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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 02/08/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 784/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona dei giudici: dott. Elena Scotti - Presidente dott. Annalisa Boido – Giudice est.
Dott. Veronica Zanin - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ai sensi dell'art. 630 ult. co. c.p.c. al n. r.g. 784/2025 promossa da:
(P.I. ), in persona del rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Roberto Picchio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Canobio nr. 5 Pt_1
PARTE RECLAMANTE contro
(C.F.: ) CP_1 CodiceFiscale_1
(C.F: e P. IVA: ) Controparte_2 P.IVA_2
PARTI RECLAMATE
Oggetto: reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c.
Conclusioni di parte reclamante
“Voglia l' Ecc.mo Tribunale di Novara, in composizione Collegiale, visto l'art. 630 c.p.c., revocare l'ordinanza 2/4/2025 notificata il 4/4/2025, in RGE 782/2024, emessa dal Tribunale di Novara, in persona del Giudice Dott.ssa Monica Bellini, ritenendo la pignorabilità delle somme dichiarate dal terzo e giacenti sul FUG, e così per l'importo espresso Controparte_2 pari ad € 445.669,75 e dichiarando inoltre l'illegittimità della declaratoria di estinzione del pagina 1 di 10 procedimento, laddove ha così concluso per assenza di altre somme pignorate da distribuire e per mancato rispetto dell'art. 156 Disp Att e così perché attività questa non riconducibile al creditore nella specificità della materia del sequestro preventivo convertito in conservativo.
Con il favore di spese e compensi.”
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18.4.2025 il ha proposto reclamo ex art. Parte_1
630 ult. co. c.p.c. avverso il provvedimento di estinzione emesso dal Tribunale di Novara quale giudice dell'esecuzione nel procedimento di pignoramento presso terzi R.G. n. 782/2024 R.G. in data 2/4/2025 e comunicato il 4/4/2025.
Ai sensi degli artt. 630, ult. co. e 178 c.p.c., con provvedimento del 10.5.2025 è stato assegnato termine alle altre parti della procedura per il deposito di eventuali memorie di risposta sino al 26.6.2025.
Il decreto è stato regolarmente comunicato a in data 19.5.2025 a mezzo CP_1
Ufficiale giudiziario, nonché a a mezzo PEC in data 12.5.2025. Controparte_2
Nessuna delle suddette parti ha depositato memorie.
Il reclamo viene, quindi, deciso con la presente sentenza.
***
1.
Queste le premesse delle vicende oggetto del presente giudizio.
Il reclamante ha ottenuto, quale parte civile costituita, la pronuncia in sede Parte_1 penale di sentenza n. 882/2020, emessa dal Tribunale di Novara in data 9/11/2020, depositata il successivo 8/2/2021 e munita di formula esecutiva il 1/12/2022, con cui l'odierna debitrice esecutata ivi imputata, è stata condannata in concorso CP_1 con l'altra imputata poi deceduta, alla pena di mesi 7 di reclusione e di € Persona_1
300,00 di multa per il reato di truffa aggravata e falso, nonché al pagamento in favore del di un risarcimento del danno quantificato in € 655.000,00. Pt_1
Con sentenza n. 2523/2022, passata in giudicato il 22/6/2022, la Corte d'appello di Torino ha dichiarato il reato prescritto nei confronti di (mentre, come detto, CP_1 la seconda imputata era nelle more deceduta), confermando le statuizioni civili in favore dell'odierna parte ricorrente.
Sulla base di detti titoli, il Comitato ha notificato alla debitrice un primo precetto datato 20/12/2022, al quale, per quanto consta, non hanno fatto seguito ulteriori atti esecutivi.
Il Comitato ha successivamente notificato alla nuovo atto di precetto datato CP_1
5.6.2024 (notifica perfezionata in data 15.6.2024) e di seguito ha notificato a CP_2 pagina 2 di 10 in data 4/7/2024, atto di pignoramento presso terzi, così dando l'avvio a Controparte_2 procedura esecutiva RGE n. 782/2024.
Nella procedura il terzo titolare del fondo nel quale sono CP_2 Controparte_2 confluiti i valori patrimoniali sequestrati, nel riferire dell'esistenza presso il FUG di
“risorse” indicate come “intestate” alla debitrice esecutata per € 445.669,75, CP_1 in parte, peraltro, illiquide, ha reso la seguente dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c., in data 25/7/2024:
“impignorabilità delle risorse intestate "Fondo unico giustizia"
Ai sensi dell'art. 42, comma 7 - novies e decies, del DL 30.12.2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27.02.2009, n. 14 le risorse intestate "Fondo unico giustizia sono impignorabili". Per pronta visione, si riporta il testo dell'articolo citato.
"Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme incassate dagli agenti della riscossione e destinate ad essere riversate agli enti creditori ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237."
“Le disposizioni di cui al comma 7-novies si applicano anche ai titoli, ai valori, ai crediti, ai conti, ai libretti ed alle altre attività intestati "Fondo unico giustizia" ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181."
L'eccezione. Il sequestro conservativo convertito in pignoramento ex art. 320 c.p.p. (Circolare dal Ministero della Giustizia - DAG 9/02/2012. 0017079.U)
Fa eccezione l'ipotesi in cui il sequestro penale abbia originariamente natura conservativa, sia stato disposto a favore delle parti civili e sia poi intervenuta la conversione in pignoramento ex art. 320 c.p.p. La ragione di tale eccezione è chiara: l'intervenuta conversione determina il venir meno della ragione posta a fondamento dell'intestazione FUG, il vincolo penale.
Pertanto, solo qualora il Sig. Giudice dell'esecuzione accerti e dichiari espressamente l'intervenuta conversione del sequestro conservativo penale in pignoramento ai sensi dell'art. 320 c.p.p., le risorse originariamente oggetto di sequestro penale conservativo potranno essere rese disponibili per dare esecuzione all'eventuale provvedimento di assegnazione. Come previsto con Circolare dal Ministero della Giustizia del 9/02/2012, solo ed esclusivamente in questa ipotesi può Controparte_2 rendere una dichiarazione - tecnicamente - positiva, evitando cioè di sollevare l'eccezione di impignorabilità, quantunque la stessa sia rilevabile d'ufficio (all.1).1”
Con l'ordinanza reclamata, il G.E. ha dichiarato, d'ufficio, l'estinzione della procedura, in Parte via principale per la pretesa impignorabilità dei beni depositati presso il e, comunque, rimarcando che il sequestrante non avrebbe correttamente e tempestivamente adempiuto all'attività imposta dall'art. 156 disp att c.p.c, avendo omesso il deposito della sentenza che convalida il sequestro, una volta divenuta definitiva, nei 60 giorni prescritti dalla norma (le dichiarazioni rese dagli ulteriori terzi pignorati , Controparte_3 CP_4 pagina 3 di 10 e infatti, erano risultate negative, essendo stati i CP_5 Controparte_6 rapporti esistenti presso tali istituti bancari, già nella titolarità di oggetto CP_1 Parte di sequestro e, dunque, attualmente in gestione al ).
Ha provveduto, pertanto, all'estinzione della procedura ai sensi dell'art. 567 c.p.c.
2.
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del reclamo, proposto ai sensi dell'art. 630 ult. co., avendo la giurisprudenza chiarito che “la disposizione di cui all'art. 630 cod. proc. civ., u.c., si riferisce non solamente alle ordinanze di estinzione per inattività delle parti e, all'esito della sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 195 del 1981, alle ordinanze di estinzione per rinunzia agli atti, bensì a tutte le ordinanze per cause di estinzione previste da particolari disposizioni di legge non diversamente disciplinate da normative speciali;
ne consegue che avverso il provvedimento di estinzione, ai sensi dell'art. 567 cod. proc. civ.” (Cass., n. 5789/2005; n. 14812/2012), provvedimento assunto nella specie dal G.E. sul presupposto, sia pure rimasto implicito, della inesistenza di altri beni, diversi dai valori conferiti nel FUG, su cui la procedura esecutiva potesse proseguire.
3.
Nel merito, tuttavia, il reclamo è infondato per le seguenti ragioni.
3.1.
Ritiene parte reclamante che le conclusioni di cui all'ordinanza reclamata si fondino su una circolare del Ministero della Giustizia - DAG 9/2/2012 0017079U, che CP_2 avrebbe travisato e non correttamente richiamato, dal momento che la stessa si esprimerebbe in termini addirittura contrari a quanto sostenuto da , e recepito CP_2 dal giudice, definendo una pignorabilità in via generale delle somme depositate presso il FUG e subordinandola alla decisione del Giudice dell'esecuzione.
Sostiene, inoltre, il che il creditore non avrebbe alcun obbligo di procedere Parte_1 agli adempimenti di cui all'art. 156 disp att c.p.c., tanto che il Ministero ha allegato alla circolare la dichiarazione che avrebbe dovuto rendere medesima su CP_2 sollecitazione dell'Ufficio Giudiziario, il che costituirebbe una disciplina in tesi speciale e derogatoria rispetto a quella di cui all'art. 156 disp. att.; che il GE non avrebbe giurisdizione sulla pignorabilità dei beni presso il FUG, avendo la giurisprudenza chiarito che, in materia di sequestro conservativo, le questioni attinenti alla pignorabilità dei beni sono deducibili con la richiesta di riesame e devono essere decise dal giudice penale, ragione per cui il GE avrebbe assunto decisioni contrastanti con il giudicato cautelare penale derivante dalla decisione pronunciata dal giudice del riesame;
che, in ogni caso, la vigente normativa non supporterebbe la conclusione secondo cui il deposito presso il FUG è impignorabile.
pagina 4 di 10 Premesso che le circolari non hanno valore normativo, ma mero valore interpretativo, vincolante solo per i soggetti appartenenti all'amministrazione che l'ha emessa, il Collegio reputa che il primo giudice abbia correttamente inteso sia la normativa applicabile, sia, in ogni caso, il contenuto della circolare ministeriale richiamata (e della dichiarazione resa, in conformità, da nella procedura esecutiva). CP_2
E' necessario, in primo luogo, osservare che, come rilevato dal G.E., il ha Pt_1 avviato l'esecuzione forzata del giudicato risarcitorio, ottenuto all'esito del giudizio penale, con le forme ordinarie, ossia procedendo alla notifica dapprima del precetto (nella specie, quello datato 5.6.2024) e successivamente del pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 543 c.p.c.
Il , dunque, sulla base del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza di Pt_1 condanna al pagamento di un risarcimento, che cristallizza il diritto a ottenere la corresponsione della somma di € 650.000, ha intimato alla debitrice di provvedere al pagamento del dovuto e, correlativamente, a di pagare al creditore procedente le CP_2 somme attualmente in gestione al FUG, sul presupposto che (quale ente di CP_2 gestione del FUG) sia debitore dell'esecutata o possieda attualmente beni mobili dell'esecutata (di cui quest'ultima, evidentemente, mantenga la libera disponibilità).
Il Comitato non ha, invece, attivato l'esecuzione sulla base del sequestro conservativo, ottenuto in sede penale, convertitosi in pignoramento.
Come rilevato dal primo giudice, la conversione della misura cautelare reale in pignoramento avviene ipso iure al momento del passaggio in giudicato della sentenza che, nel merito, riconosce il diritto del creditore, ma la prosecuzione della procedura con tali forme – nelle quali non è prevista la notifica del precetto, né del pignoramento – richiede il deposito della sentenza nella cancelleria del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 156 disp. att., nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza medesima, in esso stabilito, per poi procedere alle comunicazioni di cui all'art. 498 c.p.c.
Va evidenziato, dunque, che nella specie non si pone questione del mancato rispetto del disposto dell'articolo 156 disp. att. c.p.c., dal momento che il creditore ha ritenuto di agire esecutivamente con le forme ordinarie, notificando precetto e pignoramento (e azionando quale titolo esecutivo la sentenza passata in giudicato).
Tanto non era in astratto precluso al creditore, anche volendo egli pignorare i beni già sequestrati nel corso del processo penale: tuttavia, nel merito, tale forma di esecuzione forzata trova allo stato l'ostacolo della impignorabilità delle somme e dei valori, in quanto tuttora soggetti a vincolo e per tale ragione attualmente in gestione al FUG.
Il riferimento all'art. 42, co. 7 novies del d.l. 30.12.2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27.02.2009, n. 14 – citato dal FUG nella dichiarazione resa ex art. 547 c.p.c. - non è in effetti direttamente pertinente, riguardando somme derivanti da pagina 5 di 10 riscossione, ma è stato menzionato dal FUG poiché il comma 7 decies dell'art. 42 fa richiamo, al fine di statuire l'impignorabilità, appunto al precedente co. 7 novies.
Ai sensi dell'art. 42, comma 7 decies, non sono soggetti ad esecuzione forzata i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti e le altre attività “intestati "Fondo unico giustizia" ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.”
E' indubbio che la disposizione è imperfettamente formulata, nel rimandare agli articoli 3 e 4 del d.l. n. 143/2008, che non sono utili a individuare il contenuto del fondo costituito per ragioni di giustizia e gestito da . Risulta, in ogni caso, chiaro il precetto CP_2 normativo scritto nell'articolo, per cui è impignorabile tutto quanto intestato al FUG a norma dell'art. 1 del d.l. n. 143/2008, il quale fa riferimento all'art. 61 co. 23 del d.l. n. 112/2008, conv. con modif, dalla l. n. 133/2008, per individuarne il contenuto (nel quale ricadono, fra l'altro, secondo detta norma, le “somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali”).
Ora, il disposto normativo sancisce in modo chiaro l'impignorabilità di quanto confluisce nel FUG e tale dato è già di per sé dirimente, in quanto non superabile.
La previsione, d'altra parte, è coerente con la funzione del Fondo e con la provenienza dei beni, là dove in esso conferiti.
Trattasi, infatti, di somme soggette a sequestro conservativo ai sensi dell'art. 316 c.p.p. e, dunque, a vincolo apposto dall'autorità giudiziaria penale, non disponibili da parte di sino all'adozione di provvedimento che o ne disponga il dissequestro in Controparte_2 favore dell'imputato o le destini, eventualmente, a soggetto per altro verso avente diritto (ad esempio, le somme residue, una volta soddisfatta la parte civile in seguito all'esecuzione avviata in seguito a pignoramento derivante da conversione, competono all'erario a titolo di spese del procedimento: art. 320, co. 2 ult. periodo, secondo cui “Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato”).
Sino a che il vincolo non sia rimosso, pertanto, non può essere considerata terza CP_2 debitrice dell'esecutata, perché, all'opposto, si tratta di beni su cui né quest'ultima, né altri ha disponibilità. D'altra parte, a rimuovere il vincolo non è competente il giudice dell'esecuzione (civile, adito in seguito a pignoramento presso terzi), ma solo il giudice che lo ha disposto e, pertanto, il giudice penale, ragione per cui in sede esecutiva non può che prendersi atto della persistente esistenza del vincolo, sino alla sua eventuale rimozione.
L'ipotesi in cui il sequestro si converta in pignoramento rappresenta l'unica, normativamente stabilita, in cui i valori patrimoniali confluiti nel Fondo possono essere aggrediti in costanza di sequestro dalla parte civile (che ha priorità sugli altri soggetti, pagina 6 di 10 potendosi l'Erario soddisfare sulle somme sequestrate, per il pagamento delle spese di giustizia, solo successivamente).
La previsione è ragionevole e non contrasta con la generale impignorabilità delle somme confluite nel FUG, perché la conversione del sequestro in pignoramento realizza proprio il vincolo derivante dal sequestro, destinando i beni sequestrati alla soddisfazione dei crediti definitivamente accertati in giudizio.
In tal caso, il creditore non aziona, quale titolo esecutivo, il giudicato che cristallizza il proprio diritto al pagamento da parte della debitrice, già imputata, che, intimata con il precetto, potrebbe certo spontaneamente adempiere, ma solo mediante risorse diverse da quelle confluite nel FUG, di cui la stessa - sino a dissequestro (in suo favore) - non ha disponibilità alcuna, ma aziona il vincolo cautelare stesso, che diviene il primo atto esecutivo una volta definitivamente accertato il credito.
L'attuazione di tale ipotesi, tuttavia, presuppone che il creditore agisca come soggetto che intende avvalersi dell'intervenuta conversione della misura cautelare in vincolo esecutivo e ciò, a sua volta, presuppone che il sequestrante proceda con le forme dell'art. 156 disp. att. (e non con le forme esecutive ordinarie, come nella specie).
3.2.
Non può accogliersi, al riguardo, il motivo di reclamo per cui, nella specie, l'art. 156 disp. att. non sarebbe applicabile.
L'art. 320 c.p.p. dispone: “
1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 539. La conversione non estingue il privilegio previsto dall'articolo 316 comma 4. 2. Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute, l'esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato”.
La disposizione, dunque, non solo stabilisce una norma del tutto sovrapponibile all'art. 686 c.p.c., ma contiene un espresso richiamo alle forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione sui beni sequestrati.
La compilazione del modulo allegato alla Circolare del Ministero della Giustizia – ribadito che essa non potrebbe derogare alla normativa primaria stabilita con atti aventi forza di legge e, ove si sovrapponesse ad essa, sarebbe illegittima - non è, in ogni caso, attività equipollente a quella prevista dall'art. 156 disp. att. e, dunque, non operando sullo stesso pagina 7 di 10 piano, non può avere l'effetto di sollevare il sequestrante dall'onere di provvedere a quanto prescritto.
L'art. 156 disp. att., infatti, prevede un atto di impulso della procedura da parte del creditore che intenda avvalersi della conversione del sequestro in pignoramento, stabilendo un termine perentorio al fine di determinare, una volta trascorso detto termine, la perdita di efficacia del pignoramento, che altrimenti integrerebbe vincolo apposto sui beni sequestrati sine die.
La comunicazione richiesta dal Ministero, invece, proviene dall'Ufficio giudiziario che ha pronunciato la sentenza in un procedimento nel quale è stato emesso provvedimento di sequestro conservativo e serve a comunicare al FUG il mero passaggio in giudicato di tale sentenza, per cui nulla dice circa l'iniziativa del creditore di voler dare impulso al pignoramento realizzatosi mediante conversione così ottenuto.
Non può che condividersi l'ordinanza del primo giudice, dunque, considerato che il creditore non ha fatto ricorso alle forme di cui all'art. 156 disp. att. e che, comunque, non avendo egli provveduto al deposito della sentenza nella cancelleria del giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, il pignoramento derivante da conversione sarebbe in ogni caso divenuto inefficace.
Le istruzioni contenute nella Circolare confermano i suddetti passaggi, dal momento che in essa si legge: che non può autonomamente eliminare l'intestazione delle CP_2 risorse (poiché, in caso di risorse provenienti da sequestro, solo il giudice che le ha sequestrate può farlo); che l'automatica conversione serve a garantire il mantenimento del vincolo di indisponibilità delle somme sequestrate, in vista della soddisfazione degli interessi della parte privata (che deve, tuttavia, attivarsi in tal senso nelle forme e nel termine stabilito, non potendo il vincolo permanere indefinitamente), oltre che dell'erario; che, pertanto, sino all'assegnazione (in seguito a conversione) il FUG potrà continuare a mantenere l'intestazione delle somme (perché questa forma di esecuzione non presuppone il venir meno del vincolo, ma lo attua definitivamente, per cui, sino al provvedimento di assegnazione delle somme da parte del GE, esse continueranno in effetti a essere gestite dal FUG); che gli Uffici giudiziari saranno tenuti a comunicare il passaggio in giudicato della sentenza per poter determinare il momento della conversione (e, dunque, il momento della perdita di efficacia della conversione, se non azionata); che , pertanto, se CP_2 interpellata ai sensi dell'art. 547 c.p.c. (come nella specie), dovrà “eccepire” (testualmente)
– a chiunque, compresa la parte civile che abbia beneficiato del sequestro, ma non se ne sia avvalsa – che le somme in propria gestione derivano da sequestro conservativo (e, dunque, sono impignorabili).
Altra questione, poi, è stabilire la sorte delle somme già sequestrate, una volta divenuto inefficace il pignoramento derivante da conversione della misura cautelare - in particolare, se esse debbano, in tutto o in parte, essere restituite all'imputata, dal che deriverebbe, nel pagina 8 di 10 momento stesso del venir meno del vincolo, la piena pignorabilità delle somme, ovunque si trovino – trattandosi di provvedimento che non avrebbe potuto essere assunto dal GE (civile), essendo di competenza dell'autorità penale che ha a suo tempo apposto il vincolo.
3.3.
Quanto al principio per cui le questioni attinenti alla pignorabilità dei beni sottoposti a sequestro conservativo “sono deducibili con la richiesta di riesame e vanno decise dal tribunale del riesame”, affermato dalla giurisprudenza, esso non appare pertinente, rispetto all'oggetto del giudizio in questa sede.
Detto principio è stato affermato al fine di escludere, come si legge nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite menzionata dal reclamante, l'esistenza di “una riserva di competenza del giudice civile a deciderle dopo la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, a seguito della irrevocabilità della sentenza” e, dunque, al fine di riconoscere la possibilità di devolvere dette questioni già al giudice del riesame, che ha cognizione su tutti i profili di legittimità della misura ablativa, compresa la futura sottoponibilità a pignoramento dei beni sequestrati in caso di conversione.
Ciò non esclude, però, che il giudice dell'esecuzione mantenga la competenza a valutare detto aspetto, secondo la cognizione sua propria.
Il profilo dell'impignorabilità derivante proprio dal vincolo penale disposto (e confermato in sede di riesame, come accaduto nella specie), poi, è in ogni caso questione del tutto diversa, non deducibile dinanzi al giudice del riesame, la cui decisione, dunque, non può avere al riguardo alcuna efficacia preclusiva.
4.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, dunque, tutti i motivi di reclamo vanno rigettati, in quanto infondati.
Il mancato svolgimento di attività processuale da parte delle altre parti della procedura esecutiva esime dalla regolamentazione delle spese di lite.
Va dato atto, invece, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass., SS.UU., n. 4315/2020).
PQM
il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 784/2025:
1) rigetta il reclamo;
2) nulla in punto spese;
pagina 9 di 10 3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
Deciso alla camera di consiglio del 17.7.2025
Il Presidente
Dott. Elena Scotti
Il giudice est.
Dott. Annalisa Boido
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona dei giudici: dott. Elena Scotti - Presidente dott. Annalisa Boido – Giudice est.
Dott. Veronica Zanin - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ai sensi dell'art. 630 ult. co. c.p.c. al n. r.g. 784/2025 promossa da:
(P.I. ), in persona del rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Roberto Picchio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Canobio nr. 5 Pt_1
PARTE RECLAMANTE contro
(C.F.: ) CP_1 CodiceFiscale_1
(C.F: e P. IVA: ) Controparte_2 P.IVA_2
PARTI RECLAMATE
Oggetto: reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c.
Conclusioni di parte reclamante
“Voglia l' Ecc.mo Tribunale di Novara, in composizione Collegiale, visto l'art. 630 c.p.c., revocare l'ordinanza 2/4/2025 notificata il 4/4/2025, in RGE 782/2024, emessa dal Tribunale di Novara, in persona del Giudice Dott.ssa Monica Bellini, ritenendo la pignorabilità delle somme dichiarate dal terzo e giacenti sul FUG, e così per l'importo espresso Controparte_2 pari ad € 445.669,75 e dichiarando inoltre l'illegittimità della declaratoria di estinzione del pagina 1 di 10 procedimento, laddove ha così concluso per assenza di altre somme pignorate da distribuire e per mancato rispetto dell'art. 156 Disp Att e così perché attività questa non riconducibile al creditore nella specificità della materia del sequestro preventivo convertito in conservativo.
Con il favore di spese e compensi.”
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18.4.2025 il ha proposto reclamo ex art. Parte_1
630 ult. co. c.p.c. avverso il provvedimento di estinzione emesso dal Tribunale di Novara quale giudice dell'esecuzione nel procedimento di pignoramento presso terzi R.G. n. 782/2024 R.G. in data 2/4/2025 e comunicato il 4/4/2025.
Ai sensi degli artt. 630, ult. co. e 178 c.p.c., con provvedimento del 10.5.2025 è stato assegnato termine alle altre parti della procedura per il deposito di eventuali memorie di risposta sino al 26.6.2025.
Il decreto è stato regolarmente comunicato a in data 19.5.2025 a mezzo CP_1
Ufficiale giudiziario, nonché a a mezzo PEC in data 12.5.2025. Controparte_2
Nessuna delle suddette parti ha depositato memorie.
Il reclamo viene, quindi, deciso con la presente sentenza.
***
1.
Queste le premesse delle vicende oggetto del presente giudizio.
Il reclamante ha ottenuto, quale parte civile costituita, la pronuncia in sede Parte_1 penale di sentenza n. 882/2020, emessa dal Tribunale di Novara in data 9/11/2020, depositata il successivo 8/2/2021 e munita di formula esecutiva il 1/12/2022, con cui l'odierna debitrice esecutata ivi imputata, è stata condannata in concorso CP_1 con l'altra imputata poi deceduta, alla pena di mesi 7 di reclusione e di € Persona_1
300,00 di multa per il reato di truffa aggravata e falso, nonché al pagamento in favore del di un risarcimento del danno quantificato in € 655.000,00. Pt_1
Con sentenza n. 2523/2022, passata in giudicato il 22/6/2022, la Corte d'appello di Torino ha dichiarato il reato prescritto nei confronti di (mentre, come detto, CP_1 la seconda imputata era nelle more deceduta), confermando le statuizioni civili in favore dell'odierna parte ricorrente.
Sulla base di detti titoli, il Comitato ha notificato alla debitrice un primo precetto datato 20/12/2022, al quale, per quanto consta, non hanno fatto seguito ulteriori atti esecutivi.
Il Comitato ha successivamente notificato alla nuovo atto di precetto datato CP_1
5.6.2024 (notifica perfezionata in data 15.6.2024) e di seguito ha notificato a CP_2 pagina 2 di 10 in data 4/7/2024, atto di pignoramento presso terzi, così dando l'avvio a Controparte_2 procedura esecutiva RGE n. 782/2024.
Nella procedura il terzo titolare del fondo nel quale sono CP_2 Controparte_2 confluiti i valori patrimoniali sequestrati, nel riferire dell'esistenza presso il FUG di
“risorse” indicate come “intestate” alla debitrice esecutata per € 445.669,75, CP_1 in parte, peraltro, illiquide, ha reso la seguente dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c., in data 25/7/2024:
“impignorabilità delle risorse intestate "Fondo unico giustizia"
Ai sensi dell'art. 42, comma 7 - novies e decies, del DL 30.12.2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27.02.2009, n. 14 le risorse intestate "Fondo unico giustizia sono impignorabili". Per pronta visione, si riporta il testo dell'articolo citato.
"Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme incassate dagli agenti della riscossione e destinate ad essere riversate agli enti creditori ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237."
“Le disposizioni di cui al comma 7-novies si applicano anche ai titoli, ai valori, ai crediti, ai conti, ai libretti ed alle altre attività intestati "Fondo unico giustizia" ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181."
L'eccezione. Il sequestro conservativo convertito in pignoramento ex art. 320 c.p.p. (Circolare dal Ministero della Giustizia - DAG 9/02/2012. 0017079.U)
Fa eccezione l'ipotesi in cui il sequestro penale abbia originariamente natura conservativa, sia stato disposto a favore delle parti civili e sia poi intervenuta la conversione in pignoramento ex art. 320 c.p.p. La ragione di tale eccezione è chiara: l'intervenuta conversione determina il venir meno della ragione posta a fondamento dell'intestazione FUG, il vincolo penale.
Pertanto, solo qualora il Sig. Giudice dell'esecuzione accerti e dichiari espressamente l'intervenuta conversione del sequestro conservativo penale in pignoramento ai sensi dell'art. 320 c.p.p., le risorse originariamente oggetto di sequestro penale conservativo potranno essere rese disponibili per dare esecuzione all'eventuale provvedimento di assegnazione. Come previsto con Circolare dal Ministero della Giustizia del 9/02/2012, solo ed esclusivamente in questa ipotesi può Controparte_2 rendere una dichiarazione - tecnicamente - positiva, evitando cioè di sollevare l'eccezione di impignorabilità, quantunque la stessa sia rilevabile d'ufficio (all.1).1”
Con l'ordinanza reclamata, il G.E. ha dichiarato, d'ufficio, l'estinzione della procedura, in Parte via principale per la pretesa impignorabilità dei beni depositati presso il e, comunque, rimarcando che il sequestrante non avrebbe correttamente e tempestivamente adempiuto all'attività imposta dall'art. 156 disp att c.p.c, avendo omesso il deposito della sentenza che convalida il sequestro, una volta divenuta definitiva, nei 60 giorni prescritti dalla norma (le dichiarazioni rese dagli ulteriori terzi pignorati , Controparte_3 CP_4 pagina 3 di 10 e infatti, erano risultate negative, essendo stati i CP_5 Controparte_6 rapporti esistenti presso tali istituti bancari, già nella titolarità di oggetto CP_1 Parte di sequestro e, dunque, attualmente in gestione al ).
Ha provveduto, pertanto, all'estinzione della procedura ai sensi dell'art. 567 c.p.c.
2.
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del reclamo, proposto ai sensi dell'art. 630 ult. co., avendo la giurisprudenza chiarito che “la disposizione di cui all'art. 630 cod. proc. civ., u.c., si riferisce non solamente alle ordinanze di estinzione per inattività delle parti e, all'esito della sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 195 del 1981, alle ordinanze di estinzione per rinunzia agli atti, bensì a tutte le ordinanze per cause di estinzione previste da particolari disposizioni di legge non diversamente disciplinate da normative speciali;
ne consegue che avverso il provvedimento di estinzione, ai sensi dell'art. 567 cod. proc. civ.” (Cass., n. 5789/2005; n. 14812/2012), provvedimento assunto nella specie dal G.E. sul presupposto, sia pure rimasto implicito, della inesistenza di altri beni, diversi dai valori conferiti nel FUG, su cui la procedura esecutiva potesse proseguire.
3.
Nel merito, tuttavia, il reclamo è infondato per le seguenti ragioni.
3.1.
Ritiene parte reclamante che le conclusioni di cui all'ordinanza reclamata si fondino su una circolare del Ministero della Giustizia - DAG 9/2/2012 0017079U, che CP_2 avrebbe travisato e non correttamente richiamato, dal momento che la stessa si esprimerebbe in termini addirittura contrari a quanto sostenuto da , e recepito CP_2 dal giudice, definendo una pignorabilità in via generale delle somme depositate presso il FUG e subordinandola alla decisione del Giudice dell'esecuzione.
Sostiene, inoltre, il che il creditore non avrebbe alcun obbligo di procedere Parte_1 agli adempimenti di cui all'art. 156 disp att c.p.c., tanto che il Ministero ha allegato alla circolare la dichiarazione che avrebbe dovuto rendere medesima su CP_2 sollecitazione dell'Ufficio Giudiziario, il che costituirebbe una disciplina in tesi speciale e derogatoria rispetto a quella di cui all'art. 156 disp. att.; che il GE non avrebbe giurisdizione sulla pignorabilità dei beni presso il FUG, avendo la giurisprudenza chiarito che, in materia di sequestro conservativo, le questioni attinenti alla pignorabilità dei beni sono deducibili con la richiesta di riesame e devono essere decise dal giudice penale, ragione per cui il GE avrebbe assunto decisioni contrastanti con il giudicato cautelare penale derivante dalla decisione pronunciata dal giudice del riesame;
che, in ogni caso, la vigente normativa non supporterebbe la conclusione secondo cui il deposito presso il FUG è impignorabile.
pagina 4 di 10 Premesso che le circolari non hanno valore normativo, ma mero valore interpretativo, vincolante solo per i soggetti appartenenti all'amministrazione che l'ha emessa, il Collegio reputa che il primo giudice abbia correttamente inteso sia la normativa applicabile, sia, in ogni caso, il contenuto della circolare ministeriale richiamata (e della dichiarazione resa, in conformità, da nella procedura esecutiva). CP_2
E' necessario, in primo luogo, osservare che, come rilevato dal G.E., il ha Pt_1 avviato l'esecuzione forzata del giudicato risarcitorio, ottenuto all'esito del giudizio penale, con le forme ordinarie, ossia procedendo alla notifica dapprima del precetto (nella specie, quello datato 5.6.2024) e successivamente del pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 543 c.p.c.
Il , dunque, sulla base del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza di Pt_1 condanna al pagamento di un risarcimento, che cristallizza il diritto a ottenere la corresponsione della somma di € 650.000, ha intimato alla debitrice di provvedere al pagamento del dovuto e, correlativamente, a di pagare al creditore procedente le CP_2 somme attualmente in gestione al FUG, sul presupposto che (quale ente di CP_2 gestione del FUG) sia debitore dell'esecutata o possieda attualmente beni mobili dell'esecutata (di cui quest'ultima, evidentemente, mantenga la libera disponibilità).
Il Comitato non ha, invece, attivato l'esecuzione sulla base del sequestro conservativo, ottenuto in sede penale, convertitosi in pignoramento.
Come rilevato dal primo giudice, la conversione della misura cautelare reale in pignoramento avviene ipso iure al momento del passaggio in giudicato della sentenza che, nel merito, riconosce il diritto del creditore, ma la prosecuzione della procedura con tali forme – nelle quali non è prevista la notifica del precetto, né del pignoramento – richiede il deposito della sentenza nella cancelleria del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 156 disp. att., nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza medesima, in esso stabilito, per poi procedere alle comunicazioni di cui all'art. 498 c.p.c.
Va evidenziato, dunque, che nella specie non si pone questione del mancato rispetto del disposto dell'articolo 156 disp. att. c.p.c., dal momento che il creditore ha ritenuto di agire esecutivamente con le forme ordinarie, notificando precetto e pignoramento (e azionando quale titolo esecutivo la sentenza passata in giudicato).
Tanto non era in astratto precluso al creditore, anche volendo egli pignorare i beni già sequestrati nel corso del processo penale: tuttavia, nel merito, tale forma di esecuzione forzata trova allo stato l'ostacolo della impignorabilità delle somme e dei valori, in quanto tuttora soggetti a vincolo e per tale ragione attualmente in gestione al FUG.
Il riferimento all'art. 42, co. 7 novies del d.l. 30.12.2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27.02.2009, n. 14 – citato dal FUG nella dichiarazione resa ex art. 547 c.p.c. - non è in effetti direttamente pertinente, riguardando somme derivanti da pagina 5 di 10 riscossione, ma è stato menzionato dal FUG poiché il comma 7 decies dell'art. 42 fa richiamo, al fine di statuire l'impignorabilità, appunto al precedente co. 7 novies.
Ai sensi dell'art. 42, comma 7 decies, non sono soggetti ad esecuzione forzata i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti e le altre attività “intestati "Fondo unico giustizia" ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.”
E' indubbio che la disposizione è imperfettamente formulata, nel rimandare agli articoli 3 e 4 del d.l. n. 143/2008, che non sono utili a individuare il contenuto del fondo costituito per ragioni di giustizia e gestito da . Risulta, in ogni caso, chiaro il precetto CP_2 normativo scritto nell'articolo, per cui è impignorabile tutto quanto intestato al FUG a norma dell'art. 1 del d.l. n. 143/2008, il quale fa riferimento all'art. 61 co. 23 del d.l. n. 112/2008, conv. con modif, dalla l. n. 133/2008, per individuarne il contenuto (nel quale ricadono, fra l'altro, secondo detta norma, le “somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali”).
Ora, il disposto normativo sancisce in modo chiaro l'impignorabilità di quanto confluisce nel FUG e tale dato è già di per sé dirimente, in quanto non superabile.
La previsione, d'altra parte, è coerente con la funzione del Fondo e con la provenienza dei beni, là dove in esso conferiti.
Trattasi, infatti, di somme soggette a sequestro conservativo ai sensi dell'art. 316 c.p.p. e, dunque, a vincolo apposto dall'autorità giudiziaria penale, non disponibili da parte di sino all'adozione di provvedimento che o ne disponga il dissequestro in Controparte_2 favore dell'imputato o le destini, eventualmente, a soggetto per altro verso avente diritto (ad esempio, le somme residue, una volta soddisfatta la parte civile in seguito all'esecuzione avviata in seguito a pignoramento derivante da conversione, competono all'erario a titolo di spese del procedimento: art. 320, co. 2 ult. periodo, secondo cui “Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato”).
Sino a che il vincolo non sia rimosso, pertanto, non può essere considerata terza CP_2 debitrice dell'esecutata, perché, all'opposto, si tratta di beni su cui né quest'ultima, né altri ha disponibilità. D'altra parte, a rimuovere il vincolo non è competente il giudice dell'esecuzione (civile, adito in seguito a pignoramento presso terzi), ma solo il giudice che lo ha disposto e, pertanto, il giudice penale, ragione per cui in sede esecutiva non può che prendersi atto della persistente esistenza del vincolo, sino alla sua eventuale rimozione.
L'ipotesi in cui il sequestro si converta in pignoramento rappresenta l'unica, normativamente stabilita, in cui i valori patrimoniali confluiti nel Fondo possono essere aggrediti in costanza di sequestro dalla parte civile (che ha priorità sugli altri soggetti, pagina 6 di 10 potendosi l'Erario soddisfare sulle somme sequestrate, per il pagamento delle spese di giustizia, solo successivamente).
La previsione è ragionevole e non contrasta con la generale impignorabilità delle somme confluite nel FUG, perché la conversione del sequestro in pignoramento realizza proprio il vincolo derivante dal sequestro, destinando i beni sequestrati alla soddisfazione dei crediti definitivamente accertati in giudizio.
In tal caso, il creditore non aziona, quale titolo esecutivo, il giudicato che cristallizza il proprio diritto al pagamento da parte della debitrice, già imputata, che, intimata con il precetto, potrebbe certo spontaneamente adempiere, ma solo mediante risorse diverse da quelle confluite nel FUG, di cui la stessa - sino a dissequestro (in suo favore) - non ha disponibilità alcuna, ma aziona il vincolo cautelare stesso, che diviene il primo atto esecutivo una volta definitivamente accertato il credito.
L'attuazione di tale ipotesi, tuttavia, presuppone che il creditore agisca come soggetto che intende avvalersi dell'intervenuta conversione della misura cautelare in vincolo esecutivo e ciò, a sua volta, presuppone che il sequestrante proceda con le forme dell'art. 156 disp. att. (e non con le forme esecutive ordinarie, come nella specie).
3.2.
Non può accogliersi, al riguardo, il motivo di reclamo per cui, nella specie, l'art. 156 disp. att. non sarebbe applicabile.
L'art. 320 c.p.p. dispone: “
1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 539. La conversione non estingue il privilegio previsto dall'articolo 316 comma 4. 2. Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute, l'esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato”.
La disposizione, dunque, non solo stabilisce una norma del tutto sovrapponibile all'art. 686 c.p.c., ma contiene un espresso richiamo alle forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione sui beni sequestrati.
La compilazione del modulo allegato alla Circolare del Ministero della Giustizia – ribadito che essa non potrebbe derogare alla normativa primaria stabilita con atti aventi forza di legge e, ove si sovrapponesse ad essa, sarebbe illegittima - non è, in ogni caso, attività equipollente a quella prevista dall'art. 156 disp. att. e, dunque, non operando sullo stesso pagina 7 di 10 piano, non può avere l'effetto di sollevare il sequestrante dall'onere di provvedere a quanto prescritto.
L'art. 156 disp. att., infatti, prevede un atto di impulso della procedura da parte del creditore che intenda avvalersi della conversione del sequestro in pignoramento, stabilendo un termine perentorio al fine di determinare, una volta trascorso detto termine, la perdita di efficacia del pignoramento, che altrimenti integrerebbe vincolo apposto sui beni sequestrati sine die.
La comunicazione richiesta dal Ministero, invece, proviene dall'Ufficio giudiziario che ha pronunciato la sentenza in un procedimento nel quale è stato emesso provvedimento di sequestro conservativo e serve a comunicare al FUG il mero passaggio in giudicato di tale sentenza, per cui nulla dice circa l'iniziativa del creditore di voler dare impulso al pignoramento realizzatosi mediante conversione così ottenuto.
Non può che condividersi l'ordinanza del primo giudice, dunque, considerato che il creditore non ha fatto ricorso alle forme di cui all'art. 156 disp. att. e che, comunque, non avendo egli provveduto al deposito della sentenza nella cancelleria del giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, il pignoramento derivante da conversione sarebbe in ogni caso divenuto inefficace.
Le istruzioni contenute nella Circolare confermano i suddetti passaggi, dal momento che in essa si legge: che non può autonomamente eliminare l'intestazione delle CP_2 risorse (poiché, in caso di risorse provenienti da sequestro, solo il giudice che le ha sequestrate può farlo); che l'automatica conversione serve a garantire il mantenimento del vincolo di indisponibilità delle somme sequestrate, in vista della soddisfazione degli interessi della parte privata (che deve, tuttavia, attivarsi in tal senso nelle forme e nel termine stabilito, non potendo il vincolo permanere indefinitamente), oltre che dell'erario; che, pertanto, sino all'assegnazione (in seguito a conversione) il FUG potrà continuare a mantenere l'intestazione delle somme (perché questa forma di esecuzione non presuppone il venir meno del vincolo, ma lo attua definitivamente, per cui, sino al provvedimento di assegnazione delle somme da parte del GE, esse continueranno in effetti a essere gestite dal FUG); che gli Uffici giudiziari saranno tenuti a comunicare il passaggio in giudicato della sentenza per poter determinare il momento della conversione (e, dunque, il momento della perdita di efficacia della conversione, se non azionata); che , pertanto, se CP_2 interpellata ai sensi dell'art. 547 c.p.c. (come nella specie), dovrà “eccepire” (testualmente)
– a chiunque, compresa la parte civile che abbia beneficiato del sequestro, ma non se ne sia avvalsa – che le somme in propria gestione derivano da sequestro conservativo (e, dunque, sono impignorabili).
Altra questione, poi, è stabilire la sorte delle somme già sequestrate, una volta divenuto inefficace il pignoramento derivante da conversione della misura cautelare - in particolare, se esse debbano, in tutto o in parte, essere restituite all'imputata, dal che deriverebbe, nel pagina 8 di 10 momento stesso del venir meno del vincolo, la piena pignorabilità delle somme, ovunque si trovino – trattandosi di provvedimento che non avrebbe potuto essere assunto dal GE (civile), essendo di competenza dell'autorità penale che ha a suo tempo apposto il vincolo.
3.3.
Quanto al principio per cui le questioni attinenti alla pignorabilità dei beni sottoposti a sequestro conservativo “sono deducibili con la richiesta di riesame e vanno decise dal tribunale del riesame”, affermato dalla giurisprudenza, esso non appare pertinente, rispetto all'oggetto del giudizio in questa sede.
Detto principio è stato affermato al fine di escludere, come si legge nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite menzionata dal reclamante, l'esistenza di “una riserva di competenza del giudice civile a deciderle dopo la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, a seguito della irrevocabilità della sentenza” e, dunque, al fine di riconoscere la possibilità di devolvere dette questioni già al giudice del riesame, che ha cognizione su tutti i profili di legittimità della misura ablativa, compresa la futura sottoponibilità a pignoramento dei beni sequestrati in caso di conversione.
Ciò non esclude, però, che il giudice dell'esecuzione mantenga la competenza a valutare detto aspetto, secondo la cognizione sua propria.
Il profilo dell'impignorabilità derivante proprio dal vincolo penale disposto (e confermato in sede di riesame, come accaduto nella specie), poi, è in ogni caso questione del tutto diversa, non deducibile dinanzi al giudice del riesame, la cui decisione, dunque, non può avere al riguardo alcuna efficacia preclusiva.
4.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, dunque, tutti i motivi di reclamo vanno rigettati, in quanto infondati.
Il mancato svolgimento di attività processuale da parte delle altre parti della procedura esecutiva esime dalla regolamentazione delle spese di lite.
Va dato atto, invece, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass., SS.UU., n. 4315/2020).
PQM
il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 784/2025:
1) rigetta il reclamo;
2) nulla in punto spese;
pagina 9 di 10 3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
Deciso alla camera di consiglio del 17.7.2025
Il Presidente
Dott. Elena Scotti
Il giudice est.
Dott. Annalisa Boido
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