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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 3964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3964 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
RG. 11070/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, Sezione Seconda, in persona della Dott.ssa Roberta Guardasole, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.11070/2021 di R.G. vertente
TRA
AVV. MICHELE (CF: ), rapp.to e difeso da se Pt_1 C.F._1 stesso e congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Roberto Oratino, in forza di procura allegata all'atto di citazione, domiciliato come in atti;
ATTORE
E
(P.IVA: , in persona dell'Amm.re Controparte_1 P.IVA_1
Unico Dott. rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Carlo Carile e Alessandra Carile, in CP_2 forza di procura allegata alla comparsa di costituzione, domiciliata come in atti;
CONVENUTA
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa dell'Avv. Mariagrazia Mele, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione, domiciliata come in atti;
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
14.01.2025 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato l'avv. chiedeva Parte_2 accertarsi l'esclusiva responsabilità della ai sensi Controparte_1
1 dell'art. 2051 c.c., nella produzione del sinistro dedotto in giudizio e, per l'effetto, condannarsi la predetta Società al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'istante quantificati in euro 20.397,10. A fondamento della pretesa risarcitoria l'attore deduceva:
-di aver partecipato, il giorno 19.09.2020, alla prima giornata del corso biennale obbligatorio di aggiornamento organizzato dall' Organismo di Mediazione CP_4
presso il Renaissance Hotel Mediterraneo, sito in Napoli alla Via Ponte di Tappia,
[...]
n.25 e che al termine dell'evento, alle ore 17.30, mentre si recava verso l'uscita dell'Hotel utilizzando le scale interne, è scivolato cadendo rovinosamente e battendo con la parte interna del braccio sinistro;
- che la causa del sinistro va individuata “nella intrinseca pericolosità della scala interna all'Hotel,
… costituita da gradini in legno (parquet), molto stretti tale da non consentire un appoggio pieno della pianta del piede, a malapena la parte posteriore dello stesso (tallone), inoltre non dotata di un sistema antiscivolo e priva del corrimano, pertanto assolutamente non a norma”;
-che veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Betania di Napoli ove gli veniva diagnosticato: “lussazione traumatica spalla sinistra con deficit neurologico del plesso brachiale da stupor";
-che a seguito e in conseguenza della caduta riportava lesioni personali con postumi invalidanti di carattere permanente nella misura del 9%, oltre ITT e ITP;
-di avere inoltrato richiesta risarcitoria dei danni all'Hotel Mediterraneo il quale lo informava dell'apertura del sinistro da parte della cui inoltrava la Controparte_5 documentazione medica e dalla quale non riceveva riscontro.
Concludeva, quindi, chiedendo di dichiarare la totale responsabilità della Controparte_1
e, per l'effetto, condannare la Società convenuta al risarcimento di tutti i
[...] danni in favore di parte attorea, quantificati in euro 20.397,10, oltre interessi legali e rivalutazione, con vittoria di spese.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, la si Controparte_1 costituiva contestando l'an e il quantum della pretesa risarcitoria avanzata dalla controparte, dichiarava di essere assicurata, per la RCT, con la della quale chiedeva Controparte_5 ed otteneva la chiamata in causa.
La convenuta chiedeva quindi il rigetto dell'avversa Controparte_1 domanda, in subordine, di essere manlevata e tenuta indenne dalla Compagnia evocata in caso di integrale o parziale accoglimento della domanda risarcitoria.
Si costituiva la contestando la domanda attorea in punto di an e di Controparte_5 quantum ed evidenziando che la polizza invocata dalla convenuta chiamante in causa era
2 stata stipulata in coassicurazione con la la Controparte_6 [...]
e la chiedeva dichiararsi, la irritualità, la Controparte_7 Controparte_8 improcedibilità, la improponibilità e la inammissibilità della chiamata in garanzia, nonché il rigetto della domanda attorea e della domanda di manleva avanzata dalla convenuta evocante. In subordine, in caso di accoglimento, totale o parziale della domanda attorea, chiedeva accertarsi e dichiarare la manleva nei limiti dei patti e del massimale previsti nella prodotta polizza assicurativa, nonché entro i limiti della propria quota di rischio, ripartito con le coassicuratrici e CP_6 Controparte_3 Controparte_7
Controparte_8
Nel corso del giudizio, assegnati i termini ex art 183 c.p.c., assunta la prova testimoniale ammessa, alla udienza del 14.01.2025, la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare va rilevata la procedibilità della domanda essendo stato notificato alla a mezzo racc. A\R del 2.10.2020 invito alla Controparte_1 negoziazione assistita.
