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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/06/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 910/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Paolo TALAMO Presidente
Dott.ssa Silvia BURELLI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso del 17.12.2020 da
, rappresentata e difesa dall'avv Riccardo Baro, giusta procura alle liti Parte_1 depositata unitamente al ricorso in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padova, Via Ugo Foscolo 3
Appellante principale ed appellato incidentale
Contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Furlan in virtù di mandato rilasciato su foglio separato allegato alla busta telematica contenente la memoria di costituzione con appello incidentale, elettivamente domiciliata in Dolo, Piazzetta DO OR (Studio avv. Lucia Salvato)
Appellato principale ed appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Treviso n. 204/2020 pubblicata il 18.6.2020
IN PUNTO : risarcimento danni - demansionamento – mobbing
Conclusioni:
Per l'appellante principale ed appellato incidentale : ““…l'Ecc.ma Corte Parte_1 d'Appello di Venezia, per le causali esposte voglia in accoglimento del presente Appello riformare parzialmente l'impugnata Sentenza definitiva del Tribunale di Treviso – Sezione Lavoro n. 204/2020, pubblicata il 18.06.2020 e non notificata, pronunciata nella Causa RG
1 n. 1247/2016, accogliendo le domande formulate dalla Sig.ra nei confronti Parte_1 dell' (già ) con il Parte_2 Parte_3 Ricorso di primo grado depositato in data 27.07.2016, per la parte di esse rigettate dal Tribunale di Treviso con la menzionata Sentenza appellata, qui di seguito riproposte NEL MERITO: per tutte le causali esposte A) accertare e dichiarare che la Ricorrente dal 01.04.2010 al 07.05.2015 è stata fatta oggetto da parte dell'allora dirigente proprio superiore gerarchico di una serie di condotte nel loro complesso qualificabili come mobbing e, conseguentemente, accertare e dichiarare la giuridica responsabilità dell'ente datore di lavoro, CP_1 Parte_2
(già ), con sede in , Via S. Ambrogio di
[...] Parte_3 Pt_3 Fiera n. 37, c.f. per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali a tale titolo P.IVA_1 patiti dalla Ricorrente, salvo quanto già disposto dal Tribunale in primo grado per mancati riposi;
IN VIA CONCORRENTE/SUBORDINATA: B) accertare e dichiarare che la Ricorrente dal 01.04.2010 al 07.05.2015 è stata fatta oggetto da parte dell'allora dirigente proprio superiore gerarchico di demansionamento illegittimo e/o illecito e, conseguentemente, accertare e dichiarare la giuridica responsabilità dell'ente datore di lavoro, Parte_2 (già ), Via S. Ambrogio di Fiera n. 37, c.f. , per Parte_3 Pt_3 P.IVA_1 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali a tale titolo patiti dalla Ricorrente, salvo quanto già disposto dal Tribunale in primo grado per mancati riposi;
IN CONSEGUENZA DELL'ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI DI CUI AI PUNTI A) E/O B): C) accertare natura ed entità di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguentemente patititi e patiendi dalla ricorrente medesima e, per l'effetto, liquidare tutte le voci di danno secondo diritto e giustizia e condannare l'ente datore di lavoro,
(già ), con Parte_2 Parte_3 sede in , Via S. Ambrogio di Fiera n. 37, c.f. , in persona del legale Pt_3 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, al relativo risarcimento, con assoggettamento di tutte le somme oggetto di condanna a rivalutazione monetaria e corresponsione degli interessi nella misura legale maturati sino al saldo, come per Legge, salvo quanto già disposto dal Tribunale in primo grado per mancati riposi. In tutti i casi, si chiede la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, comprensive di anticipazioni, compensi professionali di causa, rimborso spese a forfait nella misura del 15% dei compensi professionali, oltre CPA e IVA come per Legge, previa valutazione della misura di condanna già disposta dal Tribunale in primo grado.””
Per l'appellato principale ed appellante incidentale “”stati Parte_2 accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo”. Nel merito, anche in via di appello incidentale: previo ogni accertamento e declaratoria, anche incidentali, del caso e di legge;
accertata e dichiarata, per quanto occorrer possa anche in accoglimento del primo e del secondo motivo di appello incidentale, la legittimità del comportamento della
[...]
e/o comunque l'assenza di mobbing e demansionamento in Parte_2 danno di e/o l'assenza di qualsivoglia danno e/o comunque l'assenza delle Parte_1 allegazioni utili alla domanda;
e comunque per i motivi tutti di cui sopra;
rigettarsi l'Appello di avverso la Sentenza del Tribunale di Treviso 204/2020 Parte_1 resa nella causa RG 1247/2016, siccome infondato in fatto ed in diritto confermandosi sul punto la sentenza impugnata;
in accoglimento dell'appello incidentale della Parte_2 riformarsi la Sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la
[...]
