza per carenza di prova in ordine al pregiudizio patito. In subordine, sosteneva di aver maturato il diritto di mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale per effetto dell'usucapione ultraventennale, nonché per destinazione del padre di famiglia, sicchè domandava, in via riconvenzionale, che venisse accertata e dichiarata la sussistenza della predetta servitù.
2. La causa veniva istruita mediante produzione documentale, interrogatorio formale, prova testimoniale e CTU.
All'esito, il primo giudice disattendeva l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda di riduzione in pristino per difetto di interesse dell'attore, sollevata dalla convenuta, considerato che, indipendentemente dalla sussistenza di un danno risarcibile, il titolare del fondo confinante è sempre legittimato a conseguire il rispetto delle norme sulle distanze legali e, dunque, la riduzione in pristino, trattandosi di un diritto insito nella condizione di titolarità del bene immobile.
Nel merito, il Tribunale, richiamata l'evoluzione legislativa del concetto di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione dei fabbricati, con effetti sulle distanze tra costruzioni e dai confini, specificava che il principio generale in forza del quale “ove lo strumento urbanistico locale non contenga una norma espressa che estenda alle "ricostruzioni" le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le "nuove costruzioni", la disciplina dettata per queste ultime trova applicazione solo relativamente a quella parte del fabbricato ricostruito che eccede
i limiti di quello preesistente” è stato completato dalla disciplina prevista dall'art. 2, comma 1 ter, D.P.R.
380/2001, secondo cui “in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti”.
3 A fronte di tale quadro normativo, il Tribunale riconosceva che, in caso di demolizione e ricostruzione di un fabbricato, l'intervento poteva essere qualificato in termini di ristrutturazione anche nell'ipotesi in cui venivano variati sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche.
Tanto premesso, il giudice negava l'applicabilità di detta normativa più favorevole perché subordinata al caso in cui il nuovo edificio osservi comunque le preesistenti distanze, laddove, invece, il nuovo manufatto non rispettava le distanze preesistenti e la dimensione del lotto consentiva la sua ricostruzione nel rispetto di quelle vigenti al tempo della sua realizzazione. Conseguentemente, il Tribunale condannava la convenuta all'arretramento del fabbricato di m. 8 rispetto al confine con il terreno dell'attore identificato dalla part.lla 404, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 6 delle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Ostuni, tenuto anche conto che le direttive dettate da un piano regolatore generale, essendo finalizzate a disciplinare i rapporti di vicinato in modo equo, sono fonti normative atte ad integrare quelle di cui all'art. 873 c.c., con conseguente diritto per il vicino danneggiato di chiedere la riduzione in pristino ex art. 872 c.c.
Considerata l'illegittimità – in termini di violazione delle distanze legali- del permesso di costruire n.
103/2006, rilasciato alla convenuta per l'edificazione del nuovo fabbricato, il giudice di prime cure provvedeva a disapplicare tale provvedimento autorizzatorio. Condividendo poi le conclusioni rassegnate dal CTU, il Tribunale, da un lato, escludeva che la p.lla 404 costituisse una via vicinale ad uso pubblico e, dall'altro, che il nuovo edificio fosse stato costruito sullo stesso muro di fabbrica, sicchè non poteva essere considerato per il computo delle distanze legali ai sensi dell'art. 878 c.c. Quanto alla pretesa della convenuta di aver maturato il diritto a mantenere il proprio edificio a distanza inferiore a quella legale per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, il Tribunale constatava la carenza dei requisiti necessari per l'acquisto della predetta servitù, trattandosi di costruzione differente dalla precedente, sicchè rigettava la domanda riconvenzionale.
Respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice, sollevata dalla convenuta in ordine alla domanda di risarcimento danni, il giudice di primo grado disattendeva la richiesta risarcitoria, non avendo l'attore patito pregiudizio alcuno dall'accertata violazione delle distanze legali.
Le spese del giudizio venivano interamente compensate tra le parti, comprese quelle occorse per la consulenza tecnica d'ufficio.
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3. Con atto di citazione notificato il 18.10.2023 ha proposto appello, con istanza di Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva, avverso la sentenza suindicata, censurandola nel merito affidandosi a cinque motivi di gravame, e segnatamente:
1. Erroneità della sentenza nella pare in cui ha rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda di ripristino, per difetto di interesse ad agire: il primo giudice avrebbe trascurato lo stato dei luoghi tanto all'esterno del complesso immobiliare di proprietà della Pt_1
4 completamente recintato in muratura da tempo immemorabile e caratterizzato dalla presenza di un cancello in ferro, per la cui installazione era stata rilasciata la concessione n. 1856 del
26.10.2012, quanto all'interno dello stesso, trattandosi di un luogo privato, non accessibile a terzi e non visibile dall'esterno, considerata l'altezza del muro perimetrale. A parere della deducente, dalla documentazione in atti emergerebbe che il non aveva un interesse attuale e CP_1 concreto alla demolizione del fabbricato ricostruito dalla e, quindi, a fare arretrare lo Pt_1 stesso a distanza dal confine con il terreno del , in quanto questo era del tutto CP_1 inedificabile, come affermato dal C.T.U. Inoltre, la ricostruzione del fabbricato, anche se realizzata in violazione delle norme sulle distanze stabilite dal N.T. A. del P.R.G. del Comune di
Ostuni, non aveva comunque arrecato alcun pregiudizio al , il quale, peraltro, ha omesso CP_1 di dimostrare sia l'eventuale interesse ad agire sia il danno patito.
2. Erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha qualificato il muro perimetrale della part.lla 392 (di proprietà della come muro di cinta, e quindi, escluso per Pt_1 il computo delle distanze ai sensi dell'art. 878 c.c.: assume la che, contrariamente a Pt_1 quanto affermato dal primo giudice, l'originario muro di recinzione, a confine nord/ovest, in corrispondenza del preesistente fabbricato, part.lla 392 del nuovo, realizzato a seguito della demolizione del primo, sia privo delle caratteristiche di un muro di cinta, trattandosi, invece, di muro di fabbrica, in quanto incorporato tanto nella vecchia che nella nuova costruzione, costituendo, come tale, un unicum edilizio, parte essenziale del (primo e del secondo ) fabbricato, così come evidenziato dal CTU. Il legame tra il muro ed il resto del fabbricato sarebbe essenziale sin dal momento in cui era stato realizzato già il preesistente fabbricato, risalente ad epoca anteriore all'01.09.1968 e, comunque, quanto meno dalla data dell'01.01.1983, coincidente con quella in cui il locale commerciale divenne operativo. A detta della istante, il Tribunale, nel qualificare come muro di cinta il tratto di muro in questione, in violazione dell'art. 878 c.c., lo ha ritenuto non computabile ai fini della distanza indicata dall'art. 873 c.c., laddove, invece, detto muro, al momento della edificazione del vecchio e del nuovo fabbricato, aveva perduto le caratteristiche di muro di cinta per assumere quelle di muro di fabbrica, e tali caratteristiche ha conservato con la nuova costruzione, con l'obbligo del rispetto delle distanze di legge. Pertanto, qualificato il muro come muro di fabbrica, il primo giudicante avrebbe dovuto considerarlo ai fini della distanza, senza condannare la convenuta al ripristino.
3. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha disapplicato il permesso di costruire n.
103/2006 per la demolizione e riedificazione del nuovo manufatto e per l'effetto CP_2 condannato la stessa all'arretramento di quest'ultimo: il tribunale sarebbe pervenuto a tale soluzione sulla base di una imprecisa ricostruzione dei fatti nonché di una errata interpretazione dell'art. 6 delle N.T.A., che a suo dire sarebbe disposizione applicabile solo in presenza di un
5 piano di lottizzazione, approvato e convenzionato, e, in ogni caso, la citata norma non vieta la costruzione sul confine, pur prevedendo il distacco di metri 8,00 da esso. A parere della Pt_1 il primo giudice avrebbe errato a non applicare la normativa più favorevole in tema di ristrutturazione edilizia -che consente, in caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, la ricostruzione nei limiti delle distanze legittime preesistenti- perché non avrebbe considerato che la mancanza del requisito della distanza dal confine del preesistente fabbricato non è mai stata contestata dal , il quale ha contestato l'insussistenza del CP_1 requisito della distanza dal confine della nuova costruzione, così come stabilita dall'art. 6 delle
N.T.A. del P.R.G. del Comune di Ostuni, con la conseguenza che, pronunciandosi sul punto, il primo giudice ha deciso ultra ed extra petitum. Il Tribunale avrebbe altresì trascurato la circostanza che l'aumento dei volumi era consentito dallo stesso permesso di costruire n. 103/06 e che anche il precedente fabbricato era stato costruito sul confine, secondo la normativa vigente al tempo della sua realizzazione, risalente ad epoca anteriore al 1967, quando era ancora in vigore la vecchia
Legge urbanistica n. 1150/1942, che richiedeva la licenza edilizia solo in caso di edificazione all'interno del centro abitato. Poiché la preesistente costruzione era al di fuori del centro abitato di Ostuni, non solo era possibile l'edificazione senza essere muniti di licenza edilizia, ma anche sul confine, per il principio di prevenzione, stabilito dall'art. 873 c.c., in mancanza di costruzione sul confinante terreno del . A tal proposito, sottolinea la deducente che la piena CP_1 legittimità della preesistente costruzione sul confine troverebbe conferma sia nel certificato di destinazione d'uso, rilasciato dal dirigente dell'U.T.C. di Ostuni, in data 04.08.2003, prot.n.
17135/03, sia nell'attestazione rilasciata al dal medico del servizio della AUSL BR, in data CP_3
17.02.2014, prot. n. 199. Assume, altresì, che tali autorizzazioni amministrative, non esaminate dal primo giudice, non sarebbero state rilasciate se il preesistente fabbricato fosse risultato non conforme a tutte le norme di legge, comprese quelle di natura edilizia e urbanistica.
Quanto all'assunta mancanza del requisito della distanza di mt. 8,00, dal confine, prescritta dall'art. 6 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Ostuni, l'appellante lamenta la carenza di prove in ordine alla possibilità di osservare detta distanza mediante modifica dell'area di sedime, aggiungendo che, in realtà, l'art. 6 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Ostuni non avrebbe potuto trovare applicazione, trattandosi di norma applicabile alle sole zone di espansione estensiva, con la conseguenza che il primo giudice, disapplicando il permesso di costruire di che trattasi, ha violato violazione dell'art. 5 Legge 20.03.1865, n. 2248, All. E, dell'art. 6 delle N.T.A. del P.R.G. del
Comune di Ostuni, dell'art. 28 della Legge n. 1152 del 1942, dell'art. 163, n. 4 c.p.c., dell'art. 183
c.p.c., dell'art. 10, comma 1, lett. a) del D.L. 16.07.1976, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 11.09.2020, n. 120, dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 31 della Legge 06.08.1967, n. 765 e degli artt.
872 e 873 c.c.
6 4. Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di primo grado non ha accolto l'eccezione secondo cui la p.lla 404 di proprietà dell'attore sarebbe sottoposta ad uso pubblico, circostanza questa che escluderebbe, ai sensi dell'art. 879 comma 2 c.c.,
l'applicazione delle norme sulle distanze legali: la deducente si duole che il Tribunale abbia ritenuto infondati gli assunti della convenuta, escludendo che la p.lla 404 potesse essere strada vicinale ad uso pubblico. Tale convincimento sarebbe frutto di una inadeguata valutazione del compendio probatorio agli atti, atteso che tanto la CTU quanto le dichiarazioni dei testi escussi hanno confermato che il terreno contrassegnato con la part.lla 404, in corrispondenza con il muro al quale risulta essere stato poggiato il locale commerciale, realizzato a seguito della demolizione del primo, è una strada privata assoggettata a pubblico passaggio, a favore dei cittadini indistintamente, con conseguente esonero dall'obbligo delle distanze, sicchè, anche per tale motivo, la domanda di ripristino non avrebbe potuto trovare accoglimento.
5. Erroneità della sentenza nella parte in cui in cui il giudice avrebbe considerato integrativa delle disposizioni di cui all'art. 873 c.c. la norma di cui all'art. 6 delle NTA del Comune di Ostuni che stabilisce la distanza minima di mt. 8,00 dal confine: a parere della Arrigoni il Tribunale, sulla scorta di una errata interpretazione e applicazione degli artt. 871, 872 e 873 c.c., nonché dell'art. 6 N.T.A., avrebbe omesso di distinguere tra norme integrative di quelle codicistiche in materia di distanze tra costruzioni e dai confini e quelle che, pur comprese nelle
N.T.A. del P.R.G., come quella scolpita dall'art. 6 N.T.A. del P.R.G. del Comune di Ostuni, non possono essere ritenute tali, allorché impongano un distacco assoluto dal confine, nell'interesse generale di natura urbanistica. Precisa, inoltre, l'appellante che art. 6 delle N.T.A. del P.R.G. del
Comune di Ostuni trova applicazione solo in caso di progetti edilizi redatti sulla base di un piano di lottizzazione approvato e convenzionato (inesistente nel caso in esame), oltre al fatto che, anche a voler ritenere applicabile il disposto di cui all'art. 6 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Ostuni anche al di fuori di un piano di lottizzazione approvato e convenzionato il primo giudice non avrebbe potuto ritenere la norma sancita nell'art. 6 N.T.A. come integrativa di quelle previste dall'art. 873 c.c.
3.1. Ritualmente costituitosi in giudizio, evidenzia, in via preliminare, il giudicato formatosi in Controparte_1 merito al rigetto della domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione ultraventennale tanto quella per acquisto per destinazione del padre di famiglia del diritto a mantenere la costruzione oggetto di causa a distanza irregolare, trattandosi di capi non impugnati. Con riferimento al primo motivo di censura, assume che la titolarità delle particelle immobiliari confinanti con quelle di proprietà della implica di per sé l'interesse ad agire. Pt_1
Quanto al secondo motivo, in ordine alla qualificazione del muro come di cinta e non di fabbrica, precisa che la funzione assegnata al muro eretto sul perimetro del compendio immobiliare di proprietà della è quella di Pt_1 recingere e proteggere la stessa, assolvendo dunque la funzione di muro di cinta ex art. 878 c.c. In ordine al terzo motivo deduce che le disposizioni di cui all'art. 6 NTA del Comune di Ostuni, nella parte in cui impongono alle
7 costruzioni un distacco minimo di 8.00 mt dal confine, sono integrative della disciplina dettata dall'art. 873 c.c. in quando tendono a completare, rafforzare ed armonizzare con il pubblico interesse la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato. Rileva altresì l'illegittimità del manufatto, sotto il profilo della distanza legale, alla luce della normativa sull'edilizia ante 2020, trattandosi di nuova costruzione e non già di ristrutturazione o ricostruzione, non esistendo le distanze legittimamente preesistenti del vecchio fabbricato precario dalla p.lla 402. In ordine al quarto motivo d'appello, l'appellato rileva l'insussistenza sulle p.lle 402 e 404 di una servitù di pubblico passaggio, essendo la zona utilizzata da una ristretta cerchia di fruitori della piccola spiaggia adiacente, tant'è che il Comune di Ostuni, con delibera n. 190 del 05.06.2014, ha individuato le aree ubicate in zona marina da destinare ad uso parcheggio, tra cui le p.lle di proprietà dell'appellato, specificando che le stesse sarebbero rimaste di proprietà privata. Osservando che il fabbricato realizzato abusivamente dopo il 1967 a distanza illegittima dalla p.lla 402, ai sensi dell'art.873 c.c., è stato anche ricostruito illegittimamente sul confine di un'altra particella di terreno (p.lla
404), imponendo su di essa una servitù di minore distanza, conclude chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
5. La Corte, con provvedimento del 04.04.2024, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'udienza del 04.04.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 03.06.2025 la causa, stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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6. L'appello è infondato e non può essere accolto.
Giova premettere che tutte le statuizioni con cui la sentenza ha deciso sulle domande ed eccezioni formulate dalle parti in primo grado, e che non sono state aggetto di censura in appello, sono ormai divenute ormai definitive, sicché non potranno essere oggetto di alcuna disamina da parte della Corte. In particolare si è formato il giudicato sulla domanda (riconvenzionale) di acquisto per usucapione ultraventennale e su quella di acquisto per destinazione del padre di famiglia del diritto di servitù a mantenere la costruzione oggetto di causa a distanza diversa da quella reale, trattandosi di capi non impugnati, conseguentemente tutte le questioni con cui si fa riferimento alla situazione preesistente dell'immobile prima della demolizione non possono essere utilizzate ai fini della decisione
Nell'esaminare i motivi di gravame - in quanto strettamente connessi, essendo uniti dal medesimo asse concettuale, relativo all'iter motivazionale della sentenza di primo grado, in punto di valutazione della normativa sulle distanze - va evidenziato che la sentenza non merita le censure mosse al suo apparato motivaizonale.
Ed invero.
8 7. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante sostiene infatti che il giudice avrebbe errato nel disattendere eccezione di difetto di interesse, posto che il fondo dell'appellato non solo è inedificato, ma è anche inedificabile, come evidenziato dal c.t.u., per effetto delle previsioni del PPTR che, al di là delle previsione di piano, escludono con efficacia consente ed inderogabile, ogni nuova edificazione nella zona.
Il motivo di appello, se pure suggestivo, non appare convincente.
Va effettivamente considerato che le norme che prescrivono le distanze nelle costruzioni, o come spazio tra le medesime, o come distacco dal confine, hanno anche lo scopo di tutelare il paesaggio e/o di regolare l'assetto del territorio, ma soprattutto di assicurare la salubrità dell'aria, vietando intercapedini e infiltrazioni fra le costruzioni, sicché trovano la ratio tanto nella necessità di disciplinare i rapporti di vicinato, quanto di assicurare in modo equo l'utilizzazione edilizia dei suoli privati. Coesistono sia l'interesse, oppositivo, ad impedire o comunque a contrastare un atto ampliativo della sfera di altri soggetti lamentando il sacrificio di una serie di interessi pubblici (quali l'ordinato assetto del territorio, l'ambiente,
l'ambiente urbano, il paesaggio...), sia l'interesse, sempre oppositivo, ad impedire in primis un atto restrittivo nella propria sfera dominicale;
entrambi tali interessi – pubblico e privato - sono compresenti, perché la violazione della disciplina sulle distanze legali lede contemporaneamente sia la proprietà privata, che una vasta gamma di interessi pubblici legati al governo del territorio.
La legittimazione ad adire per ottenere la riduzione in pristino conseguente alla realizzazione su un immobile di opere edilizie in violazione delle distante legali sottende non solo l'interesse del proprietario del fondo confinante, con altro fondo edificato in maniera difforme dalle prescrizioni sulle distanze legale, connessa al fatto che tale illecita costruzione comprime il diritto dominicale ad aedificandum del primo, ma è posta a tutela anche dell'interesse pubblico. Conseguentemente il diritto di agire nasce dalla titolarità delle aree confinanti con quelle di terzi ed implica di per sé l'interesse ad agire, indipendentemente dalla edificazione e/o edificabilità di dette aree
Il fatto che allo stato il non potrà costruire sul suo fondo, per le ricordate previsioni del PPTR CP_1 non esclude che egli sia comunque portatore di un interesse, attuale e concreto, ex art. 100cpc ad agire per ottenere l'arretramento della costruzione e/o la riduzione in pristino, per violazione delle norme sulle distanze legali, perché se pure allo stato alcuna effettiva compressione del suo diritto dominicale deriva in concreto dalla condotta della non può escludersi che la violazione delle norme legittima alla Pt_1 azione, sia a tutela dell'interesse pubblico , sia a tutela della possibilità per il di poter comunque CP_1 costruire in futuro sulla p.lla 404, ove gli strumenti urbanistici ora in vigore vengano a modificarsi.
Escludere la possibilità di agire precluderebbe in tale ipotesi ogni possibilità di una tutela .
Del resto la Cassazione ( vedi sentenza sez. II civ., 24/09/2009, n.20608 citata anche dal tribunale ) afferma che la violazione delle norme codicistiche sulle distanze legali (ovvero delle norme locali richiamate dal codice), legittima sempre la condanna alla riduzione in pristino, ma non costituisce di per
9 sé fonte di danno risarcibile, sicché in tale ipotesi, fermo l'interesse ad agire per la riduzione in pristino al fine del rispetto del distanze, la mancanza di (prova di ) un pregiudizio risarcibile escluderà semmai solo l'azione risarcitoria, non potendo essere il danno ritenuto in re ipsa.
La sentenza di primo grado deve essere pertanto confermata nel rigetto della eccezione di difetto di interesse, posto che la violazione delle norme codicistiche sulle distanze legittima sempre la condanna alla riduzione in pristino, sicché esiste sempre l'interesse alla demolizione del fabbricato, costruito a distanza inferiore a quella legale, anche se questo non è fonte di danno risarcibile, essendo preclusa soltanto l'azione di risarcimento dei danni.
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8. Infondati sono anche i motivi dedotti sub 2, 3 e 5, che tuttavia meritano trattazione congiunta perché intimamente connessi.
8.1 Va evidenziato che la costruzione di cui si discute è stata realizzata dopo la demolizione di un precedente manufatto in sede di ristrutturazione. Ora, in disparte tutte le considerazioni sulla qualificabilità della costruzione frutto di ristrutturazione come “nuova costruzione” o meno, ai fini del rispetto delle sole distanze preesistenti ovvero delle norme in vigore al momento della costruzione, certamente tale costruzione sia prima, che dopo l'intervento di demolizione e ricostruzione, è appoggiata al muro di cinta, secondo il c.t.u. risalente quantomeno al maggio 1967. Tale circostanza evidenziata nella relazione peritale è effettivamente idonea a configurare il muro in scrutinio, per la porzione inglobata nella costruzione, non più come muro di cinta, ma piuttosto come muro di fabbrica, perché il muro non assolve soltanto la funzione di delimitare la proprietà della ma fa parte integrante dell'immobile; Pt_1 tra l'altro il c.t.u. ha precisato che, in corrispondenza della costruzione, il muro è stato rinforzato per garantire il sostengo ( vedi c.t.u.) sicché ha uno spessore di 46/54 cm laddove tutto il resto della recinzione ha uno spessore di 25 cm, ed un altezza maggiore ( 3,66 mt in luogo di una misura che va da 2,80 a 3.50 mt ). Il muro pertanto non ha le caratteristiche ( solo )del muro di cinta ma, è ( anche ) muro di fabbrica in quanto incorporato ed inglobato nella costruzione, costituendo il tutto un unicum. Tanto emerge anche dalle foto inserite nella c.t.u. e dalla descrizione che del muro fa il consulente, evidenziando proprio dette caratteristiche tecniche.
I requisiti del muro di cinta - che, ai sensi dell'art. 878 c.c. non va considerato ai fini del computo delle distanze - sono: a) di essere isolato, nel senso che le facce di esso emergano dal suolo e siano distaccate da ogni altra costruzione;
b) di essere destinato alla demarcazione della linea di confine e alla separazione e chiusura delle proprietà limitrofe;
c) di avere un'altezza non superiore ai tre metri. Ne consegue che il muro realizzato a confine per la recinzione di un fondo che non abbia tali caratteristiche non può essere qualificato muro di cinta, ma va considerato una costruzione vera e propria (c.d. muro di fabbrica) ai fini del rispetto delle distanze legali, poiché per la sua identificazione in tal senso deve fare riferimento alla funzione prevalente cui esso assolve.
10 Vedi anche Cassazione civile sez. II, 18/05/2016, n.10265.
8.2. Qualificato quindi il muro qui scrutinato come di fabbrica, - almeno in corrispondenza della costruzione - si deve riportare la questione alla costruzione realizzata sul confine, che in forza del principio della prevenzione, consente, ai fini dell'articolo 877 del codice civile, la costruzione sul confine, anche nell'ipotesi in cui il regolamento edilizio locale preveda una distanza tra fabbricati maggiore di quella ex art. 873 c.c.; ove non imponga come obbligatoria anche una distanza minima delle costruzioni dal confine, La portata integrativa della disposizione dei regolamenti edilizi in tema di distanze si estende all'intero impianto codicistico, inclusivo del meccanismo della prevenzione, sicché il preveniente conserva la facoltà di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore di quella prescritta tra le costruzioni e il prevenuto la facoltà di costruire in appoggio o in aderenza ai sensi degli artt. 874, 875 e 877 c.c. ove tale possibilità non sia espressamente esclusa. La S.C. infatti (vedi ordinanza n. 25191 del 17/09/2021) ha statuito che "in tema di distanze legali, il principio della prevenzione di cui all'art. 875 c.c. non è derogato nel caso in cui il regolamento edilizio si limiti a fissare la distanza minima tra le costruzioni, mentre lo è qualora la norma regolamentare stabilisca anche (o soltanto) la distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che in quest'ultimo caso l'obbligo di arretrare la costruzione è assoluto, come il corrispondente divieto di costruire sul confine, a meno che una specifica disposizione del regolamento edilizio non consenta espressamente di costruire in aderenza".
In definitiva, quando lo strumento urbanistico stabilisca una determinata distanza "dal confine", il principio della prevenzione non opera, perché la distanza dal confine è assoluta e va rispettata anche se il fondo del vicino sia inedificato, e anche se i due fondi siano separati da un'area inedificata appartenente ad un terzo (v. Cass. n. 4895 del 05/04/2002; n. 24178 del 30/12/2004).
Nella specie tale divieto rinviene nelle previsioni della NTA del PRG che all'art. 6 ( per come riportato anche a pag. 22 della c.t.u), fra le altre stabilisce espressamente << le distanze dal confine, verso strade e tra fabbricati pari a 8,00 ml >>: la citata norma nel prescrivere un distacco di metri 8,00 anche dal confine va correttamente interpretata come divieto a realizzare costruzioni sul confine, sicché la costruzione in scrutinio era in ogni caso tenuta ad arretrarsi di 8 metri dal confine, anche qualificato il muro come muro di fabbrica.
8.2.1. L'art. 6 delle NTA del Comune di Ostuni, nella parte in cui impongono alle costruzioni un distacco minimo di 8.00 mt dal confine, sono ovviamente integrative della disciplina dettata dall'art. 873 c.c. in quando tendono a completare, rafforzare ed armonizzare con il pubblico interesse la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato. Va aggiunto che le norme dei regolamenti edilizi che impongono distanze tra le costruzioni maggiori rispetto a quelle previste dal codice civile o stabiliscono un determinato distacco tra le costruzioni e il confine sono volte non solo a regolare i rapporti di vicinato, evitando la formazione di intercapedini dannose, ma anche a soddisfare esigenze di carattere generale, come quella della tutela dell'assetto urbanistico, così che, vanno osservate in quanto conservano carattere
11 integrativo delle norme del codice civile, anche qualora siano inserite in un contesto normativo come il piano regolatore, volto a tutelare il paesaggio o regolare l'assetto del territorio, poiché tendono a disciplinare i rapporti di vicinato e ad assicurare in modo equo l'utilizzazione edilizia dei suoli privati.
Pertanto, anche la loro violazione consente al privato di ottenere la riduzione in pristino dello stato degli immobili. ( Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n.22054 Cassazione civile sez. II, 24/09/2008,
n.24013).
Trattandosi di NTA del P.RG - ossia di uno strumento urbanistico generale - non può condividersi neppure l'assunto secondo cui tale norma regolamentare non potrebbe applicarsi al caso in esame, per la mancanza di un piano di lottizzazione, approvato e convenzionato, per la portata generale della normazione urbanistica.
8.3. Va infine evidenziato che l'avvenuto rilascio del premesso a costruire non assume alcuna rilevanza nella valutazione della legittimità della costruzione, perché il provvedimento fa sempre salvi eventuali diritti di terzi con formula che circoscrive l'ambito di efficacia del provvedimento medesimo al rapporto pubblicistico tra il richiedente e l'Amministrazione Comunale - senza incidere sui distinti rapporti giuridici che contemporaneamente insistono tra privati e che da esso non possono pertanto ricevere pregiudizio.
La finalità della disciplina pubblicistica sulle distanze tra le costruzioni è quella di preservare l'ordinato sviluppo dell'attività edilizia, nonché quella di preservare la salute dei cittadini, evitando il prodursi di intercapedini malsane. Ne consegue che, all'atto del rilascio del permesso di costruire per una nuova costruzione, devono comunque essere rispettate le distanze previste dalle norme applicabili, mentre l'Amministrazione comunale è chiamata allo svolgimento di un'attività istruttoria per accertare la sussistenza del titolo legittimante, sicché all'Ente pubblico spetta soltanto la verifica, in capo al richiedente, di un titolo sostanziale idoneo a costituire la posizione legittimante, senza alcuna ulteriore e minuziosa indagine che si estenda fino alla ricerca di eventuali fattori limitativi, preclusivi o estintivi del titolo di disponibilità dell'immobile, allegato da chi presenta istanza edilizia;
il che spiega perché il permesso di costruire ed in genere i titoli edilizi sono sempre rilasciati con la formula "fatti salvi i diritti dei terzi"
Le censure vanno pertanto disattese.
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9 L'assunto difensivo esposto nel quarto motivo di appello, circa la esistenza sulle p.lle 402 e 404 di una servitù di pubblico passaggio tale che la p.lla 404 debba in realtà essere ritenuta una strada privata ma soggetta ad un uso di passaggio pubblico, è del tutto privo di pregio, posto che la tesi non ha alcun riscontro probatorio agli atti: non emerge dalla c.t.u. la esistenza della servitù, essendo la zona utilizzata solo nella stagione estiva dai fruitori della piccola spiaggia adiacente, né vi è stata alcuna attività istruttoria in primo grado idonea a dimostrare, con sufficiente evidenza probatoria tale circostanza, che è dedotta peraltro in maniera generica, senza alcuna individuazione di tali dati assunti a supporto. Emerge invece
12 che il Comune di Ostuni, con delibera n. 190 del 05.06.2014, abbia individuato le aree ubicate in zona marina – fra le quali la p.lla 404 e 402 di proprietà dell'appellato - da destinare ad uso parcheggio, , specificando che le stesse sarebbero rimaste di proprietà privata, e tanto esclude di per sé un uso pubblico per la collettività dei cittadini, che darebbe luogo ad una servitù pubblica.
Va disatteso pertanto anche tale motivo di doglianza.
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10. L'appello è quindi disatteso e la sentenza integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1 di citazione notificato il 18.10.2023 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Brindisi n. 971/2023, pubblicata in data 23.06.2023, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la impugnata sentenza;
2. condanna al pagamento, in favore della parte appellata, , delle Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3000, oltre accessori di legge e di tariffa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 845 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(c.f. rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Adolfo Gianfreda ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Brindisi, alla Via Achille Grandi n. 2/A
appellante
e
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Filippo Francioso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Montalbano di Fasano alla Via
Calatafimi n.43
appellato
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note
1 scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 03.06.2025,
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MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 971/2023, in data 23.06.2023, non notificata, il Tribunale di Brindisi, in parziale accoglimento della domanda proposta con atto di citazione dell'08.01.2013 da nei Controparte_1 confronti di , condannava la convenuta all'arretramento dell'edificio dalla stessa eretto Parte_1 sul terreno sito in Ostuni in contrada Lamasanta Piccola distinto in catasto al fg. 52 part.lla 392, fino alla distanza di metri 8 dal confine con il terreno identificato dalla part.lla 404; rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dall'attore.
1.1. Invero, , premettendo di essere proprietario di un terreno in agro di Ostuni alla Controparte_1 contrada Lamasanta Piccola, iscritto in catasto al foglio 52 p.lle 401, 402, 403, 404, 405, 406 e 130, ricadente in base al vigente PRG del Comune di Ostuni nel comparto 9.3 in Zona C.
2.2. di espansione estensiva costiera, disciplinata dall'art. 6 delle N.T. A. di detto piano, in base al quale sono ammesse costruzioni unifamiliari e attrezzature alberghiere, previa lottizzazione estesa all'unità minima di intervento, concentrate nelle aree retinate nelle tavole. Precisava che per l'edificazione in detta zona erano previsti indici di fabbricabilità di mc/mq, altezze massime e distanze minime dal confine, verso le strade e tra i fabbricati. Ciononostante, , proprietaria di terreni adiacenti a quelli di proprietà Parte_1 attorea, aveva edificato un corpo di fabbrica a distanza dal confine con le particelle 402 e 404 dell'attore inferiore a quella regolamentare. In particolare, senza predisporre un piano di lottizzazione, come richiesto dalla citata disposizione, la convenuta aveva dapprima demolito un vecchio fabbricato precario, identificato in catasto alla particella 392, e poi costruito un altro di superficie maggiore su un'area adiacente a quella sulla quale esso era prima poggiato. L'attore aggiungeva che la nuova costruzione non rispettava neppure la distanza dalla fascia costiera stabilita dalla Legge Regionale n. 56 del 1980. A parere del , la violazione delle distanze sia dal confine, che dal mare e la mancata predisposizione di CP_1 una lottizzazione del comparto, danneggiavano la proprietà dell'attore sotto il profilo economico in quanto imponevano di fatto una servitù di minore distanza, precludendo, altresì, il beneficio legale della parità di trattamento dei singoli proprietari del comparto, oltre a peggiorare il paesaggio circostante.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la violazione della distanza dal confine con la proprietà dell'attore posta in essere dalla convenuta con la realizzazione del nuovo manufatto, e, per l'effetto, condannare la ad arretrarla tanto quanto necessario al ripristino di essa, nonché condannare la Pt_1 convenuta al risarcimento del danno derivante dal danneggiamento del suolo del , con CP_1 conseguente riduzione del valore dello stesso.
2 1.2.Ritualmente costituita in giudizio, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità e Parte_1 improponibilità della domanda di riduzione in pristino per carenza di legittimazione attiva dell'attore, posto che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 873 c.c., in forza del quale “il concetto di fondo finitimo (…) va equiparato a quello di fondo vicino e non a quello di fondo confinante”, il fondo finitimo a quello identificato dalla p.lla 392 era di proprietà della convenuta, separato dal primo da una striscia di terreno -strada vicinale- di asserita proprietà attorea;
eccepiva, sempre in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. stante l'impossibilità di realizzare un qualsivoglia intervento edilizio sulla predetta strada vicinale di cui l'attore affermava di essere proprietario. Nel merito, ne rilevava l'infondatezza dal momento che, ai sensi dell'art. 879 c.c., le norme relative alle distanze non trovano applicazione alle costruzioni realizzate sul confine con la via pubblica, oltre al fatto che il nuovo edificio era stato costruito sullo stesso muro di fabbrica, che, a parere della costituiva parte essenziale Pt_1 di quest'ultimo. Eccepiva, in ordine alla richiesta risarcitoria, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo in quanto l'oggetto della controversia afferiva alla materia urbanistica e edilizia, assumendone, nel merito, l'infondatezza per carenza di prova in ordine al pregiudizio patito. In subordine, sosteneva di aver maturato il diritto di mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale per effetto dell'usucapione ultraventennale, nonché per destinazione del padre di famiglia, sicchè domandava, in via riconvenzionale, che venisse accertata e dichiarata la sussistenza della predetta servitù.
2. La causa veniva istruita mediante produzione documentale, interrogatorio formale, prova testimoniale e CTU.
All'esito, il primo giudice disattendeva l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda di riduzione in pristino per difetto di interesse dell'attore, sollevata dalla convenuta, considerato che, indipendentemente dalla sussistenza di un danno risarcibile, il titolare del fondo confinante è sempre legittimato a conseguire il rispetto delle norme sulle distanze legali e, dunque, la riduzione in pristino, trattandosi di un diritto insito nella condizione di titolarità del bene immobile.
Nel merito, il Tribunale, richiamata l'evoluzione legislativa del concetto di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione dei fabbricati, con effetti sulle distanze tra costruzioni e dai confini, specificava che il principio generale in forza del quale “ove lo strumento urbanistico locale non contenga una norma espressa che estenda alle "ricostruzioni" le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le "nuove costruzioni", la disciplina dettata per queste ultime trova applicazione solo relativamente a quella parte del fabbricato ricostruito che eccede
i limiti di quello preesistente” è stato completato dalla disciplina prevista dall'art. 2, comma 1 ter, D.P.R.
380/2001, secondo cui “in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti”.
3 A fronte di tale quadro normativo, il Tribunale riconosceva che, in caso di demolizione e ricostruzione di un fabbricato, l'intervento poteva essere qualificato in termini di ristrutturazione anche nell'ipotesi in cui venivano variati sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche.
Tanto premesso, il giudice negava l'applicabilità di detta normativa più favorevole perché subordinata al caso in cui il nuovo edificio osservi comunque le preesistenti distanze, laddove, invece, il nuovo manufatto non rispettava le distanze preesistenti e la dimensione del lotto consentiva la sua ricostruzione nel rispetto di quelle vigenti al tempo della sua realizzazione. Conseguentemente, il Tribunale condannava la convenuta all'arretramento del fabbricato di m. 8 rispetto al confine con il terreno dell'attore identificato dalla part.lla 404, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 6 delle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Ostuni, tenuto anche conto che le direttive dettate da un piano regolatore generale, essendo finalizzate a disciplinare i rapporti di vicinato in modo equo, sono fonti normative atte ad integrare quelle di cui all'art. 873 c.c., con conseguente diritto per il vicino danneggiato di chiedere la riduzione in pristino ex art. 872 c.c.
Considerata l'illegittimità – in termini di violazione delle distanze legali- del permesso di costruire n.
103/2006, rilasciato alla convenuta per l'edificazione del nuovo fabbricato, il giudice di prime cure provvedeva a disapplicare tale provvedimento autorizzatorio. Condividendo poi le conclusioni rassegnate dal CTU, il Tribunale, da un lato, escludeva che la p.lla 404 costituisse una via vicinale ad uso pubblico e, dall'altro, che il nuovo edificio fosse stato costruito sullo stesso muro di fabbrica, sicchè non poteva essere considerato per il computo delle distanze legali ai sensi dell'art. 878 c.c. Quanto alla pretesa della convenuta di aver maturato il diritto a mantenere il proprio edificio a distanza inferiore a quella legale per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, il Tribunale constatava la carenza dei requisiti necessari per l'acquisto della predetta servitù, trattandosi di costruzione differente dalla precedente, sicchè rigettava la domanda riconvenzionale.
Respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice, sollevata dalla convenuta in ordine alla domanda di risarcimento danni, il giudice di primo grado disattendeva la richiesta risarcitoria, non avendo l'attore patito pregiudizio alcuno dall'accertata violazione delle distanze legali.
Le spese del giudizio venivano interamente compensate tra le parti, comprese quelle occorse per la consulenza tecnica d'ufficio.
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3. Con atto di citazione notificato il 18.10.2023 ha proposto appello, con istanza di Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva, avverso la sentenza suindicata, censurandola nel merito affidandosi a cinque motivi di gravame, e segnatamente:
1. Erroneità della sentenza nella pare in cui ha rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda di ripristino, per difetto di interesse ad agire: il primo giudice avrebbe trascurato lo stato dei luoghi tanto all'esterno del complesso immobiliare di proprietà della Pt_1
4 completamente recintato in muratura da tempo immemorabile e caratterizzato dalla presenza di un cancello in ferro, per la cui installazione era stata rilasciata la concessione n. 1856 del
26.10.2012, quanto all'interno dello stesso, trattandosi di un luogo privato, non accessibile a terzi e non visibile dall'esterno, considerata l'altezza del muro perimetrale. A parere della deducente, dalla documentazione in atti emergerebbe che il non aveva un interesse attuale e CP_1 concreto alla demolizione del fabbricato ricostruito dalla e, quindi, a fare arretrare lo Pt_1 stesso a distanza dal confine con il terreno del , in quanto questo era del tutto CP_1 inedificabile, come affermato dal C.T.U. Inoltre, la ricostruzione del fabbricato, anche se realizzata in violazione delle norme sulle distanze stabilite dal N.T. A. del P.R.G. del Comune di
Ostuni, non aveva comunque arrecato alcun pregiudizio al , il quale, peraltro, ha omesso CP_1 di dimostrare sia l'eventuale interesse ad agire sia il danno patito.
2. Erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha qualificato il muro perimetrale della part.lla 392 (di proprietà della come muro di cinta, e quindi, escluso per Pt_1 il computo delle distanze ai sensi dell'art. 878 c.c.: assume la che, contrariamente a Pt_1 quanto affermato dal primo giudice, l'originario muro di recinzione, a confine nord/ovest, in corrispondenza del preesistente fabbricato, part.lla 392 del nuovo, realizzato a seguito della demolizione del primo, sia privo delle caratteristiche di un muro di cinta, trattandosi, invece, di muro di fabbrica, in quanto incorporato tanto nella vecchia che nella nuova costruzione, costituendo, come tale, un unicum edilizio, parte essenziale del (primo e del secondo ) fabbricato, così come evidenziato dal CTU. Il legame tra il muro ed il resto del fabbricato sarebbe essenziale sin dal momento in cui era stato realizzato già il preesistente fabbricato, risalente ad epoca anteriore all'01.09.1968 e, comunque, quanto meno dalla data dell'01.01.1983, coincidente con quella in cui il locale commerciale divenne operativo. A detta della istante, il Tribunale, nel qualificare come muro di cinta il tratto di muro in questione, in violazione dell'art. 878 c.c., lo ha ritenuto non computabile ai fini della distanza indicata dall'art. 873 c.c., laddove, invece, detto muro, al momento della edificazione del vecchio e del nuovo fabbricato, aveva perduto le caratteristiche di muro di cinta per assumere quelle di muro di fabbrica, e tali caratteristiche ha conservato con la nuova costruzione, con l'obbligo del rispetto delle distanze di legge. Pertanto, qualificato il muro come muro di fabbrica, il primo giudicante avrebbe dovuto considerarlo ai fini della distanza, senza condannare la convenuta al ripristino.
3. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha disapplicato il permesso di costruire n.
103/2006 per la demolizione e riedificazione del nuovo manufatto e per l'effetto CP_2 condannato la stessa all'arretramento di quest'ultimo: il tribunale sarebbe pervenuto a tale soluzione sulla base di una imprecisa ricostruzione dei fatti nonché di una errata interpretazione dell'art. 6 delle N.T.A., che a suo dire sarebbe disposizione applicabile solo in presenza di un
5 piano di lottizzazione, approvato e convenzionato, e, in ogni caso, la citata norma non vieta la costruzione sul confine, pur prevedendo il distacco di metri 8,00 da esso. A parere della Pt_1 il primo giudice avrebbe errato a non applicare la normativa più favorevole in tema di ristrutturazione edilizia -che consente, in caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, la ricostruzione nei limiti delle distanze legittime preesistenti- perché non avrebbe considerato che la mancanza del requisito della distanza dal confine del preesistente fabbricato non è mai stata contestata dal , il quale ha contestato l'insussistenza del CP_1 requisito della distanza dal confine della nuova costruzione, così come stabilita dall'art. 6 delle
N.T.A. del P.R.G. del Comune di Ostuni, con la conseguenza che, pronunciandosi sul punto, il primo giudice ha deciso ultra ed extra petitum. Il Tribunale avrebbe altresì trascurato la circostanza che l'aumento dei volumi era consentito dallo stesso permesso di costruire n. 103/06 e che anche il precedente fabbricato era stato costruito sul confine, secondo la normativa vigente al tempo della sua realizzazione, risalente ad epoca anteriore al 1967, quando era ancora in vigore la vecchia
Legge urbanistica n. 1150/1942, che richiedeva la licenza edilizia solo in caso di edificazione all'interno del centro abitato. Poiché la preesistente costruzione era al di fuori del centro abitato di Ostuni, non solo era possibile l'edificazione senza essere muniti di licenza edilizia, ma anche sul confine, per il principio di prevenzione, stabilito dall'art. 873 c.c., in mancanza di costruzione sul confinante terreno del . A tal proposito, sottolinea la deducente che la piena CP_1 legittimità della preesistente costruzione sul confine troverebbe conferma sia nel certificato di destinazione d'uso, rilasciato dal dirigente dell'U.T.C. di Ostuni, in data 04.08.2003, prot.n.
17135/03, sia nell'attestazione rilasciata al dal medico del servizio della AUSL BR, in data CP_3
17.02.2014, prot. n. 199. Assume, altresì, che tali autorizzazioni amministrative, non esaminate dal primo giudice, non sarebbero state rilasciate se il preesistente fabbricato fosse risultato non conforme a tutte le norme di legge, comprese quelle di natura edilizia e urbanistica.
Quanto all'assunta mancanza del requisito della distanza di mt. 8,00, dal confine, prescritta dall'art. 6 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Ostuni, l'appellante lamenta la carenza di prove in ordine alla possibilità di osservare detta distanza mediante modifica dell'area di sedime, aggiungendo che, in realtà, l'art. 6 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Ostuni non avrebbe potuto trovare applicazione, trattandosi di norma applicabile alle sole zone di espansione estensiva, con la conseguenza che il primo giudice, disapplicando il permesso di costruire di che trattasi, ha violato violazione dell'art. 5 Legge 20.03.1865, n. 2248, All. E, dell'art. 6 delle N.T.A. del P.R.G. del
Comune di Ostuni, dell'art. 28 della Legge n. 1152 del 1942, dell'art. 163, n. 4 c.p.c., dell'art. 183
c.p.c., dell'art. 10, comma 1, lett. a) del D.L. 16.07.1976, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 11.09.2020, n. 120, dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 31 della Legge 06.08.1967, n. 765 e degli artt.
872 e 873 c.c.
6 4. Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di primo grado non ha accolto l'eccezione secondo cui la p.lla 404 di proprietà dell'attore sarebbe sottoposta ad uso pubblico, circostanza questa che escluderebbe, ai sensi dell'art. 879 comma 2 c.c.,
l'applicazione delle norme sulle distanze legali: la deducente si duole che il Tribunale abbia ritenuto infondati gli assunti della convenuta, escludendo che la p.lla 404 potesse essere strada vicinale ad uso pubblico. Tale convincimento sarebbe frutto di una inadeguata valutazione del compendio probatorio agli atti, atteso che tanto la CTU quanto le dichiarazioni dei testi escussi hanno confermato che il terreno contrassegnato con la part.lla 404, in corrispondenza con il muro al quale risulta essere stato poggiato il locale commerciale, realizzato a seguito della demolizione del primo, è una strada privata assoggettata a pubblico passaggio, a favore dei cittadini indistintamente, con conseguente esonero dall'obbligo delle distanze, sicchè, anche per tale motivo, la domanda di ripristino non avrebbe potuto trovare accoglimento.
5. Erroneità della sentenza nella parte in cui in cui il giudice avrebbe considerato integrativa delle disposizioni di cui all'art. 873 c.c. la norma di cui all'art. 6 delle NTA del Comune di Ostuni che stabilisce la distanza minima di mt. 8,00 dal confine: a parere della Arrigoni il Tribunale, sulla scorta di una errata interpretazione e applicazione degli artt. 871, 872 e 873 c.c., nonché dell'art. 6 N.T.A., avrebbe omesso di distinguere tra norme integrative di quelle codicistiche in materia di distanze tra costruzioni e dai confini e quelle che, pur comprese nelle
N.T.A. del P.R.G., come quella scolpita dall'art. 6 N.T.A. del P.R.G. del Comune di Ostuni, non possono essere ritenute tali, allorché impongano un distacco assoluto dal confine, nell'interesse generale di natura urbanistica. Precisa, inoltre, l'appellante che art. 6 delle N.T.A. del P.R.G. del
Comune di Ostuni trova applicazione solo in caso di progetti edilizi redatti sulla base di un piano di lottizzazione approvato e convenzionato (inesistente nel caso in esame), oltre al fatto che, anche a voler ritenere applicabile il disposto di cui all'art. 6 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Ostuni anche al di fuori di un piano di lottizzazione approvato e convenzionato il primo giudice non avrebbe potuto ritenere la norma sancita nell'art. 6 N.T.A. come integrativa di quelle previste dall'art. 873 c.c.