La domanda spiegata dall'odierno attore va, in punto di qualificazione, ricondotta all'azione di responsabilità civile derivante da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ai sensi del quale
“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. 31/10/2017, n. 25837), ha puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non sia prevedibile da parte del custode.
L'impossibilità di previsione dell'evento che potrebbe esentare il custode da responsabilità, tuttavia, deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell'assenza o meno di colpa del custode;
tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sé un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati.
Quanto al profilo dell'onere probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, il quale sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa, ovvero se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno; spetta invece al custode provare il caso fortuito nei termini di cui sopra.
3 Con particolare riferimento alla fattispecie in oggetto, occorre aggiungere che – come ribadito dalla Suprema Corte – “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e – ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità – dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. n.
11526/2017).
Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. “La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento
(scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte”
(Cass. n. 2660/2013); in tali casi, diversamente da quelli in cui l'evento sia riconducibile al dinamismo della res, aumenta l'incidenza causale, ai fini del fortuito, dell'eventuale comportamento imprudente del danneggiato e quest'ultimo deve provare “che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (Cass. n.
6306/ 2013, Cass. n. 25214/2014).
Tanto premesso, le risultanze istruttorie hanno evidenziato:
- nella cartella n.202005627 dell' del 19.09.2020. è Parte_3 indicato che l'Avv. riportò: "lussazione traumatica spalla sinistra con deficit Pt_1 neurologico del plesso brachiale da stupor (cfr. all. prod. attorea). Il referto di pronto soccorso è un atto pubblico assistito da fede privilegiata e come tale fa piena prova sino a querela di falso che le dichiarazioni sono state rese al pubblico ufficiale, oltre degli altri fatti dal medesimo compiuti o che questi attesti essere avvenuti in sua presenza (cfr. Cass.
18868/2015);
- alla udienza del 22.09.2023, del 01.03.2024 e del 07.05.2024 venivano escussi i testi addotti dall'attore e dalla convenuta e si concludeva l'istruttoria orale;
Il primo teste escusso, indicato dall'attore, , ha dichiarato: “Posso dire che ho visto Tes_1
l'Avv. scendere dalle scale e lamentarsi di un forte dolore dicendomi di essere scivolato sui gradini Pt_1 delle scale ed io stesso l'ho fatto accomodare sul divanetto della Hall per valutare il da farsi…ho chiesto di come fosse successo e lui mi ha detto di essere scivolato sule scale e di non aver trovato un appiglio. ricordo che si tratta di una scala di piccole dimensioni che non era ricoperta da tappeto ma era in prevalenza di legno credo vedendo le foto di ricordami una consistenza simile a quella foto rappresentante il ballatoio. non mi ricordo se ci fosse il corrimano”.
4 Co Il secondo teste, addotto dalla convenuta “ ” sig. , Controparte_1 Testimone_2 ha preliminarmente dichiarato: “sono dipendente dell'albergo dal 2006 attualmente Direttore dell'Hotel Mediterraneo. All' epoca dei fatti ero in servizio come responsabile tecnico degli allestimenti ed ero presente in struttura”. Ha aggiunto: “mi ricordo di essere stato chiamato dalla reception mentre ero in altro locale perché era successo un sinistro”. Al teste vengono mostrate le foto del luogo del sinistro e dichiara: “al momento del sinistro queste erano le condizioni delle scale secondo le foto che mi vengono mostrate e lo stato del pavimento è di marmo”.
Il terzo teste, , indicato dall'attore, ha reso le seguenti dichiarazioni: Testimone_3
“Terminato il corso si sono creati piccoli gruppetti di persone anche per i commenti al corso, io mi ero già avviato nella hall quando ho percepito un tonfo e io unitamente ad altri due tre colleghi tra cui il titolare dell'organismo, ci siamo precipitati verso le scale. eravamo a pochi metri dalle scale e quindi siamo corsi e ho trovato l'attore a terra giù alle scale, molto dolorante”. Il teste aggiunge: “ nel rivedere la foto che mi viene mostrata pur riconoscendo i luoghi posso dire che la foto non corrisponde allo stato dei luoghi del giorno del sinistro in quanto non c'era la striscia di tappeto o moquette e non c'era il corrimano, né posso confermare lo stato di illuminazione che si evince dalla foto, in quanto l' ambiente era molto più buio.”