[...] al pagamento della somma pari alle retribuzioni corrisposte per le Parte_2 prestazioni svolte dalla ricorrente nelle giornate di domenica 10 ottobre 2010, 25 settembre
2011, 23 ottobre 2011, 4 dicembre 2011, 14 ottobre 2012, 2 dicembre 2012, 16 dicembre
2012, 12 maggio 2013, 23 giugno 2013, 21 luglio 2013, 15 dicembre 2013, oltre rivalutazioni ed interessi dalla domanda al saldo, rigettandosi conseguentemente ogni domanda di di risarcimento del danno derivante dai mancati riposi Parte_1 settimanali;
respingersi, in definitiva, ogni domanda di nei confronti di Parte_1 [...]
svolta in primo grado ed in appello, in quanto infondata in fatto ed in Parte_2 diritto per tutti i motivi di cui sopra e di cui alla memoria ex art. 416 c.p.c. Con espressa riserva di ripetizione delle somme pagate in esecuzione della Sentenza di primo grado in caso di esito favorevole dell'appello. Con vittorio di spese per entrambi i gradi di giudizio. Nel merito, in via subordinata, in accoglimento del terzo motivo di appello incidentale (condizionato): per il caso di rigetto dell'appello di e di contemporaneo rigetto dell'appello Parte_1 incidentale della , e dunque di conferma della sentenza Parte_2 impugnata circa le statuizioni sostanziali;
riformarsi comunque la sentenza nella parte in cui condanna la al Parte_4 pagamento delle spese di lite, e condannarsi ex art. 91 c.p.c. a rifondere alla Parte_1
le spese di primo grado o, in subordine, compensarsi integralmente le spese Parte_2 di primo grado ex art. 92 c.p.c. Nel merito, in via ulteriormente subordinata: nel denegato e non ritenuto caso di accoglimento dell'Appello e dunque della domanda risarcitoria proposta, rigettarsi ogni domanda di danno per i periodi di assenza dal lavoro e, comunque, limitarsi ogni domanda risarcitoria a quanto sarà ritenuto di giustizia;
in ogni caso, previa corretta determinazione, anche a mezzo di CTU medico legale, del danno subito dalla ricorrente per effetto di quanto denunziato, e determinate: (i) le concause dello stesso ivi comprese quelle imputabili alla ricorrente;
(ii) le cause pregresse e/o sopravvenute di causazione o di aggravamento del danno e le predisposizioni soggettive della ricorrente;
previa indicazione della parte di evento e di danno riconducibili alle predette concause imputabili alla ricorrente e/o alle cause pregresse e/o sopravvenute e/o alle predisposizioni soggettive, e non considerata la stessa parte ai fini della domanda e del risarcimento del danno liquidato a carico della convenuta;
limitato ogni risarcimento a carico della convenuta ai fatti prevedibili e conseguenza immediata e diretta dei comportamenti illegittimi che dovessero risultare provati;
detrarsi dal risarcimento dal danno civilistico così accertato e determinato tutte le somme, nessuna esclusa, liquidate o astrattamente liquidabili a qualsiasi titolo dall' in CP_2 relazione ai fatti di cui è causa, e, in particolare, tutte le somme erogate o astrattamente erogabili per indennità, per inabilità temporanea, o per indennizzo in capitale o rendita, sia per indennizzo del danno biologico che delle conseguenze patrimoniali, ed anche ex art. 66 d.p.r. 1124/65 o art. 13 D. Lgs 38/2000, previa capitalizzazione della rendita stessa;
limitarsi comunque in ogni caso, anche ex art. 1227 commi 1 e 2 e per i motivi tutti di cui sopra, il risarcimento liquidato alla ricorrente e la condanna della convenuta alla sola parte di danno differenziale rispetto alle provvidenze tutte erogate/erogabili dall' in CP_2 occasione ai fatti di cui al ricorso e, nell'ambito della risarcimento così individuato, ridursi ulteriormente la condanna a carico della convenuta tenuto conto del concorso colposo della ricorrente ex art. 1227/1 c.c., e depurando ogni condanna dai danni evitabili con l'ordinaria diligenza del ricorrente ex art. 1227/2; comunque, limitarsi il risarcimento del danno per tutte le ragioni indicate in narrativa.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
3 1. Con la sentenza appellata il Tribunale di Treviso, in parziale accoglimento della domanda proposta da , ha condannato l' convenuta al pagamento in Parte_1 Controparte_3 favore della ricorrente dell'importo corrispondente alle retribuzioni straordinarie per le prestazione svolte dalla nelle giornate di domenica 10.10.2010, 25.9.2011, Pt_1 23.10.2011, 4.12.2011, 14.10.2012, 2.12.2012, 16.12.2012, 12.5.2013, 23.6.2013, 21.7.2013 e 15.12.2013 oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo ed alle spese di lite.
