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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/06/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CARTOLARE
Successivamente oggi 25/06/2025 nel procedimento N.R.G. 2019/2025
davanti al Giudice Maddalena Saturni sono comparsi a mezzo note scritte di udienza:
Per , l'Avv. BARATTO ELISABETTA Pt_1
Per nessuno;
Controparte_1
per l'avv. Bisatti. CP_2
Al fine della pratica forense, è presente la dott.ssa . Persona_1
Si dà atto che i procuratori hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte di udienza.
Il Giudice
verificata la regolarità della notifica a ne Controparte_1
dichiara la contumacia;
al termine della camera di consiglio il Giudice da lettura della sentenza come da fogli allegati al presente verbale.
Verbale chiuso ad ore 10.43.
Il Giudice
Maddalena Saturni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 2019/2025
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott.ssa Maddalena
Saturni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. BARATTO Pt_1 P.IVA_1
ELISABETTA ( ) C.F._1
Parte attrice opponente
contro
(c.f. , assistita dall'avvocato Ezio Bisatti CP_2 P.IVA_2
(c.f.
) C.F._2
Parte convenuta opposta
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_3
Parte convenuta opposta contumace
CONCLUSIONI:
per parte attrice:
“in via preliminare sospendere l'esecuzione dell'ordinanza di rilascio
opposta n. cronol. 785/2025 del 27.02.2025 Tribunale di Padova –
Sezione Seconda n. R.G. 5482/2024;
pag. 2/6 - in via principale e nel merito accertare e dichiarare il dolo e la
collusione di in suo danno e, Controparte_3
per l'effetto, dichiarare illegittima e/o inefficace e/o annullare
l'ordinanza di rilascio;
- in subordine nel merito accertare e dichiarare la sussistenza dei
presupposti dell'art. 404, comma 1 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare
illegittima e/o inefficace e/o annullare l'ordinanza di rilascio.
- con vittoria di spese e compensi”.
per parte convenuta:
“in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del Ricorso proposto
dalla ; Parte_1
nel merito:
a) ogni contraria eccezione e domanda disattesa, respingere le domande
proposte con il Ricorso di Parte_1
b) spese e compensi rifusi, con la maggiorazione del 30% ai sensi
dell'art.4, 1° comma bis del D.M. n.55/2014;
a) dichiarare la responsabilità aggravata di ai sensi Parte_1
dell'art.96 c.p.c. e, per l'effetto, condannare la Ricorrente al
risarcimento dei danni da liquidarsi anche via equitativa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'azione promossa da è qualificabile quale opposizione Parte_1
di terzo ex art. 404 c.p.c. alla luce dell'intestazione dell'atto introduttivo (denominato “RICORSO DI TERZO IN OPPOSIZIONE A ORDINANZA
DI RILASCIO PER MOROSITA'”), nonché alla luce dei contenuti del ricorso stesso e delle conclusioni dell'attrice, pure riportate nell'intestazione della sentenza, cui si rimanda.
dichiara infatti di impugnare l'ordinanza emessa ex art. 665 Pt_1
c.p.c. (n. cronol. 785/2025 del 27.02.2025) ad esito del giudizio per convalida di sfratto per morosità n. R.G. 5482/2024 (promosso dalla pag. 3/6 locatrice contro la conduttrice CP_2 Controparte_1
ritenendo che l'ordinanza di rilascio sia frutto del dolo o collusione tra le parti.
L'opposizione in esame è inammissibile.
Fin dal decreto di fissazione di udienza il Tribunale ha sollevato d'ufficio la questione dell'ammissibilità di simile mezzo di impugnazione sulla base del principio di diritto affermato, tra le altre, da Cass. n. 514 del 03/06/1998.
