Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2308/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 05/12/2024, nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato al Corso Parte_1 C.F._1
Vittorio Emanuele, n. 112, in Napoli, presso lo studio dell'Avv. Raffi Rossella (c.f.:
dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti C.F._2
- Appellante
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato alla Piazza Munici- Controparte_1 P.IVA_1
pio, n. 1, in Napoli presso l'Avvocatura Municipale, difeso dell'Avv. Squeglia Raffaele
(c.f.: ) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti C.F._3
- Appellato
Sono presenti l'Avv. RAFFI ROSSELLA per parte appellante e l'Avv. SQUEGLIA RAFFAELE per parte Appellata. L'avvocato Raffi esibisce certificazione da cui si evince il passaggio in giudicato della sentenza n.13965/2022, già depositata in atti;
tale circostanza viene verificata e non contestata dall'Avvocato Squeglia. L'avvocato Raffi si impegna in ogni caso a depositare telematicamente in data odierna detta attestazione di passaggio in giudicato. L'avvocato Raffi precisa che la sentenza oggi impugnata reca il n.19606/2021
e non 18606/2021 come erroneamente indicato in citazione, in ragione dell'errata lettura dell'annotazione a penna. L'avvocato Raffi si dichiara antistatario delle spese di lite in relazione ad entrambi i gradi di giudizio e chiede che le spese siano liquidate in suo favore.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
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Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 437 c.p.c. a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 437 c.p.c. nella causa iscritta al n. 2308/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato al Corso Parte_1 C.F._1
Vittorio Emanuele, n. 112, in Napoli, presso lo studio dell'Avv. Raffi Rossella (c.f.:
dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti C.F._2
- Appellante
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato alla Piazza Munici- Controparte_1 P.IVA_1
pio, n. 1, in Napoli presso l'Avvocatura Municipale, difeso dell'Avv. Squeglia Raffaele
(c.f.: ) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti C.F._3
- Appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso tempestivamente depositato in data 28 gennaio 2022 e successiva- mente notificato a controparte unitamente al decreto di fissazione di udienza, il sig.
ha inteso appellare la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. Parte_1
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18606/2021, pubblicata il 2 luglio 2021, non notificata, all'esito del giudizio recante n.
3566/2021, con cui il dott. , su ricorso proposto da contro il Parte_2 Parte_1
avente ad oggetto l'opposizione a verbali di accertamento per Controparte_1
infrazioni al Codice della Strada, ha rigettato la domanda dell'odierno appellante, volta ad ottenere l'annullamento dei predetti atti.
Oggetto dell'impugnativa sono i verbali di accertamento n. ZL20171799022 (cron.
N° 20200799769); n. ZL20171799224 (cron. N° 20200799789); n. ZL20171849760 (cron.
N° 20200821321); n. ZL20171918215 (cron. 20200854606); n. ZL20171918417 (cron. N°
20200854626); n. ZL20171781358 (cron. N° 20200804108); n. ZL20171781742 (cron. N°
20200804147); n. ZL20171961358 (cron. N° 20200865084); n. ZL20171961955 (cron. N°
20200865144), ciascuno dei quali emesso a seguito dell'accertamento della violazione dell'art. 7, commi 9 e 14, c.d.s.
La pretesa avanzata dal sulla base dei verbali di accertamento ammonta CP_1
complessivamente ad euro 877,50.
Con ricorso in opposizione l'odierno appellante introduceva il giudizio dinanzi al
Giudice di Pace il quale, a seguito di istruttoria, decideva come in premessa, conferman- do i verbali sanzionatori e, di conseguenza, condannando l'odierno appellante al paga- mento di complessivi euro 877,50.
La pronuncia del Giudice di Pace evidenziava che il contrassegno rilasciato in fa- vore dell'odierno appellante riportava la data del 21 maggio 2018 e non del 21 maggio
2019, sicché la proroga automatica contenuta nel d.l. n. 18/2021 non poteva avere ad oggetto il suddetto permesso.
Il Giudice in motivazione ha sottolineato che le infrazioni sono state accertate a mezzo di strumenti telematici, con la conseguenza che anche i relativi verbali sono stati redatti a mezzo di strumenti meccanografici. Ciò non ha impedito al Giudice di prime cure di confermarne la validità, anche alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale detti verbali sono muniti di fede privile- giata.
Inoltre, in sede di istruttoria, l'amministrazione, regolarmente costituitasi, ha prodotto i fotogrammi che riproducevano l'autovettura e il numero di targa, dati che
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hanno consentito agli organi amministrativi di risalire al titolare del veicolo.
L'atto di appello, tempestivamente depositato, si articola in quattro motivi.
Con il primo motivo il ricorrente contesta la parte di sentenza nella quale si legge che la parte impugnante «non ha documentato il rilascio del contrassegno relativo all'anno 2019», risultando agli atti unicamente il contrassegno relativo all'anno 2018.
La parte evidenzia, infatti, che agli atti risulta non solo il numero di protocollo del contrassegno riportante l'anno 2019, ma anche la data di scadenza del permesso stesso
(23 maggio 2020) e la targa del veicolo DR 948 XM.
Ciò determinerebbe l'applicabilità al suddetto permesso del decreto-legge già ri- chiamato, che prorogava automaticamente la validità dei permessi e dei nulla osta, e, in via direttamente consequenziale, l'infondatezza della pretesa creditizia data l'illegittimità dei verbali irrogati a danno dell'opponente.
Con il secondo motivo di appello si evidenzia il mancato esercizio, da parte del
Giudice di prime cure, del potere attribuitogli dall'art. 421 c.p.c.
Con il terzo motivo l'appellante si duole della motivazione della sentenza, nella parte in cui il Giudice di prime cure apponeva a motivazione della propria decisione la mancata notificazione al unitamente al decreto di fissazione d'udienza del CP_1
contrassegno di cui si discute, attesa l'assenza di qualsivoglia obbligo in tal senso.
Con il quarto motivo la parte appellante si duole della mancata applicazione del cumulo giuridico, nonostante il codice della strada preveda il medesimo all'art. 198
C.d.S. e risultino sussistenti i presupposti.
In via conclusiva, la parte ha chiesto:
- l'annullamento dei verbali impugnati;
- in via subordinata e solo nella denegata ipotesi di legittimità dei verbali, in applicazione del “cumulo giuridico”, la rimodulazione nel quantum della somma.
Con comparsa di costituzione e risposta, il ha provveduto a Controparte_1
contestare quanto asserito nell'atto di appello.
In particolare, la difesa dell'amministrazione cittadina ha specificato che il varco di accesso alla zona a traffico limitato era stato riattivato in data 11 maggio 2020.
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Per quanto riguarda la mancata applicazione del cumulo giuridico, inoltre, nella comparsa si legge che la norma speciale costituita dall'art. 198, secondo comma, C.d.S. non trova applicazione con riferimento violazione dei divieti di accesso nelle zone a traffico limitato.
In conclusione, il ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1
sentenza.
La causa è stata rinviata all'odierna udienza del 20 gennaio 2025 per la discussio- ne e decisione..
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Ritenuto l'appello ammissibile in quanto tempestivo e sufficientemente specifico,
è possibile passare all'esame nel merito dei motivi di gravame.
Il primo motivo di appello è fondato, atteso che dalla fotocopia del contrassegno valevole come permesso per l'accesso alla z.t.l. appare evidente la data di scadenza, coincidente con il 23 maggio 2020.
Dalla data di scadenza è possibile dedurre che il suddetto permesso rientri tra gli atti della pubblica amministrazione che, per espressa previsione legislativa, sono prorogati fino ai novanta giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza proclamato a causa del quadro epidemiologico illo tempore sussistente.
L'art. 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede a tal pro- posito che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Ciò che rileva ai fini della risoluzione della controversia, in sostanza, non è la data da cui il permesso inizia a decorrere, bensì la scadenza dello stesso, in quanto è quest'ultima ad essere stata presa in considerazione dal legislatore nella sua decretazio- ne d'urgenza ai fini della proroga.
A ulteriore riprova dell'infondatezza della pretesa sanzionatoria vantata dall'amministrazione municipale, inoltre, vi è la data di scadenza indicata dall'estratto
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del sistema informatico dell'amministrazione comunale, che gestisce i permessi per le zone a traffico limitato.
Da esso, infatti, la data di scadenza risulta coincidere con il 30 giugno 2020, data sfalsata in avanti rispetto a quella indicata dal contrassegno, in quanto, come asserisce il ricorrente, il Comune aveva già provveduto alla proroga automatica dei permessi con delibera della Giunta Comunale n. 83 del 17 marzo 2020.
La difesa del sig. , inoltre, ha prodotto in giudizio una sentenza resa dal Pt_1
Giudice di Pace di Napoli all'esito di un giudizio tra le medesime parti e avente ad oggetto una fattispecie perfettamente sovrapponibile al caso in esame.
La statuizione del Giudice di Pace, resa con la sentenza n. 13965/2022, deve ne- cessariamente essere presa in considerazione da questo Tribunale, in ragione dei principi che operano in materia di giudicato esterno.
Quest'ultimo costituisce un istituto di matrice giurisprudenziale andato definiti- vamente consolidandosi nel diritto vivente, che opera ogni qualvolta un punto di fatto dirimente ai fini della controversia ha costituito oggetto di accertamento definitivo tra le parti.
La Corte di Cassazione, a tal proposito, ha specificato che «qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premes- sa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo».
Venendo alla controversia odierna, è possibile affermare che ha costituito ogget- to dell'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato la circostanza per cui il permesso conferito al sig. rientrava tra quelli oggetto di proroga da parte Pt_1
del legislatore nazionale con il decreto-legge n. 18/2020.
Questo costituisce un punto rilevante anche ai fini della questione in esame, atte-
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so che le parti, la causa petendi il petitum della controversia già definita e quella oggetto dell'odierna decisione sono perfettamente sovrapponibili.
Per tali ragioni quanto ha costituito oggetto del giudizio già conclusosi deve darsi per accertato anche nel giudizio instaurato con l'atto di appello in esame.
Può pertanto affermarsi l'avvenuta proroga del permesso in dotazione al sig.
[...]
e, di conseguenza, l'infondatezza della pretesa creditizia vantata dal Parte_3
accolta con la sentenza del Giudice di prime cure. Controparte_1
In ragione dell'accoglimento dell'appello, tutti gli altri motivi di appello risultano assorbiti “in senso proprio” e rispetto ad essi il Giudice non è tenuto ad esprimersi (Cass.
Civ., Sez. Trib., 26 aprile 2023, n. 10993: «l'assorbimento di una domanda in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno»).
Il ricorso, in riforma della gravata sentenza, va, pertanto, accolto e vanno inte- gralmente annullati i verbali di contravvenzione oggetto di impugnativa come sopra individuati.
Le spese di lite relative ad entrambi i giudizi seguono la soccombenza dell'appellato e si liquidano come da dispositivo di ufficio, tenendo conto dello scaglione tariffario corrispondente al valore della controversia e dei valori intermedi tra i minimi ed i medi tariffari, con incremento correlato alla manifesta fondatezza della pretesa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma Parte_1
della sentenza n. n. 18606/2021, emessa il 2 luglio 2021, annulla i verbali di accertamento di violazioni al codice della strada n. ZL20171799022 (cron. N°
20200799769); n. ZL20171799224 (cron. N° 20200799789); n.
ZL20171849760 (cron. N° 20200821321); n. ZL20171918215 (cron.
20200854606); n. ZL20171918417 (cron. N° 20200854626); n.
ZL20171781358 (cron. N° 20200804108); n. ZL20171781742 (cron. N°
7
20200804147); n. ZL20171961358 (cron. N° 20200865084); n.
ZL20171961955 (cron. N° 20200865144);
- condanna il a rifondere all'appellante le spese relative al Controparte_1
giudizio di primo grado, liquidate in euro 350,00 per compenso del difenso- re, oltre rimborso delle spese esenti (contributo unificato ed imposta di bol- lo) ove ne sia documentato il pagamento, rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribu- zione al difensore dichiaratosi antistatario;
- condanna il a rifondere all'appellante le spese relative al Controparte_1
giudizio di appello, che si quantificano in euro 450,00 per compenso del di- fensore, oltre rimborso delle spese esenti (contributo unificato ed imposta di bollo) ove ne sia documentato il pagamento, rimborso delle spese forfet- tarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con at- tribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
È verbale.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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