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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 130/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARIA MICHELE, Presidente
DO US ST, Relatore
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1272/2023 depositato il 06/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Alcamo
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3752 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl, in persona del suo legale rappresentante impugnava l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Alcamo, meglio descritto in premessa, notificato il 16/05/2023, avente un carico tributario di € 38.585,00 per IMU anno di imposta 2018.
A fondamento delle proprie ragioni parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato riportante una errata base imponibile delle rendite catastali dei terreni sottoposti al tributo, e lamentava la violazione dell'art.13 del D.lgs. n.201/2011 e dell'art.1, comma 21, legge n.208/2015.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e l'accoglimento del ricorso.
Il Comune di Alcamo, si costituiva in data 29/7/2024 depositando memorie con cui contestava i motivi di ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con atto depositato il 30/12/2025 le parti, congiuntamente, depositavano un'istanza con la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
All'udienza del 9 gennaio 2026 la Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Collegio, alla luce delle risultanze degli atti di causa, da cui si evince che il Comune di Alcamo ha annullato in autotutela l'avviso di accertamento oggetto del ricorso, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, compensando le spese di lite come da richiesta delle parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Compensa, tra le parti, le spese del presente giudizio.
Così deciso in Trapani il 9 gennaio 2026
IL Giudice estensore
Il Presidente
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARIA MICHELE, Presidente
DO US ST, Relatore
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1272/2023 depositato il 06/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Alcamo
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3752 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl, in persona del suo legale rappresentante impugnava l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Alcamo, meglio descritto in premessa, notificato il 16/05/2023, avente un carico tributario di € 38.585,00 per IMU anno di imposta 2018.
A fondamento delle proprie ragioni parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato riportante una errata base imponibile delle rendite catastali dei terreni sottoposti al tributo, e lamentava la violazione dell'art.13 del D.lgs. n.201/2011 e dell'art.1, comma 21, legge n.208/2015.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e l'accoglimento del ricorso.
Il Comune di Alcamo, si costituiva in data 29/7/2024 depositando memorie con cui contestava i motivi di ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con atto depositato il 30/12/2025 le parti, congiuntamente, depositavano un'istanza con la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
All'udienza del 9 gennaio 2026 la Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Collegio, alla luce delle risultanze degli atti di causa, da cui si evince che il Comune di Alcamo ha annullato in autotutela l'avviso di accertamento oggetto del ricorso, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, compensando le spese di lite come da richiesta delle parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Compensa, tra le parti, le spese del presente giudizio.
Così deciso in Trapani il 9 gennaio 2026
IL Giudice estensore
Il Presidente