In sede di prima udienza parte ricorrente-opponente nulla ha dedotto sul punto, né alcuna difesa è stata proposta con le note di trattazione scritta del 19.6.2025; l'unica resistente costituita (la locatrice ) ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_2
Il principio di diritto esposto dalla citata pronuncia di legittimità
si attagli al caso di specie:
“L'eventuale illegittimità dell'ordinanza provvisoria di rilascio,
emessa ai sensi dell'art.665 c.p.c. non può essere fatta valere nè con
ricorso in cassazione ai sensi dell'art.111 cost., nè con
l'opposizione di terzo ai sensi dell'art.404 c.p.c., non solo perchè
tale provvedimento è dichiarato non impugnabile dal legislatore, ma
anche perché non avendo natura decisoria non risolve il contrasto sul
diritto fatto valere e perciò non può essere equiparato ad una
sentenza nè può passare in giudicato” (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 03.06.1998 n.514. Conforme: Cass. civ., Sez. III,
04.03.1997 n.1917).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo,
scaglione di valore indeterminato basso (tra 26.000 ed € 52.000,00)
con liquidazione ai minimi di tabella delle fasi studio, introduttiva e decisoria, attesa la semplicità delle questioni trattate.
pag. 4/6 Non sussistono i requisiti per procedere con la condanna ex art. 96
c.p.c., pure chiesta dalla convenuta in quanto aver CP_2
proposto un mezzo di impugnazione inammissibile non configura, di per sé, né dolo né colpa grave;
quanto all'invito contenuto nel decreto di fissazione di udienza (valorizzato dal patrocinio della ) e quindi CP_2
alla preliminare conoscenza della possibile inammissibilità del gravame, si ritiene che anche quando la domanda si appalesa inammissibile o infondata ciò non costituisce “colpa grave”, dovendosi attribuire alla figura dell'art. 96 c.p.c. carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo,
giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost. (Cfr. Cass. n. 19948 del 12/07/2023).
Atteso il rigetto dell'impugnazione (l'opposizione di terzo è
qualificabile quale mezzo di impugnazione c.d. straordinario)
sussistono i requisiti di legge per procedere con il recupero di un importo pari a quello del C.U. dovuto per l'iscrizione a ruolo (art. 3
comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17
L. n. 228/2012).
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione di terzo proposta da Pt_1
;
[...]
2. Condanna a rimborsare in favore di le Parte_1 CP_2
spese del presente procedimento che si liquidano in € 2.905,00
per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'opponente in favore dell'erario di un importo pag. 5/6 ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così in data 25/06/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maddalena Saturni
pag. 6/6
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CARTOLARE
Successivamente oggi 25/06/2025 nel procedimento N.R.G. 2019/2025
davanti al Giudice Maddalena Saturni sono comparsi a mezzo note scritte di udienza:
Per , l'Avv. BARATTO ELISABETTA Pt_1
Per nessuno;
Controparte_1
per l'avv. Bisatti. CP_2
Al fine della pratica forense, è presente la dott.ssa . Persona_1
Si dà atto che i procuratori hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte di udienza.
Il Giudice
verificata la regolarità della notifica a ne Controparte_1
dichiara la contumacia;
al termine della camera di consiglio il Giudice da lettura della sentenza come da fogli allegati al presente verbale.
Verbale chiuso ad ore 10.43.
Il Giudice
Maddalena Saturni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 2019/2025
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott.ssa Maddalena
Saturni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. BARATTO Pt_1 P.IVA_1
ELISABETTA ( ) C.F._1
Parte attrice opponente
contro
(c.f. , assistita dall'avvocato Ezio Bisatti CP_2 P.IVA_2
(c.f.
) C.F._2
Parte convenuta opposta
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_3
Parte convenuta opposta contumace
CONCLUSIONI:
per parte attrice:
“in via preliminare sospendere l'esecuzione dell'ordinanza di rilascio
opposta n. cronol. 785/2025 del 27.02.2025 Tribunale di Padova –
Sezione Seconda n. R.G. 5482/2024;
pag. 2/6 - in via principale e nel merito accertare e dichiarare il dolo e la
collusione di in suo danno e, Controparte_3
per l'effetto, dichiarare illegittima e/o inefficace e/o annullare
l'ordinanza di rilascio;
- in subordine nel merito accertare e dichiarare la sussistenza dei
presupposti dell'art. 404, comma 1 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare
illegittima e/o inefficace e/o annullare l'ordinanza di rilascio.