3.1. Ritualmente costituitosi in giudizio, evidenzia, in via preliminare, il giudicato formatosi in Controparte_1 merito al rigetto della domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione ultraventennale tanto quella per acquisto per destinazione del padre di famiglia del diritto a mantenere la costruzione oggetto di causa a distanza irregolare, trattandosi di capi non impugnati. Con riferimento al primo motivo di censura, assume che la titolarità delle particelle immobiliari confinanti con quelle di proprietà della implica di per sé l'interesse ad agire. Pt_1
Quanto al secondo motivo, in ordine alla qualificazione del muro come di cinta e non di fabbrica, precisa che la funzione assegnata al muro eretto sul perimetro del compendio immobiliare di proprietà della è quella di Pt_1 recingere e proteggere la stessa, assolvendo dunque la funzione di muro di cinta ex art. 878 c.c. In ordine al terzo motivo deduce che le disposizioni di cui all'art. 6 NTA del Comune di Ostuni, nella parte in cui impongono alle
7 costruzioni un distacco minimo di 8.00 mt dal confine, sono integrative della disciplina dettata dall'art. 873 c.c. in quando tendono a completare, rafforzare ed armonizzare con il pubblico interesse la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato. Rileva altresì l'illegittimità del manufatto, sotto il profilo della distanza legale, alla luce della normativa sull'edilizia ante 2020, trattandosi di nuova costruzione e non già di ristrutturazione o ricostruzione, non esistendo le distanze legittimamente preesistenti del vecchio fabbricato precario dalla p.lla 402. In ordine al quarto motivo d'appello, l'appellato rileva l'insussistenza sulle p.lle 402 e 404 di una servitù di pubblico passaggio, essendo la zona utilizzata da una ristretta cerchia di fruitori della piccola spiaggia adiacente, tant'è che il Comune di Ostuni, con delibera n. 190 del 05.06.2014, ha individuato le aree ubicate in zona marina da destinare ad uso parcheggio, tra cui le p.lle di proprietà dell'appellato, specificando che le stesse sarebbero rimaste di proprietà privata. Osservando che il fabbricato realizzato abusivamente dopo il 1967 a distanza illegittima dalla p.lla 402, ai sensi dell'art.873 c.c., è stato anche ricostruito illegittimamente sul confine di un'altra particella di terreno (p.lla
404), imponendo su di essa una servitù di minore distanza, conclude chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
5. La Corte, con provvedimento del 04.04.2024, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'udienza del 04.04.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 03.06.2025 la causa, stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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6. L'appello è infondato e non può essere accolto.
Giova premettere che tutte le statuizioni con cui la sentenza ha deciso sulle domande ed eccezioni formulate dalle parti in primo grado, e che non sono state aggetto di censura in appello, sono ormai divenute ormai definitive, sicché non potranno essere oggetto di alcuna disamina da parte della Corte. In particolare si è formato il giudicato sulla domanda (riconvenzionale) di acquisto per usucapione ultraventennale e su quella di acquisto per destinazione del padre di famiglia del diritto di servitù a mantenere la costruzione oggetto di causa a distanza diversa da quella reale, trattandosi di capi non impugnati, conseguentemente tutte le questioni con cui si fa riferimento alla situazione preesistente dell'immobile prima della demolizione non possono essere utilizzate ai fini della decisione
Nell'esaminare i motivi di gravame - in quanto strettamente connessi, essendo uniti dal medesimo asse concettuale, relativo all'iter motivazionale della sentenza di primo grado, in punto di valutazione della normativa sulle distanze - va evidenziato che la sentenza non merita le censure mosse al suo apparato motivaizonale.
Ed invero.
8 7. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante sostiene infatti che il giudice avrebbe errato nel disattendere eccezione di difetto di interesse, posto che il fondo dell'appellato non solo è inedificato, ma è anche inedificabile, come evidenziato dal c.t.u., per effetto delle previsioni del PPTR che, al di là delle previsione di piano, escludono con efficacia consente ed inderogabile, ogni nuova edificazione nella zona.
Il motivo di appello, se pure suggestivo, non appare convincente.
Va effettivamente considerato che le norme che prescrivono le distanze nelle costruzioni, o come spazio tra le medesime, o come distacco dal confine, hanno anche lo scopo di tutelare il paesaggio e/o di regolare l'assetto del territorio, ma soprattutto di assicurare la salubrità dell'aria, vietando intercapedini e infiltrazioni fra le costruzioni, sicché trovano la ratio tanto nella necessità di disciplinare i rapporti di vicinato, quanto di assicurare in modo equo l'utilizzazione edilizia dei suoli privati. Coesistono sia l'interesse, oppositivo, ad impedire o comunque a contrastare un atto ampliativo della sfera di altri soggetti lamentando il sacrificio di una serie di interessi pubblici (quali l'ordinato assetto del territorio, l'ambiente,
l'ambiente urbano, il paesaggio...), sia l'interesse, sempre oppositivo, ad impedire in primis un atto restrittivo nella propria sfera dominicale;
entrambi tali interessi – pubblico e privato - sono compresenti, perché la violazione della disciplina sulle distanze legali lede contemporaneamente sia la proprietà privata, che una vasta gamma di interessi pubblici legati al governo del territorio.
La legittimazione ad adire per ottenere la riduzione in pristino conseguente alla realizzazione su un immobile di opere edilizie in violazione delle distante legali sottende non solo l'interesse del proprietario del fondo confinante, con altro fondo edificato in maniera difforme dalle prescrizioni sulle distanze legale, connessa al fatto che tale illecita costruzione comprime il diritto dominicale ad aedificandum del primo, ma è posta a tutela anche dell'interesse pubblico. Conseguentemente il diritto di agire nasce dalla titolarità delle aree confinanti con quelle di terzi ed implica di per sé l'interesse ad agire, indipendentemente dalla edificazione e/o edificabilità di dette aree
Il fatto che allo stato il non potrà costruire sul suo fondo, per le ricordate previsioni del PPTR CP_1 non esclude che egli sia comunque portatore di un interesse, attuale e concreto, ex art. 100cpc ad agire per ottenere l'arretramento della costruzione e/o la riduzione in pristino, per violazione delle norme sulle distanze legali, perché se pure allo stato alcuna effettiva compressione del suo diritto dominicale deriva in concreto dalla condotta della non può escludersi che la violazione delle norme legittima alla Pt_1 azione, sia a tutela dell'interesse pubblico , sia a tutela della possibilità per il di poter comunque CP_1 costruire in futuro sulla p.lla 404, ove gli strumenti urbanistici ora in vigore vengano a modificarsi.
Escludere la possibilità di agire precluderebbe in tale ipotesi ogni possibilità di una tutela .
Del resto la Cassazione ( vedi sentenza sez. II civ., 24/09/2009, n.20608 citata anche dal tribunale ) afferma che la violazione delle norme codicistiche sulle distanze legali (ovvero delle norme locali richiamate dal codice), legittima sempre la condanna alla riduzione in pristino, ma non costituisce di per
9 sé fonte di danno risarcibile, sicché in tale ipotesi, fermo l'interesse ad agire per la riduzione in pristino al fine del rispetto del distanze, la mancanza di (prova di ) un pregiudizio risarcibile escluderà semmai solo l'azione risarcitoria, non potendo essere il danno ritenuto in re ipsa.
La sentenza di primo grado deve essere pertanto confermata nel rigetto della eccezione di difetto di interesse, posto che la violazione delle norme codicistiche sulle distanze legittima sempre la condanna alla riduzione in pristino, sicché esiste sempre l'interesse alla demolizione del fabbricato, costruito a distanza inferiore a quella legale, anche se questo non è fonte di danno risarcibile, essendo preclusa soltanto l'azione di risarcimento dei danni.
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8. Infondati sono anche i motivi dedotti sub 2, 3 e 5, che tuttavia meritano trattazione congiunta perché intimamente connessi.
8.1 Va evidenziato che la costruzione di cui si discute è stata realizzata dopo la demolizione di un precedente manufatto in sede di ristrutturazione. Ora, in disparte tutte le considerazioni sulla qualificabilità della costruzione frutto di ristrutturazione come “nuova costruzione” o meno, ai fini del rispetto delle sole distanze preesistenti ovvero delle norme in vigore al momento della costruzione, certamente tale costruzione sia prima, che dopo l'intervento di demolizione e ricostruzione, è appoggiata al muro di cinta, secondo il c.t.u. risalente quantomeno al maggio 1967. Tale circostanza evidenziata nella relazione peritale è effettivamente idonea a configurare il muro in scrutinio, per la porzione inglobata nella costruzione, non più come muro di cinta, ma piuttosto come muro di fabbrica, perché il muro non assolve soltanto la funzione di delimitare la proprietà della ma fa parte integrante dell'immobile; Pt_1 tra l'altro il c.t.u. ha precisato che, in corrispondenza della costruzione, il muro è stato rinforzato per garantire il sostengo ( vedi c.t.u.) sicché ha uno spessore di 46/54 cm laddove tutto il resto della recinzione ha uno spessore di 25 cm, ed un altezza maggiore ( 3,66 mt in luogo di una misura che va da 2,80 a 3.50 mt ). Il muro pertanto non ha le caratteristiche ( solo )del muro di cinta ma, è ( anche ) muro di fabbrica in quanto incorporato ed inglobato nella costruzione, costituendo il tutto un unicum. Tanto emerge anche dalle foto inserite nella c.t.u. e dalla descrizione che del muro fa il consulente, evidenziando proprio dette caratteristiche tecniche.