2. In punto di fatto la ricorrente, ricostruite le vicende della propria posizione lavorativa dall'aprile 2010 al maggio 2015 e sostenendo di aver subito in tale arco temporale demansionamento e mobbing, chiedeva il risarcimento del danno biologico per disturbo depressivo di tipo cronico e disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso, nonché del danno per mancato godimento del riposo settimanale nella misura di 29 giorni, del danno morale e del danno patrimoniale per spese mediche pari ad € 5.034,00. In particolare precisava che prima del trasferimento presso la (intervenuto Pt_3 Pt_3 il 18.2.2010) lavorava presso l' (che ospitava persone con disabilità Parte_5 psichico-cognitive) gestendo il laboratorio di economia domestica ed organizzandone le attività (insegnamento sulla fruizione dei mezzi pubblici, preparazione del pranzo e della tavola, coltivazione dell'orto, gestione del denaro). Nel nuovo ambito lavorativo presso la di (dove era stata inquadrata come Pt_3 Pt_3 Assistente tecnico categoria C2 ed inserita nel Polo della disabilità) non erano stati individuati i locali in cui svolgere l'attività né erano stati definiti gli incarichi ovvero individuati gli utenti da seguire tanto che il 31.3.2010 il coordinatore del polo disabilità, convocati i 4 assistenti tecnici del precisava loro che i compiti attribuiti consistevano Pt_5 nello stazionamento presso la sala ristoro, fornita di distributori di alimenti e bevande, onde assistere gli ospiti disabili (ivi accompagnati da operatori socio sanitari o da educatori) nell'utilizzazione dei distributori. Nel prosieguo dell'attività, tuttavia, nessun progetto con gli utenti veniva assegnato alla alla quale veniva affidato l'incarico di organizzare feste e buffet per i diversi reparti Pt_1 in contesti estranei alla cura degli utenti disabili e frequentemente in vista di sagre e mercatini esterni che si tenevano il sabato e la domenica ed ai quali partecipava la struttura sanitaria. La situazione di alternanza tra inoperatività e frenetica attività di allestimento di eventi si protraeva sino ad ottobre 2013 allorquando la veniva privata di qualunque mansione Pt_1 sino ad esserle richiesto, a febbraio 2014, la restituzione delle chiavi della stanza usata come cucina. La totale inattività seguita al lungo periodo di dequalificazione, causava il tracollo psico- fisico con conseguente assenza dal lavoro per malattia dal 14 gennaio al 7 maggio 2014; a seguito dell'intervento del sindacato e del legale della ricorrente nonché della ristrutturazione dipartimentale, in data 13 maggio 2015 la ricorrente veniva assegnata alla struttura Casa Rossa per svolgervi le attività proprie del suo profilo professionale (riguardante il supporto allo sviluppo e al mantenimento delle autonomie degli utenti, in collaborazione con gli educatori e la supervisione del coordinatore).
2.1 La Azienda sanitaria precisava che mentre il passaggio della maggior parte del personale ex alla era avvenuto nel 2008, in concomitanza con l'assunzione definitiva della Pt_5 Pt_2 titolarità del servizio, la così come altri nove dipendenti che si trovavano nella Pt_1 medesima situazione, era stata assunta solo l'1 marzo 2010; ciò in quanto la e gli altri Pt_1 nove colleghi avevano un titolo ed un inquadramento non riconosciuti nel comparto della sanità e la loro assunzione era avvenuta dopo la dichiarazione di esubero da parte del Pt_5 e dopo l'autorizzazione della Regione Veneto (in ragione anche di specifiche richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali).
4 Evidenziava che la ricorrente non era stata privata del laboratorio di economia domestica;
era invece vero che tutti i laboratori del (che avevano già subito un mutamento di Pt_5 collocazione nel 2007 quando, a causa della inagibilità della vecchia struttura, erano stati spostati nel c.d. "rusticale") avevano risentito della riduzione degli utenti determinata dalle dimissioni verso altre strutture territoriali (a frequentare i laboratori erano, infatti, proprio gli utenti con minori disabilità) e nel 2010 il "rusticale" era stato restituito al con Pt_5 spostamento dei laboratori nei locali della c.d. "barchessa est". Contestualmente, le dimissioni degli utenti con maggiori abilità aveva comportato la necessità di adattamento del personale alla meno autonoma utenza residua e, quindi, allo svolgimento di compiti più elementari. Accanto alla residua attività del laboratorio di economia domestica, la era stata Pt_1 impiegata nel Centro Ricreativo, ossia nel locale che, pure contenente anche le macchine distributrici di bevande, era finalizzata a favorire la socializzazione tra gli ospiti che in quella sala potevano leggere, guardare la televisione, disegnare, giocare, svolgere piccole attività manuali, attività che, stanti le caratteristiche degli ospiti del Polo disabilità, dovevano essere seguite, indirizzate ed organizzate dal personale. La era stata anche coinvolta nelle feste interne e nelle iniziative da svolgersi all'esterno Pt_1 (quali la partecipazione a sagre e mercatini), eventi tutti facenti parte dell'offerta assistenziale;
il coinvolgimento della si era avuto o sotto forma di supporto alla Pt_1 organizzazione o per l'accompagnamento degli ospiti e, in ogni caso, la partecipazione alle iniziative che si tenevano il sabato e la domenica era facoltativa, con previsione del recupero del riposo entro la settimana successiva o della monetizzazione sotto forma di lavoro straordinario, a scelta del lavoratore (ipotesi, quest'ultima prescelta dalla ricorrente). Nel febbraio 2014, per effetto delle dimissioni degli ultimi utenti che frequentavano il laboratorio di economia domestica, lo stesso era stato chiuso e vi era stata la richiesta di restituzione delle chiavi in vista della retrocessione dei locali al Pt_5 A seguito della chiusura del laboratorio la (che si era assentata per malattia da gennaio Pt_1 a maggio 2014), era stata assegnata al Centro Ricreativo ma la lavoratrice, lamentando la mancata presenza della cucina, aveva assunto un atteggiamento di chiusura, non si era resa più disponibile sia all'organizzazione di feste sia di accompagnare gli utenti nelle uscite e si era presentata al lavoro un numero assai limitato di giorni fino a quando era stata destinata alla Casa Rossa e coinvolta nel "progetto gusto" (che comprendeva lo svolgimento di attività del laboratorio di economia domestica come quella svolta in passato).
3. Il primo giudice, istruita documentalmente la causa anche con l'assunzione delle prove orali (con otto testimoni) ha ritenuto non essere emersa una sottrazione dell'attività del laboratorio di economia domestica in capo alla e la assegnazione esclusiva alla sala Pt_1 ristoro in una situazione di forzata e mortificante inattività, risultando invece confermata la prospettazione della parte resistente. Dalle deposizioni dei testi era emerso che fino all'inizio del 2014, il laboratorio della Pt_1 aveva subìto un ridimensionamento determinato dalla diminuzione dei relativi utenti nonché due spostamenti (il primo nel “rusticale” ed il secondo nella “barchessa”) ma non anche che esso fosse venuto meno. La circostanza che i locali successivamente assegnati fossero meno attrezzati o meno spaziosi, non costituiva sintomo di dequalificazione o volontà prevaricatrice, tanto che non era nemmeno contestato che i vecchi locali fossero diventati inagibili ed i secondi eccessivi per il numero di utenti rimasti, mentre i locali risultanti come ultima sede del laboratorio si presentavano come attrezzati e privi di particolari criticità. Era conseguenza ragionevole che alla diminuzione dei pazienti cui l'attività di laboratorio era confacente (con evidente riduzione dell'impegno) si era accompagnato l'affidamento di mansioni aggiuntive, quali quella della sorveglianza nella sala ristoro o centro ricreativo, considerato anche che la non aveva una specifica qualifica riconosciuta nel settore Pt_1
5 socio-sanitario assistenziale, sicchè non era rinvenibile una ulteriore mansione comunque sempre funzionale alla cura dei disabili presenti nel Polo della disabilità. Peraltro dalle deposizioni si ricavava che l'utilizzo della ricorrente nel centro ricreativo o sala ristoro si era verificato in modo incisivo solo a partire dal 2014, mancando qualsiasi riscontro probatorio che consentisse di affermare che per il periodo pregresso tale mansione avesse avuto carattere di prevalenza. Né era emerso che la partecipazione alle feste o eventi interni o esterni alla struttura della ricorrente si fosse esaurito nello sfruttamento da parte della delle sue abilità culinarie, Pt_2 senza alcuna attinenza con le finalità terapeutiche o socializzanti degli utenti del Polo disabilità. La prosecuzione della attività del laboratorio dopo il 2010 escludeva la ravvisabilità del lamentato demansionamento ovvero la minore intensità di attività rispetto al pregresso essendosi trattato di una modifica determinata da esigenze oggettive. Per altro verso la professionalità della ricorrente era descritta come tutta incentrata sulla gestione del laboratorio di economia domestica, sicchè una volta venuta meno la oggettiva possibilità di impiegare la lavoratrice esclusivamente in tale mansione, mancavano allegazioni che potessero affermare che la diversa mansione di controllo e assistenza ai disabili nel centro ricreativo fosse da ritenersi dequalificante. Valutazione diversa meritava, invece, il periodo successivo alla chiusura definitiva del laboratorio in conseguenza della quale la era stata addetta esclusivamente al Centro Pt_1 ricreativo con mansioni obiettivamente diverse da quelle sino ad allore svolte per mancanza di un minimo progetto di lavoro affidatole e di uno specifico ruolo;
ma tale riduttiva assegnazione non rappresentava manifestazione di una volontà datoriale prevaricante né poteva affermarsi aver cagionato danno alla lavoratrice. La difficoltà di individuare un soddisfacente inserimento nella realtà della aveva Pt_2 riguardato tutti gli assistenti tecnici di provenienza GR (titolari di una qualifica atipica per la e la circostanza che la aveva potuto sostanzialmente proseguire l'attività di Pt_2 Pt_1 laboratorio di cucina (cessato solo per effetto delle dimissioni dell'ultimo fruitore dello stesso), non individuavano una attitudine negativa del datore di lavoro nei confronti della ricorrente dovendo inquadrarsi la vicenda di causa nelle difficoltà di riallocazione che si era verificata nella riorganizzazione aziendale a seguito del passaggio di alcuni lavoratori dall' alla Pt_5 Pt_6 Quanto, poi, allo stato di ansia e depressione che aveva causato l'allontanamento dal lavoro per diversi mesi, lo stesso risultava verificatosi anteriormente alla chiusura del laboratorio ed alla assegnazione esclusiva al Centro ricreativo. Inoltre la circostanza che dal maggio 2015 la aveva ripreso a soddisfacentemente Pt_1 gestire un laboratorio di cucina analogo (nei limiti consentiti dal diverso tipo di utenza) al precedente dimostrava come neanche alcun danno alla professionalità poteva essersi verificato, laddove il carattere utile e necessario della vigilanza nel Centro Ricreativo in uno con l'assenza di competenze specifiche della ricorrente diverse dalla gestione del laboratorio di cucina rendeva inconfigurabile anche un qualche danno all'immagine, la cui verificazione, peraltro, non era affatto emersa dall'istruttoria svolta. La mancata concessione di ferie era pacifica in quanto confermata documentalmente;
