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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/12/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale monocratico, nella persona del giudice, dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G- 1040/2017 promossa
DA Co
in proprio e in qualità di legale rappresentante della . Parte_1
[...]
con il patrocinio dell'avvocato Gianfranco Salutari Pt_2
RICORRENTE
contro
L' (C.F. Controparte_2
) in persona del legale rappresentante con il patrocinio della dottoressa P.IVA_1
UN TO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e al termine della discussione, il dispositivo della presente sentenza veniva riportato nel verbale d'udienza.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 6 Decr.Lg.vo 150/2011 , in proprio e quale Parte_1
Co legale rappresentante della . , adiva l'intestato Tribunale per proporre opposizione Pt_3 avverso ordinanza n. 627 del 22/12/2016, emessa dall' Controparte_2
, con la quale veniva ingiunto di pagare la somma di euro 69.952,00 a titolo di
[...] sanzioni amministrative per le seguenti violazione
1. articolo 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002 convertito nella Legge 73/2002, come modificato dall'art. 14 del D.L. n. 145/2013 convertito nella L. n. 9/2014 e sanzionato dallo stessa normativa sopra richiamata per un importo da € 1.950,00 ad € 15.600,00 per ciascun lavoratore, maggiorata di € 195,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo, per aver il datore di lavoro, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, impiegato i lavoratori subordinati sotto indicati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro: - nato ad [...] il [...] – occupato dal 17/10/2014 Persona_1 al 21/12/2014 per n. 57 giornate di lavoro “in nero";
- nato nella Rep. Sudafricana il 25/10/1970 – occupato dal Parte_4
26/06/2014 al 24/09/2014 per n. 78 giornate di lavoro “in nero";
- nato ad [...] il [...] – occupato dal Persona_2
26/06/2014 al 31/12/2014 per n. 162 giornate di lavoro “in nero";
I ricorrenti, in particolare, deducevano la nullità del verbale ispettivo perché non era stato CP_ Co fatto alcun accesso ispettivo presso la sede della . Eccepivano Parte_2
l'inesistenza dell'attività commerciale e l'inesistenza del rapporto di lavoro. Affermavano che l'attività di ristorazione non è stata mai avviata, e che il aveva Parte_1 consultato e unicamente per aver Persona_1 Parte_4 Parte_5 informazioni su come poteva essere svolta l'attività di ristorazione. Escludevano lo svolgimento di qualsiasi rapporto di lavoro di , di e di Parte_4 Persona_2
Insistevano nell'asserire che gli stessi si sono limitati a prestare attività di Persona_1 consulenza e dimostrativa senza alcuna remunerazione su come avrebbe dovuto svolgersi l'attività di ristorazione che non è stata mai avviata. Con Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Nel corso del giudizio venivano assunte le prove orali ammesse.
All'udienza di discussione la causa veniva decisa come da dispositivo riportato nel verbale di udienza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato nei limiti e per gli effetti di seguito evidenziati.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità del verbale giacché, come risulta dalla documentazione in atti, sia il verbale unico di accertamento che il verbale di primo accesso sono stati ritualmente notificati, nello specifico il verbale di primo accesso è stato notificato a mani di invece la notificazione del verbale di Parte_1 accertamento è avvenuta per compiuta giacenza presso l'indirizzo di residenza del ricorrente accertato in Avezzano, via Giuseppe Saragat n.55.
L'ordinanza-ingiunzione per cui è causa fonda perciò la propria legittimità nella notificazione rituale del provvedimento.
Né può dirsi che l'ordinanza sia stata notificata fuori termine.
L'iter notificatorio del provvedimento ha avuto inizio il 22/12/2016 e si è perfezionato, solo dopo ripetuti tentativi, in data 21/7/2017.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 6
Inoltre, l'adozione del verbale di accertamento è stato preceduto dall'accesso presso la sede della società, rivelatosi infruttuoso perché risultata inattiva.
Prima di analizzare il merito va disposto lo stralcio della documentazione -irritualmente pervenuta in copia cartacea nel fascicolo di parte ricorrente- in quanto priva di attestazione di avvenuto deposito.