L'ultimo teste escusso, preliminarmente ha dichiarato: “attualmente mi occupo Testimone_4
Cont di gommoni marini mentre prima svolgevo le mansioni di facchino per la fino a maggio 2022”. Il teste ha poi affermato: “Ricordo che quando è successo l'evento io ero nella hall;
Sono corso verso le scale perché alcune persone avevano riferito che un cliente era caduto ma comunque si era sentito il rumore della caduta”. Poi aggiunge: “Riconosco nelle foto che mi vengono esibite e che sono estratte dal fascicolo della parte convenuta, come foto riguardanti lo stato dei luoghi della scala da tempo anche prima che fossi assunto, quando cioè venivo chiamato solo per determinati eventi, preciso che la guida che insiste sulle scale è costituita da materiale simil moquette, e una striscia di alluminio per bloccare la copertura, confermo che c' era un corrimano. Confermo la presenza di luci laterali ma anche sul soffitto”.
Ciò posto alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni, ed in mancanza di ulteriori elementi, non è emersa, all'esito dell'istruttoria, adeguata prova circa la ricorrenza dei presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c., tenuto conto che sebbene possa ritenersi provato che l'attore sia caduto per le scale così come dedotto in citazione, ( atteso che tutti i testi hanno prestato soccorso e sentito il “ tonfo” nella immediatezza dei fatti e non essendo possibile uno scenario diverso) non può dirsi provato che parte attorea sia caduta a causa di un vizio intrinseco della cosa, ovvero di una condizione della stessa tale da rendere la res pericolosa, ed inevitabile, con la ordinaria prudenza.
Venendo, infatti, all'apprezzamento delle risultanze dell'istruttoria espletata, non vi è prova della intrinseca pericolosità delle scale utilizzate dall'istante e pertanto della riferibilità
5 dell'evento danno alla naturale pericolosità delle stesse e non a mero caso fortuito come delineato in precedenza.
Sul punto, si osserva che, mostrate le foto ritraenti lo stato dei luoghi, i due testi di parte attrice hanno reso dichiarazioni contrastanti. Il primo teste, , rispetto alle foto Tes_1 esibitegli ha dichiarato che la scala era di piccole dimensioni, non ricoperta da tappeto, in legno e non ricorda se ci fosse il corrimano. Il secondo teste addotto da parte attrice,
[...]
, anch'egli non ha riconosciuto lo stato dei luoghi così come riprodotto Testimone_3 dalle foto, dichiarando l'assenza della striscia di tappeto, del corrimano, e della luce, sostenendo, invece, che l'ambiente fosse più buio di quello ritratto.
Pertanto, entrambi i testi non hanno riconosciuto lo stato dei luoghi così come riprodotto dalle immagini fotografiche esibite, fornendo però due rappresentazioni della scala tra loro diverse;
in particolare, per il primo teste, le scale erano non in marmo ma in legno, di piccole dimensioni, senza tappeto e non si sa se era presente o meno il corrimano;
per il secondo teste, invece, le scale erano in marmo (è dato desumere tale dichiarazione non avendo lo stesso contestato le foto da tale punto di vista e non avendo specificato la diversa composizione rispetto alle foto mostrate), non di piccole dimensioni (non avendo specificato il contrario rispetto alle foto) senza striscia di tappeto, senza corrimano e prive di illuminazione.
Per contro, i testi della convenuta, di cui uno ancora dipendente e l'altro dipendente all'epoca dei fatti, in maniera chiara precisa e puntuale, riconoscono nelle foto che vengono loro mostrate lo stato dei luoghi al momento del sinistro ovvero non una piccola scala di legno senza corrimano (come dedotto dall'attore in citazione) ma una scala di grandezza ordinaria, di marmo, con corrimano, moquette, linee di guida ad ogni gradino ed illuminazione inferiore e superiore.
Orbene considerato che le foto esibite ai testi non recano data certa, che l'attore, a sostegno di quanto dichiarato nell'atto introduttivo, non ha prodotto diverse e/o ulteriori riproduzione fotografiche rispetto a quelle allegate dalla convenuta e che non è ipotizzabile che lo stato dei luoghi possa essere stato modificato, nel tempo, subendo variazioni di tale consistenza e rilevanza (da marmo in legno, da gradini più o meno grandi o almeno regolari a gradini piccoli da non consentire “l'appoggio pieno della pianta del piede”), le dichiarazioni rese dai testimoni addotti dall'istante non appaiono congruenti e convergenti tra loro e con gli elementi di prova acquisiti nel corso del procedimento.
Vengono in rilevo profili di divergenza ed inattendibilità delle dichiarazioni rese.
Orbene, osserva la scrivente, che le singole dichiarazioni testimoniali devono essere valutate alla stregua del complessivo materiale probatorio a disposizione del Giudicante, al
6 fine di indirizzare il convincimento in un senso piuttosto che in un altro. Il giudice, in effetti, nel caso in cui sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra oppure ad escludere la credibilità di entrambe (Cass. n.
1547 del 2015).
In caso di contrasto tra le dichiarazioni testimoniali l'attendibilità del teste non deriva soltanto dalla qualità soggettiva che questo riveste, ma dalla oggettiva credibilità del contenuto della sua dichiarazione.
Sul punto occorre tener conto del principio espresso dalla Cassazione, secondo cui “In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (v. Cass. n. 7623/2016; in senso conforme, id. Sez. 2, Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019, secondo cui “in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. E', pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice”).
Ebbene nel caso di specie le testimonianze rese dai testi della convenuta risultano maggiormente attendibili , né la predetta attendibilità risulta compromessa dal rapporto di lavoro dei predetti con la società , atteso che al momento della resa CP_1 testimonianza il sig. non lavorava più per la convenuta e dall'altro la Testimone_4 testimonianza resa dal sig. hanno avuto ad oggetto la conferma di uno stato Testimone_2 dei luoghi come risultante dalla riproduzione fotografica e non la dinamica del sinistro. Tale circostanza unitamente alla inverosimile possibilità che la scala per come descritta in citazione “ piccola scala di legno” sia stata sostituita da una normale scala di marmo, induce a
7 ritenere che le. testimonianze rese dai testi di parte attrice non siano attendibili anche per le contraddizioni presenti tra le stesse e già evidenziate.
Ciò posto, non è emersa, all'esito dell'istruttoria, adeguata prova circa la ricorrenza dei presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta, tenuto conto che non può dirsi provato che parte attrice sia caduta a causa di un vizio intrinseco della cosa, ovvero di una condizione della stessa tale da rendere la res pericolosa, ed inevitabile con la ordinaria prudenza, in quanto lo stato dei luoghi del sinistro, è una normale e regolare scala di marmo la cui possibile scivolosità è eliminata dalla presenza di moquette ben ancorata al suolo da linee guida, munita di corrimano e ben illuminata, e dunque dotata di tutte i dispositivi di sicurezza.
Nel caso di specie, deve ritenersi, sotto il profilo causale, assorbente la condotta di parte attorea come esplicitata in precedenza.
Tutte le suesposte considerazioni inducono a ritenere che una condotta improntata a normale prudenza e cautela nell'uso del bene (dalle risultanze istruttorie è altresì emerso che l'attore era impegnato in una conversazione telefonica e che il cellulare è stato ritrovato a terra dopo la caduta) avrebbe senz'altro evitato la caduta e che quindi il comportamento tenuto dall'attore abbia costituito unico fatto generatore del danno.
La domanda va dunque rigettata, anche ex art. 2043 c.c. stante le motivazioni
(assorbimento del nesso di causalità nella condotta del danneggiato ex art. 1227 c.c.).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore del giudizio come individuato in domanda (euro 20.000,00) secondo i parametri medi cui al DM 55\2014 come attualizzati ai sensi del D.M. 147\2022..
Quanto alle spese del terzo chiamato in causa in garanzia le stesse devono essere poste a carico di chi rimasto soccombente ne ha provocato e giustificato l'intervento in causa e ciò anche se l'attore soccombente non ha formulato alcuna domanda nei confronti del terzo e salva unicamente l'ipotesi in cui l'iniziativa del chiamante si sia rilevata palesemente arbitraria (Cass. Civ. Ordinanza del 17.09.2019 n. 23123; Cass. Civ ordinanza n. 6144 del
7.03.2024)
Si dà atto che le spese di lite vengono ridotte nella misura del 30% in ragione della assoluta non complessità delle questioni giuridiche trattate.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
8 2. condanna l'Avv. alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_2 che liquida nella misura di € 3.553,00 per compensi, Controparte_1 oltre IVA e CPA, se dovuti, e spese generali.
3. condanna l'Avv. alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_2 che liquida nella misura di € 3.553,00 per compensi, oltre Controparte_3
IVA e CPA, se dovuti, e spese generali.
