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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 5517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5517 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott. Elena Gelato Consigliere rel.
dott. Maria Aversano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 7357/2021, cui è stato riunito il giudizio rubricato al n. 7455/2021 r.g., pendente
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Leonardo Ricci in forza di procura in atti appellante nel giudizio7357/21
appellata nel giudizio 7455/21
E
(c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dagli avv.ti Maria Luisa Acciari e Guido Saleppichi in forza di procura in atti appellato nel giudizio7357/21
appellante nel giudizio 7455/21
1 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
NEL GIUDIZIO 7357/21
Per “Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente Parte_1 gravame, in riforma della sentenza n. 659/2021 emessa dal Tribunale di Viterbo,
a- riformare la sentenza impugnata nella parte in cui accoglie la domanda riconvenzionale del di Controparte_1 restituzione di € 18.470,74 e dispone la compensazione di tale somma con il maggior credito vantato e riconosciuto alla per l'effetto respingere la domanda riconvenzionale del e condannare il Parte_1 Controparte_1 medesimo al pagamento in favore dell'appellante dell'intera somma di cui al D.I. 447/2018 pari ad euro 29.561,40, oltre interessi ed accessori di legge;
b- in via subordinata, in ipotesi di rigetto del primo motivo di appello e di conferma dell'accoglimento della domanda riconvenzionale del riformare la sentenza appellata e condannare il medesimo ex art. CP_1 Controparte_1
2041 c.c., dichiaratane la sussistenza dei presupposti, a correspondere un indennizzo in favore della Parte_1 dell'importo di € 18.470,74, pari alla somma dei corrispettivi portati dalle fatture nn. 20/2012 e 6/2013, per i lavori ivi indicati.
c- condannare controparte al pagamento dei compensi e spese dei due gradi del giudizio, oltre accessori di legge”;
Per l'appellato: “Il come rappresentato, difeso e domiciliato, chiede che l'ecc.ma Corte d'appello Controparte_1
voglia:
- in via preliminare, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., riunire il presente giudizio di appello n. 7357/2021 R.G. con il giudizio di appello n. 7455/2021, avente ad oggetto la medesima sentenza n. 659/2021 del Tribunale di Viterbo;
- nel merito, rigettare l'appello proposto da perché inammissibile ed infondato. Parte_1
Vinte le spese e i compensi.”
NEL GIUDIZIO 7455/21
Per il “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa, in riforma della Controparte_1 sentenzadel Tribunale di Viterbo n. 659 pubblicata in data 18.5.2021 per le ragioni esposte:
- preliminarmente, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., sospendere gli effetti della sentenza appellata;
2 - in via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande della per l'effetto, revocare il d.i. Parte_1
n. 447/2018 e dichiarare che nulla è dovuto dal alla Controparte_1 Parte_1
- in via subordinata, accertare e dichiarare che il non deve alla il pagamento degli Controparte_1 Parte_1 interessi di mora erroneamente conteggiati con riferimento al ritardato pagamento delle fatture nn. 20/2012 e 6/2013;
- sempre in via subordinata, per le ragioni esposte al V motivo di appello, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di pagamento di interessi composti sulle somme pretese da a titolo di interessi “semplici” per Parte_1 ritardato pagamento.
Vinte le spese e i compensi di entrambi i gradi di giudizio”;
Per “Piaccia alla On.le Corte di Appello di Roma, ogni contraria deduzione, eccezione Parte_1
e domanda respinte, per le ragioni gradate di cui in parte motiva così decidere:
1- per le ragioni di cui al capo 1 della motivazione, dichiarare inammissibile per intervenuta decadenza ai sensi degli artt. 333 e 343 cpcp l'appello incidentale del Controparte_1
2- per le ragioni di cui al capo 2 della motivazione dichiarare:
a- infondato il capo I dell'appello
b- inammissibili e/o infondati i capi II, III e IV dell'appello
c- infondati i capi V e VI dell'appello.
3- per l'effetto confermare la Sentenza appellata nella parte in cui conferma il D.I. oggetto di giudizio con ogni conseguente pronuncia;
4- respingere in quanto infondata e non provata la richiesta di sospensione della Sentenza appellata;
5- condannare controparte al pagamento dei compensi e delle spese relative alla fase cautelare e dei due gradi di giudizio, oltre accessori di legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha impugnato la sentenza n. 659/2021 emessa dal Tribunale di Parte_1
Viterbo in data 18.5.2021, con la quale era stata rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo dalla stessa ottenuto nei confronti del (recante l'ingiunzione di pagamento della Controparte_1 somma di euro 29.561,40 a titolo di interessi di mora per ritardato pagamento di alcune fatture inerenti a lavori pubblici), era stata accolta la domanda riconvenzionale proposta dal volta ad CP_1
3 ottenere la restituzione della somma di euro 18,470,74 versata in esecuzione di altro contratto ritenuto nullo per difetto di forma scritta e per l'effetto l'ente locale era stato condannato al pagamento della differenza tra i due importi, pari ad euro 11.090,74.
L'appellante ha lamentato, con il primo motivo, la “violazione dell'art. 163 D.Lgs. 50/2016, c.d. Codice
Appalti, anche in combinato disposto con gli artt. 191, 194, 182, 183, 184 e 185 T.U.E.L., l'insussistenza della necessità della forma scritta ad substantiam per l'affidamento dei lavori di somma urgenza, l'errata e ingiusta pronuncia in merito all'addotta irrilevanza dei comportamenti concludenti dell'Ente Locale ed il malgoverno dei principi regolatori della prova in violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 cpc”.
L' dopo aver premesso come i lavori fossero stati affidati in somma urgenza e Parte_1 fossero stati regolarmente eseguiti senza alcuna contestazione da parte del (che aveva CP_1 provveduto al pagamento del corrispettivo), ha evidenziato, in diritto, come l'art. 163 del d.lgs.
50/2016 (Codice Appalti) non prevedesse la necessità di alcun contratto scritto per l'affidamento dei lavori di somma urgenza, come del resto consono con la necessità di procedere alla “immediata esecuzione dei lavori” , al fine della rimozione del pericolo.
Sotto altro profilo l'appellante ha evidenziato come il avendo pagato il corrispettivo per CP_1
l'opera di somma urgenza, avesse necessariamente e preventivamente impegnato, liquidato e ordinato il pagamento della somma ai sensi dell'art. 182 e ss. del TUEL, il che pure avrebbe dovuto condurre il primo Giudice a ritenere l'esistenza del credito oggetto della domanda di ripetizione proposta dall'ente locale, posto appunto che l'impegno di spesa (giusto il disposto dell'art. 183 TUEL) presupponeva l'esistenza di una “obbligazione giuridicamente perfezionata”.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato il vizio di omessa pronuncia sulla domanda dalla stessa proposta in primo grado, quale reconventio reconventionis, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Tale domanda, pacificamente ammissibile, sarebbe stata ad avviso dell suscettibile Parte_1 di accoglimento, considerato che l'ente locale aveva beneficiato delle opere eseguite in via d'urgenza, che non erano state mai contestate dal Controparte_1
Alla luce di considerazioni l'appellante ha concluso per il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dal e per la conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto;
in subordine ha richiesto la condanna dell'ente locale al versamento di un indennizzo in suo favore, quantificato in euro 18.470,74 (pari alla somma dei corrispettivi portati dalle fatture emesse per i lavori eseguiti in via d'urgenza). 4 Il si è costituito resistendo all'appello. Controparte_1
L'appellato ha eccepito, con riguardo al primo motivo di gravame:
-che la tesi della conclusione del contratto sulla base di un comportamento concludente dell'ente locale si poneva in contrasto con gli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923, che prevedevano in ogni caso l'obbligo della forma scritta per i contratti stipulati da privati con la Pubblica Amministrazione,
a pena di nullità;
-che a norma dell'art. 191 del d.lgs. 267/2000, gli enti locali erano legittimati ad effettuare spese solo a fronte di un formale impegno contabile che, nei casi di lavori di somma urgenza, doveva seguire la procedura di cui al terzo comma dell'art. 191 TUEL;
-che la mancata assunzione dell'impegno di spesa comportava che “il rapporto obbligatorio intercorre(va), ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura” (art. 191, co. 4,
d.lgs. n. 267/2000 cit.);
- che il procedimento per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio era applicabile, oltre all'ipotesi di mancanza di provvedimento di impegno di spesa, anche al caso di assenza di contratto scritto, poiché
“anche in caso di nullità del contratto per difetto di forma, manca una deliberazione autorizzativa di spesa per l'attività di arricchimento senza causa che ne sia conseguita” (Cass., sent. n. 2832/2002);
- che nella fattispecie, oltre a mancare del tutto il contratto scritto, il Consiglio comunale di CP_1 non aveva mai deliberato il riconoscimento del debito fuori bilancio, di modo che nulla era riconoscibile alla controparte;
- che infatti, contrariamente a quanto riferito dall'appellante, il aveva sempre Controparte_1 contestato l'esecuzione delle opere e dei lavori rilevando l'inesistenza della documentazione contabile di cantiere, ciò che rendeva verosimile la conclusione che, in realtà, i lavori non fossero mai stati eseguiti.
Il ha poi contestato il fondamento del secondo motivo dell'avverso appello, Controparte_1
rilevando per un verso come difettasse il requisito della “residualità” dell'azione ex art. 2041 c.c., posto che l'impresa avrebbe avuto la possibilità di proporre l'azione di adempimento contrattuale per il pagamento del prezzo nei confronti del funzionario o del dipendente che avevano consentito la fornitura, ai sensi dell'art. 191, comma 4, del d.lgs. 267/2000, e per altro il aveva sempre CP_1
contestato l'esecuzione dei lavori, di cui l'impresa non aveva dimostrato l'effettiva realizzazione.
Alla luce di tali considerazioni ha concluso per il rigetto dell'avverso appello, instando altresì per la riunione del giudizio con quello separatamente introdotto dall'ente locale.
5 Con separato atto di appello, infatti, il aveva impugnato la stessa pronuncia del Controparte_1
Tribunale di Viterbo.
Il aveva in quella sede lamentato: Controparte_1
- la nullità parziale della sentenza per motivazione apparente, essendosi il Giudice di primo grado limitato a confermare il decreto ingiuntivo opposto mediante il mero e generico richiamo alle argomentazioni logiche e giuridiche dell'ingiungente;
- l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il Giudice non aveva considerato che la domanda di pagamento proposta in via monitoria, relativa a soli interessi di mora, avrebbe dovuto essere respinta perché, a fronte delle quietanze di pagamento relative alla sorte capitale, la – opposta Parte_1
e attrice sostanziale – non aveva offerto alcuna prova per superare la presunzione di pagamento degli interessi di cui all'art. 1199 c.c. (“Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi”);
- la violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, perché la non aveva dimostrato il dies a quo Parte_1 per calcolare la decorrenza degli interessi moratori;
- la sussistenza, in subordine, di un error in iudicando posto che, una volta esclusa l'esistenza di rapporti contrattuali a fondamento delle fatture nn. 20/2012 e n. 6/2013, avrebbero dovuto essere conseguentemente eliminati anche gli interessi di mora;
- l'infondatezza della pretesa sostanziale della per essere esclusi gli appalti di lavori dalla Parte_1 nozione di “transazioni commerciali” di cui all'art. 2 del d. lgs. 231/2002, nella formulazione applicabile ratione temporis, a rapporti sorti anteriormente al 1° gennaio 2013;
- la violazione dell'art. 1283 c.c. e l'infondatezza della domanda di versamento di ulteriori interessi, ai sensi dell'art. 30 del D.M. n. 145/2000.
Alla luce di tali considerazioni il ha concluso per la riforma della pronuncia di Controparte_1 primo grado, con accoglimento dell'opposizione originariamente proposta e conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
L' si è costituita nel secondo giudizio eccependo la decadenza della controparte Parte_1
dalla facoltà di proporre l'impugnazione, stante l'omessa formulazione dell'appello incidentale nel giudizio previamente incardinato.
Nel merito l'appellata ha evidenziato l'infondatezza del primo motivo dell'avverso appello (posto che la pronuncia di primo grado doveva ritenersi adeguatamente motivata), la novità e conseguente inammissibilità del secondo, terzo e quarto motivo di gravame (comunque infondati anche nel merito)
e l'infondatezza delle ulteriori censure formulate dall'appellante.
6 L' ha pertanto concluso per la declaratoria di inammissibilità o in subordine per il Parte_1 rigetto dell'avverso appello.
I due giudizi sono stati riuniti giusto provvedimento di questa Corte in data 30 marzo 2022.
All'esito di alcuni rinvii disposti per esigenze dell'ufficio, previa nomina di un nuovo relatore, la causa
è stata trattenuta in decisione con provvedimento in data 21 febbraio 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza; in quella sede sono stati assegnati alle parti un termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e un ulteriore termine di venti giorni per lo scambio delle memorie di replica
§1. Appello proposto da di cui al n. 7357/2021 R.G. Parte_1
L'appello proposto dall (di seguito, va accolto per quanto di Parte_1 Parte_1 ragione.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato le considerazioni poste dal primo Giudice a fondamento dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito proposta dal (i.e. la ritenuta nullità del contratto cui erano riferibili i pagamenti oggetto Controparte_1 della domanda restitutoria per difetto di forma scritta), adducendo come si fosse trattato dell'affidamento di lavori di “somma urgenza”, per il cui affidamento era sufficiente una determina del funzionario competente ed il conseguente impegno di spesa da parte degli organi e uffici comunali preposti.
Il motivo è suscettibile di accoglimento.
Seppure siano corrette le considerazioni di parte appellata con le quali si afferma che tutti i contratti della Pubblica Amministrazione, ivi compresi quelli posti in essere jure privatorum, devono essere stipulati in forma scritta, la quale ne costituisce un requisito essenziale prescritto a pena di nullità, nel caso di specie tale requisito deve ritenersi sussistente.
Premesso che, conformemente all'uso del commercio e secondo quanto espressamente previsto dall'art. 334, comma 2, del dpr 207/2010 (regolamento di attuazione del d.lgs. 163/2006 applicabile ratione temporis), il contratto poteva nella fattispecie concludersi “a distanza”, mediante lo scambio di proposta e accettazione (i.e. dello “scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni
o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito”), il documento prodotto in atti, consistente nella Determinazione n. 679/2012 del 22.12.2012 assunta dal per il Controparte_1
tramite del Funzionario Responsabile dell'Area Tecnica e avente ad oggetto l'”Affidamento diretto lavori di rifacimento linea fognaria” in regime di “somma urgenza”, soddisfa i requisiti di forma richiesti dalla normativa.
