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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3736/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. DEL NOCE Parte_1
GAETANO come da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
CUZZUPOLI LUCA come da procura in atti
- resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 9.1.2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e che le parti hanno depositato note di trattazione.
Parte ricorrente ha chiesto accertarsi l'insussistenza del diritto dell a ripetere CP_1
la somma richiesta in data 1.10.2022 a titolo di maggiorazioni sociali indebitamente riscosse per il periodo dal 01/2021 al 11/2022 “sulla pensione inv. civ. con P.IVA_1 decorrenza dal gennaio 2021 al 30 Novembre 2022”.
A sostegno della domanda è stato dedotto:
- che la ricorrente, riconosciuta invalida civile al 100%, beneficiava della pensione di inabilità, prestazione riconosciuta in virtù di pregresso verbale e che in CP_1 sede di revisione l'invalidità era ridotta nella misura dell'80%;
- di aver percepito in buona fede la relativa prestazione assistenziale in attesa dell'esito della revisione ed in ogni caso, non vi era del dolo nella percezione.
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda sulla base del CP_1
fatto che:
- con verbale di revisione regolarmente recapitato alla ricorrente la sua percentuale di invalidità civile veniva ridotta, con decorrenza dal 09/2021, dal
100% al 80% con conseguente indebito della maggiorazione sociale riscossa dal
09/2021 al 11/2022.
2. L'azione proposta va qualificata come azione di accertamento negativo del diritto del convenuto ente previdenziale a ripetere la somma indicata nella comunicazione del 1.10.2022 e relativa alla prestazione in precedenza in godimento (maggiorazione sociale su pensione di inabilità ex l.118/71). Si discute pertanto di indebito assistenziale.
La materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali trova la propria regolamentazione esclusivamente nelle disposizioni dettate per la specifica materia e, segnatamente, nella legge n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; nel D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; nella L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; nel D.P.R. 21 settembre 1994 n.
698, art. 5, comma 5; nel D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L.
8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), nella L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), nella L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); ed infine nel D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, il quale, nel disporre che l' e il CP_1
Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che "Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali".
In particolare, la disciplina dettata dall'art. 3, comma 9, del DL 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) prevede che “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri
e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte e dall'art. l'art. 37 comma 8 (“Verifiche in materia di invalidità civile”) secondo il quale: “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone
l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.
La disciplina richiamata prevede, dunque, esplicitamente la ripetibilità delle somme già dalla visita di verifica che nega il beneficio, dunque con effetti retroattivi rispetto alla data di comunicazione del provvedimento di revoca da parte dell' CP_1
In altri termini, per effetto dell'accertamento sanitario si determina il venir meno di uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione (requisito sanitario), e dunque la decorrenza dell'indebito coincide con l'accertamento sanitario e non con quello della sua successiva comunicazione (cfr. Cass. civ. sez. lav., 19 dicembre
2016, n. 26162). Tanto premesso in generale, nella fattispecie in esame va osservato che l' ha CP_1
documentato la sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario rispetto alla prestazione oggetto di indebito (pensione di inabilità) depositando copia del verbale di revisione del 31.8.2021 regolarmente notificato alla parte ricorrente il
22.9.2021 e, di conseguenza, l' ha provato la carenza, in relazione al periodo CP_1
oggetto di indebito del presupposto per beneficiare della maggiorazione sociale ex
Art. 38 legge 448/2001. Difatti, ai sensi di tale disposizione “
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:
4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di eta' superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione
o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n.
222”.
Non rileva la circostanza che parte ricorrente ha provato nel corso del giudizio di aver impugnato il successivo verbale di revisione e che il procedimento di ATP si è concluso con decreto di omologa del 8.1.2024, posto che in tale decreto viene ripristinata la diversa prestazione (l'assegno mensile di assistenza) e relativo alla successiva revisione del 16.12.2022, ossia relativo una revisione diversa da quella oggetto di giudizio.
Non può ravvisarsi, pertanto, un affidamento incolpevole tutelabile della ricorrente, che è stata posta nella piena consapevolezza della revoca della pensione di inabilità per il venir meno del requisito sanitario.
In presenza del presupposto legittimante il recupero sulla prestazione, costituito dalla sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario rispetto alla prestazione oggetto di indebito, il ricorso va rigettato.
3. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, avendo la parte ricorrente depositato l'autodichiarazione ex art 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: - rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Si comunichi.
Aversa, 10.1.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo