Art. 1. 1. Tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli enti locali e qualsiasi altro ufficio o ente, nel rilasciare attestazioni, certificazioni, dichiarazioni, documenti in genere, a cittadini italiani nati in comuni gia' sotto la sovranita' italiana ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, ai sensi del trattato di pace con le potenze alleate ed associate, quando deve essere indicato il luogo di nascita dell'interessato, hanno l'obbligo di riportare unicamente il nome italiano del comune, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene.
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9 marzo 1989
9 marzo 1989
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- 1. Trib. Venezia, sentenza 31/01/2025, n. 558Provvedimento: […] 19 ottobre 1981, n. 19 e circ. 15 dicembre 1987, n. 14, nelle quali è stato precisato che l'evento della nascita rimane inquadrato nelle condizioni di tempo e di luogo in cui si è verificato. Tale orientamento è stato confermato dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 54, recante "norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al trattato di pace", nel quale è stabilito che tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli entiLeggi di più...
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- art. 1 L. n. 54/1989·
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