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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 01/12/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 591/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Lanusei in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Lo
Presti, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta per l'udienza del 18 novembre 2025, sostituita dal deposito di note ai sensi degli articoli 127-ter e
128 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 3, comma 7, del d.l. 8 agosto 2025,
n. 117, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 591/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da: cod. fisc. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Alessio Urru,
- attore -
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. Controparte_1
fisc. rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Incerpi, P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. Controparte_2
fisc. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valerio VO e P.IVA_2
IA AT VO,
- convenute - avente ad oggetto: vendita di cose mobili. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione notificato in data 23 novembre 2017, iscritto al n.
624/2017 r.g., ha agito nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e (incorporante , per l'accertamento Controparte_2 CP_3
della nullità, ovvero della risoluzione, del contratto di fornitura e installazione di impianto fotovoltaico stipulato con la prima, nonché del correlato contratto di finanziamento concluso con la seconda. Per l'effetto ha chiesto di condannare a rimuovere l'impianto, a cura e spese di Controparte_1
quest'ultima, e a restituire le somme da lui già Controparte_2
corrisposte in esecuzione del finanziamento.
A sostegno delle domande ha addotto che l'impianto è stato installato sul tetto del proprio fabbricato in Bari Sardo in assenza delle prescritte autorizzazioni paesaggistiche e senza preventiva verifica della conformità urbanistica dell'immobile, circostanze che hanno determinato l'ordine comunale di sospensione dei lavori e di ripristino dello stato dei luoghi.
La causa è stata trattata nella resistenza delle convenute e il Tribunale, con sentenza n. 76/2020, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del
Tribunale di Cagliari (in accoglimento dell'eccezione in tal senso formulata da
). Controparte_2
La Corte di Cassazione, adita in sede di regolamento proposto dall'attore, ha invece dichiarato la competenza del Tribunale di Lanusei con ordinanza n.
27167/2021. ha dunque riassunto il giudizio, riproponendo Parte_1
integralmente le originarie domande e conclusioni.
Il giudizio di rinvio è stato parimenti trattato nella resistenza delle convenute per essere decisa come segue. 2. – La domanda di accertamento della nullità del contratto concluso tra e in Bari Sardo il 26 aprile 2016, avente Parte_1 Controparte_1
ad oggetto la fornitura e l'installazione di un impianto fotovoltaico con boiler per il corrispettivo di € 23.900,00 è infondata.
2.1. – La fornitura e l'installazione di un impianto fotovoltaico e di un boiler non costituiscono di per sé attività illecita, come anche di recente affermato dal Tribunale in altro analogo giudizio, in cui il contratto stipulato tra il consumatore e il professionista prevedeva, nondimeno, che la realizzazione dell'opera fosse preceduta, ove necessario, dal disbrigo delle pratiche amministrative e dall'ottenimento delle autorizzazioni paesaggistiche se necessarie (non così nella fattispecie;
cfr. infra).
Va detto, peraltro, che la realizzazione di impianti domestici per la produzione di energia da fonti rinnovabili non è soggetta alle ordinarie autorizzazioni, essendo sufficiente, ai sensi dell'art. 125 del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 (testo unico dell'edilizia), la presentazione di una denuncia di inizio lavori, salvo quanto previsto dall'art. 7-bis del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28
(«Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE»).
Si tratta di una disciplina speciale, che dimostra come le opere in questione non siano assimilabili tout court alle comuni opere edili, che incidono sulla cubatura, sulla sagoma o sulla destinazione d'uso degli immobili.
Al riguardo si osserva che l'impianto non è solo fonte di risparmio per il privato che lo realizza: la sua realizzazione trascende l'interesse del singolo, assumendo rilievo anche sul piano dell'interesse pubblico al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.