7 In quella sede il Dirigente, premettendo di agire sulla base del Decreto del Sindaco 7.1.2012, n. 125 con cui era stato nominato responsabile di tutti i servizi dell'area tecnica e tecnico-manutentiva, dava atto:
-degli “allagamenti verificatisi presso il parcheggio in località Bottino e presso la contigua sede della del Parte_2
Lamone”, a seguito di due “nubifragi”;
- della pregressa deliberazione della Giunta Comunale con la quale veniva richiesto agli enti preposti il riconoscimento dello stato di “calamità”;
-dell'emissione della precedente determinazione n 608/2012, di affidamento dei lavori di intercettazione della condotta fognaria;
- del successivo verificarsi di frane e smottamenti (non imputabili all'impresa già incaricata) e della conseguente necessità di “provvedere urgentemente all'esecuzione dei lavori di rifacimento della condotta fognaria”;
-dell'emissione di Determinazione della Regione Lazio 17.11.2012, di attribuzione al CP_1 di un contributo di euro 50.575,63 per i primi interventi di ripristino della sede della R.N. del
[...]
Lamone e della successiva emissione di altra Determinazione della Regione in data 21.12.2012, di
“Autorizzazione del Sindaco del ad utilizzare euro 20.000 del Contributo Regionale per i primi Controparte_1 interventi di ripristino della sede della RN Selva del Lanone e per i primi interventi di sistemazione delle aree esterne”;
- della ricezione della “offerta economica della ditta Bilancini in data 12.12.2012 prot. 7645 per il rifacimento della condotta fognaria in parola, il tombaggio delle cavità sottostanti, il reinterro e il rifacimento del tratto stradale in conglomerato bituminoso, che ammonta a complessivi 15.614, 64 oltre Iva”;
-della congruità dell'offerta presentata dalla ditta Bilancini;
-dell'opportunità di non affidare nell'immediato il rifacimento del manto stradale, il cui corrispettivo era indicato nell'offerta in euro 1.434,68 oltre Iva, di modo che l'importo dei lavori da stanziare era pari ad euro 15.597,95 lordi;
- della “necessità di intervenire nel più breve tempo possibile”;
- della facoltà di procedere mediante affidamento diretto di lavori in economia, in quanto di importo inferiore ad euro 40.000,00.
Su tali presupposti il Responsabile dell'Area Tecnica, richiamato il numero “CIG” identificativo del contratto in oggetto, le disposizioni del TUEL e il Regolamento di contabilità, determinava:
Controparte_ a) “di affidare direttamente alla i lavori di rifacimento linea fognaria loc. Bottino… per l'importo complessivo di euro 15.597,95 IVA al 10% inclusa”
8 b) “di autorizzare la spesa di euro 15.597,95 a favore della ditta Bilancini s.r.l. con imputazione all'intervento
n°4000005/ del bilancio dell'esercizio in corso sul quale esiste la necessaria disponibilità a carico dell'impegno n°
2012/353” (si rimanda al doc. 4 del fascicolo di primo grado di parte opposta).
Tale Determina, corredata dell'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario (tale rag.
relativa alla esecutorietà della determinazione ai sensi dell'art. 151, 4°comma, Persona_1 del d.lgs. 267/2000 con effetto dalla data del visto di copertura finanziaria, veniva comunicata all'impresa (v. doc. 3 di parte opposta). Parte_1
L' in data 8.7.2013, emetteva poi la fattura n. 6/2013 recante la causale “Rifacimento Pt_1 Parte_1 linea fognaria in Località Bottino”, per l'importo di euro 15.597,95 oggetto del richiamato provvedimento e corrispondente impegno di spesa da parte dell'ente locale (si dimanda al doc. 10 del fascicolo monitorio), evenienza cui faceva seguito il pagamento della somma da parte dell'Ente locale.
Tanto premesso in fatto, deve come accennato ritenersi in primo luogo soddisfatto il requisito della forma scritta del contratto stipulato a trattativa privata, potendo ad avviso della Corte ritenersi che la richiamata determina costituisse titolo contrattualmente valido in relazione ai lavori per cui è causa.
Come osservato dalla Suprema Corte, “il cottimo fiduciario altro non è che una forma particolare di appalto, concluso a trattativa privata, ammissibile per legge solo nelle ipotesi tassativamente previste dall'ordinamento ed in presenza di presupposti di volta in volta richiesti e caratterizzato dal fatto che l'appaltatore è prescelto da un funzionario responsabile mediante una valutazione ampiamente discrezionale e dalla non soggezione alle regole della contabilità dello Stato, limitatamente alla deliberazione a contrarre, all'intervento del soggetto capace di rappresentare la P.A., nonché all'affidamento dei lavori;
rappresenta una deroga, in casi così ristretti e limitati, ai sistemi ad evidenza pubblica di scelta del contraente, che costituiscono il principio generale applicabile nella materia dei contratti pubblici, ma tuttavia, pur con le dette note specializzanti, anche questo tipo di contratto esige il rispetto della forma scritta, come questa Corte ha più volte affermato (così, tra le altre, le pronunce 4201/2004 e 13749/2003).
