Rigetto
Sentenza 12 maggio 2025
Commentario • 1
- 1. Necessario il permesso di costruire anche per le recinzioni a carattere permanenteAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 6 giugno 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/05/2025, n. 4044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4044 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04044/2025REG.PROV.COLL.
N. 03549/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3549 del 2022, proposto da
AN RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Eduardo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 6962/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 maggio 2025 il Cons. Giordano Lamberti e dato atto che nessuno è comparso per le parti costituite in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams”;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Parte appellante ha impugnato avanti il Tar per la Campania l’ordinanza di demolizione n. 73 del 17 dicembre 2014, adottata all’esito di un sopralluogo effettuato in data 11 novembre 2014 e concernente la realizzazione di un capannone di circa 800 mq, con struttura in cemento armato, nonché di una recinzione dell’area, di circa 7.600 mq anch’essa in cemento armato di altezza variabile tra 1 e 3.50 m. Nel corso del sopralluogo era stata accertata anche la realizzazione in corso d’opera di un impianto fognario funzionalmente connesso al capannone.
2 – Con il ricorso di primo grado l’appellante non ha contestato l’abusività dell’opera principale, lamentando invece il vizio di eccesso di potere con riguardo alla costruzione della recinzione; ha inoltre dedotto il difetto di motivazione, per la mancata considerazione dell’interesse pubblico concreto, la insufficiente determinazione della indicazione della superficie da acquisire, il vizio di violazione dell’art. 7 della legge 241/90.
3 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso.
4 – L’originario ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia per i seguenti motivi:
- in riferimento alla recinzione, il TAR ha errato nel ritenere necessario un permesso a costruire, in quanto l’altezza del muro è variabile tra 1m. e 3,50 m., per cui non può parlarsi di altezza tale da configurare un muro di cinta bisognevole di permesso di costruire;
- sussiste il difetto di motivazione in ordine all’interesse pubblico alla demolizione ed alla mancata valutazione della conformità urbanistica degli abusi sanzionati;
- sussiste la necessità della preventiva interlocuzione tra la P.A. ed il privato anche in materia di ordinanza di demolizione, sicché vi è la violazione dell’art. 7 della l. 241/90.
6 – Le censure sono infondate, dovendosi integralmente confermare la motivazione del Giudice di primo grado, in quanto conforme gli orientamenti della giurisprudenza in materia.
6.1 - Quanto al primo aspetto, il Tar, avuto riguardo alle caratteristiche della recinzione (non contestate dall’appellante), ha correttamente richiamato la giurisprudenza che ritiene necessario “ il permesso di costruire quando la recinzione costituisca opera di carattere permanente, incidendo in modo durevole e non precario sull'assetto edilizio del territorio, come ad esempio se è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica o da opera muraria ” ( cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 ottobre 2021, n. 6969).
6.2 - Con riguardo al lamentato difetto di motivazione, stante la natura vincolata del potere esercitato ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la giurisprudenza è costante nel ritenere che “ ai fini dell'adozione di un ordine di demolizione di un immobile abusivo non è richiesta una valutazione specifica delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non potendo ammettersi neppure l'esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva ” ( cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 giugno 2021, n. 4538).
6.3 - Infine, in riferimento al dedotto vizio procedimentale, va ricordato che “ l'attività di repressione degli abusi edilizi tramite l'emissione dell'ordine di demolizione di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 costituisce attività di natura vincolata e che, pertanto, la stessa non è assistita da particolari garanzie partecipative, tanto da non ritenersi necessaria - per l'appunto - la previa comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 e ss. della L. n. 241 del 1990 agli interessati ” ( cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 ottobre 2021, n. 7197).
7 – Per le ragioni esposte l’appello va respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite del Comune appellato, che si liquidano in €3.500, oltre accessori come per legge, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO