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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 136/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CORDER PAOLO, Presidente
GRASSO MAURIZIO, Relatore
DONELLA MARCO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 339/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bussolengo - Piazza Nuova 14 37012 Bussolengo VR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 31/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERONA sez. 1 e pubblicata il 29/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1821 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1822 IMU 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1699 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1700 IMU 2018
- sull'appello n. 341/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Nominativo_4 - CF_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bussolengo - Piazza Nuova 14 37012 Verona VR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 31/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERONA sez. 1 e pubblicata il 29/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1701 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1702 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1, proprietaria in Comune di Bussolengo (VR) di alcuni terreni destinati a cava, ha impugnato con 4 distinti ricorsi gli avvisi di accertamento con i quali il Comune di Bussolengo accertava, per gli anni d'imposta dal 2015 al 2018, l'omessa dichiarazione IMU e l'omesso versamento dell'imposta per tali terreni ritenendoli soggetti ad utilizzazione edificatoria e non agricoli come dichiarato dal contribuente.
La sig.a Nominativo_4, con 2 distinti ricorsi impugnava gli avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune di Bussolengo rispettivamente per le annualità 2017 e 2018 per l'omesso versamento dell'imposta su un'area di sua proprietà dichiarata ai fini IMU come agricola e, invece, sfruttata come cava denominata Nominativo_1
Il, Comune negli avvisi di accertamento, per il calcolo delle imposte, determinava il valore delle aree in questione in euro 80,00 mq per l'area produttiva non urbanizzata ed euro 8,00 mq. per la restante area.
Nei ricorsi i contribuenti lamentavano in particolare:
- l'erronea misurazione e classificazione delle superfici oggetto di imposizione in quanto le aree rilevate nelle perizie fatte dal Comune si basano su misurazioni della cava effettuate nell'anno 2021 e nell'anno
2022 e quindi su una situazione diversa da quella esistente nei periodo d'imposta oggetto di accertamento;
-la non condivisione del valore attribuito alle aree oggetto di cava dal Comune in quanto nella perizia presa a riferimento per gli accertamenti questi valori risulterebbero da una “una media di valori emersi da un'accurata ricerca di mercato in aree con finalità agricole e industriali, ricadenti nel Comune di
Bussolengo”, senza però indicare e documentare questa ricerca di mercato e senza alcun riferimento da quali documenti o dati statistici questi valori sarebbero emersi.
Eccepivano poi il difetto di motivazione degli avvisi di accertamento, l'errata determinazione della base imponibile dell'imposta, la prescrizione quinquennale per l'annualità 2015, l'illegittima applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione perché la dichiarazione a suo tempo era stata presentata dichiarando, seppur sul presupposto contestato dal Comune, il possesso di terreni agricoli.
Si costituiva in giudizio il Comune di Bussolengo rilevando che per la determinazione dei valori dei terreni in questione, come evidenziato nell'avviso di accertamento, era stato incaricato un geologo, il quale nella perizia giurata in atti, aveva rilevato i valori che poi erano stati presi a riferimento per l'accertamento.
Nel merito contestava puntualmente tutte le eccezioni dei contribuenti confermando la correttezza del proprio operato e depositando una seconda perizia a sostegno delle proprie argomentazioni.
La Corte di Giustizia di primo grado di Verona, ha respinto il ricorso condannando la società Ricorrente_1 Ricorrente_1 e la sig.a Nominativo_4 alle spese di lite quantificate rispettivamente in euro 2.000,00 ed euro 1.000,00 più accessori.
Presenta appello la società Ricorrente_1, ribadendo nella sostanza quanto esposto in primo grado ed esponendo di non condividere la decisione dei primi giudici perché:
-Non avrebbe verificato la potenzialità edificatoria dell'area in base al suo indice,
-Non avrebbe confrontato il valore presuntivo emergente dalla stima, posta a base dell'atto impugnato, con gli elementi di prova forniti dalla ricorrente
-Non avrebbe considerato e valutato che una larga parte della cava non è suscettibile di utilizzazione edificatoria;
-Non avrebbe considerato i costi di rispristino della cava, aventi un'incidenza immediata sul valore economico del bene, come chiarito dalla Corte di Cassazione.