Ciò posto, e trovando applicazione nel caso ratione temporis il d.p.r. 384/2001, deve rilevarsi che la Corte del merito non è incorsa nei vizi denunciati, avendo riscontrato: l) che nell'ordinativo dei lavori (ove erano stati esplicitati i lavori da compiere, le modalità relative al tempo di esecuzione, all'applicazione dei prezzi, con riferimento alle norme del capitolato generale oo.pp.) era contenuta sub f) l'espressa indicazione che lo stesso era da "intendersi quale formale contratto di cottimo", conformemente allo stesso disposto di cui all'art. 5, 2 °comma d.p.r. cit. (detta norma dispone che
"Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito."); 2) che l'ordinativo era stato sottoscritto dal responsabile del servizio, che era titolato ad impegnare direttamente l'ente, come previsto dall'art. 6, Scelta del contraente e mezzi di tutela, che al primo comma
9 dispone: "L'esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione." Risulta pertanto rispettato il principio secondo il quale tutti i contratti della PA anche quando agisca jure privatorum devono rispettare la forma scritta e devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente” (in questi termini, Cass., ord., 30.3.2017, n. 8290).
I suddetti principi, seppure contenenti riferimenti al pregresso d.p.r. 348/2001, possono essere applicati al caso di specie.
Anche nella vigenza del d.lgs. 163/2006 si è detto come fosse ammessa la possibilità di conclusione del contratto, nel caso di affidamento in economia mediante cottimo diretto, nelle forme dell'incontro tra proposta e accettazione (cfr. art. 334, co. 2, del Regolamento di attuazione di cui al dpr n.
207/2010); una simile modalità di formazione del consenso negoziale è stata utilizzata nel caso di specie, posto che nella Determina di affidamento sopra richiamata è contenuta l'espressa menzione del contenuto dell'offerta, con indicazione delle opere previste e del relativo corrispettivo, e la loro accettazione da parte dell'ente locale.
Devono poi ritenersi confermati, anche nel vigore della nuova normativa, i poteri del Funzionario responsabile del relativo settore di impegnare l'ente, nel caso di affidamento diretto, posto che:
- l'art. 125, co. 2, del d.lgs. 163/06 prevede che per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 dello stesso Codice degli
Appalti, norma che a sua volta prevede che il responsabile nominato dalle amministrazioni, svolga tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento, comprese quelle in economia;
- l'art. 125, co. 8 e 11, dello stesso d. lgs., dispone che per i lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro (come quelle di specie) è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
L'art. 107 del TUEL, espressione della ripartizione tra poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo (spettanti agli organi di governo) e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, prevede, alla lettera c), che i dirigenti degli uffici e servizi siano legittimati, tra l'altro, a procedere alla “stipulazione dei contratti”, talché non sussistono dubbi sul fatto che la Determina assunta dal dirigente, che alla luce del decreto sindacale ivi menzionato era stato nominato responsabile di tutti i servizi dell'Area Tecnica e Tecnico -
Manutentiva, potesse impegnare l'ente locale.
Del resto, per quanto necessario, trattandosi di azione di ripetizione di indebito, avrebbe fatto carico all'attore in riconvenzione l'onere di provare l'assenza di poteri in capo al dirigente che aveva in concreto disposto l'affidamento dei lavori.
10 Con riguardo poi al rispetto della procedura contabile, ribadito che non è controversa, e comunque
è desumibile dalla copia della determina prodotta in atti, la presenza del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi finanziari previsto dall'art. 151, 4° co. TUEL, non è dato inferire, nel caso di specie, la necessità di approvazione della spesa, da parte della Giunta e del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 191, co. 3, del TUEL.
Come desumibile dal richiamato contenuto della Determina di affidamento diretto, l'intervento era stato finanziato mediante l'espresso richiamo al capitolo di spesa impegnato, stante la rilevata presenza di disponibilità di somme allo scopo stanziate nell'ambito del bilancio dell'esercizio in corso, conseguenti all'erogazione dei fondi necessari da parte della Regione Lazio nell'ambito di un più ampio intervento di sistemazione dell'area naturalistica interessata dai lavori (si rimanda ancora al doc. 3 del fascicolo di parte opposta).
A fronte dell'espressa indicazione del capitolo di bilancio impegnato, corredata dall'attestazione di copertura finanziaria rappresentata dal visto di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, non è dunque luogo a invocare l'applicazione del procedimento di cui agli artt.
191, co. 3, e 194 del Tuel, riferibili all'approvazione di spese fuori bilancio.
Né infine, a fondamento della pretesa restitutoria proposta dall'ente locale, soccorrono le considerazioni relative alla ventilata assenza di prova dell'effettiva esecuzione dei lavori.
L'eccezione è stata proposta dall'ente locale per la prima volta nell'ambito del presente grado di giudizio, posto che in sede di opposizione al decreto ingiuntivo il non aveva Controparte_1
affatto inferito la mancata esecuzione dei lavori affidati in via d'urgenza all'impresa Parte_1
Il rilievo afferente al preteso inadempimento dell'impresa affidataria dei lavori si pone dunque in violazione della previsione di cui all'art. 345 c.p.c. ed è per l'effetto inammissibile.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in riforma della pronuncia di primo grado, la domanda riconvenzionale del volta ad ottenere la restituzione della somma oggetto della Controparte_1 fattura n. 6/2013 deve essere respinta.
Diversamente è a dirsi con riguardo alla fattura 20/2012, emessa il 12 aprile 2012 per l'importo di euro 2.872,79, recante quale causale “opere di consolidamento cavità sottostante strada comunale” (di cui al doc. 7 del fascicolo monitorio).
In questo caso, infatti, non ricorre prova del fatto che si fosse trattato di opere approvate con la descritta procedura di urgenza, in assenza di alcun elemento di giudizio in tal senso.
Essendo incontroversa l'inesistenza di un contratto scritto atto a giustificare la richiesta dall'impresa ed il conseguente pagamento eseguito dall'ente pubblico, la domanda di ripetizione dell'indebito è
11 sotto questo profilo fondata, dovendo dunque essere accolta la domanda riconvenzionale proposta dal limitatamente alla somma di euro 2.872,79. Controparte_1
Il secondo motivo dell'appello proposto da con cui era stata ribadita la domanda ex Parte_1 art. 2041 c.c. proposta in via subordinata e non esaminata dal primo Giudice, è assorbito quanto alle somme oggetto della fattura 6/2013 afferenti ai lavori di somma urgenza, mentre è inammissibile con riguardo alla fattura 20/2012.
A fronte dell'allegazione da parte dell che si trattasse di lavori di somma urgenza Parte_1 affidati in regime diretto, in difetto di prova del fondamento dell'eccezione suddetta, è inammissibile l'azione proposta nei confronti del per difetto di sussidiarietà. CP_1
Qualora infatti le obbligazioni contratte non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, giusto il disposto dell'art. 191, 4 co., del TUEL, sicché resta esclusa, per difetto del requisito della sussidiarietà, l'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente (in argomento, tra le molte, Cass., ord., 14.5.2025).
L'impugnata pronuncia deve quindi essere confermata, quanto alla restituzione della minor somma di euro 2.872,79, oltre interessi legali, al saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data della domanda giudiziale, proposta dal nell'ambito dell'atto di citazione in opposizione a decreto CP_1 ingiuntivo notificato il 13.9.2018.
§ Appello proposto dal di cui al n. 7455/2021 RG. Controparte_1
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata da non è suscettibile di Parte_1 accoglimento.
Come noto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'appello proposto irritualmente in forma principale contro una sentenza già appellata da altro soccombente non è ammissibile ma, in forza del principio di conservazione degli atti giuridici, previa riunione dei due giudizi, può convertirsi in appello incidentale, purché sia stato depositato entro il termine per la proposizione dell'appello incidentale nel giudizio introdotto con l'impugnazione principale (in questi termini, Cass., ord., 18.12.2024, n. 33127; nello stesso senso, tra le molte, Cass., ord., 13.5.2024, n.
13104; Cass., ord., 21.10.2019, n. 26811).
Nel caso di specie tale termine è stato rispettato, posto che il termine per la costituzione del CP_1
e la proposizione dell'appello incidentale nel giudizio previamente incardinato (giudizio n. 7357/21, introdotto con atto di citazione in appello notificato in data 15.12.2021 e prima udienza fissata in data
12 21.3.2022) non era ancora decorso all'atto dell'introduzione del separato giudizio d'appello da parte del introdotto con atto di citazione notificato il 16.12.2021. Controparte_1
Si viene dunque al merito.
Premessa la fondatezza del primo motivo, considerato che la motivazione posta a fondamento della pronuncia di primo grado deve ritenersi effettivamente apparente e va dunque svolta ex novo in questa sede, logicamente prodromica ad ogni altra valutazione è la disamina del quinto motivo d'appello
(corrispondente al primo motivo dell'originaria opposizione a decreto ingiuntivo), con il quale il ha sostenuto che i contratti cui si riferisce la richiesta di interessi debbano ritenersi Controparte_1 esclusi dalla nozione di “transazioni commerciali” di cui all'art. 2 del d.lgs. 231/2002, in quanto sorti anteriormente al 1° gennaio 2013.
Il motivo deve essere disatteso.
Come noto, il testo originario del d.lgs. n. 231/2002 si riferiva alla “transazioni commerciali”, per tali intendendosi “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”.
