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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/10/2025, n. 4648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4648 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21667/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Alessandra Aragno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 21667/2024 promossa da:
Parte_1 nata a Cordoba in [...] in data [...]
Parte_2 nata a Cordoba in [...] in data [...]
Parte_3 nato a Cordoba in [...] in data [...]
Parte_4 nata a Despeñaderos in [...] in data [...]
Parte_5 nato a Despeñaderos in [...] in data [...] rappresentati e difesi dagli Avv.ti GIANNINI PATRIZIA e GIANNINI SILVIA Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il CP_ Pubblico Ministero – Procura Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accogliere in toto la domanda e, per l'effetto, dichiarare i ricorrenti nata il [...] in [...], Argentina (DNI Parte_1
26.482.638), nata il [...] in [...], Argentina (DNI Parte_2
27.955.585), nato il [...] in [...], Argentina (DNI Parte_3 31.996.593), nata il [...] in [...], Córdoba, Argentina (DNI Parte_4 25.452.064), nato [...] in [...], Córdoba, Argentina (DNI Parte_6 26.508.851) cittadini italiani;
ordinare al , in persona del Ministro p.t. e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
”
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 04/12/2024, ritualmente notificato, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il
[...]
chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1 discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- di essere cittadini argentini;
- di essere discendenti diretti dell'avo nato ad [...] il Persona_1
24/09/1864, il quale, prima di emigrare in territorio argentino, contraeva matrimonio con la sig.ra in data 04/10/1892 e dalla loro unione nasceva a Santa Fe, Persona_2 in Argentina, il 15/01/1902, il figlio decedeva in territorio argentino il Persona_3 giorno 01/09/1941 (cfr. docc. 1-5);
- che in data 01/10/1937 il figlio dell'avo si univa in matrimonio con il Persona_3 sig. e dal matrimonio nascevano in due figlie: in data Controparte_3 Per_4
05/01/1947, e, in data 28/04/1952, (cfr. docc. 6, 8 e Persona_5 Persona_6
11);
- che in data 21/11/1975 si sposava con il sig. Persona_5 Controparte_4
e dalla relazione nascevano in territorio argentino tre figli, ricorrenti in giudizio: in data 25/04/1978; in data 04/02/1980, Parte_1 [...]
e, infine, in data 22/11/1985, Parte_2 Parte_3
decedeva in il giorno 01/10/1994 (cfr. docc. 9, 10, 13, 14 e Persona_5 Per_4
15);
- che la ricorrente contraeva matrimonio con il sig. Parte_2 [...]
il 12/09/2014 (cfr. doc. 15.1); Persona_7
- che dall'unione tra e il sig. del 19/12/1974 nascevano Persona_6 Persona_8
a Despeñaderos, in territorio argentino, due figli, anch'essi ricorrenti nel presente giudizio: in data 24/02/1977, e, in data 13/06/1978, (cfr. docc. Parte_4 Persona_9
12, 16 e 17);
- ha infine precisato che l'avo mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana e Persona_1 non si è mai naturalizzato argentino (cfr. doc. 4).
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato Controparte_5
e non comparso. Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda. L'udienza del 09/10/2025 si è svolta con la modalità della trattazione scritta e all'esito dello scambio di note scritte la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 281 sexies c. 3 c.p.c..