essa, però, così come allegata (e, cioè, senza specificazione di quante volte le ferie sarebbero state rifiutate ed in quali contesti) risultava irrilevante in quanto rientrante nelle prerogative datoriali l'organizzazione dei periodi feriali fruibili da parte dei dipendenti. Il coinvolgimento dei dipendenti del Polo disabilità presso la nelle feste esterne Pt_3 cadenti anche nei giorni di sabato e domenica era emerso dall'istruttoria come evenienza comune e, pertanto, non rivestiva alcuna efficacia sintomatica di volontà persecutoria della ricorrente. Risultava pacifico che la aveva lavorato 12 domeniche nel 2013, 9 domeniche nel Pt_1 2012, 5 domeniche nel 2012 e 3 domeniche nel 2010 senza effettuare riposo compensativo
6 in quanto la stessa lavoratrice aveva preferito monetizzare la giornata di riposo ricevendosi la retribuzione calcolata come lavoro straordinario. Considerato, da un lato, la irrinunciabilità al riposo settimanale prevista dalla norma del Contratto Collettivo e, dall'altro, la giurisprudenza di legittimità che collega la presunzione di danno da usura psico fisica solo alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, e desumendo che la ricorrente aveva inteso lamentare la usura da mancato riposo (pag 28 del ricorso), la domanda risarcitoria risultava fondata limitatamente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro e, quindi, in relazione ai casi in cui la ricorrente aveva lavorato sia il sabato che la domenica. Il danno da usura psico fisica determinato dalla mancata fruizione del riposo settimanale dopo sei giorni di lavoro, verificatasi nelle suddette (11) occasioni, poteva essere adeguatamente ristorato con una somma di denaro di ammontare pari alla retribuzione straordinaria già percepita con riferimento a ciascuna di dette giornate.
4. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Treviso sotto diversi profili. Parte_1 L ha insistito per il rigetto dell'appello principale ed ha proposto Controparte_3 impugnazione incidentale.
5. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
alla udienza del 10 aprile 2025 era decisa come da dispositivo letto in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Con il primo motivo l'appellante, richiamati gli esiti istruttori, ha evidenziato come dalle deposizioni rese era emersa una vera e propria segregazione della lavoratrice presso la sala ristoro (Centro ricreativo) a partire all'aprile 2010 dove la svolgeva compiti degradanti Pt_1 (preparazione di dolci e vivande in vista di eventi aziendali e la partecipazione agli stessi per effettuare il servizio di somministrazione); nel 2012 venne assegnata una stanza presso la direzione del Polo dotata di cucinino e confinante con la sala riunioni per cui quando non stazionava in sala ristoro stava presso questa stanza e in più occasioni le era stato chiesto di preparare il caffe o il pranzo per lo staff dirigenziale. Solo a maggio 2015 la venne assegnata presso la Casa Rossa dove riprese a svolgere Pt_1 compiti attinenti alle proprie capacità e professionalità. In particolare ha richiamato le testimonianze rese da , , Testimone_1 Testimone_2 e;
la corretta lettura delle prove testimoniali confermava la Testimone_3 Tes_4 prospettazione della riguardo al demansionamento subìto e la sua segregazione presso Pt_1 la sala ristoro dall'aprile 2010. Pur non contestandosi che con il tempo il totale degli ospiti presenti presso il Polo disabilità era andato progressivamente diminuendo, tale circostanza non dimostrava però che il progressivo calo di ospiti era diventato tale da rendere inutile l'apporto lavorativo della Pt_1 secondo le proprie concrete mansioni. Ha evidenziato, inoltre, la imposizione ricevuta dalla Direzione sanitaria di partecipare alle feste ed agli eventi esterni nel periodo intermedio 2010-2013 come anche l'ulteriore forma costrittiva datoriale di fare ostruzionismo nella concessione di ferie e permessi (come da alcune richieste inoltrate dalla lavoratrice e rimaste inevase per oltre un mese). Quanto ai danni scaturiti dal comportamento aziendale, richiamata la ricostruzione temporale degli eventi che aveva riguardato la sua posizione lavorativa all'interno nella ha rimarcato come il lungo periodo di malattia e le conseguenze pregiudizievoli sulla Pt_6 salute della appellante erano stati eziologicamente accertati come causati dalle illecite condotte datoriali. Ha insistito, pertanto, nel riconoscimento di un danno biologico temporaneo parziale al 50% per 2 mesi, al 30% per 4 mesi, poi divenuto permanente complicato da somatizzazioni
7 cenestopatiche meritevole di valutazione medico legale nella misura del 10-12% da liquidarsi secondo le tabelle del Tribunale di Milano. Ha richiesto, inoltre il riconoscimento del danno morale pari alla vergogna ed alla disistima di sé, alla paura ovvero alla disperazione, da liquidarsi attraverso una maggiorazione del punto tabellare. Ha richiesto anche il riconoscimento del danno esistenziale quale effetto della lesione alla salute consistente nell'accertata alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione ovvero nella dimensione delle conseguenze subìte sul piano dinamico-relazionale. Ha insistito per il riconoscimento del danno da demansionamento nella forma del degrado professionale, comprensivo del danno alla dignità professionale ed all'immagine professionale oltre al danno patrimoniale per la somma di € 5.034,00.