Napoli, 22.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, Sezione Seconda, in persona della Dott.ssa Roberta Guardasole, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.11070/2021 di R.G. vertente
TRA
AVV. MICHELE (CF: ), rapp.to e difeso da se Pt_1 C.F._1 stesso e congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Roberto Oratino, in forza di procura allegata all'atto di citazione, domiciliato come in atti;
ATTORE
E
(P.IVA: , in persona dell'Amm.re Controparte_1 P.IVA_1
Unico Dott. rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Carlo Carile e Alessandra Carile, in CP_2 forza di procura allegata alla comparsa di costituzione, domiciliata come in atti;
CONVENUTA
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa dell'Avv. Mariagrazia Mele, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione, domiciliata come in atti;
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
14.01.2025 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato l'avv. chiedeva Parte_2 accertarsi l'esclusiva responsabilità della ai sensi Controparte_1
1 dell'art. 2051 c.c., nella produzione del sinistro dedotto in giudizio e, per l'effetto, condannarsi la predetta Società al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'istante quantificati in euro 20.397,10. A fondamento della pretesa risarcitoria l'attore deduceva:
-di aver partecipato, il giorno 19.09.2020, alla prima giornata del corso biennale obbligatorio di aggiornamento organizzato dall' Organismo di Mediazione CP_4
presso il Renaissance Hotel Mediterraneo, sito in Napoli alla Via Ponte di Tappia,
[...]
n.25 e che al termine dell'evento, alle ore 17.30, mentre si recava verso l'uscita dell'Hotel utilizzando le scale interne, è scivolato cadendo rovinosamente e battendo con la parte interna del braccio sinistro;
- che la causa del sinistro va individuata “nella intrinseca pericolosità della scala interna all'Hotel,
… costituita da gradini in legno (parquet), molto stretti tale da non consentire un appoggio pieno della pianta del piede, a malapena la parte posteriore dello stesso (tallone), inoltre non dotata di un sistema antiscivolo e priva del corrimano, pertanto assolutamente non a norma”;
-che veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Betania di Napoli ove gli veniva diagnosticato: “lussazione traumatica spalla sinistra con deficit neurologico del plesso brachiale da stupor";
-che a seguito e in conseguenza della caduta riportava lesioni personali con postumi invalidanti di carattere permanente nella misura del 9%, oltre ITT e ITP;
-di avere inoltrato richiesta risarcitoria dei danni all'Hotel Mediterraneo il quale lo informava dell'apertura del sinistro da parte della cui inoltrava la Controparte_5 documentazione medica e dalla quale non riceveva riscontro.
Concludeva, quindi, chiedendo di dichiarare la totale responsabilità della Controparte_1
e, per l'effetto, condannare la Società convenuta al risarcimento di tutti i
[...] danni in favore di parte attorea, quantificati in euro 20.397,10, oltre interessi legali e rivalutazione, con vittoria di spese.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, la si Controparte_1 costituiva contestando l'an e il quantum della pretesa risarcitoria avanzata dalla controparte, dichiarava di essere assicurata, per la RCT, con la della quale chiedeva Controparte_5 ed otteneva la chiamata in causa.
La convenuta chiedeva quindi il rigetto dell'avversa Controparte_1 domanda, in subordine, di essere manlevata e tenuta indenne dalla Compagnia evocata in caso di integrale o parziale accoglimento della domanda risarcitoria.
Si costituiva la contestando la domanda attorea in punto di an e di Controparte_5 quantum ed evidenziando che la polizza invocata dalla convenuta chiamante in causa era
2 stata stipulata in coassicurazione con la la Controparte_6 [...]
e la chiedeva dichiararsi, la irritualità, la Controparte_7 Controparte_8 improcedibilità, la improponibilità e la inammissibilità della chiamata in garanzia, nonché il rigetto della domanda attorea e della domanda di manleva avanzata dalla convenuta evocante. In subordine, in caso di accoglimento, totale o parziale della domanda attorea, chiedeva accertarsi e dichiarare la manleva nei limiti dei patti e del massimale previsti nella prodotta polizza assicurativa, nonché entro i limiti della propria quota di rischio, ripartito con le coassicuratrici e CP_6 Controparte_3 Controparte_7
Controparte_8
Nel corso del giudizio, assegnati i termini ex art 183 c.p.c., assunta la prova testimoniale ammessa, alla udienza del 14.01.2025, la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare va rilevata la procedibilità della domanda essendo stato notificato alla a mezzo racc. A\R del 2.10.2020 invito alla Controparte_1 negoziazione assistita.
