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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1116/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente
TT IO, OR
GRECHI CATERINA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3444/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Leg. Ricorrente_2 Legale rappresentante - 00411390586
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14797/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 1
e pubblicata il 15/12/2023
Atti impositivi:
- FATTURA DOCUMEN n. 112290026918 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 657/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo ritualmente notificato all'ente locale Roma Capitale, la Stabilimenti Balneari
Ricorrente_1 s.r.l., con sede in Roma alla Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Legale rappresentante, impugnava la sentenza n. 14797/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma - depositata in data 15.12.2023 e non notificata -, con la quale veniva rigettata la domanda di annullamento dell'avviso di accertamento n. 112290026918/2022, avente ad oggetto richiesta di pagamento di euro 11.653,39 a titolo di TARI relativamente ad alcuni immobili siti in Roma al
Indirizzo_2.
A tal fine, eccepiva la illegittimità della gravata pronuncia nella parte in cui riteneva sufficientemente motivato l'avviso impugnato in ordine alle superfici tassabili.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la parte appellata, la quale, nel riportarsi a quanto dedotto nella comparsa di costituzione innanzi al Giudice di primo grado, rimarcava come fosse stata la stessa contribuente ad indicare, nell'anno 2010, la concessione demaniale marittima e la planimetria relativa allo stabilimento “Società_2” sito in Ostia al Indirizzo_2 per consentire all'AMA s.p.a. di determinare le categorie e le superfici da considerare per il calcolo della tariffa rifiuti.
Con memoria illustrativa prodotta ai sensi dell'art. 32 d.lvo 546/1992, l'appellante, nel riportarsi ai motivi di gravame, sottoponeva alla Corte una serie di osservazioni critiche in ordine a quanto controdedotto dall'ente Roma Capitale nel proprio scritto difensivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondata, in primo luogo, si appalesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla Roma
Capitale. Invero, in tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'atto di appello che, limitandosi a riprodurre le argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal
Giudice di primo grado, senza il minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma, non contenga alcuna parte argomentativa che, mediante censura espressa e motivata, miri a contestare il percorso logico- giuridico della sentenza impugnata (Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, n. 1461). Ebbene, nel caso di specie, la contribuente, con l'atto di appello, censurando in modo specifico il percorso argomentativo osservato dai primi Giudici, non si è affatto limitata a riproporre pedissequamente la difesa spiegata in primo grado senza criticare, né indicare gli errori che avrebbe commesso la Corte nel pronunciarsi favorevolmente all'ente locale (sul punto, fra le tante, v. Cass., sez. trib., sent. n. 21972 del 28.10.2015:“(...) in tema di appello, ai fini dell'ammissibilità dello stesso, la specificità dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dai primo giudice”).
L'appello, peraltro, non è meritevole di accoglimento.
Correttamente, invero, il Giudice di prime cure ha ritenuto sufficientemente motivato l'avviso di accertamento impugnato, dal momento che quest'ultimo reca il tributo dovuto in relazione all'utenza sita in
Roma al Indirizzo_2, attivata in data 1.5.2005 e suddivisa nelle categorie tariffarie indicate dalla stessa appellante in data 18.1.2010: categoria 04 (autorimesse, magazzini) per 35 mq., categoria 10
(uffici) per 23 mq., categoria 20 (ristoranti, pizzerie, pub, mense) per 251 mq., categoria 06 (stabilimenti balneari) per 408 mq., categoria 06 (Stabilimenti balneari) per mq. 1.499 (esentati 2.784 mq.). Provato, pertanto, deve ritenersi sia la circostanza che le superfici soggette a tassazione ricalcano in toto quelle fornite dalla stessa Ricorrente_1 s.r.l. con la dichiarazione resa nel 2010, sia la circostanza che, successivamente, la contribuente non presentò denunce specifiche di variazione dei dati forniti ai sensi dell'art. 21, comma 1, del Regolamento TARI del Comune di Roma.
In ragione, pertanto, di tali considerazioni deve ritenersi che le eccezioni sollevate dalla appellante circa l'errata individuazione della superficie tassabili e delle categorie di riferimento siano prive di fondamento.
Il gravame va, pertanto, senz'altro rigettato.
La condanna al pagamento delle spese di causa segue la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante a pagare le spese del grado che liquida nell'importo di
€ 1.600,00, o0ltre accessori.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente
TT IO, OR
GRECHI CATERINA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3444/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Leg. Ricorrente_2 Legale rappresentante - 00411390586
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14797/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 1
e pubblicata il 15/12/2023
Atti impositivi:
- FATTURA DOCUMEN n. 112290026918 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 657/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo ritualmente notificato all'ente locale Roma Capitale, la Stabilimenti Balneari
Ricorrente_1 s.r.l., con sede in Roma alla Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Legale rappresentante, impugnava la sentenza n. 14797/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma - depositata in data 15.12.2023 e non notificata -, con la quale veniva rigettata la domanda di annullamento dell'avviso di accertamento n. 112290026918/2022, avente ad oggetto richiesta di pagamento di euro 11.653,39 a titolo di TARI relativamente ad alcuni immobili siti in Roma al
Indirizzo_2.
A tal fine, eccepiva la illegittimità della gravata pronuncia nella parte in cui riteneva sufficientemente motivato l'avviso impugnato in ordine alle superfici tassabili.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la parte appellata, la quale, nel riportarsi a quanto dedotto nella comparsa di costituzione innanzi al Giudice di primo grado, rimarcava come fosse stata la stessa contribuente ad indicare, nell'anno 2010, la concessione demaniale marittima e la planimetria relativa allo stabilimento “Società_2” sito in Ostia al Indirizzo_2 per consentire all'AMA s.p.a. di determinare le categorie e le superfici da considerare per il calcolo della tariffa rifiuti.
Con memoria illustrativa prodotta ai sensi dell'art. 32 d.lvo 546/1992, l'appellante, nel riportarsi ai motivi di gravame, sottoponeva alla Corte una serie di osservazioni critiche in ordine a quanto controdedotto dall'ente Roma Capitale nel proprio scritto difensivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondata, in primo luogo, si appalesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla Roma
Capitale. Invero, in tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'atto di appello che, limitandosi a riprodurre le argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal
Giudice di primo grado, senza il minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma, non contenga alcuna parte argomentativa che, mediante censura espressa e motivata, miri a contestare il percorso logico- giuridico della sentenza impugnata (Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, n. 1461). Ebbene, nel caso di specie, la contribuente, con l'atto di appello, censurando in modo specifico il percorso argomentativo osservato dai primi Giudici, non si è affatto limitata a riproporre pedissequamente la difesa spiegata in primo grado senza criticare, né indicare gli errori che avrebbe commesso la Corte nel pronunciarsi favorevolmente all'ente locale (sul punto, fra le tante, v. Cass., sez. trib., sent. n. 21972 del 28.10.2015:“(...) in tema di appello, ai fini dell'ammissibilità dello stesso, la specificità dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dai primo giudice”).
L'appello, peraltro, non è meritevole di accoglimento.
Correttamente, invero, il Giudice di prime cure ha ritenuto sufficientemente motivato l'avviso di accertamento impugnato, dal momento che quest'ultimo reca il tributo dovuto in relazione all'utenza sita in
Roma al Indirizzo_2, attivata in data 1.5.2005 e suddivisa nelle categorie tariffarie indicate dalla stessa appellante in data 18.1.2010: categoria 04 (autorimesse, magazzini) per 35 mq., categoria 10
(uffici) per 23 mq., categoria 20 (ristoranti, pizzerie, pub, mense) per 251 mq., categoria 06 (stabilimenti balneari) per 408 mq., categoria 06 (Stabilimenti balneari) per mq. 1.499 (esentati 2.784 mq.). Provato, pertanto, deve ritenersi sia la circostanza che le superfici soggette a tassazione ricalcano in toto quelle fornite dalla stessa Ricorrente_1 s.r.l. con la dichiarazione resa nel 2010, sia la circostanza che, successivamente, la contribuente non presentò denunce specifiche di variazione dei dati forniti ai sensi dell'art. 21, comma 1, del Regolamento TARI del Comune di Roma.
In ragione, pertanto, di tali considerazioni deve ritenersi che le eccezioni sollevate dalla appellante circa l'errata individuazione della superficie tassabili e delle categorie di riferimento siano prive di fondamento.
Il gravame va, pertanto, senz'altro rigettato.
La condanna al pagamento delle spese di causa segue la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante a pagare le spese del grado che liquida nell'importo di
€ 1.600,00, o0ltre accessori.