Art. 4.
Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge e' autorizzata la spesa di lire un miliardo, che sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ragione di lire 500 milioni, in ciascuno degli esercizi 1954-55 e 1955-56.
Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge e' autorizzata la spesa di lire un miliardo, che sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ragione di lire 500 milioni, in ciascuno degli esercizi 1954-55 e 1955-56.