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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 9267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9267 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice.-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7912/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: cumulo di separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 14 cpc vertente
TRA
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GIGLIO ANTONIA e LUCA
MARANGIO presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
nata in [...] il [...] C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GENSINI GABRIELLA presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza cartolare del 25.09.2025 i procuratori delle parti hanno concluso affinché fosse accolta la domanda come da accordi sottoscritti, rinunciando ai termini per il deposito degli atti difensivi finali, con rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il GI riservava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/04/2025 il sig. premesso: Parte_1
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 23.06.2014 con la sig. ; Controparte_1
- che dall'unione tra i predetti non nascevano figli;
- che tra i coniugi erano insorte incomprensioni che avevano fatto venire meno la affectio coniugalis.
Su tali premesse il ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito alla moglie e con le consequenziali pronunce accessorie come indicate nel ricorso introduttivo.
All'esito chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
In data 12.09.2025 si costituiva il sig. la quale non si opponeva alla Controparte_1 pronuncia di separazione personale dei coniugi e deduceva di aver raggiunto un accordo con il marito in ordine alle condizioni della separazione.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 c.p.c.
All'udienza di prima comparizione dei coniugi del 25.06.2024 tenuta in modalità cartolare, attesi gli accordi raggiunti dalle parti, i procuratori facevano pervenire note di trattazione scritta con cui ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni di cui agli accordi sottoscritti dalle parti.
Chiedevano, all'esito, rimettersi la causa sul ruolo per il prosieguo in ordine alla domanda di scioglimento. Sulle conclusioni delle parti, alle quali aderiva anche il P.M., la causa era rimessa al Collegio.
Nel merito la domanda principale di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale. La suddetta pronuncia deve essere effettuata ai sensi del comma 1 dell'art. 151 c.c.
Le parti, nel corso del giudizio dinnanzi al GI, hanno raggiunto gli accordi che di seguito si trascrivono:
“1. Autorizzare i coniugi sigg. e a vivere separati;
Parte_1 Controparte_1
2. assegnare al ricorrente sig. la casa coniugale sita al Viale Traiano n. Parte_1
57 – 80126 – Napoli, unitamente al mobilio, suppellettili ed accessori facenti parte dello stesso, essendo il predetto immobile di proprietà esclusiva del ricorrente (ancora gravata da mutuo ipotecario ad esclusivo carico del ricorrente) e non essendovi figli da collocare. La sig.ra
rilascerà l'immobile libero e vuoto dai propri effetti personali non appena avrà Controparte_1 reperito un'autonoma sistemazione abitativa e comunque entro e non oltre 45 giorni dalla data di prima comparizione dei coniugi davanti all'Ill.mo Giudice Immacolata Cozzolino;
3. dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti ed autosufficienti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento e/o alcun assegno periodico e/o assegno e/o contributo al mantenimento e/o alimenti;
4. con la sottoscrizione del presente accordo le parti si impegnano reciprocamente a rinunciare
a qualsivoglia diritto e/o pretesa comunque dipendenti dall'azione e dagli atti del giudizio indicati in premessa;
5. con la sottoscrizione del presente accordo, altresì, le parti si impegnano reciprocamente alla rimessione delle querele/denunce di cui in premessa ed alla rinuncia di costituzione di parte civile negli eventuali e consequenziali processi penali che dovessero derivare dalle predette querele/denunce e si obbligano a formalizzare dette reciproche rinunce nei modi di legge a propria cura e spese entro e non oltre 15 gg dalla pubblicazione della sentenza;
6. per effetto di tale accordo, cosi conciliando il giudizio, le spese di lite si intendono compensate tra le parti e gli avvocati costituiti rinunciano al vincolo di solidarietà ex art 68 della Legge
Professionale Forense (R.D. n. 1578 del 27.11.1993) orf. 68 L.P.; 7. Le parti sin d'ora dichiarano il proprio consenso per il rilascio dei passaporti o di altri documenti e/o atti equipollenti e/o autorizzazioni amministrative valide per l'espatrio per loro stessi”.
Orbene, il Tribunale, preso atto di quanto sopra, atteso che gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative li pone a base della presente decisione e li recepisce.
Giacchè con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio e non essendo la domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett b) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia ai sensi del primo comma dell'art. 151 cod. civ. la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
29/02/1940 e nato in [...] il [...] ; Controparte_1
b) recepisce gli accordi come richiamati in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 33, parte I,
s. , Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014);
d) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore;
e) spese al definitivo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 3.10.2025
IL PRESIDENTE est.
Dott. Immacolata Cozzolino