7. La Azienda sanitaria appellata ha rimarcato come l'appellante dal gennaio 2010 al febbraio 2014 aveva continuato a svolgere le attività espletate in precedenza, ossia il supporto degli ospiti (malati psichici gravi) nella attività manuali-ricreative svolte nell'ambito del laboratorio di economia domestica, precisando che il laboratorio di cucina, dopo alcuni trasferimenti, era stato definitivamente chiuso nel febbraio 2014. Tanto era emerso oltre che dalle deposizione dei testi , Tes_5 Tes_2 Tes_6 Tes_7 e anche dalle dichiarazioni spontanee rese dalla alla udienza del 17.4.2018 Tes_8 Pt_1 in cui la lavoratrice aveva riferito di avere tenuto il laboratorio di cucina anche nella Barchessa dove faceva torte con , ultimo ospite (poi dimesso il Persona_1 10.2.2014). La cessazione del laboratorio di cucina per dimissioni dell'ultimo partecipante era, peraltro, coincisa con la restituzione del locali della all' che ne aveva intimato Parte_7 Parte_5 la restituzione e successivamente a tale cessazione la ricorrente venne applicata (a sostegno degli ospiti rimasti nella struttura) presso il Centro ricreativo (che l'appellante chiama banalmente sala ristoro) con il compito di far interagire gli ospiti quando frequentavano il salone. In data 7.5.2015 la venne assegnata alla Casa Rossa e da quel momento, secondo Pt_1 quanto affermato dalla originaria ricorrente, venne a cessare il demansionamento. Peraltro per il periodo dal febbraio 2014 all'aprile 2015 (ossia nel periodo in cui i laboratori erano cessati ed era stata applicata presso il salone ricreativo) la aveva lavorato solo Pt_1 per 122 giorni essendo stata in malattia per tutta il restante tempo. Ha contestato, in ogni caso, la radicale assenza di mobbing e di demansionamento ed ha proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata ritenuta demansionante l'attività assegnata nel periodo febbraio 2014-aprile 2015 anche se tale riduttiva assegnazione non poteva considerarsi manifestazione di volontà datoriale prevaricativa o fonte di danno per la lavoratrice. I compiti della in ragione della modificazione della politica socio-sanitaria Pt_1 dell'Azienda per effetto della applicazione della legge Basaglia e dal fatto che la non possedeva Pt_1 alcuna qualifica/diploma in ambito sanitario, erano divenuti mutevoli e flessibili in relazione alle varie situazioni che si presentavano, al tipo di ospiti (se fossero o meno ricettivi) alla loro condizione di quello specifico giorno;
con il trasferimento ai centri territoriali della quasi totalità degli ospiti e con il permanere nei centri dei soggetti più gravi, il personale era Parte diventato eccedentario ed era conseguentemente passato all'interno di altri servizi dell' Quindi anche a voler ritenere verificatosi un demansionamento lo stesso derivava dal combinarsi di esigenze oggettive (la fine dei lavoratori per effetto delle dimissioni degli addetti) ed esigenze soggettive ex latere lavoratore non potendosi così imputare all' Pt_2 comportamenti illegittimi e tantomeno effetti risarcitori. Quanto, invece, al rilievo che l' aveva da prima del maggio 2015 la possibilità di Pt_2 assegnare la al laboratorio di cucina presso la Comunità Alloggio Casa Rossa, la Pt_1 Pt_2 ha rimarcato come i laboratori presso tale struttura (teste ) erano stati istituiti a far Tes_4
8 data da ottobre-novembre 2015 ed avevano caratteristiche tutte diverse ed una utenza diversa e, quindi, non vi era prima della adibizione della alla Casa Rossa la possibilità Pt_1 di impiegarla in quel laboratorio. Alcun comportamento di costrizione alla partecipazione ad eventi esterni era stato posto in essere dalla né alcun comportamento illegittimo vi era stato con riferimento a ferie Pt_2 e permessi limitandosi l'avversa doglianza ad un unico episodio di ritardo (di circa un mese) nella risposta ad una richiesta di concessione di ferie non avendo avuto ulteriori problemi nel corso del rapporto nella autorizzazione delle ferie al pari dei permessi ex l. 104. Quanto ai presunti danni subìti l'azienda ha rimarcato il difetto assoluto di allegazione e prova in ordine al danno alla professionalità dovendosi escludere ogni depauperamento professionale atteso che nell'aprile 2015 la era tornata a svolgere, senza lamentare Pt_1 difficoltà, la identica attività svolta prima dell'asserito demansionamento. Avuto riguardo al danno biologico ha richiamato la sentenza impugnata laddove ha evidenziato come la patologia per cui era stato chiesto il risarcimento sussisteva da due anni prima dell'inizio del presunto mobbing/demansionamento dedotto in ricorso;
parimenti carente di allegazione era la richiesta di danno all'immagine e di danno morale, comunque ricompreso nel danno biologico secondo le tabelle del Tribunale di Milano invocate, mentre rispetto al danno patrimoniale (per spese mediche dei colloqui psicologici di sostegno della dott.ssa e per la consulenza e relazione scritta dal dott. Per_2 Per_3 ne ha contestato sia l'inerenza in relazione agli asseriti fatti di mobbing e demansionamento e sia la loro congruità.