- con vittoria di spese e compensi”.
per parte convenuta:
“in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del Ricorso proposto
dalla ; Parte_1
nel merito:
a) ogni contraria eccezione e domanda disattesa, respingere le domande
proposte con il Ricorso di Parte_1
b) spese e compensi rifusi, con la maggiorazione del 30% ai sensi
dell'art.4, 1° comma bis del D.M. n.55/2014;
a) dichiarare la responsabilità aggravata di ai sensi Parte_1
dell'art.96 c.p.c. e, per l'effetto, condannare la Ricorrente al
risarcimento dei danni da liquidarsi anche via equitativa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'azione promossa da è qualificabile quale opposizione Parte_1
di terzo ex art. 404 c.p.c. alla luce dell'intestazione dell'atto introduttivo (denominato “RICORSO DI TERZO IN OPPOSIZIONE A ORDINANZA
DI RILASCIO PER MOROSITA'”), nonché alla luce dei contenuti del ricorso stesso e delle conclusioni dell'attrice, pure riportate nell'intestazione della sentenza, cui si rimanda.
dichiara infatti di impugnare l'ordinanza emessa ex art. 665 Pt_1
c.p.c. (n. cronol. 785/2025 del 27.02.2025) ad esito del giudizio per convalida di sfratto per morosità n. R.G. 5482/2024 (promosso dalla pag. 3/6 locatrice contro la conduttrice CP_2 Controparte_1
ritenendo che l'ordinanza di rilascio sia frutto del dolo o collusione tra le parti.
L'opposizione in esame è inammissibile.
Fin dal decreto di fissazione di udienza il Tribunale ha sollevato d'ufficio la questione dell'ammissibilità di simile mezzo di impugnazione sulla base del principio di diritto affermato, tra le altre, da Cass. n. 514 del 03/06/1998.
In sede di prima udienza parte ricorrente-opponente nulla ha dedotto sul punto, né alcuna difesa è stata proposta con le note di trattazione scritta del 19.6.2025; l'unica resistente costituita (la locatrice ) ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_2
Il principio di diritto esposto dalla citata pronuncia di legittimità
si attagli al caso di specie:
“L'eventuale illegittimità dell'ordinanza provvisoria di rilascio,
emessa ai sensi dell'art.665 c.p.c. non può essere fatta valere nè con
ricorso in cassazione ai sensi dell'art.111 cost., nè con
l'opposizione di terzo ai sensi dell'art.404 c.p.c., non solo perchè
tale provvedimento è dichiarato non impugnabile dal legislatore, ma
anche perché non avendo natura decisoria non risolve il contrasto sul
diritto fatto valere e perciò non può essere equiparato ad una
sentenza nè può passare in giudicato” (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 03.06.1998 n.514. Conforme: Cass. civ., Sez. III,
04.03.1997 n.1917).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo,
scaglione di valore indeterminato basso (tra 26.000 ed € 52.000,00)
con liquidazione ai minimi di tabella delle fasi studio, introduttiva e decisoria, attesa la semplicità delle questioni trattate.
pag. 4/6 Non sussistono i requisiti per procedere con la condanna ex art. 96
c.p.c., pure chiesta dalla convenuta in quanto aver CP_2
proposto un mezzo di impugnazione inammissibile non configura, di per sé, né dolo né colpa grave;
quanto all'invito contenuto nel decreto di fissazione di udienza (valorizzato dal patrocinio della ) e quindi CP_2
alla preliminare conoscenza della possibile inammissibilità del gravame, si ritiene che anche quando la domanda si appalesa inammissibile o infondata ciò non costituisce “colpa grave”, dovendosi attribuire alla figura dell'art. 96 c.p.c. carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo,
giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost. (Cfr. Cass. n. 19948 del 12/07/2023).
Atteso il rigetto dell'impugnazione (l'opposizione di terzo è
qualificabile quale mezzo di impugnazione c.d. straordinario)
sussistono i requisiti di legge per procedere con il recupero di un importo pari a quello del C.U. dovuto per l'iscrizione a ruolo (art. 3
comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17
L. n. 228/2012).
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione di terzo proposta da Pt_1
;
[...]
2. Condanna a rimborsare in favore di le Parte_1 CP_2
spese del presente procedimento che si liquidano in € 2.905,00
per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'opponente in favore dell'erario di un importo pag. 5/6 ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così in data 25/06/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maddalena Saturni
pag. 6/6