Articolo 1 della Legge 5 dicembre 1955, n. 1306
Versione
14 gennaio 1956
Art. 1. Articolo unico.

Il terzo comma dell'articolo unico del regio decreto 29 marzo 1943, n. 388 , concernente provvidenze a favore degli allievi degli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, e' sostituito dal seguente:
"Coloro che non intendano proseguire nella carriera militare e non siano dichiarati idonei al servizio aeronavigante, possono essere nominati sottotenenti di complemento nel ruolo serviti dell'Arma aeronautica, purche' siano in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore conseguito come allievi negli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori".

Entrata in vigore il 14 gennaio 1956