Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 985/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. TAMANINI CLAUDIO Parte_1 C.F._1
e , elettivamente domiciliato in VIA S. PIETRO, 42 38122 TRENTO, presso il difensore avv.
TAMANINI CLAUDIO
ATTORE
contro
:
LI (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
ATTORE:- accertare e dichiarare per le ragioni esposte il grave inadempimento al contratto di data
18.06.2021 in atti da parte della società e conseguentemente la sua risoluzione ai sensi CP_2 dell'art. 1453 cod. civ.;
- per l'effetto, per le ragioni esposte, condannare la società convenuta a restituire all'attore la somma di euro 2.500,00 nonché a risarcire il danno subito nell'importo di euro 15.117,34;
- in via subordinata alternativa, per il caso di mancato accertamento e liquidazione del danno nella misura di euro 15.117,34, accertato e dichiarato l'inadempimento della società convenuta, condannare per le ragioni esposte la società al pagamento in favore dell'attore del doppio della caparra CP_2
pagina 1 di 6
In ogni caso con vittoria di compensi e spese di lite, oltre accessori di legge. In via istruttoria, insiste per l'accoglimento delle istanze di prova orale formulate con memoria integrativa di data 26.07.2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 27.2.2024 il signor conveniva in giudizio la società Parte_1 CP_2
assumendo di aver sottoscritto, in data 18.05.2021, con la suddetta società un contratto preliminare
[...]
avente ad oggetto l'obbligo di effettuare una serie di consulenze e verifiche tecniche per poi procedere alla sottoscrizione di un contratto definitivo di appalto per l'affidamento, alla medesima CP_2
degli interventi necessari al raggiungimento del miglioramento di almeno n. 2 classi energetiche dell'immobile condotto in locazione, al fine di ottenere i benefici fiscali di cui all' art. 119 del D.L.
34/2020 e successive integrazioni e modificazioni (c.d. super bonus 110%).
Riferisce l'attore che dopo la sottoscrizione del contratto, in data 7.06.2021, aveva provveduto al versamento della caparra di euro 2.500,00 prevista all'art.
1.2 del contratto preliminare ed in data
18.06.2021 aveva ricevuto dal tecnico P.I. Giancarlo Avancini, su incarico della società il CP_2 computo estimativo delle opere di efficientamento energetico per l'importo complessivo di euro
79.821,71.
Riferisce l'attore che in virtù di successive modifiche normative, il termine per l'effettuazione di almeno il 30% dei lavori era stato prorogato al 30 settembre 2022, e quello per la conclusione dei lavori con il c.d. decreto Asset, D.L. 104/2023 art. 24, era stato definitivamente prorogato al 31.12.2023.
Espone ancora l'attore che ad agosto 2022, visto l'approssimarsi del termine del 30.09.2022 per il completamento di almeno il 30% dell'ammontare dei lavori, aveva effettuato, senza esito, vari tentativi di contattare telefonicamente la società finchè, all'inizio di settembre 2022, per il tramite CP_2
di un collaboratore della stessa, era venuto a sapere che la società si trovava in difficoltà tali da non poter adempiere agli impegni assunti con il suddetto contratto preliminare.
Pertanto, per non perdere i benefici fiscali, visto l'imminente scadenza del 30.09.2022 per l'effettuazione di almeno il 30% dei lavori di efficientamento, si era messo alla ricerca di altra società disponibile all'assunzione dell'incarico di General Contractor e cessionario del credito, individuandola nella società che, in data 19.09.2022, aveva provveduto a redigere un nuovo Controparte_3 computo metrico delle stesse opere per l'importo di euro 94.939,05.
Per il tramite della suddetta società, parte attrice era riuscito ad effettuare il 30% dei lavori entro i termini di legge, mentre alcun riscontro era pervenuto dalla Controparte_2
pagina 2 di 6 Pertanto parte attrice ha promosso il presente procedimento affinchè venga dichiara la risoluzione del contratto sottoscritto in data 18.05.2021 per grave inadempimento della convenuta e la CP_2
condanna di questa alla restituzione della somma di euro 2.500,00, ricevuta a titolo di caparra, ed al risarcimento del danno subito, quantificato nell'importo di euro 15.117,34, rappresentato dalla differenza tra il costo delle opere come indicato nel computo metrico del 18.06.2021 (all. 6) ed il costo di quelle indicate nel computo metrico del 19.09.2022 (all. 8 ) entrambi redatti dal tecnico Giancarlo
Avancini.
La convenuta non si è costituita nel presente procedimento e ne è stata dichiarata la Controparte_2
contumacia.
****
Ritiene questo Tribunale che la domanda attorea sia parzialmente fondata e meriti accoglimento nei limiti di cui infra.
Il contratto “preliminare” sottoscritto in data 18 maggio 2021 (doc. 1 di parte attrice) di cui parte attrice invoca la risoluzione per grave inadempimento della ha ad oggetto l'obbligo, per Controparte_2
il committente, di provvedere al versamento di una caparra confirmatoria di euro 2.500,00, effettivamente corrisposta in data 7 giugno 2021 (doc. 5 di parte attrice) a fronte dell'impegno della società convenuta di effettuare le opere legate al cosiddetto superbonus 110% di cui al D.L. 34/2020.
Il suddetto contratto non prevede l'ammontare complessivo dei lavori per i quali, però, era stato redatto il computo estimativo del 18 giugno 2021 dal tecnico incaricato dalla società convenuta in conformità a quanto previsto dal D.M del 6.08.2020 del MISE.
Il contratto preliminare in questione non prevedeva nemmeno un termine di inizio e fine lavori, essendo tale statuizione, con tutta probabilità, demandata al futuro contratto definitivo (art.
2.1. del contratto preliminare).
Di contro, deve ritenersi avverata la condizione di cui al successivo art.
4.2 del citato contratto preliminare che prevede l'efficacia definitiva e vincolante dell'accordo al momento del rilascio della certificazione APE (all. 3 e 4 di parte attrice) da cui derivi per il committente l'accesso al beneficio del
110%. La clausola di cui all'art.
4.2. del contratto prevede infatti che “…..una volta ottenuta la certificazione APE, così come predisposto dal consulente tecnico della General Contractor e fermo restando che da tale certificazione discenda per il committente il diritto al credito di imposta al 110%, il contratto in essere fra le parti e sottoscritto, fatto salvo l'adeguamento dei valori previsti, diventa definitivo e vincolante per entrambe le parti e si procederà all'esecuzione delle opere di riqualificazione energetica”.
pagina 3 di 6 Divenuto definitivo l'originario contratto preliminare, l'importo originariamente corrisposto a titolo di caparra confirmatoria andrà considerato come acconto sui lavori da eseguire.
Considerato che la convenuta contumace è da considerarsi certamente inadempiente agli Controparte_2
obblighi contrattuali assunti, essendo rimasta inerte e silente dopo la presentazione della e Pt_2
finanche dopo la diffida ad adempiere del 22 settembre 2022, il contratto del 18 maggio 2021 va dichiarato risolto per grave inadempimento della società convenuta la quale dovrà restituire la somma di euro 2.500,00 ricevuta quale caparra confirmatoria ma divenuta acconto sul corrispettivo in virtù della intervenuta definitività del vincolo contrattuale ai sensi dell'art.
4.2 del citato contratto del 18 maggio 2021.
Va rigettata invece la domanda di risarcimento del danno richiesto da parte attrice, quantificato nell'importo di euro 15.117,34, quale differenza tra il costo delle opere come indicato nel computo metrico del 18.06.2021 (all. 6) ed il costo di quelle indicate nel computo metrico del 19.09.2022 (all.
8).
Il contratto del 18 maggio 2021, non prevedeva un termine di inizio lavori per l'appaltatrice. L'unico termine individuabile è quello del 30 settembre 2022 entro il quale avrebbe dovuto essere effettuato il
30% dei lavori di efficientamento energetico per non decadere dai benefici fiscali previsti dall'art. 119 del D.L. 34/2020 e successive integrazioni e modificazioni (c.d. super bonus 110%).
Poiché il prezzo delle opere è determinato con riferimento ai massimali di prezzo stabiliti per legge, che vengono periodicamente adeguati tramite decreto ministeriale conformemente alle variazioni del costo dei materiali, tali variazioni si sarebbero avute anche qualora la convenuta avesse Controparte_2
dato inizio ai lavori in tempo utile per rispettare il termine soglia del 30 settembre 2022, posto che il computo metrico del 2022 è stato redatto in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale
14.02.2022.
Ne consegue pertanto che alcun danno è ravvisabile a carico di parte attrice in quanto l'adeguamento dei prezzi, previsto per legge, si sarebbe verificato anche qualora la convenuta avesse adempiuto al contratto del 18 maggio 2021.
E' opportuno inoltre evidenziare che il suddetto contratto fa salvo espressamente (art. 4.2)
l'adeguamento dei valori previsti, circostanza che esclude la sussistenza di un danno a carico dell'attrice per effetto della pretesa ritardata esecuzione dei lavori.
Va, infine, evidenziato che parte attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, ha introdotto una nuova domanda:” - in via subordinata alternativa, per il caso di mancato accertamento e liquidazione del danno nella misura di euro 15.117,34, accertato e dichiarato l'inadempimento della società convenuta, condannare per le ragioni esposte la società al pagamento in favore CP_2
pagina 4 di 6 dell'attore del doppio della caparra ricevuta ai sensi dell'art. 1385 co. 2 cod. civ. ovvero la somma di euro 5.000,00 oltre interessi e rivalutazione”.
In particolare, l'attore ha agito per il recesso e per la restituzione del doppio della caparra;
si tratta di una nuova domanda, tardivamente proposta e, pertanto, inammissibile.
Al riguardo, la Suprema Corte (Sez.U. sentenza del 14/01/2009) ha statuito che “in tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di diritto) ed il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la declaratoria dell'intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), avuto riguardo - oltre che alla disomogeneità esistente tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso ed all'irrinunciabilità dell'effetto conseguente alla risoluzione di diritto - all'incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare
l'instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all'azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito - in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale - di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative”.
Non si ritiene, pertanto, necessario disporre la notifica della nuova domanda al convenuto contumace ai sensi dell'art. 292 c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'attore nella somma di euro
264,00 per spese e di euro 2.552,00 per compensi oltre al rimborso al 15% delle spese generali, oltre
CPA ed IVA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara risolto il contratto del 18 maggio 2021 per inadempimento della convenuta contumace
; Controparte_2
2. Condanna conseguentemente la a restituire a la somma di euro CP_2 Parte_1
2.500,00 oltre interessi nella misura legale dal 7.6.2021 al saldo effettivo;
3. Rigetta la domanda di risarcimento degli ulteriori danni formulata da parte attrice per tutti i motivi esposti;
4. Condanna la a rimborsare a le spese di lite che liquida in € 2.552,00 CP_2 Parte_1
per compensi ed € 264,00 per spese, oltre ad iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
pagina 5 di 6 Così deciso in data 31/01/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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