Fa presente che
Nelle more del giudizio, stante il consolidarsi della giurisprudenza della Suprema Corte, che riteneva tassabile una Cava come area edificabile, se non accatastata, o come impianto produttivo, se accatastato, il Contribuente ha presentato nel 2024 autonoma domanda di accatastamento della cava all'Agenzia del Territorio competente dichiarando nel modello DOCFA un valore di complessivi euro 1.904.939,00 per la società Ricorrente_1 ed euro 133.166,00 per la sig.a Nominativo_2, valori questi rettificati dall'Agenzia del Territorio con avviso di accertamento, in euro 2.555.677,00 ed in euro
251.802,00.
Ritiene che la valutazione dell'Agenzia del Territorio sia un elemento di prova più forte della perizia fatta predisporre dal Comune che ha valutato l'area in euro 4.866.440,00 per la società Ricorrente_1 ed in euro 1.403.600,00 per la sig.a Nominativo_2.
Chiede che, nel caso di mancato accoglimento della valutazione fatta dal contribuente, venga presa in considerazione la valutazione fatta dall'Agenzia del Territorio.
Si costituisce in giudizio il Comune di Bussolengo rilevando:
-che non sarebbe maturata la prescrizione quinquennale per l'annualità 2015 perché l'omissione di denuncia, iniziata nel 1988, si proroga di anno in anno comprendendo alla fine anche l'anno 2015;
-che la base imponibile era stata individuata correttamente come da perizia allegata all'avviso di accertamento;
al riguardo precisa che un terreno destinato a cava è oggetto di imposizione in base al valore venale in comune commercio e che tale valore è riferito alla potenzialità economica della cava nel suo complesso;
-che le sanzioni sono state correttamente e legittimamente applicate;
-che l'avviso di accertamento è stato correttamente motivato contenendo tutti gli elementi fondamentali della pretesa.
Deposita una memoria il Comune di Bussolengo ribadendo la correttezza del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva,
Preliminarmente si dispone la riunione dell'appello RG 341/2024 con l'appello RG 339/2024 per il fatto che riguardano la stessa sentenza.
Nel merito
Il Comune di Bussolengo (VR) contestava con n. 4 avvisi di accertamento nei confronti della Ricorrente_1
e n. 2 accertamenti nei confronti della Sig.a Nominativo_4, l'omessa dichiarazione IMU e l'omesso versamento dell'imposta IMU rispettivamente per le annualità dal 2015 al 2018 per la società Ricorrente_1 e annualità 2017 e 2018 per la Sig.a Nominativo_4.
Il Comune di Bussolengo, negli avvisi di accertamento, per la determinazione del valore dell'area destinata a cava in cui la Ricorrente_1 esercitava la propria attività, si è basato su una perizio giurata del Dott. Nominativo_6 che aveva individuato un valore di euro 80 al metro quadro per i terreni appartenenti all'area produttiva ed in euro 8 metro quadro per i restanti terreni, per un valore complessivo dell'area della società Ricorrente_1 di euro 4.866.440,00 e per i terreni della Sig. Nominativo_2 di euro 1.403.600,00.
Il Perito Dott. Nominativo_6 per la determinazione di questi valori, nella propria perizia ha testualmente scritto: “. Nella valutazione in oggetto, il sottoscritto, per l'individuazione del valore di mercato delle aree in funzione del loro effettivo impiego, ha utilizzato il metodo del confronto, analizzando cioè i valori che il mercato attuale è disposto a riconoscere. Si ritiene di poter considerare per il bene oggetto di stima i seguenti valori unitari: valore/mq per area produttiva non urbanizzata: 80 €/mq. valore/mq della restante area
(comprensiva di escavata e non escavata): 8 €/mq; Questi dati sono il risultato di una media dei valori emersi da una accurata ricerca di mercato in aree con finalità agricole ed industriali ricadenti nel Comune di Bussolengo e Comuni limitrofi.”
Questa valutazione fatta dal Dott. Nominativo_6 e presa a base dal Comune di Bussolengo per la determinazione del valore dell'area in questione al fine dell'imposta IMU, determina dei valori sulla base di una “accurata ricerca di mercato in aree con finalità agricole ed industriali ricadenti nel Comune di
Bussolengo e Comuni limitrofi” ma poi non riporta o indica quali sono le aree con finalità agricole ed industriali nel Comune di Bussolengo e Comuni limitrofi prese a base per la valutazione.
Senza questi elementi fondamentali il valore indicato dal perito che è stato preso a base dal Comune per i propri accertamenti, risulta essere solamente una affermazione di parte senza nessun supporto probatorio in quanto non rende possibile verificare se il valore indicato dal perito sia corrispondente alla realtà o meno.
E' principio giurisprudenziale ormai consolidato che negli accertamenti gli atti di comparazione riguardanti immobili nella stessa zona presi a riferimento per la determinazione del valore, devono essere indicati, spesso allegati o riprodotti nei loro contenuti essenziali per rendere il contribuente edotto degli elementi su cui si fonda la pretesa fiscale.
Nelle more del giudizio, come sopra riportato, i contribuenti hanno presentato nel 2024 autonoma domanda di accatastamento della cava all'Agenzia del Territorio competente dichiarando nel modello
DOCFA un valore di complessivi euro 1.904.939,00 per la Ricorrente_1 ed euro 133.166,00 per la Sig.a Nominativo_4, valori questi rettificati dall'Agenzia del Territorio con avvisi di accertamento motivati rispettivamente in euro 2.555.677,00 ed euro 252.802,00.
Il Collegio ritiene che la valutazione fatta dall'Agenzia del Territorio che è l'ente preposto dallo Stato alla valutazione dei beni immobili, sia da considerarsi ben motivata ed attendibile in quanto per la valutazione ha seguito il protocollo previsto dalla procedura di stima delle cave tenendo conto di tutte le voci e varianti compresi i costi di ricomposizione ambientale.
Pertanto determina il valore delle aree in questione in quello accertato dall'Agenzia del Territorio e cioè in euro 2.555.677,00 per i terreni della società Ricorrente_1 ed in euro 251.802,00 per i terreni della Sig. Nominativo_4.
Non può essere accolta l'eccezione del contribuente di avvenuta prescrizione dell'annualità 2015 perché la dichiarazione IMU/TASI è una dichiarazione periodica che si proroga di anno in anno comprendendo alla fine anche l'anno 2015.
Le sanzioni vanno applicate come per legge, riconoscendo al caso di specie il diritto dei contribuenti all'applicazione dell'istituto del cumulo giuridico.
Per la particolare natura della vertenza e la articolazione di elementi di fatto e di diritto emergenti dagli atti di causa, sussistono motivate ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
1) accoglie l'appello nei procedimenti riuniti per quanto di ragione e in riforma della sentenza impugnata, accerta che il valore del cespite in questione è pari a quello indicato dall'Agenzia del Territorio in atti, con l'applicazione delle relative sanzioni ex lege e con il riconoscimento del cumulo giuridico;
2) spese compensate.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CORDER PAOLO, Presidente
GRASSO MAURIZIO, Relatore
DONELLA MARCO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 339/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bussolengo - Piazza Nuova 14 37012 Bussolengo VR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 31/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERONA sez. 1 e pubblicata il 29/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1821 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1822 IMU 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1699 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1700 IMU 2018
- sull'appello n. 341/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Nominativo_4 - CF_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bussolengo - Piazza Nuova 14 37012 Verona VR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 31/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERONA sez. 1 e pubblicata il 29/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1701 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1702 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1, proprietaria in Comune di Bussolengo (VR) di alcuni terreni destinati a cava, ha impugnato con 4 distinti ricorsi gli avvisi di accertamento con i quali il Comune di Bussolengo accertava, per gli anni d'imposta dal 2015 al 2018, l'omessa dichiarazione IMU e l'omesso versamento dell'imposta per tali terreni ritenendoli soggetti ad utilizzazione edificatoria e non agricoli come dichiarato dal contribuente.
La sig.a Nominativo_4, con 2 distinti ricorsi impugnava gli avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune di Bussolengo rispettivamente per le annualità 2017 e 2018 per l'omesso versamento dell'imposta su un'area di sua proprietà dichiarata ai fini IMU come agricola e, invece, sfruttata come cava denominata Nominativo_1
Il, Comune negli avvisi di accertamento, per il calcolo delle imposte, determinava il valore delle aree in questione in euro 80,00 mq per l'area produttiva non urbanizzata ed euro 8,00 mq. per la restante area.
Nei ricorsi i contribuenti lamentavano in particolare:
- l'erronea misurazione e classificazione delle superfici oggetto di imposizione in quanto le aree rilevate nelle perizie fatte dal Comune si basano su misurazioni della cava effettuate nell'anno 2021 e nell'anno
2022 e quindi su una situazione diversa da quella esistente nei periodo d'imposta oggetto di accertamento;
-la non condivisione del valore attribuito alle aree oggetto di cava dal Comune in quanto nella perizia presa a riferimento per gli accertamenti questi valori risulterebbero da una “una media di valori emersi da un'accurata ricerca di mercato in aree con finalità agricole e industriali, ricadenti nel Comune di
Bussolengo”, senza però indicare e documentare questa ricerca di mercato e senza alcun riferimento da quali documenti o dati statistici questi valori sarebbero emersi.
Eccepivano poi il difetto di motivazione degli avvisi di accertamento, l'errata determinazione della base imponibile dell'imposta, la prescrizione quinquennale per l'annualità 2015, l'illegittima applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione perché la dichiarazione a suo tempo era stata presentata dichiarando, seppur sul presupposto contestato dal Comune, il possesso di terreni agricoli.
Si costituiva in giudizio il Comune di Bussolengo rilevando che per la determinazione dei valori dei terreni in questione, come evidenziato nell'avviso di accertamento, era stato incaricato un geologo, il quale nella perizia giurata in atti, aveva rilevato i valori che poi erano stati presi a riferimento per l'accertamento.
Nel merito contestava puntualmente tutte le eccezioni dei contribuenti confermando la correttezza del proprio operato e depositando una seconda perizia a sostegno delle proprie argomentazioni.
La Corte di Giustizia di primo grado di Verona, ha respinto il ricorso condannando la società Ricorrente_1 Ricorrente_1 e la sig.a Nominativo_4 alle spese di lite quantificate rispettivamente in euro 2.000,00 ed euro 1.000,00 più accessori.
Presenta appello la società Ricorrente_1, ribadendo nella sostanza quanto esposto in primo grado ed esponendo di non condividere la decisione dei primi giudici perché:
-Non avrebbe verificato la potenzialità edificatoria dell'area in base al suo indice,
-Non avrebbe confrontato il valore presuntivo emergente dalla stima, posta a base dell'atto impugnato, con gli elementi di prova forniti dalla ricorrente
-Non avrebbe considerato e valutato che una larga parte della cava non è suscettibile di utilizzazione edificatoria;
-Non avrebbe considerato i costi di rispristino della cava, aventi un'incidenza immediata sul valore economico del bene, come chiarito dalla Corte di Cassazione.
Fa presente che
Nelle more del giudizio, stante il consolidarsi della giurisprudenza della Suprema Corte, che riteneva tassabile una Cava come area edificabile, se non accatastata, o come impianto produttivo, se accatastato, il Contribuente ha presentato nel 2024 autonoma domanda di accatastamento della cava all'Agenzia del Territorio competente dichiarando nel modello DOCFA un valore di complessivi euro 1.904.939,00 per la società Ricorrente_1 ed euro 133.166,00 per la sig.a Nominativo_2, valori questi rettificati dall'Agenzia del Territorio con avviso di accertamento, in euro 2.555.677,00 ed in euro
251.802,00.
Ritiene che la valutazione dell'Agenzia del Territorio sia un elemento di prova più forte della perizia fatta predisporre dal Comune che ha valutato l'area in euro 4.866.440,00 per la società Ricorrente_1 ed in euro 1.403.600,00 per la sig.a Nominativo_2.
Chiede che, nel caso di mancato accoglimento della valutazione fatta dal contribuente, venga presa in considerazione la valutazione fatta dall'Agenzia del Territorio.
Si costituisce in giudizio il Comune di Bussolengo rilevando:
-che non sarebbe maturata la prescrizione quinquennale per l'annualità 2015 perché l'omissione di denuncia, iniziata nel 1988, si proroga di anno in anno comprendendo alla fine anche l'anno 2015;
-che la base imponibile era stata individuata correttamente come da perizia allegata all'avviso di accertamento;
al riguardo precisa che un terreno destinato a cava è oggetto di imposizione in base al valore venale in comune commercio e che tale valore è riferito alla potenzialità economica della cava nel suo complesso;
-che le sanzioni sono state correttamente e legittimamente applicate;
-che l'avviso di accertamento è stato correttamente motivato contenendo tutti gli elementi fondamentali della pretesa.
Deposita una memoria il Comune di Bussolengo ribadendo la correttezza del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva,
Preliminarmente si dispone la riunione dell'appello RG 341/2024 con l'appello RG 339/2024 per il fatto che riguardano la stessa sentenza.
Nel merito
Il Comune di Bussolengo (VR) contestava con n. 4 avvisi di accertamento nei confronti della Ricorrente_1
e n. 2 accertamenti nei confronti della Sig.a Nominativo_4, l'omessa dichiarazione IMU e l'omesso versamento dell'imposta IMU rispettivamente per le annualità dal 2015 al 2018 per la società Ricorrente_1 e annualità 2017 e 2018 per la Sig.a Nominativo_4.