La domanda spiegata dall'odierno attore va, in punto di qualificazione, ricondotta all'azione di responsabilità civile derivante da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ai sensi del quale
“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. 31/10/2017, n. 25837), ha puntualizzato che il caso fortuito è ciò che non può prevedersi (mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi), per poi giungere, dopo un'accurata disamina del ruolo della condotta del danneggiato, alla conclusione che anche questa può integrare il caso fortuito ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ma solo purché abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non sia prevedibile da parte del custode.
L'impossibilità di previsione dell'evento che potrebbe esentare il custode da responsabilità, tuttavia, deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell'assenza o meno di colpa del custode;
tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sé un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati.
Quanto al profilo dell'onere probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, il quale sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa, ovvero se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno; spetta invece al custode provare il caso fortuito nei termini di cui sopra.
3 Con particolare riferimento alla fattispecie in oggetto, occorre aggiungere che – come ribadito dalla Suprema Corte – “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e – ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità – dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. n.
11526/2017).
Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. “La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento
(scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte”
(Cass. n. 2660/2013); in tali casi, diversamente da quelli in cui l'evento sia riconducibile al dinamismo della res, aumenta l'incidenza causale, ai fini del fortuito, dell'eventuale comportamento imprudente del danneggiato e quest'ultimo deve provare “che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (Cass. n.
6306/ 2013, Cass. n. 25214/2014).
Tanto premesso, le risultanze istruttorie hanno evidenziato:
- nella cartella n.202005627 dell' del 19.09.2020. è Parte_3 indicato che l'Avv. riportò: "lussazione traumatica spalla sinistra con deficit Pt_1 neurologico del plesso brachiale da stupor (cfr. all. prod. attorea). Il referto di pronto soccorso è un atto pubblico assistito da fede privilegiata e come tale fa piena prova sino a querela di falso che le dichiarazioni sono state rese al pubblico ufficiale, oltre degli altri fatti dal medesimo compiuti o che questi attesti essere avvenuti in sua presenza (cfr. Cass.
18868/2015);
- alla udienza del 22.09.2023, del 01.03.2024 e del 07.05.2024 venivano escussi i testi addotti dall'attore e dalla convenuta e si concludeva l'istruttoria orale;
Il primo teste escusso, indicato dall'attore, , ha dichiarato: “Posso dire che ho visto Tes_1
l'Avv. scendere dalle scale e lamentarsi di un forte dolore dicendomi di essere scivolato sui gradini Pt_1 delle scale ed io stesso l'ho fatto accomodare sul divanetto della Hall per valutare il da farsi…ho chiesto di come fosse successo e lui mi ha detto di essere scivolato sule scale e di non aver trovato un appiglio. ricordo che si tratta di una scala di piccole dimensioni che non era ricoperta da tappeto ma era in prevalenza di legno credo vedendo le foto di ricordami una consistenza simile a quella foto rappresentante il ballatoio. non mi ricordo se ci fosse il corrimano”.
4 Co Il secondo teste, addotto dalla convenuta “ ” sig. , Controparte_1 Testimone_2 ha preliminarmente dichiarato: “sono dipendente dell'albergo dal 2006 attualmente Direttore dell'Hotel Mediterraneo. All' epoca dei fatti ero in servizio come responsabile tecnico degli allestimenti ed ero presente in struttura”. Ha aggiunto: “mi ricordo di essere stato chiamato dalla reception mentre ero in altro locale perché era successo un sinistro”. Al teste vengono mostrate le foto del luogo del sinistro e dichiara: “al momento del sinistro queste erano le condizioni delle scale secondo le foto che mi vengono mostrate e lo stato del pavimento è di marmo”.
Il terzo teste, , indicato dall'attore, ha reso le seguenti dichiarazioni: Testimone_3
“Terminato il corso si sono creati piccoli gruppetti di persone anche per i commenti al corso, io mi ero già avviato nella hall quando ho percepito un tonfo e io unitamente ad altri due tre colleghi tra cui il titolare dell'organismo, ci siamo precipitati verso le scale. eravamo a pochi metri dalle scale e quindi siamo corsi e ho trovato l'attore a terra giù alle scale, molto dolorante”. Il teste aggiunge: “ nel rivedere la foto che mi viene mostrata pur riconoscendo i luoghi posso dire che la foto non corrisponde allo stato dei luoghi del giorno del sinistro in quanto non c'era la striscia di tappeto o moquette e non c'era il corrimano, né posso confermare lo stato di illuminazione che si evince dalla foto, in quanto l' ambiente era molto più buio.”
L'ultimo teste escusso, preliminarmente ha dichiarato: “attualmente mi occupo Testimone_4
Cont di gommoni marini mentre prima svolgevo le mansioni di facchino per la fino a maggio 2022”. Il teste ha poi affermato: “Ricordo che quando è successo l'evento io ero nella hall;
Sono corso verso le scale perché alcune persone avevano riferito che un cliente era caduto ma comunque si era sentito il rumore della caduta”. Poi aggiunge: “Riconosco nelle foto che mi vengono esibite e che sono estratte dal fascicolo della parte convenuta, come foto riguardanti lo stato dei luoghi della scala da tempo anche prima che fossi assunto, quando cioè venivo chiamato solo per determinati eventi, preciso che la guida che insiste sulle scale è costituita da materiale simil moquette, e una striscia di alluminio per bloccare la copertura, confermo che c' era un corrimano. Confermo la presenza di luci laterali ma anche sul soffitto”.
Ciò posto alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni, ed in mancanza di ulteriori elementi, non è emersa, all'esito dell'istruttoria, adeguata prova circa la ricorrenza dei presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c., tenuto conto che sebbene possa ritenersi provato che l'attore sia caduto per le scale così come dedotto in citazione, ( atteso che tutti i testi hanno prestato soccorso e sentito il “ tonfo” nella immediatezza dei fatti e non essendo possibile uno scenario diverso) non può dirsi provato che parte attorea sia caduta a causa di un vizio intrinseco della cosa, ovvero di una condizione della stessa tale da rendere la res pericolosa, ed inevitabile, con la ordinaria prudenza.
Venendo, infatti, all'apprezzamento delle risultanze dell'istruttoria espletata, non vi è prova della intrinseca pericolosità delle scale utilizzate dall'istante e pertanto della riferibilità
5 dell'evento danno alla naturale pericolosità delle stesse e non a mero caso fortuito come delineato in precedenza.
Sul punto, si osserva che, mostrate le foto ritraenti lo stato dei luoghi, i due testi di parte attrice hanno reso dichiarazioni contrastanti. Il primo teste, , rispetto alle foto Tes_1 esibitegli ha dichiarato che la scala era di piccole dimensioni, non ricoperta da tappeto, in legno e non ricorda se ci fosse il corrimano. Il secondo teste addotto da parte attrice,
[...]
, anch'egli non ha riconosciuto lo stato dei luoghi così come riprodotto Testimone_3 dalle foto, dichiarando l'assenza della striscia di tappeto, del corrimano, e della luce, sostenendo, invece, che l'ambiente fosse più buio di quello ritratto.
Pertanto, entrambi i testi non hanno riconosciuto lo stato dei luoghi così come riprodotto dalle immagini fotografiche esibite, fornendo però due rappresentazioni della scala tra loro diverse;
in particolare, per il primo teste, le scale erano non in marmo ma in legno, di piccole dimensioni, senza tappeto e non si sa se era presente o meno il corrimano;
per il secondo teste, invece, le scale erano in marmo (è dato desumere tale dichiarazione non avendo lo stesso contestato le foto da tale punto di vista e non avendo specificato la diversa composizione rispetto alle foto mostrate), non di piccole dimensioni (non avendo specificato il contrario rispetto alle foto) senza striscia di tappeto, senza corrimano e prive di illuminazione.
Per contro, i testi della convenuta, di cui uno ancora dipendente e l'altro dipendente all'epoca dei fatti, in maniera chiara precisa e puntuale, riconoscono nelle foto che vengono loro mostrate lo stato dei luoghi al momento del sinistro ovvero non una piccola scala di legno senza corrimano (come dedotto dall'attore in citazione) ma una scala di grandezza ordinaria, di marmo, con corrimano, moquette, linee di guida ad ogni gradino ed illuminazione inferiore e superiore.
Orbene considerato che le foto esibite ai testi non recano data certa, che l'attore, a sostegno di quanto dichiarato nell'atto introduttivo, non ha prodotto diverse e/o ulteriori riproduzione fotografiche rispetto a quelle allegate dalla convenuta e che non è ipotizzabile che lo stato dei luoghi possa essere stato modificato, nel tempo, subendo variazioni di tale consistenza e rilevanza (da marmo in legno, da gradini più o meno grandi o almeno regolari a gradini piccoli da non consentire “l'appoggio pieno della pianta del piede”), le dichiarazioni rese dai testimoni addotti dall'istante non appaiono congruenti e convergenti tra loro e con gli elementi di prova acquisiti nel corso del procedimento.
Vengono in rilevo profili di divergenza ed inattendibilità delle dichiarazioni rese.
Orbene, osserva la scrivente, che le singole dichiarazioni testimoniali devono essere valutate alla stregua del complessivo materiale probatorio a disposizione del Giudicante, al
6 fine di indirizzare il convincimento in un senso piuttosto che in un altro. Il giudice, in effetti, nel caso in cui sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra oppure ad escludere la credibilità di entrambe (Cass. n.
1547 del 2015).
In caso di contrasto tra le dichiarazioni testimoniali l'attendibilità del teste non deriva soltanto dalla qualità soggettiva che questo riveste, ma dalla oggettiva credibilità del contenuto della sua dichiarazione.
Sul punto occorre tener conto del principio espresso dalla Cassazione, secondo cui “In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (v. Cass. n. 7623/2016; in senso conforme, id. Sez. 2, Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019, secondo cui “in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. E', pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice”).
Ebbene nel caso di specie le testimonianze rese dai testi della convenuta risultano maggiormente attendibili , né la predetta attendibilità risulta compromessa dal rapporto di lavoro dei predetti con la società , atteso che al momento della resa CP_1 testimonianza il sig. non lavorava più per la convenuta e dall'altro la Testimone_4 testimonianza resa dal sig. hanno avuto ad oggetto la conferma di uno stato Testimone_2 dei luoghi come risultante dalla riproduzione fotografica e non la dinamica del sinistro. Tale circostanza unitamente alla inverosimile possibilità che la scala per come descritta in citazione “ piccola scala di legno” sia stata sostituita da una normale scala di marmo, induce a
7 ritenere che le. testimonianze rese dai testi di parte attrice non siano attendibili anche per le contraddizioni presenti tra le stesse e già evidenziate.
Ciò posto, non è emersa, all'esito dell'istruttoria, adeguata prova circa la ricorrenza dei presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta, tenuto conto che non può dirsi provato che parte attrice sia caduta a causa di un vizio intrinseco della cosa, ovvero di una condizione della stessa tale da rendere la res pericolosa, ed inevitabile con la ordinaria prudenza, in quanto lo stato dei luoghi del sinistro, è una normale e regolare scala di marmo la cui possibile scivolosità è eliminata dalla presenza di moquette ben ancorata al suolo da linee guida, munita di corrimano e ben illuminata, e dunque dotata di tutte i dispositivi di sicurezza.
Nel caso di specie, deve ritenersi, sotto il profilo causale, assorbente la condotta di parte attorea come esplicitata in precedenza.
Tutte le suesposte considerazioni inducono a ritenere che una condotta improntata a normale prudenza e cautela nell'uso del bene (dalle risultanze istruttorie è altresì emerso che l'attore era impegnato in una conversazione telefonica e che il cellulare è stato ritrovato a terra dopo la caduta) avrebbe senz'altro evitato la caduta e che quindi il comportamento tenuto dall'attore abbia costituito unico fatto generatore del danno.
La domanda va dunque rigettata, anche ex art. 2043 c.c. stante le motivazioni
(assorbimento del nesso di causalità nella condotta del danneggiato ex art. 1227 c.c.).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore del giudizio come individuato in domanda (euro 20.000,00) secondo i parametri medi cui al DM 55\2014 come attualizzati ai sensi del D.M. 147\2022..
Quanto alle spese del terzo chiamato in causa in garanzia le stesse devono essere poste a carico di chi rimasto soccombente ne ha provocato e giustificato l'intervento in causa e ciò anche se l'attore soccombente non ha formulato alcuna domanda nei confronti del terzo e salva unicamente l'ipotesi in cui l'iniziativa del chiamante si sia rilevata palesemente arbitraria (Cass. Civ. Ordinanza del 17.09.2019 n. 23123; Cass. Civ ordinanza n. 6144 del
7.03.2024)
Si dà atto che le spese di lite vengono ridotte nella misura del 30% in ragione della assoluta non complessità delle questioni giuridiche trattate.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
8 2. condanna l'Avv. alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_2 che liquida nella misura di € 3.553,00 per compensi, Controparte_1 oltre IVA e CPA, se dovuti, e spese generali.
3. condanna l'Avv. alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_2 che liquida nella misura di € 3.553,00 per compensi, oltre Controparte_3
IVA e CPA, se dovuti, e spese generali.
Napoli, 22.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
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