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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/02/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4998/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4998/2024 promossa da:
nata in [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. MARILENA TOSCANO
RICORRENTE contro nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
SERGIO STRINGHINI
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per le parti: come da conclusioni rassegnate congiuntamente all'udienza del 13/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/09/2024, chiedeva a Parte_1
questo Tribunale di pronunciare la separazione personale da , avendo le Controparte_1
parti contratto matrimonio in Bolivia in data 20/09/2002 (non trascritto in Italia), dalla cui unione sono nati i figli il 06/02/2003 in Bolivia, il 18/10/2006 e il Persona_1 Persona_2 Persona_3
14.08.2017, alle condizioni ivi indicate.
pagina 1 di 6 Con comparsa di costituzione depositata in data 13/0172025, si Controparte_1
costituiva in giudizio, aderendo alla domanda di separazione e contestando tuttavia le ulteriori domande della ricorrente, soprattutto in punto di assegnazione della casa familiare.
Depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza del 13/02/2025 le parti aderivano alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato e chiedevano che la causa venisse trattenuta immediatamente in decisione.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, visti i fatti allegati nei rispettivi atti e le dichiarazioni rese da entrambe le parti.
La condizioni congiuntamente pattuite dai coniugi afferiscono alla prole e ai rapporti economici.
Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, né a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo. L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies c.c.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , che hanno contratto matrimonio in Bolivia in
[...] Controparte_1
data20/09/2002 (non trascritto in Italia);
2. AFFIDA il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, disponendo Persona_3
il collocamento prevalente del minore presso la madre e che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario (fatto salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti purchè conforme alle esigenze e alla volontà del minore): almeno due incontri infrasettimanali (indicativamente lunedì e mercoledì) con pernottamento e a weekend alternati da sabato alle 18 a lunedì mattina quando il padre accompagnerà direttamente il bambino a scuola. Le festività, salvo diversi accordi tra i genitori, saranno trascorse con il pagina 2 di 6 padre e con la madre in modo alternato: i minori trascorreranno con il padre durante le vacanze natalizie una settimana comprendente ad anni alterni il giorno di Natale;
quindi dal 23 al 30 dicembre un anno e dal 31 dicembre all'epifania l'anno successivo;
Per_3
trascorrerà 3 giorni con un genitore, durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni la Pasqua ed i rimanenti con l'altro genitore. Per quanto concerne le vacanze estive, salvo diversi accordi tra i genitori, i figli minori trascorreranno 15 giorni con il padre e 15 con la madre. La data delle vacanze, ai fini organizzativi, andrà comunicata da entrambi i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Dovrà essere noto il luogo di destinazione ad entrambi i genitori.
3. ASSEGNA la casa familiare sita in BA AN DR ( BG) Via San Giovanni Bosco
n. 8,di proprietà di entrambi i coniugi e gravata da mutuo cointestato, alla ricorrente affinchè vi continui ad abitare con il figlio minore e la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente Per_2
4. PONE A CARICO del padre l'obbligo di versare alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese la somma complessiva di € 450 (di cui € 250 per e € 200 per;
Per_2 Per_3
5. PONE A CARICO delle parti in misura del 50% ciascuna le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico – premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco
(anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo – che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo pagina 3 di 6 indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pagina 4 di 6 pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
pagina 5 di 6
6. PRENDE ATTO dell'accordo per cui l'assegno unico e universale per i figli sarà percepito per intero dalla madre;
7. PRENDE ATTO dell'accordo per cui le parti intendono suddividere le spese di mantenimento ordinario relative alla figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente , residente in [...] da parte di Per_1
ciascun genitore (la madre provvederà a versare detto importo alla famiglia materna che convive con la ragazza e il padre verserà detta somma direttamente alla ragazza), mentre le spese universitarie saranno sostenute al 40% dalla madre e al 60% dal padre;
8. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 20/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Raffaella Cimminiello Cesare de Sapia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4998/2024 promossa da:
nata in [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. MARILENA TOSCANO
RICORRENTE contro nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
SERGIO STRINGHINI
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per le parti: come da conclusioni rassegnate congiuntamente all'udienza del 13/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/09/2024, chiedeva a Parte_1
questo Tribunale di pronunciare la separazione personale da , avendo le Controparte_1
parti contratto matrimonio in Bolivia in data 20/09/2002 (non trascritto in Italia), dalla cui unione sono nati i figli il 06/02/2003 in Bolivia, il 18/10/2006 e il Persona_1 Persona_2 Persona_3
14.08.2017, alle condizioni ivi indicate.