I requisiti del muro di cinta - che, ai sensi dell'art. 878 c.c. non va considerato ai fini del computo delle distanze - sono: a) di essere isolato, nel senso che le facce di esso emergano dal suolo e siano distaccate da ogni altra costruzione;
b) di essere destinato alla demarcazione della linea di confine e alla separazione e chiusura delle proprietà limitrofe;
c) di avere un'altezza non superiore ai tre metri. Ne consegue che il muro realizzato a confine per la recinzione di un fondo che non abbia tali caratteristiche non può essere qualificato muro di cinta, ma va considerato una costruzione vera e propria (c.d. muro di fabbrica) ai fini del rispetto delle distanze legali, poiché per la sua identificazione in tal senso deve fare riferimento alla funzione prevalente cui esso assolve.
10 Vedi anche Cassazione civile sez. II, 18/05/2016, n.10265.
8.2. Qualificato quindi il muro qui scrutinato come di fabbrica, - almeno in corrispondenza della costruzione - si deve riportare la questione alla costruzione realizzata sul confine, che in forza del principio della prevenzione, consente, ai fini dell'articolo 877 del codice civile, la costruzione sul confine, anche nell'ipotesi in cui il regolamento edilizio locale preveda una distanza tra fabbricati maggiore di quella ex art. 873 c.c.; ove non imponga come obbligatoria anche una distanza minima delle costruzioni dal confine, La portata integrativa della disposizione dei regolamenti edilizi in tema di distanze si estende all'intero impianto codicistico, inclusivo del meccanismo della prevenzione, sicché il preveniente conserva la facoltà di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore di quella prescritta tra le costruzioni e il prevenuto la facoltà di costruire in appoggio o in aderenza ai sensi degli artt. 874, 875 e 877 c.c. ove tale possibilità non sia espressamente esclusa. La S.C. infatti (vedi ordinanza n. 25191 del 17/09/2021) ha statuito che "in tema di distanze legali, il principio della prevenzione di cui all'art. 875 c.c. non è derogato nel caso in cui il regolamento edilizio si limiti a fissare la distanza minima tra le costruzioni, mentre lo è qualora la norma regolamentare stabilisca anche (o soltanto) la distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che in quest'ultimo caso l'obbligo di arretrare la costruzione è assoluto, come il corrispondente divieto di costruire sul confine, a meno che una specifica disposizione del regolamento edilizio non consenta espressamente di costruire in aderenza".
In definitiva, quando lo strumento urbanistico stabilisca una determinata distanza "dal confine", il principio della prevenzione non opera, perché la distanza dal confine è assoluta e va rispettata anche se il fondo del vicino sia inedificato, e anche se i due fondi siano separati da un'area inedificata appartenente ad un terzo (v. Cass. n. 4895 del 05/04/2002; n. 24178 del 30/12/2004).
Nella specie tale divieto rinviene nelle previsioni della NTA del PRG che all'art. 6 ( per come riportato anche a pag. 22 della c.t.u), fra le altre stabilisce espressamente << le distanze dal confine, verso strade e tra fabbricati pari a 8,00 ml >>: la citata norma nel prescrivere un distacco di metri 8,00 anche dal confine va correttamente interpretata come divieto a realizzare costruzioni sul confine, sicché la costruzione in scrutinio era in ogni caso tenuta ad arretrarsi di 8 metri dal confine, anche qualificato il muro come muro di fabbrica.
8.2.1. L'art. 6 delle NTA del Comune di Ostuni, nella parte in cui impongono alle costruzioni un distacco minimo di 8.00 mt dal confine, sono ovviamente integrative della disciplina dettata dall'art. 873 c.c. in quando tendono a completare, rafforzare ed armonizzare con il pubblico interesse la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato. Va aggiunto che le norme dei regolamenti edilizi che impongono distanze tra le costruzioni maggiori rispetto a quelle previste dal codice civile o stabiliscono un determinato distacco tra le costruzioni e il confine sono volte non solo a regolare i rapporti di vicinato, evitando la formazione di intercapedini dannose, ma anche a soddisfare esigenze di carattere generale, come quella della tutela dell'assetto urbanistico, così che, vanno osservate in quanto conservano carattere
11 integrativo delle norme del codice civile, anche qualora siano inserite in un contesto normativo come il piano regolatore, volto a tutelare il paesaggio o regolare l'assetto del territorio, poiché tendono a disciplinare i rapporti di vicinato e ad assicurare in modo equo l'utilizzazione edilizia dei suoli privati.
Pertanto, anche la loro violazione consente al privato di ottenere la riduzione in pristino dello stato degli immobili. ( Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n.22054 Cassazione civile sez. II, 24/09/2008,
n.24013).
Trattandosi di NTA del P.RG - ossia di uno strumento urbanistico generale - non può condividersi neppure l'assunto secondo cui tale norma regolamentare non potrebbe applicarsi al caso in esame, per la mancanza di un piano di lottizzazione, approvato e convenzionato, per la portata generale della normazione urbanistica.
8.3. Va infine evidenziato che l'avvenuto rilascio del premesso a costruire non assume alcuna rilevanza nella valutazione della legittimità della costruzione, perché il provvedimento fa sempre salvi eventuali diritti di terzi con formula che circoscrive l'ambito di efficacia del provvedimento medesimo al rapporto pubblicistico tra il richiedente e l'Amministrazione Comunale - senza incidere sui distinti rapporti giuridici che contemporaneamente insistono tra privati e che da esso non possono pertanto ricevere pregiudizio.
La finalità della disciplina pubblicistica sulle distanze tra le costruzioni è quella di preservare l'ordinato sviluppo dell'attività edilizia, nonché quella di preservare la salute dei cittadini, evitando il prodursi di intercapedini malsane. Ne consegue che, all'atto del rilascio del permesso di costruire per una nuova costruzione, devono comunque essere rispettate le distanze previste dalle norme applicabili, mentre l'Amministrazione comunale è chiamata allo svolgimento di un'attività istruttoria per accertare la sussistenza del titolo legittimante, sicché all'Ente pubblico spetta soltanto la verifica, in capo al richiedente, di un titolo sostanziale idoneo a costituire la posizione legittimante, senza alcuna ulteriore e minuziosa indagine che si estenda fino alla ricerca di eventuali fattori limitativi, preclusivi o estintivi del titolo di disponibilità dell'immobile, allegato da chi presenta istanza edilizia;
il che spiega perché il permesso di costruire ed in genere i titoli edilizi sono sempre rilasciati con la formula "fatti salvi i diritti dei terzi"
Le censure vanno pertanto disattese.
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9 L'assunto difensivo esposto nel quarto motivo di appello, circa la esistenza sulle p.lle 402 e 404 di una servitù di pubblico passaggio tale che la p.lla 404 debba in realtà essere ritenuta una strada privata ma soggetta ad un uso di passaggio pubblico, è del tutto privo di pregio, posto che la tesi non ha alcun riscontro probatorio agli atti: non emerge dalla c.t.u. la esistenza della servitù, essendo la zona utilizzata solo nella stagione estiva dai fruitori della piccola spiaggia adiacente, né vi è stata alcuna attività istruttoria in primo grado idonea a dimostrare, con sufficiente evidenza probatoria tale circostanza, che è dedotta peraltro in maniera generica, senza alcuna individuazione di tali dati assunti a supporto. Emerge invece
12 che il Comune di Ostuni, con delibera n. 190 del 05.06.2014, abbia individuato le aree ubicate in zona marina – fra le quali la p.lla 404 e 402 di proprietà dell'appellato - da destinare ad uso parcheggio, , specificando che le stesse sarebbero rimaste di proprietà privata, e tanto esclude di per sé un uso pubblico per la collettività dei cittadini, che darebbe luogo ad una servitù pubblica.
Va disatteso pertanto anche tale motivo di doglianza.
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10. L'appello è quindi disatteso e la sentenza integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1 di citazione notificato il 18.10.2023 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Brindisi n. 971/2023, pubblicata in data 23.06.2023, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la impugnata sentenza;
2. condanna al pagamento, in favore della parte appellata, , delle Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3000, oltre accessori di legge e di tariffa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
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