Il Comune di Bussolengo, negli avvisi di accertamento, per la determinazione del valore dell'area destinata a cava in cui la Ricorrente_1 esercitava la propria attività, si è basato su una perizio giurata del Dott. Nominativo_6 che aveva individuato un valore di euro 80 al metro quadro per i terreni appartenenti all'area produttiva ed in euro 8 metro quadro per i restanti terreni, per un valore complessivo dell'area della società Ricorrente_1 di euro 4.866.440,00 e per i terreni della Sig. Nominativo_2 di euro 1.403.600,00.
Il Perito Dott. Nominativo_6 per la determinazione di questi valori, nella propria perizia ha testualmente scritto: “. Nella valutazione in oggetto, il sottoscritto, per l'individuazione del valore di mercato delle aree in funzione del loro effettivo impiego, ha utilizzato il metodo del confronto, analizzando cioè i valori che il mercato attuale è disposto a riconoscere. Si ritiene di poter considerare per il bene oggetto di stima i seguenti valori unitari: valore/mq per area produttiva non urbanizzata: 80 €/mq. valore/mq della restante area
(comprensiva di escavata e non escavata): 8 €/mq; Questi dati sono il risultato di una media dei valori emersi da una accurata ricerca di mercato in aree con finalità agricole ed industriali ricadenti nel Comune di Bussolengo e Comuni limitrofi.”
Questa valutazione fatta dal Dott. Nominativo_6 e presa a base dal Comune di Bussolengo per la determinazione del valore dell'area in questione al fine dell'imposta IMU, determina dei valori sulla base di una “accurata ricerca di mercato in aree con finalità agricole ed industriali ricadenti nel Comune di
Bussolengo e Comuni limitrofi” ma poi non riporta o indica quali sono le aree con finalità agricole ed industriali nel Comune di Bussolengo e Comuni limitrofi prese a base per la valutazione.
Senza questi elementi fondamentali il valore indicato dal perito che è stato preso a base dal Comune per i propri accertamenti, risulta essere solamente una affermazione di parte senza nessun supporto probatorio in quanto non rende possibile verificare se il valore indicato dal perito sia corrispondente alla realtà o meno.
E' principio giurisprudenziale ormai consolidato che negli accertamenti gli atti di comparazione riguardanti immobili nella stessa zona presi a riferimento per la determinazione del valore, devono essere indicati, spesso allegati o riprodotti nei loro contenuti essenziali per rendere il contribuente edotto degli elementi su cui si fonda la pretesa fiscale.
Nelle more del giudizio, come sopra riportato, i contribuenti hanno presentato nel 2024 autonoma domanda di accatastamento della cava all'Agenzia del Territorio competente dichiarando nel modello
DOCFA un valore di complessivi euro 1.904.939,00 per la Ricorrente_1 ed euro 133.166,00 per la Sig.a Nominativo_4, valori questi rettificati dall'Agenzia del Territorio con avvisi di accertamento motivati rispettivamente in euro 2.555.677,00 ed euro 252.802,00.
Il Collegio ritiene che la valutazione fatta dall'Agenzia del Territorio che è l'ente preposto dallo Stato alla valutazione dei beni immobili, sia da considerarsi ben motivata ed attendibile in quanto per la valutazione ha seguito il protocollo previsto dalla procedura di stima delle cave tenendo conto di tutte le voci e varianti compresi i costi di ricomposizione ambientale.
Pertanto determina il valore delle aree in questione in quello accertato dall'Agenzia del Territorio e cioè in euro 2.555.677,00 per i terreni della società Ricorrente_1 ed in euro 251.802,00 per i terreni della Sig. Nominativo_4.
Non può essere accolta l'eccezione del contribuente di avvenuta prescrizione dell'annualità 2015 perché la dichiarazione IMU/TASI è una dichiarazione periodica che si proroga di anno in anno comprendendo alla fine anche l'anno 2015.
Le sanzioni vanno applicate come per legge, riconoscendo al caso di specie il diritto dei contribuenti all'applicazione dell'istituto del cumulo giuridico.
Per la particolare natura della vertenza e la articolazione di elementi di fatto e di diritto emergenti dagli atti di causa, sussistono motivate ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
1) accoglie l'appello nei procedimenti riuniti per quanto di ragione e in riforma della sentenza impugnata, accerta che il valore del cespite in questione è pari a quello indicato dall'Agenzia del Territorio in atti, con l'applicazione delle relative sanzioni ex lege e con il riconoscimento del cumulo giuridico;
2) spese compensate.