2. Motivi della decisione Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a [...]. Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, essi fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo nato ad [...] il Persona_1
24/09/1864 (si vedano allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa dapprima attraverso il sig. (figlio di e ) e poi Persona_3 Persona_1 Persona_2 tramite e , madri degli odierni ricorrenti. Persona_5 Persona_6
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Infatti, con riferimento all'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Tuttavia, dagli allegati al ricorso introduttivo (cfr. doc. 12) - in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano – si evince che il Consolato Generale d'Italia a Cordoba a partire dall'anno 2021 ha previsto una nuova modalità di prenotazione degli appuntamenti, la quale tuttavia non permette di accedere al servizio non essendovi date disponibili, come si evince dalla dicitura “Stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio richiesto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornata regolarmente”, visibile negli screenshot depositati da parte ricorrente. Non vengono più pubblicate sul sito le liste di attesa dei richiedenti presso i singoli Consolati/Ambasciate; tuttavia, è notoria la dimensione del fenomeno nel Sud America e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente. Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo era cittadino italiano, in quanto nato in [...] nell'anno 1864, coniugatosi in territorio Persona_1 italiano e successivamente trasferitosi in e dalla circostanza che il figlio di tale antenato Per_4 era , nonno degli odierni ricorrenti. Persona_3
Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano mai rinunciato Persona_1 alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che l'antenato dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il Registro Nazionale degli Elettori argentini (cfr. doc. 4). Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio , nato in data [...] nella provincia di Persona_3
Santa Fe, in Per_4
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, in quanto nato in Persona_1
Italia da cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 (n. 24/09/1864), i suoi discendenti sono diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Per_4
Il figlio nasceva, infatti, il 15/01/1902, in Persona_3 Per_4
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati. Il figlio di (nonché nonno dei ricorrenti) poteva, quindi, Persona_1 Persona_3 trasmettere la cittadinanza italiana alle figlie e . Persona_5 Persona_6
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti. Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia, il mancato ricorso alla via amministrativa e la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1 nata a Cordoba in [...] in data [...]; Parte_2
, nata a Cordoba in [...] in data [...];
[...] Parte_3
, nato a Cordoba in [...] in data [...]; ,
[...] Parte_4 nata a Despeñaderos in [...] in data [...] e nato a Parte_5
Despeñaderos in ARGENTINA in data 13/06/1978, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana. Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa le spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino il 09/10/2025. Il Giudice
Dr.ssa Alessandra Aragno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Alessandra Aragno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 21667/2024 promossa da:
Parte_1 nata a Cordoba in [...] in data [...]
Parte_2 nata a Cordoba in [...] in data [...]
Parte_3 nato a Cordoba in [...] in data [...]
Parte_4 nata a Despeñaderos in [...] in data [...]
Parte_5 nato a Despeñaderos in [...] in data [...] rappresentati e difesi dagli Avv.ti GIANNINI PATRIZIA e GIANNINI SILVIA Ricorrenti
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente nonché nel contraddittorio con il CP_ Pubblico Ministero – Procura Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accogliere in toto la domanda e, per l'effetto, dichiarare i ricorrenti nata il [...] in [...], Argentina (DNI Parte_1
26.482.638), nata il [...] in [...], Argentina (DNI Parte_2
27.955.585), nato il [...] in [...], Argentina (DNI Parte_3 31.996.593), nata il [...] in [...], Córdoba, Argentina (DNI Parte_4 25.452.064), nato [...] in [...], Córdoba, Argentina (DNI Parte_6 26.508.851) cittadini italiani;
ordinare al , in persona del Ministro p.t. e, per Controparte_1 esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
”
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 04/12/2024, ritualmente notificato, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il
[...]
chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1 discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
- di essere cittadini argentini;
- di essere discendenti diretti dell'avo nato ad [...] il Persona_1
24/09/1864, il quale, prima di emigrare in territorio argentino, contraeva matrimonio con la sig.ra in data 04/10/1892 e dalla loro unione nasceva a Santa Fe, Persona_2 in Argentina, il 15/01/1902, il figlio decedeva in territorio argentino il Persona_3 giorno 01/09/1941 (cfr. docc. 1-5);
- che in data 01/10/1937 il figlio dell'avo si univa in matrimonio con il Persona_3 sig. e dal matrimonio nascevano in due figlie: in data Controparte_3 Per_4
05/01/1947, e, in data 28/04/1952, (cfr. docc. 6, 8 e Persona_5 Persona_6
11);
- che in data 21/11/1975 si sposava con il sig. Persona_5 Controparte_4
e dalla relazione nascevano in territorio argentino tre figli, ricorrenti in giudizio: in data 25/04/1978; in data 04/02/1980, Parte_1 [...]
e, infine, in data 22/11/1985, Parte_2 Parte_3
decedeva in il giorno 01/10/1994 (cfr. docc. 9, 10, 13, 14 e Persona_5 Per_4
15);
- che la ricorrente contraeva matrimonio con il sig. Parte_2 [...]
il 12/09/2014 (cfr. doc. 15.1); Persona_7
- che dall'unione tra e il sig. del 19/12/1974 nascevano Persona_6 Persona_8
a Despeñaderos, in territorio argentino, due figli, anch'essi ricorrenti nel presente giudizio: in data 24/02/1977, e, in data 13/06/1978, (cfr. docc. Parte_4 Persona_9
12, 16 e 17);
- ha infine precisato che l'avo mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana e Persona_1 non si è mai naturalizzato argentino (cfr. doc. 4).
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato Controparte_5
e non comparso. Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda. L'udienza del 09/10/2025 si è svolta con la modalità della trattazione scritta e all'esito dello scambio di note scritte la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 281 sexies c. 3 c.p.c..
2. Motivi della decisione Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a [...]. Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, essi fanno valere il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'avo nato ad [...] il Persona_1
24/09/1864 (si vedano allegati al ricorso introduttivo) e che la cittadinanza è dunque stata trasmessa dapprima attraverso il sig. (figlio di e ) e poi Persona_3 Persona_1 Persona_2 tramite e , madri degli odierni ricorrenti. Persona_5 Persona_6
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile e, quindi, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Infatti, con riferimento all'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Fatte queste premesse, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se la parte debba prima adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, o se comunque la parte ricorrente abbia interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. Tuttavia, dagli allegati al ricorso introduttivo (cfr. doc. 12) - in relazione alle richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano – si evince che il Consolato Generale d'Italia a Cordoba a partire dall'anno 2021 ha previsto una nuova modalità di prenotazione degli appuntamenti, la quale tuttavia non permette di accedere al servizio non essendovi date disponibili, come si evince dalla dicitura “Stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio richiesto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornata regolarmente”, visibile negli screenshot depositati da parte ricorrente. Non vengono più pubblicate sul sito le liste di attesa dei richiedenti presso i singoli Consolati/Ambasciate; tuttavia, è notoria la dimensione del fenomeno nel Sud America e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente. Il decorso di tale termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, inoltre, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Passando al merito del ricorso, nel caso di specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'avo era cittadino italiano, in quanto nato in [...] nell'anno 1864, coniugatosi in territorio Persona_1 italiano e successivamente trasferitosi in e dalla circostanza che il figlio di tale antenato Per_4 era , nonno degli odierni ricorrenti. Persona_3
Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti abbiano mai rinunciato Persona_1 alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dai vari allegati al ricorso introduttivo si evince che l'antenato dei ricorrenti non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come evince dalla copia depositata riguardante il Registro Nazionale degli Elettori argentini (cfr. doc. 4). Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria, egli poteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio maschio , nato in data [...] nella provincia di Persona_3
Santa Fe, in Per_4
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo era cittadino italiano, in quanto nato in Persona_1
Italia da cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 (n. 24/09/1864), i suoi discendenti sono diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Per_4
Il figlio nasceva, infatti, il 15/01/1902, in Persona_3 Per_4
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati. Il figlio di (nonché nonno dei ricorrenti) poteva, quindi, Persona_1 Persona_3 trasmettere la cittadinanza italiana alle figlie e . Persona_5 Persona_6
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti. Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia, il mancato ricorso alla via amministrativa e la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1 nata a Cordoba in [...] in data [...]; Parte_2
, nata a Cordoba in [...] in data [...];
[...] Parte_3
, nato a Cordoba in [...] in data [...]; ,
[...] Parte_4 nata a Despeñaderos in [...] in data [...] e nato a Parte_5
Despeñaderos in ARGENTINA in data 13/06/1978, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana. Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa le spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino il 09/10/2025. Il Giudice
Dr.ssa Alessandra Aragno