Le superiori considerazioni sono plasticamente rappresentate dalla giurisprudenza amministrativa. Il Consiglio di Stato ha argomentatamene evidenziato che «gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono qualificati come opera di pubblica utilità» e la loro installazione sul tetto di un fabbricato può essere vietata «solo nelle “aree non idonee” individuate dalla Regione»
(Cons. St., Sez. VI, sent. 2 aprile 2025, n. 2808).
Nondimeno, la sottoposizione di un intero territorio comunale a vincolo paesaggistico può dirsi legittima solo quando il relativo provvedimento si basi su concreti e specifici indici “dell'interesse paesistico dominante” (Cons. St.,
Sez. VI, sent. 12 aprile 2013, n. 2000). Esso, impattando con le facoltà inerenti al diritto di proprietà e con l'interesse pubblico all'espansione dei sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, deve essere adeguatamente motivato sulla base di elementi oggettivi e specifici dell'area, in grado di far comprendere le peculiarità del paesaggio;
viceversa sarebbe illegittimo laddove motivato con espressioni generiche o stereotipate (Cons. St., Sez. VI, sent. 21 luglio 2011, n. 4429).
La funzione pubblicistica degli impianti, anche quando realizzati dai privati, impone, pertanto, che qualsiasi limitazione da parte della pubblica amministrazione sia da considerarsi eccezionale rispetto alla regola generale in base alla quale la realizzazione di tali impianti è attività libera, non soggetta a limiti o ad atti di assenzo della pubblica amministrazione. Le ipotesi derogatorie sono eccezionali, dovute all'esistenza di fattori impeditivi che invero non derivano tanto dalla legge, ma dai provvedimenti amministrativi con cui determinate aree vengono sottoposte a vincolo. Ciò postula l'esigenza di verificare se lo stesso sia stato legittimamente imposto, potendo negli altri casi ricorrere allo strumento della disapplicazione dell'atto amministrativo contrario alla legge.
Da ciò consegue che i principi elaborati dalla Corte Suprema di Cassazione in materia di appalto di opere edili, a cui l'attore ha fatto largamente cenno, non possono essere replicati acriticamente laddove l'opera da realizzare sia costituita da un impianto fotovoltaico, che non può essere percepito in assoluto come fattore di disturbo del paesaggio (Cons. St., Sez. VI, sent. 2 aprile 2025, n. 2808).
A quanto precede si aggiunga che, anche in materia di appalto di lavori edili, la Suprema Corte di Cassazione ha comunque escluso l'illiceità della prestazione laddove le parti ne abbiano posposto l'adempimento al previo ottenimento della concessione o autorizzazione richiesta, potendosi tale contratto considerare sospensivamente condizionato, in forza di presupposizione, al previo ottenimento dell'atto amministrativo mancante al momento della stipulazione (Cass. Civ., sez. II, ord. 27 aprile 2018, n. 10173).
Ne deriva che il giudizio circa la liceità della prestazione non può prescindere dal caso concreto e, dunque, tanto dalla strutturazione del contratto quanto dell'eventuale provvedimento impositivo del vincolo paesaggistico. Deve essere effettuato caso per caso, anche in fattispecie apparentemente sovrapponibili.
2.2. – Nel caso di specie, il contratto prodotto in atti non subordina la realizzazione dell'impianto alla richiesta e al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Questo determina l'esigenza di verificare se l'autorizzazione paesaggistica fosse o meno necessaria per qualificare come lecita l'attività concordata.
2.3. – La produzione dell'ordine del Comune di Bari Sardo del 17 giugno
2016, n. 5959, non è dirimente. Infatti, il giudice ordinario può dare applicazione ad un provvedimento amministrativo solo se legittimo, dovendosi altrimenti prescindere da esso (cfr. art. 5, dell'allegato E della legge
20 marzo 1865, n. 2248).
2.4. – Nel provvedimento comunale si è sostenuto che l'area in cui ricade l'immobile sia soggetta a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio) e che anche l'installazione degli impianti fotovoltaici sia soggetta all'autorizzazione paesaggistica, argomentando a contrario dall'art. 7-bis, comma 5, del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 («Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE»).
2.4.1. – L'art. 136, comma 1, lettera c, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, stabilisce che sono soggetti alla disciplina del titolo I del codice dei beni culturali e del paesaggio «i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici».
L'oggetto della tutela, pertanto, non è il territorio nella sua generalità ovvero qualsiasi immobile ricadente in una determinata area. Oggetto della citata disciplina può essere, al più, un «complesso» di cose immobili se e nella misura in cui abbia «un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale».
L'inciso «inclusi i centri ed i nuclei storici» sta peraltro a significare che non sempre gli immobili in essi ricadenti siano vincolati. Il vincolo si giustifica, in concreto, in quanto essi presentino degli elementi tipici, caratteristici o storici, che giustifichino la compressione delle facoltà inerenti al diritto di proprietà.
Nondimeno, è vero che la stessa giurisprudenza amministrativa non ha escluso a priori la legittimità dei provvedimenti riguardanti intere aree, ma ha subordinato tale eventualità al ricorrere di ipotesi peculiari (cfr. infra).
2.4.2. – In base alla documentazione in atti (non integrabile d'ufficio, dato che la regola sul rilievo officioso delle nullità contrattuali va coordinato con il sistema delle preclusioni processuali) deve escludersi che l'ordine del Comune possa ritenersi legittimo, essendo stato disposto in violazione di legge e con eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Nel provvedimento del Comune non vi è alcuna analisi, in punto di fatto, circa la ricorrenza di alcuno di questi presupposti nel caso del fabbricato dell'attore. L'ordine di interruzione dei lavori si basa esclusivamente e acriticamente su un decreto ministeriale del 1971, di cui non è neanche noto l'effettivo contenuto, posto che esso non è stato prodotto in atti e che, non avendo valore normativo ma provvedimentale, esula dal principio curia novit iura.
Ma se anche tale decreto, come esposto nel provvedimento comunale, avesse vincolato a tutela il territorio di Bari Sardo, secondo la disciplina della vecchia legge 29 giugno 1939, n. 1497, nondimeno si porrebbero nei confronti di esso gli stessi dubbi di legittimità, dato che la sottoposizione indiscriminata di un intero territorio a vincolo paesaggistico può dirsi legittima solo quando il relativo provvedimento si basa su concreti e specifici indici “dell'interesse paesistico dominante” (Cons. St., Sez. VI, sent. 12 aprile 2013, n. 2000). Il decreto ministeriale, infatti, deve essere adeguatamente motivato sulla base di elementi oggettivi e specifici dell'area, in grado di far comprendere le peculiarità del paesaggio e dunque la possibilità di vincolare, in tale contesto, anche il complesso degli edifici che ne fanno parte;
viceversa sarebbe illegittimo laddove motivato con espressioni generiche o stereotipate (Cons. St., Sez. VI, sent. 21 luglio 2011, n. 4429), che non diano effettivamente atto delle peculiarità del paesaggio e dei suoi edifici.
2.5. – Disapplicati i provvedimenti amministrativi illegittimi, non vi sono ragioni per affermare che l'opera concordata fosse effettivamente soggetta ad autorizzazione paesaggistica e che, pertanto, sia stata pattuita una prestazione illecita.
3. – Anche la domanda di risoluzione del contratto concluso tra l'attore e non può essere accolta. Controparte_1
La convenuta – è pacifico – ha presentato la dichiarazione di inizio attività e ha montato l'impianto prima che il Comune interrompesse i lavori. Ha dunque ottemperato agli obblighi derivanti dal contratto. non può rispondere dell'illegittimità del Controparte_1
provvedimento con cui è stata disposta l'interruzione dei lavori. Fermo restando che dall'esame della documentazione prodotta in atti, analiticamente e cronologicamente richiamata nella comparsa di costituzione e risposta, si evince che la stessa si è comunque attivata per superare, a prescindere dalla sua legittimità, l'ordine di interruzione dei lavori con riduzione in pristino dei luoghi emanato della pubblica amministrazione.
4. – Il rigetto delle domande fin qui esaminate determina la reiezione della richiesta di condanna di alla rimozione dell'impianto Controparte_1
fotovoltaico, così come di tutte le domande, aventi natura consequenziale, svolte nei confronti di in relazione al contratto di Controparte_2
credito collegato, ai sensi dell'art. 121, comma 1, lettera d, del testo unico bancario (la prova del collegamento emerge dalla sua analisi, essendo riportata tanto l'identità del fornitore convenzionato quanto il bene per cui è stato concesso il finanziamento).
5. – La domanda trasversale svolta dal finanziatore nei confronti di
[...]
è assorbita. Controparte_4
6. – Visto l'art. 92, comma 2, c.p.c., si ravvisano nel presente giudizio gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese.
La controversia ha riguardato questioni di diritto complesse e di assoluta novità, attinenti alla disciplina speciale degli impianti fotovoltaici e alla loro interazione con la normativa paesaggistica, oggetto di plurimi e non sempre chiari interventi normativi e giurisprudenziali. La decisione della causa, inoltre,
è dipesa (anche) dall'accertamento incidentale della legittimità di provvedimenti amministrativi e dalla corretta e ponderata interpretazione di vincoli paesaggistici, alla luce della più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato. Sono stati toccati profili che presentano obiettivi margini di incertezza e che hanno visto oscillazioni interpretative, in sede amministrativa e civile.
La compensazione, visto l'esito complessivo del giudizio, si estende alle spese del giudizio di legittimità avverso la prima pronuncia di incompetenza
(arg. ex Cass. Civ., sez. III, ord. 11 novembre 2024, n. 29056).
P.Q.M.
il Tribunale di Lanusei, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
591/2021 R.G.A.C., assorbita ogni altra richiesta, rigetta le domande dell'attore e compensa per intero le spese processuali.
Così deciso in Lanusei, il 01/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Lanusei in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Lo
Presti, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta per l'udienza del 18 novembre 2025, sostituita dal deposito di note ai sensi degli articoli 127-ter e
128 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 3, comma 7, del d.l. 8 agosto 2025,
n. 117, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 591/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da: cod. fisc. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Alessio Urru,
- attore -
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. Controparte_1
fisc. rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Incerpi, P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. Controparte_2
fisc. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valerio VO e P.IVA_2
IA AT VO,
- convenute - avente ad oggetto: vendita di cose mobili. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione notificato in data 23 novembre 2017, iscritto al n.
624/2017 r.g., ha agito nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e (incorporante , per l'accertamento Controparte_2 CP_3
della nullità, ovvero della risoluzione, del contratto di fornitura e installazione di impianto fotovoltaico stipulato con la prima, nonché del correlato contratto di finanziamento concluso con la seconda. Per l'effetto ha chiesto di condannare a rimuovere l'impianto, a cura e spese di Controparte_1
quest'ultima, e a restituire le somme da lui già Controparte_2
corrisposte in esecuzione del finanziamento.
A sostegno delle domande ha addotto che l'impianto è stato installato sul tetto del proprio fabbricato in Bari Sardo in assenza delle prescritte autorizzazioni paesaggistiche e senza preventiva verifica della conformità urbanistica dell'immobile, circostanze che hanno determinato l'ordine comunale di sospensione dei lavori e di ripristino dello stato dei luoghi.
La causa è stata trattata nella resistenza delle convenute e il Tribunale, con sentenza n. 76/2020, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del
Tribunale di Cagliari (in accoglimento dell'eccezione in tal senso formulata da
). Controparte_2
La Corte di Cassazione, adita in sede di regolamento proposto dall'attore, ha invece dichiarato la competenza del Tribunale di Lanusei con ordinanza n.
27167/2021. ha dunque riassunto il giudizio, riproponendo Parte_1
integralmente le originarie domande e conclusioni.
Il giudizio di rinvio è stato parimenti trattato nella resistenza delle convenute per essere decisa come segue. 2. – La domanda di accertamento della nullità del contratto concluso tra e in Bari Sardo il 26 aprile 2016, avente Parte_1 Controparte_1
ad oggetto la fornitura e l'installazione di un impianto fotovoltaico con boiler per il corrispettivo di € 23.900,00 è infondata.
2.1. – La fornitura e l'installazione di un impianto fotovoltaico e di un boiler non costituiscono di per sé attività illecita, come anche di recente affermato dal Tribunale in altro analogo giudizio, in cui il contratto stipulato tra il consumatore e il professionista prevedeva, nondimeno, che la realizzazione dell'opera fosse preceduta, ove necessario, dal disbrigo delle pratiche amministrative e dall'ottenimento delle autorizzazioni paesaggistiche se necessarie (non così nella fattispecie;
cfr. infra).
Va detto, peraltro, che la realizzazione di impianti domestici per la produzione di energia da fonti rinnovabili non è soggetta alle ordinarie autorizzazioni, essendo sufficiente, ai sensi dell'art. 125 del d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 (testo unico dell'edilizia), la presentazione di una denuncia di inizio lavori, salvo quanto previsto dall'art. 7-bis del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28
(«Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE»).
Si tratta di una disciplina speciale, che dimostra come le opere in questione non siano assimilabili tout court alle comuni opere edili, che incidono sulla cubatura, sulla sagoma o sulla destinazione d'uso degli immobili.
Al riguardo si osserva che l'impianto non è solo fonte di risparmio per il privato che lo realizza: la sua realizzazione trascende l'interesse del singolo, assumendo rilievo anche sul piano dell'interesse pubblico al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.
Le superiori considerazioni sono plasticamente rappresentate dalla giurisprudenza amministrativa. Il Consiglio di Stato ha argomentatamene evidenziato che «gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono qualificati come opera di pubblica utilità» e la loro installazione sul tetto di un fabbricato può essere vietata «solo nelle “aree non idonee” individuate dalla Regione»
(Cons. St., Sez. VI, sent. 2 aprile 2025, n. 2808).
Nondimeno, la sottoposizione di un intero territorio comunale a vincolo paesaggistico può dirsi legittima solo quando il relativo provvedimento si basi su concreti e specifici indici “dell'interesse paesistico dominante” (Cons. St.,
Sez. VI, sent. 12 aprile 2013, n. 2000). Esso, impattando con le facoltà inerenti al diritto di proprietà e con l'interesse pubblico all'espansione dei sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, deve essere adeguatamente motivato sulla base di elementi oggettivi e specifici dell'area, in grado di far comprendere le peculiarità del paesaggio;
viceversa sarebbe illegittimo laddove motivato con espressioni generiche o stereotipate (Cons. St., Sez. VI, sent. 21 luglio 2011, n. 4429).
La funzione pubblicistica degli impianti, anche quando realizzati dai privati, impone, pertanto, che qualsiasi limitazione da parte della pubblica amministrazione sia da considerarsi eccezionale rispetto alla regola generale in base alla quale la realizzazione di tali impianti è attività libera, non soggetta a limiti o ad atti di assenzo della pubblica amministrazione. Le ipotesi derogatorie sono eccezionali, dovute all'esistenza di fattori impeditivi che invero non derivano tanto dalla legge, ma dai provvedimenti amministrativi con cui determinate aree vengono sottoposte a vincolo. Ciò postula l'esigenza di verificare se lo stesso sia stato legittimamente imposto, potendo negli altri casi ricorrere allo strumento della disapplicazione dell'atto amministrativo contrario alla legge.
Da ciò consegue che i principi elaborati dalla Corte Suprema di Cassazione in materia di appalto di opere edili, a cui l'attore ha fatto largamente cenno, non possono essere replicati acriticamente laddove l'opera da realizzare sia costituita da un impianto fotovoltaico, che non può essere percepito in assoluto come fattore di disturbo del paesaggio (Cons. St., Sez. VI, sent. 2 aprile 2025, n. 2808).
A quanto precede si aggiunga che, anche in materia di appalto di lavori edili, la Suprema Corte di Cassazione ha comunque escluso l'illiceità della prestazione laddove le parti ne abbiano posposto l'adempimento al previo ottenimento della concessione o autorizzazione richiesta, potendosi tale contratto considerare sospensivamente condizionato, in forza di presupposizione, al previo ottenimento dell'atto amministrativo mancante al momento della stipulazione (Cass. Civ., sez. II, ord. 27 aprile 2018, n. 10173).
Ne deriva che il giudizio circa la liceità della prestazione non può prescindere dal caso concreto e, dunque, tanto dalla strutturazione del contratto quanto dell'eventuale provvedimento impositivo del vincolo paesaggistico. Deve essere effettuato caso per caso, anche in fattispecie apparentemente sovrapponibili.
2.2. – Nel caso di specie, il contratto prodotto in atti non subordina la realizzazione dell'impianto alla richiesta e al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Questo determina l'esigenza di verificare se l'autorizzazione paesaggistica fosse o meno necessaria per qualificare come lecita l'attività concordata.
2.3. – La produzione dell'ordine del Comune di Bari Sardo del 17 giugno
2016, n. 5959, non è dirimente. Infatti, il giudice ordinario può dare applicazione ad un provvedimento amministrativo solo se legittimo, dovendosi altrimenti prescindere da esso (cfr. art. 5, dell'allegato E della legge
20 marzo 1865, n. 2248).
2.4. – Nel provvedimento comunale si è sostenuto che l'area in cui ricade l'immobile sia soggetta a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio) e che anche l'installazione degli impianti fotovoltaici sia soggetta all'autorizzazione paesaggistica, argomentando a contrario dall'art. 7-bis, comma 5, del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 («Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE»).
2.4.1. – L'art. 136, comma 1, lettera c, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, stabilisce che sono soggetti alla disciplina del titolo I del codice dei beni culturali e del paesaggio «i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici».
L'oggetto della tutela, pertanto, non è il territorio nella sua generalità ovvero qualsiasi immobile ricadente in una determinata area. Oggetto della citata disciplina può essere, al più, un «complesso» di cose immobili se e nella misura in cui abbia «un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale».
L'inciso «inclusi i centri ed i nuclei storici» sta peraltro a significare che non sempre gli immobili in essi ricadenti siano vincolati. Il vincolo si giustifica, in concreto, in quanto essi presentino degli elementi tipici, caratteristici o storici, che giustifichino la compressione delle facoltà inerenti al diritto di proprietà.
Nondimeno, è vero che la stessa giurisprudenza amministrativa non ha escluso a priori la legittimità dei provvedimenti riguardanti intere aree, ma ha subordinato tale eventualità al ricorrere di ipotesi peculiari (cfr. infra).
2.4.2. – In base alla documentazione in atti (non integrabile d'ufficio, dato che la regola sul rilievo officioso delle nullità contrattuali va coordinato con il sistema delle preclusioni processuali) deve escludersi che l'ordine del Comune possa ritenersi legittimo, essendo stato disposto in violazione di legge e con eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Nel provvedimento del Comune non vi è alcuna analisi, in punto di fatto, circa la ricorrenza di alcuno di questi presupposti nel caso del fabbricato dell'attore. L'ordine di interruzione dei lavori si basa esclusivamente e acriticamente su un decreto ministeriale del 1971, di cui non è neanche noto l'effettivo contenuto, posto che esso non è stato prodotto in atti e che, non avendo valore normativo ma provvedimentale, esula dal principio curia novit iura.
Ma se anche tale decreto, come esposto nel provvedimento comunale, avesse vincolato a tutela il territorio di Bari Sardo, secondo la disciplina della vecchia legge 29 giugno 1939, n. 1497, nondimeno si porrebbero nei confronti di esso gli stessi dubbi di legittimità, dato che la sottoposizione indiscriminata di un intero territorio a vincolo paesaggistico può dirsi legittima solo quando il relativo provvedimento si basa su concreti e specifici indici “dell'interesse paesistico dominante” (Cons. St., Sez. VI, sent. 12 aprile 2013, n. 2000). Il decreto ministeriale, infatti, deve essere adeguatamente motivato sulla base di elementi oggettivi e specifici dell'area, in grado di far comprendere le peculiarità del paesaggio e dunque la possibilità di vincolare, in tale contesto, anche il complesso degli edifici che ne fanno parte;
viceversa sarebbe illegittimo laddove motivato con espressioni generiche o stereotipate (Cons. St., Sez. VI, sent. 21 luglio 2011, n. 4429), che non diano effettivamente atto delle peculiarità del paesaggio e dei suoi edifici.
2.5. – Disapplicati i provvedimenti amministrativi illegittimi, non vi sono ragioni per affermare che l'opera concordata fosse effettivamente soggetta ad autorizzazione paesaggistica e che, pertanto, sia stata pattuita una prestazione illecita.
3. – Anche la domanda di risoluzione del contratto concluso tra l'attore e non può essere accolta. Controparte_1
La convenuta – è pacifico – ha presentato la dichiarazione di inizio attività e ha montato l'impianto prima che il Comune interrompesse i lavori. Ha dunque ottemperato agli obblighi derivanti dal contratto. non può rispondere dell'illegittimità del Controparte_1
provvedimento con cui è stata disposta l'interruzione dei lavori. Fermo restando che dall'esame della documentazione prodotta in atti, analiticamente e cronologicamente richiamata nella comparsa di costituzione e risposta, si evince che la stessa si è comunque attivata per superare, a prescindere dalla sua legittimità, l'ordine di interruzione dei lavori con riduzione in pristino dei luoghi emanato della pubblica amministrazione.
4. – Il rigetto delle domande fin qui esaminate determina la reiezione della richiesta di condanna di alla rimozione dell'impianto Controparte_1
fotovoltaico, così come di tutte le domande, aventi natura consequenziale, svolte nei confronti di in relazione al contratto di Controparte_2
credito collegato, ai sensi dell'art. 121, comma 1, lettera d, del testo unico bancario (la prova del collegamento emerge dalla sua analisi, essendo riportata tanto l'identità del fornitore convenzionato quanto il bene per cui è stato concesso il finanziamento).
5. – La domanda trasversale svolta dal finanziatore nei confronti di
[...]
è assorbita. Controparte_4
6. – Visto l'art. 92, comma 2, c.p.c., si ravvisano nel presente giudizio gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese.
La controversia ha riguardato questioni di diritto complesse e di assoluta novità, attinenti alla disciplina speciale degli impianti fotovoltaici e alla loro interazione con la normativa paesaggistica, oggetto di plurimi e non sempre chiari interventi normativi e giurisprudenziali. La decisione della causa, inoltre,
è dipesa (anche) dall'accertamento incidentale della legittimità di provvedimenti amministrativi e dalla corretta e ponderata interpretazione di vincoli paesaggistici, alla luce della più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato. Sono stati toccati profili che presentano obiettivi margini di incertezza e che hanno visto oscillazioni interpretative, in sede amministrativa e civile.
La compensazione, visto l'esito complessivo del giudizio, si estende alle spese del giudizio di legittimità avverso la prima pronuncia di incompetenza
(arg. ex Cass. Civ., sez. III, ord. 11 novembre 2024, n. 29056).
P.Q.M.
il Tribunale di Lanusei, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
591/2021 R.G.A.C., assorbita ogni altra richiesta, rigetta le domande dell'attore e compensa per intero le spese processuali.
Così deciso in Lanusei, il 01/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti