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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 6379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6379 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta:
dott. Michele Cataldi Presidente
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 3603 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, cui è riunito il procedimento R.G. n. 3844/20, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 02-10-2025, vertente tra 2
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Viterbo, Largo Igino Garbini n. 7, presso lo studio dell'Avv. Enrico Valentini del Foro di
Roma, che lo rappresenta a difende giusta procura in atti;
Appellante principale ed appellato incidentale e
(C.F.: e (C.F.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), elettivamente domiciliati a Tarquinia (VT), Viale della C.F._3
Repubblica n. 24, presso lo studio dell'Avv. Paola Girotti, che li rappresenta a difende giusta procura in calce al presente atto;
Appellanti incidentali ed appellati principali
nonché
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Viterbo, CP_3 C.F._4
Viale Vincenza n. 89, presso lo studio dell'Avv. Roberto Rossi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Parte_2 C.F._5
Viterbo, Via Cavour n. 67, presso lo studio dell'Avv. Antonio Manganiello, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
appellati e 3
(C.F. ) e (C.F. CP_4 C.F._6 CP_5
; C.F._7
appellati non costituiti
Oggetto: azione revocatoria.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio CP_3 dinanzi al Tribunale di Viterbo il sig. e la di lui figlia, Parte_1 Parte_2
nonché i sigg. e
[...] CP_4 CP_5 Controparte_1 [...]
assumendo che, nel periodo intercorrente tra il dicembre 2008 ed il mese di CP_2 giugno 2009, aveva concesso in mutuo al sig. (marito di una sua cugina, CP_6 che si trovava in momentanee difficoltà economiche), la somma di Euro 60.000,00, convenendo la sua restituzione entro il 30/5/2012 ed ottenendo a garanzia il rilascio di alcuni titoli.
Successivamente, il sig. padre di e noto commerciante Parte_1 CP_6 del settore ittico di MA (VT), posto a conoscenza dal proprio figlio della sua impossibilità di restituire la somma mutuata alla scadenza convenuta, si era offerto di accollarsi il debito, sicché l'attore, sulla scorta di apposita scrittura privata, liberava l'originario debitore, restituendogli i titoli -rimasti impagati- ed accettando a garanzia alcune cambiali sottoscritte dal di lui genitore.
Quindi, in data 29/5/2012, le parti avevano sottoscritto un'ulteriore scrittura privata, con la quale, oltre a darsi atto che l'originario debitore era stato liberato e che il sig. si era accollato l'originario debito del proprio figlio, veniva convenuto Parte_1 il rinnovo delle precedenti cambiali, con concessione di un ulteriore termine per l'adempimento. 4
In particolare, il sig. in tale occasione, aveva sottoscritto un nuovo Parte_1 effetto cambiario di Euro 64.000,00, comprensivo di interessi e rimborso spese sino ad allora maturati, che sarebbe andato a scadere il 30/11/2012, effetto che, poi, su nuova richiesta del debitore, alla sua scadenza era stato sostituito da un altro effetto cambiario, a sua volta scadente il 30/5/2013.
Successivamente, benché con nota del 8/3/2013 avesse comunicato al debitore l'intendimento di procedere al recupero coattivo delle somme, il sig. CP_3 stanti i rapporti di amicizia, aveva nuovamente consentito di posticipare il pagamento al 30/11/2013 a fronte di un versamento in acconto di soli 2.000,00 Euro, tanto che la differenza ancora dovuta, pari ad Euro 62.000,00, era stata garantita dal sig. Pt_1 con la sottoscrizione, in data 1/6/2013, di altro titolo cambiario, che aveva
[...] sostituito e novato il precedente di maggiore importo.
Il 30/11/2013, stante il mancato adempimento da parte del debitore, il sig.
[...] aveva deciso di intraprendere la via esecutiva, venendo così a conoscenza del CP_3 fatto che il sig. in data 17/7/2009, con atti che si erano succeduti nello Parte_1 stesso giorno e senza soluzione di continuità, a ministero dello stesso Notaio, si era disfatto di tutti i locali e degli appartamenti di sua esclusiva proprietà, ad eccezione di una villa in cui abitava, in comproprietà con la propria moglie e gravata da ipoteca, e di un annesso terreno.
In particolare, in data 17/7/2009, il sig. aveva simultaneamente ceduto Parte_1
i seguenti cespiti:
1) la nuda proprietà di un locale uso magazzino/deposito sito in MA, Via
Capodimonte n. 21, distinto in Catasto al fg. 3 part. 356 sub. 2, gravato da usufrutto a favore di;
un locale sito a Viterbo, via Zara n. 14/16, CP_7 distinto in Catasto al fg. 144, part. 310, sub. 26, di cui si era riservato l'usufrutto vitalizio;
la nuda proprietà di un terreno sito in MA, Località “Belvedere”, distinto in Catasto al Foglio 2, partt. 40 3 e 440; detti cespiti erano stati acquistati, con un unico atto (rogito per NO del 17/7/2009, rep. n. Per_1
42219, trascritto il 23/7/2009), in comunione legale con la propria moglie sig.ra dal sig. suocero della sig.ra CP_5 CP_4 Parte_2 figlia del sig. Parte_1
2) la nuda proprietà di un appartamento e di un annesso magazzino siti in MA,
Via del Giardinetto n. 25, distinti in Catasto al fg. 4, part. 353 sub. 4, 5
(l'appartamento) e al fg. 4, part. 353, sub. 3 (il magazzino), sui quali il sig. si era riservato il diritto di uso e di abitazione, che erano stati Parte_1 venduti alla sig.ra figlia del debitore, con atto a rogito Notaio Parte_2 del 17.7.09 rep. n. 42217, trascritto il 23/7/2009, poi rettificato con altro Per_1 atto a rogito NO del 3/8/2009 (rep. n. 42347), trascritto il 5/8/2009. Per_1
L'attore, inoltre, aveva avuto modo di appurare che la sig.ra dopo Parte_2 soli 17 giorni dall'acquisto, con scrittura privata autenticata dal Notaio Persona_2 del 3.8.09 (rep. n. 16297, trascritto il 6/8/2009), aveva ceduto la nuda proprietà dei suddetti immobili al sig. che li aveva acquistati in regime di Controparte_1 comunione legale con la propria moglie, sig.ra Controparte_2
Infine l'attore deduceva che, in data 17.12.09, con altro atto a rogito NO (rep. Per_2
n. 16745, trascritto il 29/12/2009), era stato rettificato l'atto di vendita del terreno in
MA a rogito NO del 17/7/2009, con la precisazione che il trasferimento Per_1 aveva riguardato non la nuda proprietà, bensì la piena proprietà, con mantenimento del diritto di uso in favore del sig. inoltre, lo stesso 17/12/2009, il sig. Parte_1
con altro atto a rogito NO (rep. n.16747), aveva anche trasferito al Pt_1 Per_2 sig. il diritto di uso sul medesimo terreno. Controparte_1
Ciò premesso, l'attore sosteneva che le cessioni in oggetto, stante la loro sostanziale contestualità e conseguenzialità, fossero state dolosamente preordinate ed effettuate, ad un prezzo inferiore a quello di mercato, al solo fine di pregiudicare le possibilità di soddisfacimento del suo credito, sicché sussistevano i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria, anche sotto il profilo del “consilium fraudis” e dello “animus nocendi”; infatti, secondo l'attore, il sig. nel momento in cui aveva Parte_1 assunto in debito del proprio figlio, era pienamente consapevole che il creditore non avrebbe avuto alcuna reale possibilità di recuperare l'importo mutuato, circostanza che dimostrava la sussistenza di un vero e proprio disegno in tal senso.
In ogni caso, poi, l'attore sosteneva che gli atti posti in essere dai convenuti recavano anche tutte le caratteristiche degli atti simulati, ben potendosi considerare al riguardo, quali prove presuntive, la vendita dei beni ad un parente molto stretto (la figlia del debitore) o ad una persona molto vicino alla famiglia (il suocero di costei), il mantenimento del diritto di uso e di abitazione (non pignorabili) su di essi, il prezzo di cessione evidentemente non congruo (come dimostrato attraverso una perizia di parte prodotta dallo stesso attore) e le modalità dei presunti pagamenti, che non 6
consentivano di ritenere realmente avvenuto il pagamento del prezzo per nessuno degli atti in questione.
Pertanto, l'attore concludeva chiedendo, in via principale, ai sensi dell'art. 2901 c.c., la declaratoria dell'inefficacia relativa degli atti a rogito Notaio del 17 luglio 2009 Per_1
(rep. n. 42217 e rep. 42219), nonché degli atti e delle scritture private autenticate nelle firme dal Notaio (rep. nn. 16297, 16745, 16747 e 16296); in via subordinata, nel Per_2 caso in cui il Tribunale avesse ritenuto che gli atti di trasferimento -o anche parte di essi- fossero stati a titolo gratuito, l'attore chiedeva che ne fosse dichiarata la simulazione, con conseguente declaratoria della loro inefficacia ex artt. 2901 e 1415 c.c.; il tutto con ordine al Conservatore dei RR.II. di procedere alle conseguenti annotazioni ed iscrizioni, e con condanna dei convenuti alla rifusione delle spese processuali.
Costituitosi in giudizio, il sig. contestava le asserzioni dell'attore, Parte_1 eccependo l'insussistenza dei requisiti per l'accoglimento sia dell'azione revocatoria, sia dell'azione di simulazione, sottolineando che il sig. prima dell'accollo del CP_3 debito e anche in occasione delle successive proroghe per l'adempimento, ben avrebbe potuto accertare se vi fossero difficoltà per il soddisfacimento del suo credito, “ivi compresa la garanzia patrimoniale”; quindi chiedeva il rigetto delle domande, con vittoria di spese processuali e con condanna dell'attore al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
Costituitisi in giudizio a ministero di identico difensore, seppur con distinte comparse, la sig.ra ed i sigg. e contestavano Parte_2 CP_4 CP_5 anch'essi le asserzioni dell'attore, sostenendone l'infondatezza.
La sig.ra faceva presente che l'atto di vendita intervenuto con il Parte_2 proprio genitore era del 17/7/2009, mentre la sua successiva rettifica, seguita dalla cessione del bene ai sigg. era avvenuta solo il 3/8/2009, per un Controparte_8 prezzo maggiore di quello da lei precedentemente versato al proprio genitore;
inoltre la stessa evidenziava che il credito vantato dal sig. nei confronti del di lei genitore CP_3
(venuto ad esistenza a seguito dell'assunzione, da parte di quest'ultimo, del debito originariamente contratto dal proprio figlio, sig. era “sorto in un CP_6 contesto temporale incerto ma di sicuro di molto successivo alla intervenuta attività negoziale posta in essere in perfetta buona fede da Parte_1 Parte_2
e la cui sequenza temporale [era] circoscritta ai mesi di
[...] Controparte_1 luglio e agosto del 2009”, tenuto conto che la prima scrittura, intervenuta tra il sig. 7
ed il sig. era priva di data, mentre la seconda, “asseritamente CP_9 Parte_1 sottoscritta il 29 maggio 2012”, dimostrava che l'intesa era intervenuta a distanza di tre anni dalla stipula dei contratti, sicché il debito assunto dal sig. era Parte_1 sorto “posteriormente ai predetti negozi traslativi”; ulteriore prova di tale assunto, poi, era evincibile dalla cambiale di Euro 62.000,00, che il sig. aveva sottoscritto Pt_1 solo in data 1/6/2013.
I sigg. e “in primis”, eccepivano il loro difetto di CP_4 CP_5 legittimazione passiva, adducendo che il sig. nel rassegnare le conclusioni, non CP_3 aveva chiesto la revocatoria dell'atto a rogito Notaio del 3/8/2009 (rep. n. Per_2
16296), con il quale essi avevano venduto ai coniugi i beni Controparte_8 precedentemente loro ceduti dal sig. con atto a rogito NO del Pt_1 Per_1
17.07.2009 (rep. n. 42219), di cui invece era stata chiesta la revocatoria;
inoltre, nel merito, anch'essi eccepivano l'insussistenza dei requisiti per l'accoglimento sia dell'azione revocatoria, sia dell'azione di simulazione, chiedendo il rigetto delle domande dell'attore, con vittoria di spese processuali.
Infine i sigg. e costituitisi anch'essi in giudizio, Controparte_1 Controparte_2 preliminarmente eccepivano l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria relativamente all'atto a rogito Notaio del 03.08.09 (Rep. n. 16296), Per_2 di cui non era stata chiesta tempestivamente la revocazione;
inoltre, nel merito, si limitavano a resistere, eccependo l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento di tutte le domande spiegate dall'attore, di cui chiedevano il rigetto;
infine, in via subordinata, nell'ipotesi in cui fossero state accolte le suddette domande, si riservavano di agire nei confronti degli altri convenuti per la restituzione del prezzo versato e per il risarcimento dei danni;
il tutto con vittoria di spese processuali.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale, con sentenza n. 1329/20, accoglieva la domanda, dichiarando l'inefficacia, nei confronti del sig. degli atti di alienazione di cui CP_3 sopra e condannando altresì i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali.
Il Tribunale, sostanzialmente, dopo aver chiarito che la domanda del sig. CP_3 doveva essere interpretata come volta ad ottenere la declaratoria dell'inefficacia relativa di tutti gli atti dispositivi compiuti dal sig. pregiudizievoli per la sua Parte_1 garanzia patrimoniale, tra cui rientrava anche quello intervenuto a rogito NO del 3/8/2009 in favore dei sigg. e dopo aver altresì evidenziato Per_2 Persona_3 8
che l'attore aveva regolarmente precisato la propria domanda in occasione del deposito della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n.1, c.p.c., reputava che nel caso di specie fossero ravvisabili i presupposti per l'accoglimento della domanda, in quanto l'attore aveva pienamente assolto l'onere probatorio gravante a suo carico, avendo fornito la prova dell'esistenza del credito, degli atti di disposizione del patrimonio compiuti dal debitore e dei presupposti previsti dalla legge per la loro revocazione;
inoltre il
Tribunale reputava inconferente l'omessa verifica, da parte del creditore, della consistenza patrimoniale del sig. all'atto della manifestazione del Parte_1 consenso all'accollo liberatorio, tenuto conto del legame di parentela esistente tra le parti, che induceva a ritenere che il sig. in buona fede, avesse fatto affidamento CP_3 sulla lealtà del debitore.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia e chiedendone la riforma.
Con un primo motivo di doglianza, l'appellante denunciava la violazione degli artt. 24 e
111 Cost. e 101 c.p.c., sostenendo che il proprio avvocato non aveva potuto espletare pienamente la propria attività difensiva, non avendo ricevuto dall'ufficio giudiziario adito “le comunicazioni riguardanti lo stato ed il grado del procedimento”, né essendogli state “trasmesse le statuizioni adottate dal Giudice in corso di causa”; ne conseguiva, a suo dire, che la sentenza di primo grado doveva ritenersi nulla.
Con un secondo motivo di censura, poi, il sig. lamentava la violazione e Parte_1 la falsa applicazione degli artt. 2901, 2902, 2903 c.c., deducendo l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria;
in particolare, riguardo all'alienazione avvenuta in favore dei sigg. e in data CP_4 CP_5
17/7/2009, sosteneva che essa fosse intervenuta “in epoca più o meno prossima, almeno presumibilmente, all'insorgere del credito del sig. nei confronti CP_3 di , e che non vi era la prova che l'appellante conoscesse la situazione CP_6 debitoria del proprio figlio al tempo dell'alienazione dei beni, non essendo sufficiente al riguardo il solo legame di parentela. In ogni caso, poi, l'eventuale conoscenza della difficoltà economica del proprio figlio non avrebbe certamente potuto “identificarsi con una dolosa preordinazione a pregiudicare le ragioni del creditore”, per cui doveva escludersi che il sig. nel 2009, avesse già programmato e, con Parte_1 9
malafede, preordinato di spogliarsi dei suoi beni e di accollarsi il debito del figlio (a distanza di tre anni), al fine di pregiudicare le ragioni del sig. CP_3
A ciò, poi, andava aggiunto che la dolosa preordinazione avrebbe dovuto riguardare anche i sigg. acquirenti, per i quali non solo non sussistevano prove al CP_4 CP_5 riguardo, ma che avevano anche versato un prezzo del tutto congruo.
Inoltre, in riferimento al secondo atto dispositivo, con il quale l'appellante aveva alienato alla propria figlia la nuda proprietà di un appartamento e di un Parte_2 magazzino (da lei poi rivenduti ai sigg. , l'appellante sosteneva che Controparte_8 tali beni fossero già gravati da ipoteca, che non fossero di rilevante valore economico, che vi fosse la prova del pagamento e, comunque, che non fosse configurabile alcuna preordinazione in capo ai contraenti.
Con un terzo motivo, infine, il sig. eccepiva nuovamente l'insussistenza Parte_1 dei presupposti per la domanda di simulazione, avendo l'appellante posto in essere gli atti dispositivi con i terzi acquirenti con l'intenzione di alienare i propri beni.
Pertanto, il sig. concludeva chiedendo, in via principale, la declaratoria Parte_1 della nullità del procedimento di primo grado e, in subordine, in totale riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande originariamente proposte dal sig.
[...]
perché infondate;
il tutto con vittoria delle spese di lite. CP_3
Con autonomo appello ritualmente notificato (R.G. n. 3844/2020), i sigg.
[...]
e impugnavano a loro volta la sentenza del Tribunale di CP_1 Controparte_2
Roma n. 1329/20.
Tale impugnazione, stante la sua iscrizione in epoca successiva rispetto a quella proposta dal sig. dev'essere valutato alla stregua di un appello Parte_1 incidentale.
Con un primo motivo di censura, i sigg. dopo aver rammentato che Controparte_8
i presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria debbono essere valutati al momento del compimento degli atti dispositivi, lamentavano che il giudicante di prime cure, che aveva fatto genericamente riferimento ad un accertamento effettuabile anche mediante “ricorso a presunzioni semplici”, aveva accolto la domanda senza accertare l'esistenza di un “dolo specifico i capo alle parti coinvolte, con partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione attuata dal debitore e malafede in capo al subacquirente”.