Nell'ambito di tale concetto devono ritenersi compresi i contratti d'appalto cui si riferisce la pretesa monitoria relativa agli interessi di mora.
Ed invero, la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231/ del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra questa e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d'appalto, come definito dall'art. 1655 c.c., atteso che l'espressione “prestazione di servizi”, adottata dall'art. 2 del d.lgs. citato, è riferito a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro” (in questi termini, Cass., sent. n. 5734 del 27.2.2019; nello stesso senso, da ultimo, Cass., 24.1.2025, n. 1747).
Tale disciplina trova applicazione anche con riferimento alla materia degli appalti pubblici “non essendovi plausibile ragione per non applicare tali principi, affermati con riguardo ad un appalto tra privati, anche agli appalti pubblici, sottraendoli ad una disciplina che regola in via generale i ritardi nei pagamenti e che illustra una evoluzione tendenziale della legislazione che mira ad incentivare (attraverso sanzioni automatiche di natura monetaria)
13 il pagamento delle somme dovute nell'ambito dei contratti tra imprese e pubbliche amministrazioni, relative a cessioni o consegna di merci ovvero a prestazioni di servizi” (v. ancora la citata Cass., n. 5734/19).
Del resto, come chiarito dalla recente pronuncia n. 7160 del 2024 della Suprema Corte di Cassazione,
"l'esclusione di una parte non trascurabile delle transazioni commerciali, vale a dire quelle relative agli appalti pubblici di lavori, dal beneficio dei meccanismi di lotta contro i ritardi di pagamento previsti dalla direttiva 2000/35, da un lato, contrasterebbe con l'obiettivo di tale direttiva, enunciato al suo considerando 22, secondo cui la stessa deve disciplinare tutte le transazioni commerciali, a prescindere dal fatto che esse siano effettuate tra imprese pubbliche o private o tra imprese e autorità pubbliche. Dall'altro lato, una siffatta esclusione avrebbe necessariamente la conseguenza di ridurre l'effetto utile dei suddetti meccanismi, anche rispetto alle transazioni che possono coinvolgere operatori provenienti da diversi Stati membri".
Da tali pronunce emerge di tutta evidenza come già l'originaria formulazione del D.lgs. n. 231/2002 fosse tale da comprendere il contratto d'appalto di lavori, intercorso anche con una Pubblica
Amministrazione, e che dunque la relativa disciplina fosse applicabile a tali contratti anche se stipulati anteriormente all'anno 2013.
La conclusione qui prospettata, in adesione alla giurisprudenza di legittimità, è del resto imposta dalla necessità di applicazione del concetto di transazione commerciale così come previsto nel diritto comunitario.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la pronuncia emessa in data 18.11.2020 nella causa
C-299/19, ha chiarito che l'articolo 2, punto 1, primo comma, della direttiva 2000/35/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che un appalto pubblico di lavori costituisce una transazione commerciale che comporta la consegna di merci o la prestazione di servizi, ai sensi di tale disposizione, e rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva.
Ne consegue che, in ossequio alla disciplina prevista dal D.lgs. n. 231/2002 il soggetto che, nell'ambito di una transazione commerciale, subisce ingiustificatamente un ritardo nel pagamento del prezzo, ha diritto agli interessi di mora che decorrono automaticamente, sin dal giorno immediatamente successivo a quello di scadenza previsto nel contratto, per il solo fatto dell'inadempimento, senza che il fornitore della prestazione o del servizio debba inviare alcuna lettere di sollecito o altro atto di costituzione in mora.
14 Tanto premesso quanto alla riconoscibilità degli interessi, sono effettivamente inammissibili, nei termini di cui si darà conto, il secondo e terzo motivo dell'appello autonomamente proposto dal
Controparte_1
Con il secondo motivo di gravame l'ente locale ha censurato la pronuncia di primo grado per non avere il Giudice considerato il disposto di cui all'art. 1199 c.c., in forza del quale il “rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi”: l' secondo la Parte_1 prospettazione dell'appellante, non avrebbe offerto alcuna prova atta a superare la presunzione di pagamento degli interessi di cui alla richiamata disposizione di legge, di modo che nulla potrebbe esserle riconosciuto a tale titolo.
La censura, in questi termini articolata, è nuova e come tale inammissibile.
In sede di opposizione al decreto ingiuntivo l'ente locale, al fine di resistere all'avversa richiesta di riconoscimento degli interessi di mora, si era limitato a prospettare che, a fronte della sottoscrizione, da parte dell'impresa, di due Certificati di Regolare esecuzione dei lavori recanti l'indicazione delle somme liquidate e di quelle ancora a debito, dovesse ritenersi “rinunciata” ogni ulteriore pretesa.
Sul punto, l'opposta si è difesa adducendo la riferibilità dell'indicazione agli importi capitali liquidati dal direttore dei lavori e tale tesi è stata recepita dal primo Giudice.
Ebbene, il rilievo originariamente dedotto dall'opponente è eterogeneo rispetto all'odierna censura, con la quale viene prospettato un quid pluris, ovvero l'applicazione di una presunzione legale di pagamento degli interessi, rispetto alla quale l'interessata non avrebbe fornito la prova contraria;
l'eccezione implica accertamenti di fatto su questioni mai in precedenza dedotte, con riguardo alle quali l non ha potuto ab origine dedurre e articolare mezzi di prova. Parte_1
Anzi, a rigore, si tratta di un'affermazione contraddittoria rispetto a quella della “rinuncia” originariamente eccepita, che presuppone l'esistenza del credito per interessi e la sua ipotizzata dismissione da parte dell'avente diritto, e non già il (presunto) soddisfacimento del credito per accessori unitamente a quello relativo al capitale.
L'eccezione è dunque inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Analogamente è a dirsi con riguardo al quarto motivo dell'appello del con il Controparte_1
quale l'ente locale lamenta la violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, non avendo l'impresa
15 dimostrato il dies a quo per calcolare la decorrenza degli interessi moratori previsti dalla Parte_1 richiamata disposizione di legge.
Nel giudizio di primo grado, infatti, il aveva sostenuto l'inapplicabilità ratione temporis delle CP_1 norme di cui al d.lgs. 231/2002 e solo quale corollario di tale assunto aveva eccepito il difetto di prova della data di invio e della ricezione delle fatture, ciò che, non potendosi appunto ritenere applicabile il d.lgs. 231/2002, non consentiva di ritenere automaticamente in mora il debitore.
In alcun modo, di contro, l'opponente aveva contestato i criteri di calcolo degli interessi (i.e. la loro decorrenza e corretta quantificazione), nel caso di ritenuta applicazione della normativa sui ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali.
Una simile doglianza non è dunque proponibile in questa sede, in quanto nuova.
Il quarto motivo d'appello, con il quale il lamenta la mancata decurtazione degli interessi CP_1 calcolati ex adverso sulle due fatture oggetto della domanda di ripetizione dell'indebito, va accolto limitatamente alla fattura n. 20/2012, che come sopra indicato reca un credito non riconoscibile.
Dal totale importo di euro 29.561,40 azionato in via monitoria deve dunque essere detratta la somma di euro 295,73, pari agli interessi maturati su tale fattura come richiesti da in via Parte_1 monitoria (v. doc. 7 e 20 del fascicolo monitorio), con conseguente riconoscibilità della residua somma di euro 29.265,67.
Con il sesto motivo d'appello il ha ribadito la prospettata violazione dell'art. 1283 Controparte_1
c.c., insita nella richiesta di riconoscimento di interessi sulle somme pretese in via monitoria a titolo di interessi.
L'eccezione è infondata, posto che correttamente nel provvedimento monitorio sono stati applicati gli interessi dal giorno della domanda, in conformità alla previsione di cui all'art. 1284, quarto comma,
c.c.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono:
a) in parziale accoglimento dell'appello proposto dall (di cui al giudizio Parte_1
portante n.7357/21 R.G.), revocata in parte qua la pronuncia di primo grado, la domanda di ripetizione dell'indebito proposta in via riconvenzionale dal va accolta limitatamente alla Controparte_1 somma di euro 2.872,79, che l'Impresa è tenuta a versare alla controparte, oltre interessi legali, al saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dal 13.9.2018 al saldo;
16 b) in parziale accoglimento dell'appello proposto dal nel giudizio n. 7455/21 Controparte_1
R.G., revocato il decreto ingiuntivo opposto, rispetto alla somma di euro 29.561,40, va riconosciuta la somma di euro 29.265,67, oltre interessi legali, al saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dal
4.7.2018 al saldo.
Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, che si è concluso con la minima riduzione del credito azionato in via monitoria (per importo pari a circa 3.000 euro, rispetto alla somma di 29.561,40 oggetto del decreto), sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio per quota di 1/5; la residua quota di 4/5 delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza del Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'appello di Roma, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti rubricati ai nn.
7357/2021 e 7455/21 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dall' nel Parte_1
giudizio n. 7357/2021 R.G. e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado e in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal condanna l' al pagamento in favore Controparte_1 Parte_1 dell'appellato della somma di euro 2.872,79, oltre interessi legali, al saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dal 13.9.2018 al saldo;
2) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dal nel giudizio Controparte_1
n. 7455/21 R.G. e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto, condanna il al versamento in favore dell' della somma Controparte_1 Parte_1 di euro 29.265,67, oltre interessi legali, al saggio di cui all'art. 1284, quarto comma,
c.c. dal 4.7.2018 al saldo;
3) compensa, per quota di 1/5, le spese del doppio grado di giudizio e condanna il alla rifusione in favore dell' della residua Controparte_1 Parte_1 quota delle spese del giudizio, quota che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi euro 4.000,00 e, quanto al giudizio d'appello, in complessivi euro
4.200,00, il tutto oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.
Il cons. est. Il Presidente
Elena Gelato Diego Rosario Antonio Pinto
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