Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 05/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2038 / 2024
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente a oggetto:
modificazione delle condizioni di divorzio ex art. 473bis.29 c.p.c.; nel procedimento di cui all'epigrafe, proposto da:
nato il [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso/a dall'Avv. ARMENI RITA
-ricorrente contro
ata il 30/07/1955 a TORRE DEL GRECO (NA) Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. LIBBIA FRANCESCA
-resistente nel quale è parte necessaria e ha spiegato intervento il pubblico ministero;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio concordatario celebrato in Torre del Pt_1 CP_1
Greco (NA) in data 01/04/1974;
Con sentenza n. 728/2022 pubblicata in data 24/10/2022 il Tribunale di Asti pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti alle seguenti condizioni:
2) Disporre che, dal momento in cui la sig.ra maturerà il diritto alla pensione erogata da CP_1 parte dell' , l'importo di cui sopra verrà ridotto ad € 300,00 mensili, per l'ipotesi in cui la somma CP_2 corrisposta da detto Istituto sia pari ad € 4.400,00 annui, ovvero, a quel diverso importo che consenta in ogni caso alla sig.ra di godere di un reddito annuo complessivo, portato dalla somma CP_1 dell'assegno divorzile e della pensione, pari ad € 7.200,00 annui, corrispondente a quello attualmente goduto a titolo di assegno di mantenimento;
3) Spese integralmente compensate”;
visto il ricorso telematicamente depositato dal ricorrente in data 08/10/2024 ai sensi dell'art. 473- bis.29 c.p.c., veniva designato il giudice relatore e fissata udienza al 31/12/2024; successivamente, all'udienza del 28/01/2025 le parti addivenivano alle seguenti conclusioni congiunte:
“preso atto che si è avverata la condizione di cui al ricorso per divorzio, avendo la signora CP_1 ampiamente superato l'età minima prevista per ottenere l'assegno sociale erogato dall' , a partire CP_2 dal mese di febbraio 2025 il signor non verserà più alcuna somma a titolo di assegno divorzile Pt_1 in favore della signora la quale si impegna a proporre senza ritardo domanda per l'assegno CP_1 sociale;
laddove l' dovesse successivamente e per qualsivoglia motivo rigettare la domanda CP_2 proposta dalla signora il signor si impegna nuovamente a versare la somma mensile CP_1 Pt_1 di euro 600,00 in favore della stessa a titolo di assegno alimentare sino all'eventuale accoglimento successivo della domanda;
spese compensate”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento posto che:
- l'art. 479bis.29 c.p.c. consente alle parti di chiedere, qualora sopravvengano giustificati motivi, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici;
- le congiunte conclusioni inserite dalle parti sono congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede;
- il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale a parziale modificazione delle condizioni stabilite con la sentenza n. 728/2022 con cui il Tribunale di
Asti ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti alle condizioni di cui in parte motiva, statuisce in esatta conformità alle concordi conclusioni delle parti;
manda alla cancelleria di comunicare. Così deciso in Asti, in data 29/01/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
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