Articolo 4 della Legge 24 marzo 1955, n. 161
Articolo 3Articolo 5
Versione
6 aprile 1955
Art. 4.
Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge e' autorizzata la spesa di lire un miliardo, che sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ragione di lire 500 milioni, in ciascuno degli esercizi 1954-55 e 1955-56.
Entrata in vigore il 6 aprile 1955