7.1 In via incidentale ha contestato il danno liquidato dal primo giudice relativamente agli 11 mancati riposi domenicali atteso che la esiguità degli omessi riposi in un arco temporale così ampio (cinque anni) escludeva la presunzione di danno da usura psico fisica. Ha contestato, inoltre, la liquidazione delle spese di lite del primo giudizio tenuto conto che la ricorrente era risultata soccombente nella quasi totalità delle domande (di valore ben più consistente rispetto al quantum riconosciuto), e le stesse andavano quantomeno compensate stante la reciproca soccombenza.
8. L'appello principale è parzialmente fondato per le ragioni di seguito rappresentate.
9. Dalle prove testimoniali svolte in primo grado non emergono fatti ed elementi da cui desumere un comportamento mobbizzante né volontà prevaricatrici ovvero intenti persecutori da parte dell' nei confronti della odierna appellata;
né è emerso Controparte_3 alcun abuso reiterato di atteggiamenti datoriali in danno della ricorrente né alcuna volontà dolosamente emarginante. I testi escussi hanno riferito in maniera unanime che i pazienti che venivano seguiti in precedenza dalla erano nel tempo molto diminuiti e quei pochi che avevano continuato Pt_1 a frequentare i laboratori di cucina venivano accompagnati da personale addetto all'assistenza perché non erano in grado di muoversi da soli: non vi erano, dunque, ospiti che potevano essere gestiti autonomamente dalla (in tal senso i testi Pt_1 Tes_9
, e ) Tes_7 Tes_10 Tes_3 Tes_5 Dunque, la ridotta attività della (che peraltro non possedeva una qualifica che le Pt_1 consentisse una diversa sistemazione lavorativa all'interno della organizzazione della
, circostanza acclarata e non contestata dalla stessa lavoratrice) come Controparte_3 anche quella degli altri addetti ai laboratori, non era dipesa da un intento aziendale di demansionare o dequalificare la lavoratrice, ma si era venuta a determinare in ragione della riduzione degli utenti che si recavano nei laboratori che erano stati trasferiti o che erano stati man mano dimessi senza che ne venissero acquisiti altri.
9.1 Dall'istruttoria testimoniale è altresì emerso che, nonostante la riduzione degli utenti ed il ridimensionamento della attività del laboratorio (trasferitosi peraltro dalla struttura
9 “rusticale” a quella denominata “barchessa”), comunque sino a gennaio 2014 tale attività non era del tutto venuta meno, non rappresentando certamente indice di dequalificazione ovvero di volontà prevaricatrice la diversa allocazione dei laboratori, la ridotta misura dei locali o il diverso e minore allestimento degli stessi. Se pure in ragione della riduzione della attività di laboratorio (conseguente alla riduzione dei pazienti) erano stati assegnati alla compiti aggiuntivi di minore rilevanza Pt_1 professionale (sorveglianza del centro ricreativo, partecipazione ad eventi esterni nelle giornate di sabato e/o domenica ovvero attività non attinenti con le finalità terapeutiche e socializzanti) comunque le attività di laboratorio erano proseguite e le mansioni aggiuntive non avevano avuto carattere di prevalenza.
10. Di contro dall'istruttoria è emerso che l'Azienda , dopo la definitiva chiusura CP_3 dei laboratori agli inizi del 2014 (gennaio), nonostante le limitazioni derivanti dalla qualifica della non ha cercato di ricollocare e riorganizzare la attività della lavoratrice nel Pt_1 rispetto dei compiti e delle mansioni previste dall'inquadramento attribuitole nel passaggio dall' alla (livello “c” il quale comprende posizioni di lavoro che comportano Pt_5 Pt_2 l'esecuzione di funzioni tecniche, di vigilanza, educative, d'insegnamento e di supplenza all'anziano ed al disabile, anche mirate al recupero e reinserimento di soggetti con menomazioni psico-fisiche, che richiedono conoscenze specifiche indispensabili per l'espletamento dei propri compiti che possono comportare anche funzioni di natura amministrativa, con svolgimento di mansioni tecniche, amministrative e contabili e le cui prestazioni sono soggette a controlli periodici), disinteressandosi, di fatto, di tale situazione e limitandosi ad applicare la al Centro ristoro senza però attribuirLe specifiche Pt_1 mansioni o progetti lavorativi così restando la lavoratrice spesso inattiva e senza alcun impegno lavorativo (testimonianze di e ). Testimone_2 Testimone_3
10.1 Sicuramente la difficoltà di inquadrare la in uno specifico ambito del personale Pt_1 della azienda sanitaria poteva rendere difficoltoso un corretto reinserimento nella nuova organizzazione dell'azienda sanitaria, ma la assenza di una qualsiasi attribuzione ed assegnazione di compiti e di progetti lavorativi e per un periodo temporale di un anno e mezzo circa (sino a maggio 2015, allorquando la è stata assegnata presso la Casa Rossa Pt_1 dove, per sua stessa ammissione, ha ripreso a svolgere compiti e mansioni più adeguati e rispettosi delle capacità e delle conoscenze acquisite e pertanto sovrapponibili alle attività svolte in precedenza) ha indubbiamente costituito comportamento rilevante sotto il profilo del pregiudizio alla professionalità ed alla dignità del lavoratore e che nella fattispecie si è pacificamente realizzato.
11. Il demansionamento subìto ed il pregiudizio alla professionalità ed alla dignità realizzatosi ed il danno da ciò derivante può quantificarsi, in via equitativa, nella misura del 30% della retribuzione globale di fatto, tenuto conto sia della particolare rilevanza del comportamento datoriale (che non ha assegnato alla lavoratrice alcun compito o mansione specifica mettendola anche nella condizione di rimanere inattiva e di non svolgere alcuna attività lavorativa) e sia del periodo in cui tale comportamento omissivo della
[...]
si è protratto. CP_3 A tal fine compente pertanto un risarcimento netto complessivo ed omnicomprensivo di € 9.300,00 (retribuzione globale di fatto comprensiva di ratei di 13^ mensilità e del tfr pari circa ad € 31.000 X 30%).
12. Quanto agli ulteriori danni vantati dalla le motivazioni della sentenza di primo Pt_1 grado risultano pienamente condivisibili tenuto conto che avuto riguardo alla patologia denunziata (e che aveva causato poi l'allontanamento dal lavoro) la stessa risultava verificatasi anteriormente alla chiusura del laboratorio ed alla assegnazione esclusiva della
10 al Centro ricreativo mentre con riferimento alle altre pretese risarcitorie non è stata Pt_1 fornita adeguata prova. La dedotta mancata concessione delle ferie (in realtà si è trattato di un ritardo nella attribuzione delle stesse) si era, in realtà, realizzata in una unica occasione senza pregiudizi di sorta dovendosi comunque tener conto che rientra nelle prerogative datoriali l'organizzazione dei periodi feriali da concedere al personale dipendente.
13. L'appello incidentale proposto dalla è infondato e Parte_2 va conseguentemente rigettato.
13.1 Risultata non contestata la circostanza che la aveva lavorato in diverse giornate Pt_1 di domenica (13 nel 2013, 9 nel 2012, 5 nel 2011 e 3 nel 2010) senza effettuare riposo compensativo (e ricevendosi una retribuzione rapportata allo svolgimento di lavoro straordinario), la mancata fruizione del riposo settimanale compensativo (dopo sei giorni lavorativi) genera un danno (presunto) da usura psico fisica correttamente commisurato dal primo giudice alla retribuzione straordinaria già percepita con riferimento a ciascuna di tali giornate criterio condiviso da questa Corte.
14. Le istanze istruttorie formulate dalle parti sono irrilevanti ed ininfluenti ai fini di causa.
15. In parziale accoglimento dell'appello principale, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata avuto riguardo al risarcimento del danno alla professionalità ed alla dignità, che va riconosciuto e limitato al periodo da gennaio 2014 ad aprile 2015. Su tale somma, come determinata al precedente punto 11, competono gli interessi legali a decorrere dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo.
16. Vanno confermate le ulteriori statuizioni contenute nella sentenza appellata ivi compresa quella relativa alla condanna della al pagamento delle spese di Parte_2 lite del primo grado.
17. In applicazione del principio della soccombenza la appellata va condannata alla Pt_2 rifusione in favore di delle spese di lite del presente giudizio, come liquidate Parte_1 in dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e successive modificazioni secondo la fascia di valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00 e nella misura dei medi.
18. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: 1) in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la al pagamento in favore di Parte_2 [...]
della somma netta di € 9.300,00 liquidata in via equitativa a titolo di risarcimento Pt_1 per il demansionamento subìto come precisato in parte motiva;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) condanna l' alla rifusione in favore di Parte_2 Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi
11 professionali oltre rimborso spese generali 15%, cap ed iva e conferma, in punto spese di lite di primo grado, la statuizione del Tribunale;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Venezia, 10 aprile 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Paolo Talamo
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