Con un secondo motivo di appello, poi, i predetti si dolevano di un'asserita erronea valutazione del materiale probatorio, “anche in riferimento alla applicazione del 10
principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.”, in quanto, a loro dire, il Tribunale aveva omesso di “valorizzare, da un lato, la circostanza che gli atti dispositivi posti in essere dal sig. a favore dei terzi ( e Parte_1 Parte_2 CP_4
risal[ivano] al luglio 2009 e quelli compiuti da questi ultimi verso i CP_5 subacquirenti all'agosto 2009; da un altro lato l'atto di Controparte_8 costituzione del credito, mediante accollo, a favore del sig. si colloca[va] nel CP_3 maggio 2012”, sicché tutti gli atti dispositivi erano antecedenti alla costituzione del credito.
A ciò, poi, andava aggiunto che la procedura esecutiva instaurata dagli istituti di credito nei confronti del sig. si era inserita temporalmente tra gli atti di Parte_1 disposizione e l'accollo del debito, sicché era stata in grado di interrompere la serie causale che sarebbe dovuta intercorrere tra le operazioni di dismissione poste in essere da costui, gli acquisti fatti da e dai consorti ed i Parte_2 Persona_3 subacquisti conclusi dai consorti in quanto era chiaro che era stata Controparte_8 detta procedura -insorta prima dell'accollo e soggetta a pubblicità- a compromettere in maniera decisiva la disponibilità patrimoniale del debitore;
detti elementi, malamente valutati dal Tribunale, erano stati sicuramente tali da escludere che il sig. Pt_1 avesse potuto ordire un piano di “compromissione patrimoniale” con quasi tre
[...] anni di anticipo rispetto all'accollo del debito e, anche ove ciò fosse stato accertato, avrebbe comunque dovuto escludersi che i terzi potessero essere stati parti della dolosa macchinazione.
Riguardo, poi, alla onerosità degli acquisti, gli appellanti sostenevano che almeno per gli atti dispositivi posti in essere da il prezzo versato fosse stato Parte_2 congruo, mentre in relazione alle operazioni concluse da loro stessi si dolevano del fatto che il Tribunale avesse presunto “una illogica ed indimostrata malafede”, senza rendersi conto che la ragione che li aveva indotti ad effettuarle era stata solo il conseguimento di un utile.
Infine, con un ultimo motivo di doglianza, gli appellanti, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., lamentavano l'omessa pronunzia del Tribunale sulla loro eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria, in quanto l'atto intercorso tra loro ed i sigg. (a Persona_3 rogito NO del 3/8/2009) non era tra quelli elencati nelle conclusioni Per_2 dell'atto introduttivo, sicché al momento della domanda era già spirato il termine quinquennale. 11
Pertanto, i sigg. concludevano chiedendo che, in riforma Controparte_8 dell'impugnata sentenza, fosse dichiarata l'efficacia degli atti dispositivi oggetto di causa, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Disposta la riunione degli appelli, all'udienza del 02/10/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Motivi della decisione
Il primo motivo di appello formulato dal sig. è del tutto infondato. Parte_1
Infatti, dall'esame degli atti processuali di primo grado e, segnatamente, dei verbali di causa, emerge chiaramente che il difensore del sig. intervenne a tutte Parte_1 le udienze, ivi compresa quella di precisazione delle conclusioni celebrata il 30/3/2017, sicché è documentalmente smentito l'assunto secondo cui detto difensore non avrebbe potuto svolgere in modo adeguato il proprio mandato difensivo, avendo ben potuto ottenere, proprio in ragione della sua costante presenza alle udienze, tutte le informazioni concernenti “lo stato e il grado del procedimento” e “le statuizioni adottate dal Giudice in corso di causa”.
Ciò premesso, per ragioni di ordine logico e giuridico, dev'essere immediatamente esaminato il terzo motivo di impugnazione proposto dagli appellanti incidentali, avente ad oggetto l'omesso esame, da parte del Tribunale, dell'eccezione avente ad oggetto l'asserita prescrizione del diritto del sig. ad agire per ottenere la CP_3 declaratoria di inefficacia relativa dell'atto a rogito NO del 3/8/2009 (rep. n. Per_2
16296), con il quale i sigg. e avevano venduto loro i beni CP_4 CP_5 precedentemente acquistati dal sig. con atto a rogito NO del Pt_1 Per_1
17.07.2009 (rep. n. 42219), di cui invece era stata effettivamente chiesta la revocatoria.
Sul punto giova osservare che il giudicante di prime cure, nel rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai sigg. ebbe modo di Persona_3 affermare che dall'atto di citazione del sig. emergeva “chiaramente la CP_3 volontà dell'attore di ottenere la declaratoria di inefficacia degli atti dispositivi compiuti dal convenuto , pregiudizievoli per la sua garanzia Parte_1 12
patrimoniale, indicati nel corpo dell'atto”, e che tra essi rientrava anche l'atto con il quale il sig. aveva venduto alcuni immobili a e Pt_1 CP_4 CP_5 ricevuto dal Notaio il 3 agosto 2009 (Rep. n. 16296); infatti, a ritenere Per_2 diversamente, sarebbe rimasta priva di senso la domanda revocatoria dell'atto con il quale i sigg. avevano acquistato i beni di in quanto, ove Parte_3 Parte_1 non fosse stato revocato anche il successivo atto dispositivo, non avrebbe potuto essere conseguita la finalità dell'attore di ripristinare la consistenza patrimoniale del debitore.
In ragione di tale interpretazione, peraltro non contestata in questa fase del giudizio, il
Tribunale affermò espressamente che la domanda proposta dal sig. CP_3 doveva essere individuata “in quella formulata e precisata dall'attore nella memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 1” c.p.c..
Pertanto, in ragione dell'oggettivo contenuto dell'atto introduttivo, che ricomprendeva anche il rogito NO del 3 agosto 2009, rep. n. 16296, concernente l'acquisto Per_2 operato dagli odierni appellanti incidentali (e anch'esso oggetto di domanda revocatoria), deve ritenersi che il sig. avendo curato la notifica della CP_3 citazione in data 28/7/2014, abbia ritualmente interrotto il termine di prescrizione quinquennale anche nei confronti di costoro.
Ne consegue che la doglianza dev'essere respinta.
Il secondo motivo di impugnazione proposto dall'appellante principale ed il secondo motivo di impugnazione sollevato dagli appellanti incidentali, vertendo entrambi sull'esistenza dei presupposti legali per l'esperimento dell'azione revocatoria, possono essere oggetto di esame congiunto.
In primo luogo, va osservato che, in primo grado, il sig. né in Parte_1 occasione della sua costituzione, né nel corso del giudizio, ebbe mai a contestare la circostanza, dedotta dal sig. nell'atto di citazione, secondo cui il debito CP_3 del di lui figlio, sig. era sorto nel periodo intercorrente tra il mese di CP_6 dicembre 2008 ed il mese di gennaio 2009, come del resto da lui stesso espressamente riconosciuto con la sottoscrizione della dichiarazione -priva di data- allegata dall'attore al proprio fascicolo di parte sub 1) (“dichiaro di ricevere indietro tutti gli assegni per un importo complessivo di Euro 60.000,00 (sessantamilaeuro) rilasciati da mio figlio
a garanzia della restituzione del pari importo, ricevuto dallo stesso CP_6 [...]
a titolo di prestito personale nel periodo dicembre 2008-gennaio 2009”). CP_3
A ciò, poi, aggiungasi che, come correttamente ritenuto dal giudicante di prime cure, il fatto che il sig. fosse venuto a conoscenza del debito del figlio in epoca Parte_1 13
antecedente al compimento degli atti dispositivi può ben essere presunto alla luce dello stretto legame familiare esistente tra l'originario debitore e lo stesso Parte_1 che fa presumere che quest'ultimo fosse stato informato sin da subito dal proprio figlio dell'assunzione del considerevole debito nei confronti del sig. e, CP_3 successivamente, delle difficoltà economiche per il suo adempimento, circostanze che, verosimilmente, indussero l'odierno appellante principale ad accollarsi il debito personalmente (“contestualmente consegno cambiali a mia firma al sig.
[...] per copertura dello stesso debito, ancora completamente insoluto, oltre CP_3 interessi legali”).
A tale scrittura, poi, ne seguì altra datata 29/5/2012, sottoscritta sia dal sig.
[...]
sia dal sig. dalla quale emerge che quest'ultimo rilasciò in CP_3 Parte_1 favore del predetto un nuovo effetto cambiario, che andò “a rinnovare e sostituire tutti gli effetti aventi scadenza 30/05/12 e che a totale sommano sempre lo stesso importo
e sono sempre quelli riguardanti al prestito fatto dal al ”. CP_3 CP_6
Acclarato, quindi, che l'originario debito insorse nel periodo dicembre 2008/gennaio
2009, e che esso venne assunto personalmente dal sig. prima di porre Parte_1 in essere gli atti dispositivi, deve rilevarsi che, nella vicenda che ne occupa, sono rilevabili tutti i presupposti richiesti dalla legge per il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria.
Per quanto concerne il primo di tali atti (vendita a rogito NO del 17/7/2009, Per_1 rep. n. 42219, trascritto il 23/7/2009), con il quale venne ceduta ai coniugi CP_4
e la nuda proprietà di un locale uso magazzino/deposito sito in
[...] CP_5
MA, Via Capodimonte n. 21, la nuda proprietà di un terreno sito in MA, Località
“Belvedere”, ed un locale sito a Viterbo, via Zara n. 14/16, si osserva -per le ragioni già esposte- che, a differenza di quanto sostenuto dall'odierno appellante principale, detto trasferimento non avvenne “in epoca più o meno prossima” all'insorgere del credito del sig. nei confronti del sig. ma a distanza di circa sei mesi. CP_3 CP_6
Tale circostanza, unitamente alle difficoltà economiche sottaciute dal sig. Pt_1 al momento dell'accollo del debito (circostanza, questa, mai contestata), induce
[...]
a ritenere con ragionevole certezza che costui avesse inteso spogliarsi di tali beni per pregiudicare le ragioni del creditore cedendoli strumentalmente ai propri CP_3 consuoceri, sigg. (suoceri della di lui figlia;
inoltre, la Persona_3 Parte_2 circostanza che anche detti acquirenti fossero stati partecipi del piano volto a sottrarre al sig. le garanzie patrimoniali costituite dagli immobili in questione è CP_3 14
evincibile da una serie di elementi, tra cui il fatto che, in occasione della stipula, le parti indicarono il prezzo convenuto per la cessione di ciascuno di essi, ma in relazione alle modalità del relativo versamento si limitarono a dichiarare che esso era avvenuto
“anteriormente al 4 luglio 2006 con modalità di cui si sono perse le tracce”.
Orbene, il lasso temporale intercorso tra il momento in cui sarebbe asseritamente intervenuto l'anticipato versamento del denaro (4 luglio 2006) -mai provato né in alcun modo tracciabile- e quello del trasferimento dei beni (17/7/2009), unitamente a quanto già acclarato circa l'epoca di insorgenza del debito e quella del suo accollo da parte del sig. costituiscono circostanze che inducono a ritenere, al di là di ogni Parte_1 ragionevole dubbio, che tra i sigg. ed i sigg. intercorse un Parte_1 Persona_3 accordo, a titolo oneroso, specificamente volto a sottrarre al sig. le garanzie CP_3 sino ad allora offerte dal patrimonio dello stesso attraverso una Parte_1 modificazione della consistenza e/o della composizione del suo patrimonio.
Né tale valutazione può trovare smentita nel generico assunto dei coniugi Persona_3 secondo cui essi in precedenza avevano prestato dei soldi al sig. (sicché Parte_1 dette cessioni sarebbero state volte a ripianare detti debiti), tenuto conto del fatto che gli stessi non hanno mai indicato né l'ammontare dei prestiti, né il momento della loro effettuazione.
Considerazioni non dissimili, poi, possono essere formulate riguardo al rogito NO del 17/7/2009 (rep. n. 42217, trascritto il 23/7/2009), poi rettificato con altro Per_1 atto a rogito NO del 3/8/2009 (rep. n. 42347, trascritto il 5/8/2009), con il Per_1 quale il sig. vendette alla propria figlia la nuda proprietà di Parte_1 Parte_2 un appartamento e di un annesso magazzino siti in MA, Via del Giardinetto n. 25, riservandosi il diritto di uso e di abitazione.
Infatti, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante principale (e anche dalla stessa sig.ra , il prezzo versato dall'acquirente non poteva -e non può- Parte_2 essere ritenuto congruo, tenuto conto che dalla perizia di parte prodotta in primo grado dall'attore, peraltro mai specificamente contestata, risulta che la nuda proprietà di detti immobili, facenti parte di un fabbricato trifamiliare ubicato in prossimità del corso principale di MA ed utilizzati dalla sig.ra anche da prima Parte_2 dell'acquisto, nel luglio del 2009, secondo i valori riportati dall'Osservatorio del
Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, aveva un valore complessivo di Euro
44.926,00, sostanzialmente pari al doppio del prezzo dichiarato nell'atto di cessione del
17/7/2009; l'incongruità del prezzo, poi, è ulteriormente confermata anche 15
dall'importo del mutuo concesso anni prima in favore del sig. che era Parte_1 stato garantito mediante l'accensione di un'ipoteca pari ad Euro 50.000,00.
Ne consegue che la valutazione operata dal giudice di prime cure, fondata su tali obiettive incongruenze, non può ritenersi -come pretenderebbe l'appellante- frutto di mere congetture, ma al contrario venne effettuata sulla scorta di dati oggettivi che, poi, sulla scorta del sistema legale delle presunzioni” sono stati adeguatamente valorizzati, conducendo il Tribunale a ritenere raggiunta la prova del “consilium fraudis”, dell'”eventus damni” e della dolosa preordinazione dell'atto, di carattere oneroso, a compromettere il soddisfacimento del credito del sig. con la consapevole CP_3 partecipazione della sig.ra figlia del sig. Parte_2 Parte_1 all'attuazione di tale intento.
Del resto, un'ulteriore riprova di ciò può essere rinvenuta nel contegno successivamente serbato dalla sig.ra che, una volta acquistati detti Parte_2 beni con il rogito del 17/7/2009, a distanza di meno di 20 giorni decise di disfarsene in favore dei sigg. con atto a rogito NO del 3/8/2009. Controparte_8 Per_2
Rammentato che anche i beni acquistati dai sigg. con atto a rogito NO Persona_3 del 17/7/2009 (rep. n. 42219) furono successivamente rivenduti ai sigg. Per_1 con atto a rogito NO del 3/8/2009 (e, quindi, a distanza Controparte_8 Per_2 di pochi giorni dal loro acquisto), si deve evidenziare che i tempi stessi di espletamento di tali operazioni, estremamente rapidi, sono tali da far ritenere che, in origine, non fosse mai insorto un effettivo interesse dei venditori (rispettivamente, la figlia ed i consuoceri del sig. all'acquisto dei suddetti immobili, che, peraltro, Parte_1 non vennero neanche posti nella disponibilità dei sigg. inoltre Controparte_8 aggiungasi che, anche nel presente grado di giudizio, questi ultimi non sono stati in grado di dimostrare l'esistenza di un loro concreto interesse a procedere a tali acquisti, essendosi al riguardo limitati a sostenere che “non sempre le persone operano secondo logica economica e di convenienza”.
Ne consegue che va condivisa la valutazione del Tribunale che, anche a fronte della dimostrazione di un effettivo passaggio di denaro tra i coniugi e i Controparte_8 venditori, idonea ad escludere la simulazione degli atti, tuttavia ha ritenuto di poter configurare la loro malafede, estrinsecatasi nella consapevolezza di prendere parte ad operazioni negoziali con cui il sig. aveva inteso depauperare il Controparte_10 proprio patrimonio (almeno quella parte ancora non toccata dalle procedure esecutive 16
instaurate dagli istituti di credito) a detrimento delle ragioni del sig. CP_3 suo creditore.
Ne consegue che le censure di cui sopra, che hanno accomunato entrambi gli appelli, debbono essere necessariamente respinte.
Da ultimo va nuovamente disattesa l'eccezione, ribadita anche in questa sede dagli appellanti, circa la colpevole mancata verifica, da parte del sig. delle CP_3 condizioni patrimoniali in cui si trovava il sig. al momento dell'accollo Parte_1 del debito, dovendosi ritenere -come già valutato dal Tribunale- che i legami di parentela esistenti tra le parti e la reputazione goduta in quel momento dal debitore nello specifico settore commerciale, abbiano costituito elementi tali da indurre il creditore a fare affidamento, in buona fede, sulla lealtà di costui nell'adempimento delle proprie obbligazioni.
Il terzo motivo di doglianza dell'appellante principale, con il quale è stata ribadita l'insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per esperire la domanda di simulazione, stante la conferma dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria resta assorbito nella decisione.
Da quanto premesso deriva che entrambi gli appelli debbono essere rigettati, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del grado, liquidate in favore del solo ai sensi dell'art. 97 c.p.c. CP_3 sono poste a carico delle parti soccombenti in via solidale, ravvisandosi un loro interesse comune alle sorti della causa;
in concreto, vengono liquidate facendo applicazione dei valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore ricompreso tra Euro 52.001,00 ed Euro 260.000,00, con l'eccezione della voce
“istruttoria”, che viene liquidata nella misura minima.
Al contrario, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese sostenute dagli appellanti nei confronti dei sigg. e rimasti contumaci. CP_4 CP_5
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte sia dell'appellante principale, sia degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato. 17
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sull'appello principale proposto da nei Parte_1 confronti di , , , CP_3 Parte_2 CP_4 CP_5 CP_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1329/20, nonché
[...] Controparte_2 sull'appello incidentale proposto da e nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
, , , e CP_3 Parte_1 Parte_2 CP_4 CP_5 avverso la stessa sentenza, così statuisce:
rigetta entrambi gli appelli;
condanna , , , Parte_1 Parte_2 CP_4 CP_5 CP_1
e , in solido tra loro, al pagamento, in favore di ,
[...] Controparte_2 CP_3 delle spese del grado di appello, che vengono liquidate in Euro 12.154,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
dichiara non luogo a provvedere sulle spese sostenute dagli appellanti nei confronti dei sigg. e rimasti contumaci;
CP_4 CP_5
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n.
115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte sia dell'appellante principale, sia degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 2-10-2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò Dott. Michele Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta:
dott. Michele Cataldi Presidente
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 3603 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, cui è riunito il procedimento R.G. n. 3844/20, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 02-10-2025, vertente tra 2
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Viterbo, Largo Igino Garbini n. 7, presso lo studio dell'Avv. Enrico Valentini del Foro di
Roma, che lo rappresenta a difende giusta procura in atti;
Appellante principale ed appellato incidentale e
(C.F.: e (C.F.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), elettivamente domiciliati a Tarquinia (VT), Viale della C.F._3
Repubblica n. 24, presso lo studio dell'Avv. Paola Girotti, che li rappresenta a difende giusta procura in calce al presente atto;
Appellanti incidentali ed appellati principali
nonché
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Viterbo, CP_3 C.F._4
Viale Vincenza n. 89, presso lo studio dell'Avv. Roberto Rossi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Parte_2 C.F._5
Viterbo, Via Cavour n. 67, presso lo studio dell'Avv. Antonio Manganiello, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
appellati e 3
(C.F. ) e (C.F. CP_4 C.F._6 CP_5
; C.F._7
appellati non costituiti
Oggetto: azione revocatoria.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio CP_3 dinanzi al Tribunale di Viterbo il sig. e la di lui figlia, Parte_1 Parte_2
nonché i sigg. e
[...] CP_4 CP_5 Controparte_1 [...]
assumendo che, nel periodo intercorrente tra il dicembre 2008 ed il mese di CP_2 giugno 2009, aveva concesso in mutuo al sig. (marito di una sua cugina, CP_6 che si trovava in momentanee difficoltà economiche), la somma di Euro 60.000,00, convenendo la sua restituzione entro il 30/5/2012 ed ottenendo a garanzia il rilascio di alcuni titoli.
Successivamente, il sig. padre di e noto commerciante Parte_1 CP_6 del settore ittico di MA (VT), posto a conoscenza dal proprio figlio della sua impossibilità di restituire la somma mutuata alla scadenza convenuta, si era offerto di accollarsi il debito, sicché l'attore, sulla scorta di apposita scrittura privata, liberava l'originario debitore, restituendogli i titoli -rimasti impagati- ed accettando a garanzia alcune cambiali sottoscritte dal di lui genitore.
Quindi, in data 29/5/2012, le parti avevano sottoscritto un'ulteriore scrittura privata, con la quale, oltre a darsi atto che l'originario debitore era stato liberato e che il sig. si era accollato l'originario debito del proprio figlio, veniva convenuto Parte_1 il rinnovo delle precedenti cambiali, con concessione di un ulteriore termine per l'adempimento. 4
In particolare, il sig. in tale occasione, aveva sottoscritto un nuovo Parte_1 effetto cambiario di Euro 64.000,00, comprensivo di interessi e rimborso spese sino ad allora maturati, che sarebbe andato a scadere il 30/11/2012, effetto che, poi, su nuova richiesta del debitore, alla sua scadenza era stato sostituito da un altro effetto cambiario, a sua volta scadente il 30/5/2013.
Successivamente, benché con nota del 8/3/2013 avesse comunicato al debitore l'intendimento di procedere al recupero coattivo delle somme, il sig. CP_3 stanti i rapporti di amicizia, aveva nuovamente consentito di posticipare il pagamento al 30/11/2013 a fronte di un versamento in acconto di soli 2.000,00 Euro, tanto che la differenza ancora dovuta, pari ad Euro 62.000,00, era stata garantita dal sig. Pt_1 con la sottoscrizione, in data 1/6/2013, di altro titolo cambiario, che aveva
[...] sostituito e novato il precedente di maggiore importo.
Il 30/11/2013, stante il mancato adempimento da parte del debitore, il sig.
[...] aveva deciso di intraprendere la via esecutiva, venendo così a conoscenza del CP_3 fatto che il sig. in data 17/7/2009, con atti che si erano succeduti nello Parte_1 stesso giorno e senza soluzione di continuità, a ministero dello stesso Notaio, si era disfatto di tutti i locali e degli appartamenti di sua esclusiva proprietà, ad eccezione di una villa in cui abitava, in comproprietà con la propria moglie e gravata da ipoteca, e di un annesso terreno.
In particolare, in data 17/7/2009, il sig. aveva simultaneamente ceduto Parte_1
i seguenti cespiti:
1) la nuda proprietà di un locale uso magazzino/deposito sito in MA, Via
Capodimonte n. 21, distinto in Catasto al fg. 3 part. 356 sub. 2, gravato da usufrutto a favore di;
un locale sito a Viterbo, via Zara n. 14/16, CP_7 distinto in Catasto al fg. 144, part. 310, sub. 26, di cui si era riservato l'usufrutto vitalizio;
la nuda proprietà di un terreno sito in MA, Località “Belvedere”, distinto in Catasto al Foglio 2, partt. 40 3 e 440; detti cespiti erano stati acquistati, con un unico atto (rogito per NO del 17/7/2009, rep. n. Per_1
42219, trascritto il 23/7/2009), in comunione legale con la propria moglie sig.ra dal sig. suocero della sig.ra CP_5 CP_4 Parte_2 figlia del sig. Parte_1
2) la nuda proprietà di un appartamento e di un annesso magazzino siti in MA,
Via del Giardinetto n. 25, distinti in Catasto al fg. 4, part. 353 sub. 4, 5
(l'appartamento) e al fg. 4, part. 353, sub. 3 (il magazzino), sui quali il sig. si era riservato il diritto di uso e di abitazione, che erano stati Parte_1 venduti alla sig.ra figlia del debitore, con atto a rogito Notaio Parte_2 del 17.7.09 rep. n. 42217, trascritto il 23/7/2009, poi rettificato con altro Per_1 atto a rogito NO del 3/8/2009 (rep. n. 42347), trascritto il 5/8/2009. Per_1
L'attore, inoltre, aveva avuto modo di appurare che la sig.ra dopo Parte_2 soli 17 giorni dall'acquisto, con scrittura privata autenticata dal Notaio Persona_2 del 3.8.09 (rep. n. 16297, trascritto il 6/8/2009), aveva ceduto la nuda proprietà dei suddetti immobili al sig. che li aveva acquistati in regime di Controparte_1 comunione legale con la propria moglie, sig.ra Controparte_2
Infine l'attore deduceva che, in data 17.12.09, con altro atto a rogito NO (rep. Per_2
n. 16745, trascritto il 29/12/2009), era stato rettificato l'atto di vendita del terreno in
MA a rogito NO del 17/7/2009, con la precisazione che il trasferimento Per_1 aveva riguardato non la nuda proprietà, bensì la piena proprietà, con mantenimento del diritto di uso in favore del sig. inoltre, lo stesso 17/12/2009, il sig. Parte_1
con altro atto a rogito NO (rep. n.16747), aveva anche trasferito al Pt_1 Per_2 sig. il diritto di uso sul medesimo terreno. Controparte_1
Ciò premesso, l'attore sosteneva che le cessioni in oggetto, stante la loro sostanziale contestualità e conseguenzialità, fossero state dolosamente preordinate ed effettuate, ad un prezzo inferiore a quello di mercato, al solo fine di pregiudicare le possibilità di soddisfacimento del suo credito, sicché sussistevano i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria, anche sotto il profilo del “consilium fraudis” e dello “animus nocendi”; infatti, secondo l'attore, il sig. nel momento in cui aveva Parte_1 assunto in debito del proprio figlio, era pienamente consapevole che il creditore non avrebbe avuto alcuna reale possibilità di recuperare l'importo mutuato, circostanza che dimostrava la sussistenza di un vero e proprio disegno in tal senso.
In ogni caso, poi, l'attore sosteneva che gli atti posti in essere dai convenuti recavano anche tutte le caratteristiche degli atti simulati, ben potendosi considerare al riguardo, quali prove presuntive, la vendita dei beni ad un parente molto stretto (la figlia del debitore) o ad una persona molto vicino alla famiglia (il suocero di costei), il mantenimento del diritto di uso e di abitazione (non pignorabili) su di essi, il prezzo di cessione evidentemente non congruo (come dimostrato attraverso una perizia di parte prodotta dallo stesso attore) e le modalità dei presunti pagamenti, che non 6
consentivano di ritenere realmente avvenuto il pagamento del prezzo per nessuno degli atti in questione.
Pertanto, l'attore concludeva chiedendo, in via principale, ai sensi dell'art. 2901 c.c., la declaratoria dell'inefficacia relativa degli atti a rogito Notaio del 17 luglio 2009 Per_1
(rep. n. 42217 e rep. 42219), nonché degli atti e delle scritture private autenticate nelle firme dal Notaio (rep. nn. 16297, 16745, 16747 e 16296); in via subordinata, nel Per_2 caso in cui il Tribunale avesse ritenuto che gli atti di trasferimento -o anche parte di essi- fossero stati a titolo gratuito, l'attore chiedeva che ne fosse dichiarata la simulazione, con conseguente declaratoria della loro inefficacia ex artt. 2901 e 1415 c.c.; il tutto con ordine al Conservatore dei RR.II. di procedere alle conseguenti annotazioni ed iscrizioni, e con condanna dei convenuti alla rifusione delle spese processuali.
Costituitosi in giudizio, il sig. contestava le asserzioni dell'attore, Parte_1 eccependo l'insussistenza dei requisiti per l'accoglimento sia dell'azione revocatoria, sia dell'azione di simulazione, sottolineando che il sig. prima dell'accollo del CP_3 debito e anche in occasione delle successive proroghe per l'adempimento, ben avrebbe potuto accertare se vi fossero difficoltà per il soddisfacimento del suo credito, “ivi compresa la garanzia patrimoniale”; quindi chiedeva il rigetto delle domande, con vittoria di spese processuali e con condanna dell'attore al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
Costituitisi in giudizio a ministero di identico difensore, seppur con distinte comparse, la sig.ra ed i sigg. e contestavano Parte_2 CP_4 CP_5 anch'essi le asserzioni dell'attore, sostenendone l'infondatezza.
La sig.ra faceva presente che l'atto di vendita intervenuto con il Parte_2 proprio genitore era del 17/7/2009, mentre la sua successiva rettifica, seguita dalla cessione del bene ai sigg. era avvenuta solo il 3/8/2009, per un Controparte_8 prezzo maggiore di quello da lei precedentemente versato al proprio genitore;
inoltre la stessa evidenziava che il credito vantato dal sig. nei confronti del di lei genitore CP_3
(venuto ad esistenza a seguito dell'assunzione, da parte di quest'ultimo, del debito originariamente contratto dal proprio figlio, sig. era “sorto in un CP_6 contesto temporale incerto ma di sicuro di molto successivo alla intervenuta attività negoziale posta in essere in perfetta buona fede da Parte_1 Parte_2
e la cui sequenza temporale [era] circoscritta ai mesi di
[...] Controparte_1 luglio e agosto del 2009”, tenuto conto che la prima scrittura, intervenuta tra il sig. 7
ed il sig. era priva di data, mentre la seconda, “asseritamente CP_9 Parte_1 sottoscritta il 29 maggio 2012”, dimostrava che l'intesa era intervenuta a distanza di tre anni dalla stipula dei contratti, sicché il debito assunto dal sig. era Parte_1 sorto “posteriormente ai predetti negozi traslativi”; ulteriore prova di tale assunto, poi, era evincibile dalla cambiale di Euro 62.000,00, che il sig. aveva sottoscritto Pt_1 solo in data 1/6/2013.
I sigg. e “in primis”, eccepivano il loro difetto di CP_4 CP_5 legittimazione passiva, adducendo che il sig. nel rassegnare le conclusioni, non CP_3 aveva chiesto la revocatoria dell'atto a rogito Notaio del 3/8/2009 (rep. n. Per_2
16296), con il quale essi avevano venduto ai coniugi i beni Controparte_8 precedentemente loro ceduti dal sig. con atto a rogito NO del Pt_1 Per_1
17.07.2009 (rep. n. 42219), di cui invece era stata chiesta la revocatoria;
inoltre, nel merito, anch'essi eccepivano l'insussistenza dei requisiti per l'accoglimento sia dell'azione revocatoria, sia dell'azione di simulazione, chiedendo il rigetto delle domande dell'attore, con vittoria di spese processuali.
Infine i sigg. e costituitisi anch'essi in giudizio, Controparte_1 Controparte_2 preliminarmente eccepivano l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria relativamente all'atto a rogito Notaio del 03.08.09 (Rep. n. 16296), Per_2 di cui non era stata chiesta tempestivamente la revocazione;
inoltre, nel merito, si limitavano a resistere, eccependo l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento di tutte le domande spiegate dall'attore, di cui chiedevano il rigetto;
infine, in via subordinata, nell'ipotesi in cui fossero state accolte le suddette domande, si riservavano di agire nei confronti degli altri convenuti per la restituzione del prezzo versato e per il risarcimento dei danni;
il tutto con vittoria di spese processuali.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale, con sentenza n. 1329/20, accoglieva la domanda, dichiarando l'inefficacia, nei confronti del sig. degli atti di alienazione di cui CP_3 sopra e condannando altresì i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali.
Il Tribunale, sostanzialmente, dopo aver chiarito che la domanda del sig. CP_3 doveva essere interpretata come volta ad ottenere la declaratoria dell'inefficacia relativa di tutti gli atti dispositivi compiuti dal sig. pregiudizievoli per la sua Parte_1 garanzia patrimoniale, tra cui rientrava anche quello intervenuto a rogito NO del 3/8/2009 in favore dei sigg. e dopo aver altresì evidenziato Per_2 Persona_3 8
che l'attore aveva regolarmente precisato la propria domanda in occasione del deposito della memoria di cui all'art. 183, comma 6, n.1, c.p.c., reputava che nel caso di specie fossero ravvisabili i presupposti per l'accoglimento della domanda, in quanto l'attore aveva pienamente assolto l'onere probatorio gravante a suo carico, avendo fornito la prova dell'esistenza del credito, degli atti di disposizione del patrimonio compiuti dal debitore e dei presupposti previsti dalla legge per la loro revocazione;
inoltre il
Tribunale reputava inconferente l'omessa verifica, da parte del creditore, della consistenza patrimoniale del sig. all'atto della manifestazione del Parte_1 consenso all'accollo liberatorio, tenuto conto del legame di parentela esistente tra le parti, che induceva a ritenere che il sig. in buona fede, avesse fatto affidamento CP_3 sulla lealtà del debitore.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia e chiedendone la riforma.
Con un primo motivo di doglianza, l'appellante denunciava la violazione degli artt. 24 e
111 Cost. e 101 c.p.c., sostenendo che il proprio avvocato non aveva potuto espletare pienamente la propria attività difensiva, non avendo ricevuto dall'ufficio giudiziario adito “le comunicazioni riguardanti lo stato ed il grado del procedimento”, né essendogli state “trasmesse le statuizioni adottate dal Giudice in corso di causa”; ne conseguiva, a suo dire, che la sentenza di primo grado doveva ritenersi nulla.
Con un secondo motivo di censura, poi, il sig. lamentava la violazione e Parte_1 la falsa applicazione degli artt. 2901, 2902, 2903 c.c., deducendo l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria;
in particolare, riguardo all'alienazione avvenuta in favore dei sigg. e in data CP_4 CP_5
17/7/2009, sosteneva che essa fosse intervenuta “in epoca più o meno prossima, almeno presumibilmente, all'insorgere del credito del sig. nei confronti CP_3 di , e che non vi era la prova che l'appellante conoscesse la situazione CP_6 debitoria del proprio figlio al tempo dell'alienazione dei beni, non essendo sufficiente al riguardo il solo legame di parentela. In ogni caso, poi, l'eventuale conoscenza della difficoltà economica del proprio figlio non avrebbe certamente potuto “identificarsi con una dolosa preordinazione a pregiudicare le ragioni del creditore”, per cui doveva escludersi che il sig. nel 2009, avesse già programmato e, con Parte_1 9
malafede, preordinato di spogliarsi dei suoi beni e di accollarsi il debito del figlio (a distanza di tre anni), al fine di pregiudicare le ragioni del sig. CP_3
A ciò, poi, andava aggiunto che la dolosa preordinazione avrebbe dovuto riguardare anche i sigg. acquirenti, per i quali non solo non sussistevano prove al CP_4 CP_5 riguardo, ma che avevano anche versato un prezzo del tutto congruo.
Inoltre, in riferimento al secondo atto dispositivo, con il quale l'appellante aveva alienato alla propria figlia la nuda proprietà di un appartamento e di un Parte_2 magazzino (da lei poi rivenduti ai sigg. , l'appellante sosteneva che Controparte_8 tali beni fossero già gravati da ipoteca, che non fossero di rilevante valore economico, che vi fosse la prova del pagamento e, comunque, che non fosse configurabile alcuna preordinazione in capo ai contraenti.
Con un terzo motivo, infine, il sig. eccepiva nuovamente l'insussistenza Parte_1 dei presupposti per la domanda di simulazione, avendo l'appellante posto in essere gli atti dispositivi con i terzi acquirenti con l'intenzione di alienare i propri beni.
Pertanto, il sig. concludeva chiedendo, in via principale, la declaratoria Parte_1 della nullità del procedimento di primo grado e, in subordine, in totale riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande originariamente proposte dal sig.
[...]
perché infondate;
il tutto con vittoria delle spese di lite. CP_3
Con autonomo appello ritualmente notificato (R.G. n. 3844/2020), i sigg.
[...]
e impugnavano a loro volta la sentenza del Tribunale di CP_1 Controparte_2
Roma n. 1329/20.
Tale impugnazione, stante la sua iscrizione in epoca successiva rispetto a quella proposta dal sig. dev'essere valutato alla stregua di un appello Parte_1 incidentale.
Con un primo motivo di censura, i sigg. dopo aver rammentato che Controparte_8
i presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria debbono essere valutati al momento del compimento degli atti dispositivi, lamentavano che il giudicante di prime cure, che aveva fatto genericamente riferimento ad un accertamento effettuabile anche mediante “ricorso a presunzioni semplici”, aveva accolto la domanda senza accertare l'esistenza di un “dolo specifico i capo alle parti coinvolte, con partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione attuata dal debitore e malafede in capo al subacquirente”.
Con un secondo motivo di appello, poi, i predetti si dolevano di un'asserita erronea valutazione del materiale probatorio, “anche in riferimento alla applicazione del 10
principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.”, in quanto, a loro dire, il Tribunale aveva omesso di “valorizzare, da un lato, la circostanza che gli atti dispositivi posti in essere dal sig. a favore dei terzi ( e Parte_1 Parte_2 CP_4
risal[ivano] al luglio 2009 e quelli compiuti da questi ultimi verso i CP_5 subacquirenti all'agosto 2009; da un altro lato l'atto di Controparte_8 costituzione del credito, mediante accollo, a favore del sig. si colloca[va] nel CP_3 maggio 2012”, sicché tutti gli atti dispositivi erano antecedenti alla costituzione del credito.
A ciò, poi, andava aggiunto che la procedura esecutiva instaurata dagli istituti di credito nei confronti del sig. si era inserita temporalmente tra gli atti di Parte_1 disposizione e l'accollo del debito, sicché era stata in grado di interrompere la serie causale che sarebbe dovuta intercorrere tra le operazioni di dismissione poste in essere da costui, gli acquisti fatti da e dai consorti ed i Parte_2 Persona_3 subacquisti conclusi dai consorti in quanto era chiaro che era stata Controparte_8 detta procedura -insorta prima dell'accollo e soggetta a pubblicità- a compromettere in maniera decisiva la disponibilità patrimoniale del debitore;
detti elementi, malamente valutati dal Tribunale, erano stati sicuramente tali da escludere che il sig. Pt_1 avesse potuto ordire un piano di “compromissione patrimoniale” con quasi tre
[...] anni di anticipo rispetto all'accollo del debito e, anche ove ciò fosse stato accertato, avrebbe comunque dovuto escludersi che i terzi potessero essere stati parti della dolosa macchinazione.
Riguardo, poi, alla onerosità degli acquisti, gli appellanti sostenevano che almeno per gli atti dispositivi posti in essere da il prezzo versato fosse stato Parte_2 congruo, mentre in relazione alle operazioni concluse da loro stessi si dolevano del fatto che il Tribunale avesse presunto “una illogica ed indimostrata malafede”, senza rendersi conto che la ragione che li aveva indotti ad effettuarle era stata solo il conseguimento di un utile.
Infine, con un ultimo motivo di doglianza, gli appellanti, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., lamentavano l'omessa pronunzia del Tribunale sulla loro eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria, in quanto l'atto intercorso tra loro ed i sigg. (a Persona_3 rogito NO del 3/8/2009) non era tra quelli elencati nelle conclusioni Per_2 dell'atto introduttivo, sicché al momento della domanda era già spirato il termine quinquennale. 11
Pertanto, i sigg. concludevano chiedendo che, in riforma Controparte_8 dell'impugnata sentenza, fosse dichiarata l'efficacia degli atti dispositivi oggetto di causa, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Disposta la riunione degli appelli, all'udienza del 02/10/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Motivi della decisione
Il primo motivo di appello formulato dal sig. è del tutto infondato. Parte_1
Infatti, dall'esame degli atti processuali di primo grado e, segnatamente, dei verbali di causa, emerge chiaramente che il difensore del sig. intervenne a tutte Parte_1 le udienze, ivi compresa quella di precisazione delle conclusioni celebrata il 30/3/2017, sicché è documentalmente smentito l'assunto secondo cui detto difensore non avrebbe potuto svolgere in modo adeguato il proprio mandato difensivo, avendo ben potuto ottenere, proprio in ragione della sua costante presenza alle udienze, tutte le informazioni concernenti “lo stato e il grado del procedimento” e “le statuizioni adottate dal Giudice in corso di causa”.
Ciò premesso, per ragioni di ordine logico e giuridico, dev'essere immediatamente esaminato il terzo motivo di impugnazione proposto dagli appellanti incidentali, avente ad oggetto l'omesso esame, da parte del Tribunale, dell'eccezione avente ad oggetto l'asserita prescrizione del diritto del sig. ad agire per ottenere la CP_3 declaratoria di inefficacia relativa dell'atto a rogito NO del 3/8/2009 (rep. n. Per_2
16296), con il quale i sigg. e avevano venduto loro i beni CP_4 CP_5 precedentemente acquistati dal sig. con atto a rogito NO del Pt_1 Per_1
17.07.2009 (rep. n. 42219), di cui invece era stata effettivamente chiesta la revocatoria.
Sul punto giova osservare che il giudicante di prime cure, nel rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai sigg. ebbe modo di Persona_3 affermare che dall'atto di citazione del sig. emergeva “chiaramente la CP_3 volontà dell'attore di ottenere la declaratoria di inefficacia degli atti dispositivi compiuti dal convenuto , pregiudizievoli per la sua garanzia Parte_1 12
patrimoniale, indicati nel corpo dell'atto”, e che tra essi rientrava anche l'atto con il quale il sig. aveva venduto alcuni immobili a e Pt_1 CP_4 CP_5 ricevuto dal Notaio il 3 agosto 2009 (Rep. n. 16296); infatti, a ritenere Per_2 diversamente, sarebbe rimasta priva di senso la domanda revocatoria dell'atto con il quale i sigg. avevano acquistato i beni di in quanto, ove Parte_3 Parte_1 non fosse stato revocato anche il successivo atto dispositivo, non avrebbe potuto essere conseguita la finalità dell'attore di ripristinare la consistenza patrimoniale del debitore.
In ragione di tale interpretazione, peraltro non contestata in questa fase del giudizio, il
Tribunale affermò espressamente che la domanda proposta dal sig. CP_3 doveva essere individuata “in quella formulata e precisata dall'attore nella memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 1” c.p.c..
Pertanto, in ragione dell'oggettivo contenuto dell'atto introduttivo, che ricomprendeva anche il rogito NO del 3 agosto 2009, rep. n. 16296, concernente l'acquisto Per_2 operato dagli odierni appellanti incidentali (e anch'esso oggetto di domanda revocatoria), deve ritenersi che il sig. avendo curato la notifica della CP_3 citazione in data 28/7/2014, abbia ritualmente interrotto il termine di prescrizione quinquennale anche nei confronti di costoro.
Ne consegue che la doglianza dev'essere respinta.
Il secondo motivo di impugnazione proposto dall'appellante principale ed il secondo motivo di impugnazione sollevato dagli appellanti incidentali, vertendo entrambi sull'esistenza dei presupposti legali per l'esperimento dell'azione revocatoria, possono essere oggetto di esame congiunto.
In primo luogo, va osservato che, in primo grado, il sig. né in Parte_1 occasione della sua costituzione, né nel corso del giudizio, ebbe mai a contestare la circostanza, dedotta dal sig. nell'atto di citazione, secondo cui il debito CP_3 del di lui figlio, sig. era sorto nel periodo intercorrente tra il mese di CP_6 dicembre 2008 ed il mese di gennaio 2009, come del resto da lui stesso espressamente riconosciuto con la sottoscrizione della dichiarazione -priva di data- allegata dall'attore al proprio fascicolo di parte sub 1) (“dichiaro di ricevere indietro tutti gli assegni per un importo complessivo di Euro 60.000,00 (sessantamilaeuro) rilasciati da mio figlio
a garanzia della restituzione del pari importo, ricevuto dallo stesso CP_6 [...]
a titolo di prestito personale nel periodo dicembre 2008-gennaio 2009”). CP_3
A ciò, poi, aggiungasi che, come correttamente ritenuto dal giudicante di prime cure, il fatto che il sig. fosse venuto a conoscenza del debito del figlio in epoca Parte_1 13
antecedente al compimento degli atti dispositivi può ben essere presunto alla luce dello stretto legame familiare esistente tra l'originario debitore e lo stesso Parte_1 che fa presumere che quest'ultimo fosse stato informato sin da subito dal proprio figlio dell'assunzione del considerevole debito nei confronti del sig. e, CP_3 successivamente, delle difficoltà economiche per il suo adempimento, circostanze che, verosimilmente, indussero l'odierno appellante principale ad accollarsi il debito personalmente (“contestualmente consegno cambiali a mia firma al sig.
[...] per copertura dello stesso debito, ancora completamente insoluto, oltre CP_3 interessi legali”).
A tale scrittura, poi, ne seguì altra datata 29/5/2012, sottoscritta sia dal sig.
[...]
sia dal sig. dalla quale emerge che quest'ultimo rilasciò in CP_3 Parte_1 favore del predetto un nuovo effetto cambiario, che andò “a rinnovare e sostituire tutti gli effetti aventi scadenza 30/05/12 e che a totale sommano sempre lo stesso importo
e sono sempre quelli riguardanti al prestito fatto dal al ”. CP_3 CP_6
Acclarato, quindi, che l'originario debito insorse nel periodo dicembre 2008/gennaio
2009, e che esso venne assunto personalmente dal sig. prima di porre Parte_1 in essere gli atti dispositivi, deve rilevarsi che, nella vicenda che ne occupa, sono rilevabili tutti i presupposti richiesti dalla legge per il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria.
Per quanto concerne il primo di tali atti (vendita a rogito NO del 17/7/2009, Per_1 rep. n. 42219, trascritto il 23/7/2009), con il quale venne ceduta ai coniugi CP_4
e la nuda proprietà di un locale uso magazzino/deposito sito in
[...] CP_5
MA, Via Capodimonte n. 21, la nuda proprietà di un terreno sito in MA, Località
“Belvedere”, ed un locale sito a Viterbo, via Zara n. 14/16, si osserva -per le ragioni già esposte- che, a differenza di quanto sostenuto dall'odierno appellante principale, detto trasferimento non avvenne “in epoca più o meno prossima” all'insorgere del credito del sig. nei confronti del sig. ma a distanza di circa sei mesi. CP_3 CP_6
Tale circostanza, unitamente alle difficoltà economiche sottaciute dal sig. Pt_1 al momento dell'accollo del debito (circostanza, questa, mai contestata), induce
[...]
a ritenere con ragionevole certezza che costui avesse inteso spogliarsi di tali beni per pregiudicare le ragioni del creditore cedendoli strumentalmente ai propri CP_3 consuoceri, sigg. (suoceri della di lui figlia;
inoltre, la Persona_3 Parte_2 circostanza che anche detti acquirenti fossero stati partecipi del piano volto a sottrarre al sig. le garanzie patrimoniali costituite dagli immobili in questione è CP_3 14
evincibile da una serie di elementi, tra cui il fatto che, in occasione della stipula, le parti indicarono il prezzo convenuto per la cessione di ciascuno di essi, ma in relazione alle modalità del relativo versamento si limitarono a dichiarare che esso era avvenuto
“anteriormente al 4 luglio 2006 con modalità di cui si sono perse le tracce”.
Orbene, il lasso temporale intercorso tra il momento in cui sarebbe asseritamente intervenuto l'anticipato versamento del denaro (4 luglio 2006) -mai provato né in alcun modo tracciabile- e quello del trasferimento dei beni (17/7/2009), unitamente a quanto già acclarato circa l'epoca di insorgenza del debito e quella del suo accollo da parte del sig. costituiscono circostanze che inducono a ritenere, al di là di ogni Parte_1 ragionevole dubbio, che tra i sigg. ed i sigg. intercorse un Parte_1 Persona_3 accordo, a titolo oneroso, specificamente volto a sottrarre al sig. le garanzie CP_3 sino ad allora offerte dal patrimonio dello stesso attraverso una Parte_1 modificazione della consistenza e/o della composizione del suo patrimonio.
Né tale valutazione può trovare smentita nel generico assunto dei coniugi Persona_3 secondo cui essi in precedenza avevano prestato dei soldi al sig. (sicché Parte_1 dette cessioni sarebbero state volte a ripianare detti debiti), tenuto conto del fatto che gli stessi non hanno mai indicato né l'ammontare dei prestiti, né il momento della loro effettuazione.
Considerazioni non dissimili, poi, possono essere formulate riguardo al rogito NO del 17/7/2009 (rep. n. 42217, trascritto il 23/7/2009), poi rettificato con altro Per_1 atto a rogito NO del 3/8/2009 (rep. n. 42347, trascritto il 5/8/2009), con il Per_1 quale il sig. vendette alla propria figlia la nuda proprietà di Parte_1 Parte_2 un appartamento e di un annesso magazzino siti in MA, Via del Giardinetto n. 25, riservandosi il diritto di uso e di abitazione.
Infatti, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante principale (e anche dalla stessa sig.ra , il prezzo versato dall'acquirente non poteva -e non può- Parte_2 essere ritenuto congruo, tenuto conto che dalla perizia di parte prodotta in primo grado dall'attore, peraltro mai specificamente contestata, risulta che la nuda proprietà di detti immobili, facenti parte di un fabbricato trifamiliare ubicato in prossimità del corso principale di MA ed utilizzati dalla sig.ra anche da prima Parte_2 dell'acquisto, nel luglio del 2009, secondo i valori riportati dall'Osservatorio del
Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, aveva un valore complessivo di Euro
44.926,00, sostanzialmente pari al doppio del prezzo dichiarato nell'atto di cessione del
17/7/2009; l'incongruità del prezzo, poi, è ulteriormente confermata anche 15
dall'importo del mutuo concesso anni prima in favore del sig. che era Parte_1 stato garantito mediante l'accensione di un'ipoteca pari ad Euro 50.000,00.
Ne consegue che la valutazione operata dal giudice di prime cure, fondata su tali obiettive incongruenze, non può ritenersi -come pretenderebbe l'appellante- frutto di mere congetture, ma al contrario venne effettuata sulla scorta di dati oggettivi che, poi, sulla scorta del sistema legale delle presunzioni” sono stati adeguatamente valorizzati, conducendo il Tribunale a ritenere raggiunta la prova del “consilium fraudis”, dell'”eventus damni” e della dolosa preordinazione dell'atto, di carattere oneroso, a compromettere il soddisfacimento del credito del sig. con la consapevole CP_3 partecipazione della sig.ra figlia del sig. Parte_2 Parte_1 all'attuazione di tale intento.
Del resto, un'ulteriore riprova di ciò può essere rinvenuta nel contegno successivamente serbato dalla sig.ra che, una volta acquistati detti Parte_2 beni con il rogito del 17/7/2009, a distanza di meno di 20 giorni decise di disfarsene in favore dei sigg. con atto a rogito NO del 3/8/2009. Controparte_8 Per_2
Rammentato che anche i beni acquistati dai sigg. con atto a rogito NO Persona_3 del 17/7/2009 (rep. n. 42219) furono successivamente rivenduti ai sigg. Per_1 con atto a rogito NO del 3/8/2009 (e, quindi, a distanza Controparte_8 Per_2 di pochi giorni dal loro acquisto), si deve evidenziare che i tempi stessi di espletamento di tali operazioni, estremamente rapidi, sono tali da far ritenere che, in origine, non fosse mai insorto un effettivo interesse dei venditori (rispettivamente, la figlia ed i consuoceri del sig. all'acquisto dei suddetti immobili, che, peraltro, Parte_1 non vennero neanche posti nella disponibilità dei sigg. inoltre Controparte_8 aggiungasi che, anche nel presente grado di giudizio, questi ultimi non sono stati in grado di dimostrare l'esistenza di un loro concreto interesse a procedere a tali acquisti, essendosi al riguardo limitati a sostenere che “non sempre le persone operano secondo logica economica e di convenienza”.
Ne consegue che va condivisa la valutazione del Tribunale che, anche a fronte della dimostrazione di un effettivo passaggio di denaro tra i coniugi e i Controparte_8 venditori, idonea ad escludere la simulazione degli atti, tuttavia ha ritenuto di poter configurare la loro malafede, estrinsecatasi nella consapevolezza di prendere parte ad operazioni negoziali con cui il sig. aveva inteso depauperare il Controparte_10 proprio patrimonio (almeno quella parte ancora non toccata dalle procedure esecutive 16
instaurate dagli istituti di credito) a detrimento delle ragioni del sig. CP_3 suo creditore.
Ne consegue che le censure di cui sopra, che hanno accomunato entrambi gli appelli, debbono essere necessariamente respinte.
Da ultimo va nuovamente disattesa l'eccezione, ribadita anche in questa sede dagli appellanti, circa la colpevole mancata verifica, da parte del sig. delle CP_3 condizioni patrimoniali in cui si trovava il sig. al momento dell'accollo Parte_1 del debito, dovendosi ritenere -come già valutato dal Tribunale- che i legami di parentela esistenti tra le parti e la reputazione goduta in quel momento dal debitore nello specifico settore commerciale, abbiano costituito elementi tali da indurre il creditore a fare affidamento, in buona fede, sulla lealtà di costui nell'adempimento delle proprie obbligazioni.
Il terzo motivo di doglianza dell'appellante principale, con il quale è stata ribadita l'insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per esperire la domanda di simulazione, stante la conferma dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria resta assorbito nella decisione.
Da quanto premesso deriva che entrambi gli appelli debbono essere rigettati, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del grado, liquidate in favore del solo ai sensi dell'art. 97 c.p.c. CP_3 sono poste a carico delle parti soccombenti in via solidale, ravvisandosi un loro interesse comune alle sorti della causa;
in concreto, vengono liquidate facendo applicazione dei valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore ricompreso tra Euro 52.001,00 ed Euro 260.000,00, con l'eccezione della voce
“istruttoria”, che viene liquidata nella misura minima.
Al contrario, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese sostenute dagli appellanti nei confronti dei sigg. e rimasti contumaci. CP_4 CP_5
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte sia dell'appellante principale, sia degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato. 17
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sull'appello principale proposto da nei Parte_1 confronti di , , , CP_3 Parte_2 CP_4 CP_5 CP_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1329/20, nonché
[...] Controparte_2 sull'appello incidentale proposto da e nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
, , , e CP_3 Parte_1 Parte_2 CP_4 CP_5 avverso la stessa sentenza, così statuisce:
rigetta entrambi gli appelli;
condanna , , , Parte_1 Parte_2 CP_4 CP_5 CP_1
e , in solido tra loro, al pagamento, in favore di ,
[...] Controparte_2 CP_3 delle spese del grado di appello, che vengono liquidate in Euro 12.154,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
dichiara non luogo a provvedere sulle spese sostenute dagli appellanti nei confronti dei sigg. e rimasti contumaci;
CP_4 CP_5
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n.
115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte sia dell'appellante principale, sia degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 2-10-2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò Dott. Michele Cataldi