pagina 1 di 6 Con comparsa di costituzione depositata in data 13/0172025, si Controparte_1
costituiva in giudizio, aderendo alla domanda di separazione e contestando tuttavia le ulteriori domande della ricorrente, soprattutto in punto di assegnazione della casa familiare.
Depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza del 13/02/2025 le parti aderivano alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato e chiedevano che la causa venisse trattenuta immediatamente in decisione.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, visti i fatti allegati nei rispettivi atti e le dichiarazioni rese da entrambe le parti.
La condizioni congiuntamente pattuite dai coniugi afferiscono alla prole e ai rapporti economici.
Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, né a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo. L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies c.c.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , che hanno contratto matrimonio in Bolivia in
[...] Controparte_1
data20/09/2002 (non trascritto in Italia);
2. AFFIDA il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, disponendo Persona_3
il collocamento prevalente del minore presso la madre e che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario (fatto salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti purchè conforme alle esigenze e alla volontà del minore): almeno due incontri infrasettimanali (indicativamente lunedì e mercoledì) con pernottamento e a weekend alternati da sabato alle 18 a lunedì mattina quando il padre accompagnerà direttamente il bambino a scuola. Le festività, salvo diversi accordi tra i genitori, saranno trascorse con il pagina 2 di 6 padre e con la madre in modo alternato: i minori trascorreranno con il padre durante le vacanze natalizie una settimana comprendente ad anni alterni il giorno di Natale;
quindi dal 23 al 30 dicembre un anno e dal 31 dicembre all'epifania l'anno successivo;
Per_3
trascorrerà 3 giorni con un genitore, durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni la Pasqua ed i rimanenti con l'altro genitore. Per quanto concerne le vacanze estive, salvo diversi accordi tra i genitori, i figli minori trascorreranno 15 giorni con il padre e 15 con la madre. La data delle vacanze, ai fini organizzativi, andrà comunicata da entrambi i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Dovrà essere noto il luogo di destinazione ad entrambi i genitori.
3. ASSEGNA la casa familiare sita in BA AN DR ( BG) Via San Giovanni Bosco
n. 8,di proprietà di entrambi i coniugi e gravata da mutuo cointestato, alla ricorrente affinchè vi continui ad abitare con il figlio minore e la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente Per_2
4. PONE A CARICO del padre l'obbligo di versare alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese la somma complessiva di € 450 (di cui € 250 per e € 200 per;
Per_2 Per_3
5. PONE A CARICO delle parti in misura del 50% ciascuna le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico – premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco
(anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo – che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo pagina 3 di 6 indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pagina 4 di 6 pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
pagina 5 di 6
6. PRENDE ATTO dell'accordo per cui l'assegno unico e universale per i figli sarà percepito per intero dalla madre;
7. PRENDE ATTO dell'accordo per cui le parti intendono suddividere le spese di mantenimento ordinario relative alla figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente , residente in [...] da parte di Per_1
ciascun genitore (la madre provvederà a versare detto importo alla famiglia materna che convive con la ragazza e il padre verserà detta somma direttamente alla ragazza), mentre le spese universitarie saranno sostenute al 40% dalla madre e al 60% dal padre;
8. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 20/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Raffaella Cimminiello Cesare de Sapia
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