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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/06/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Non definitiva nella causa iscritta nel registro volontaria giurisdizione sotto il numero d'ordine
5666/2024 R.G. V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
(c.f.: rappresentato e difeso dall'avv. Traversa Maria Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Franchini Rocca Controparte_1 C.F._2
Loredana
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 04/11/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo e, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai medesimi patti e condizioni della separazione;
i coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 16.06.2005 in Casamassima, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Casamassima al n. 15, parte II, serie A, anno 2005; Per_ dalla loro unione nasceva la figlia a Putignano il 27.08.2011; rilevato che nel ricorso, ivi incluse le parziali modifiche apportate al verbale di udienza, sono indicate compiutamente le condizioni riguardanti la prole e quelle inerenti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che all'udienza in camera di consiglio del 13.05.2025 le parti hanno manifestato la volontà di non volersi riconciliare e di voler procedere alla separazione DIRITTO
Ricorrono le condizioni per la sola omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo, ivi incluse le parziali modifiche apportate al verbale di udienza.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta contestualmente a quella di separazione consensuale si ritiene, allo stato, la stessa non accoglibile per il mancato decorso del termine previsto dalla legge ex art. 3 n.2 lett b) L. 898/70 e s.m.i.; pertanto si ritiene che la causa per la sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere rinviata come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Trasmessi gli atti al P.M.,
1) dichiara omologata la separazione dei coniugi , nato ad [...] Parte_1 il 31/08/1977 e nata ad [...] il [...] che hanno Controparte_1 celebrato matrimonio con rito concordatario in data 16.06.2005 in Casamassima, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Casamassima al n. 15, parte II, serie A, anno 2005 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi e depositato nei registri informatici in data 04/11/2024 iscritto al n. r.g. v.g. 5666 /2024 ;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti;
3) dispone come da separata ordinanza per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 03.06.2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo