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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1053/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VETRANO ERNESTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1164/2024 depositato il 15/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022/001/SC/000001127/0/004 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 294/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 17 gennaio 2024, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e irrogazione sanzioni n. 2022/001/SC/000001127/0/004, notificato il 23 ottobre 2023, con il quale l'Agenzia delle Entrate richiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 1.048,75, relativa alla registrazione della sentenza civile n. 1127/2022 dell'8 marzo 2022, emessa dal Tribunale di Catania.
L'Ufficio aveva liquidato l'imposta di registro in misura fissa sulla sentenza e l'imposta di registro in misura proporzionale sulla fideiussione enunciata nella stessa sentenza.
La contribuente deduceva l'illegittimità dell'atto, rilevando che il giudizio civile da cui traeva origine la sentenza era stato instaurato da parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente applicazione dell'art. 131, comma 2, lett. d), D.P.R. 115/2002, che prevede la prenotazione a debito dell'imposta di registro, senza possibilità di rivalsa nei confronti dei soggetti ammessi al beneficio.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, la quale, in via preliminare, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'imposta di registro era stata integralmente versata in data 8 novembre 2023 da altro soggetto coobbligato e non residuava pertanto alcun interesse attuale alla decisione del ricorso.
L'Ufficio chiedeva, in conseguenza, l'estinzione del giudizio ex art. 46 D.Lgs. 546/1992, con compensazione delle spese di lite.
Il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso, evidenziando l'erroneità originaria dell'avviso di liquidazione;
l'applicabilità della disciplina del patrocinio a spese dello Stato;
l'illegittimità della pretesa impositiva fin dall'origine e chiedeva la condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento dell'imposta da parte di altro soggetto e la compensazione delle spese, sostenendo che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla cessazione della materia del contendere - Dagli atti risulta documentalmente provato che l'imposta di registro oggetto dell'avviso impugnato è stata integralmente versata in data 08/11/2023 da altro coobbligato, come emerge dall'interrogazione dei dati dell'atto giudiziario prodotta dall'Ufficio.
Ne consegue che l'obbligazione tributaria risulta integralmente estinta ed è venuto meno l'interesse attuale e concreto alla decisione sul merito del ricorso.
Ricorrono pertanto i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/1992.
2. Sulle spese di giudizio - In caso di cessazione della materia del contendere, la Corte conserva il potere di regolare le spese di lite sulla base del criterio della soccombenza virtuale.
Nel caso di specie il ricorso appare sorretto da fondate argomentazioni giuridiche, atteso che la normativa sul patrocinio a spese dello Stato prevede la prenotazione a debito dell'imposta di registro;
tuttavia,
l'estinzione dell'obbligazione è intervenuta prima della proposizione del ricorso, per effetto del pagamento effettuato dal coobbligato.
Tali circostanze giustificano una integrale compensazione delle spese di giudizio, in applicazione dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania in composizione monocratica dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti. Così deciso in Catania il 30 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico Ernesto Vetrano
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VETRANO ERNESTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1164/2024 depositato il 15/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022/001/SC/000001127/0/004 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 294/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 17 gennaio 2024, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e irrogazione sanzioni n. 2022/001/SC/000001127/0/004, notificato il 23 ottobre 2023, con il quale l'Agenzia delle Entrate richiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 1.048,75, relativa alla registrazione della sentenza civile n. 1127/2022 dell'8 marzo 2022, emessa dal Tribunale di Catania.
L'Ufficio aveva liquidato l'imposta di registro in misura fissa sulla sentenza e l'imposta di registro in misura proporzionale sulla fideiussione enunciata nella stessa sentenza.
La contribuente deduceva l'illegittimità dell'atto, rilevando che il giudizio civile da cui traeva origine la sentenza era stato instaurato da parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente applicazione dell'art. 131, comma 2, lett. d), D.P.R. 115/2002, che prevede la prenotazione a debito dell'imposta di registro, senza possibilità di rivalsa nei confronti dei soggetti ammessi al beneficio.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, la quale, in via preliminare, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'imposta di registro era stata integralmente versata in data 8 novembre 2023 da altro soggetto coobbligato e non residuava pertanto alcun interesse attuale alla decisione del ricorso.
L'Ufficio chiedeva, in conseguenza, l'estinzione del giudizio ex art. 46 D.Lgs. 546/1992, con compensazione delle spese di lite.
Il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso, evidenziando l'erroneità originaria dell'avviso di liquidazione;
l'applicabilità della disciplina del patrocinio a spese dello Stato;
l'illegittimità della pretesa impositiva fin dall'origine e chiedeva la condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento dell'imposta da parte di altro soggetto e la compensazione delle spese, sostenendo che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla cessazione della materia del contendere - Dagli atti risulta documentalmente provato che l'imposta di registro oggetto dell'avviso impugnato è stata integralmente versata in data 08/11/2023 da altro coobbligato, come emerge dall'interrogazione dei dati dell'atto giudiziario prodotta dall'Ufficio.
Ne consegue che l'obbligazione tributaria risulta integralmente estinta ed è venuto meno l'interesse attuale e concreto alla decisione sul merito del ricorso.
Ricorrono pertanto i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/1992.
2. Sulle spese di giudizio - In caso di cessazione della materia del contendere, la Corte conserva il potere di regolare le spese di lite sulla base del criterio della soccombenza virtuale.
Nel caso di specie il ricorso appare sorretto da fondate argomentazioni giuridiche, atteso che la normativa sul patrocinio a spese dello Stato prevede la prenotazione a debito dell'imposta di registro;
tuttavia,
l'estinzione dell'obbligazione è intervenuta prima della proposizione del ricorso, per effetto del pagamento effettuato dal coobbligato.
Tali circostanze giustificano una integrale compensazione delle spese di giudizio, in applicazione dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania in composizione monocratica dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti. Così deciso in Catania il 30 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico Ernesto Vetrano