Nel merito, dall'escussione dei testi, risulta che la Direzione Territoriale del Lavoro ha desunto l'impiego dei tre lavoratori irregolari esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori ma non accompagnate da riscontri oggettivi.
Il verbale ispettivo è stato, infatti, redatto dagli ispettori intervenuti in loco, in data
25.06.15, ma che al momento dell'accesso ispettivo non hanno potuto accertare, nell'esercizio di attività lavorativa, alcun lavoratore posto che l'azienda ricorrente risultava essere chiusa.
Ne consegue che gli ispettori non sono intervenuti nell'immediatezza dei fatti né, tantomeno, hanno potuto costatare l'impiego effettivo dei ridetti lavoratori.
In questo caso il verbale non fa piena prova fino a querela di falso perché appunto gli ispettori non hanno accertato direttamente nulla, hanno solo verbalizzato le dichiarazioni rese dai presunti dipendenti.
Sul punto la giurisprudenza ha più volte chiarito che la prova dell'impiego dei lavoratori
”in nero” richiede l'accertamento diretto dell'attività lavorativa oppure, in alternativa, elementi gravi precisi e concordanti idonei a fondare l'illecito amministrativo.
Ne consegue che le dichiarazioni rese ai verbalizzanti hanno natura di mere informazioni e non possono costituire prova del rapporto di lavoro se non corroborate da ulteriori elementi.
La Suprema Corte sul punto ha altresì affermato che le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti da un lavoratore in nero sono da ritenersi insufficienti a provare la pretesa della Amministrazione nei confronti del datore di lavoro per aver avuto alle dipendenze un lavoratore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (Cass. N.19475/2012) .
In materia di lavoro irregolare, quindi, l'onere della prova grava sull'amministrazione che contesta l'illecito, la quale deve fornire elementi obbiettivi e verificabili sull'esistenza della prestazione.
Posto che la presenza fisica dei lavoratori e l'effettivo svolgimento di mansioni costituiscono elementi essenziali dell'accertamento ispettivo ne deriva che, in difetto di accertamento diretto, gli effetti consequenziali non possono solo basarsi su mere presunzioni prive di concreto riscontro.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 6
In ultimo si segnala che per Giurisprudenza oramai consolidata il verbale ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. Civ. ord.8445/2020).
Ne consegue che le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori dell'autorità che espleta funzioni di vigilanza e controllo non hanno, di per sé sole, un valore probatorio precostituito ed il giudice non può porre il solo verbale a fondamento della decisione, infatti, la Cassazione ha sottolineato la necessità di una valutazione complessiva delle evidenze acquisite, incluse le dichiarazioni testimoniali e gli eventuali documenti prodotti dalle parti (Cass. Sez. Lavoro ordinanza n.7801/2024).
Nel caso di specie si rileva che solamente due dei tre lavoratori oggetto di accertamento hanno reso dichiarazioni testimoniali che tuttavia non hanno confermato pienamente quanto dagli stessi dichiarato in sede ispettiva né hanno apportato ulteriori supporti probatori.
In particolare si segnala che detti testi, sebbene davanti agli ispettori hanno fornito numerose informazioni sul presunto lavoro svolto, in corso di causa si sono limitati a dichiarare in maniera del tutto generica di aver lavorato per un dato periodo senza aver sottoscritto alcun contratto di lavoro e senza aver ricevuto la dichiarazione di assunzione.
Si riportano al riguardo le dichiarazioni del teste che sul capitolo n.1 della Persona_1 memoria difensiva ebbe a rispondere: “Conosco in quanto mio amico e Parte_4 come cliente del ristorante. L'ho visto lavorare come aiuto cuoco ma non so precisare il periodo di lavoro. Posso riferire che il sig, mi disse che il sig. Per_2 Parte_4 non era stato regolarmente assunto. Tale circostanza l'ho appresa solo quando io stesso ho cominciato a lavorare presso il ristorante , penso per quanto ricordo Parte_6 che tali circostanze mi sono state riferite nel periodo fine ottobre 2014”; nonché sul capitolo n.2 ebbe a precisare: “Si è vero quanto mi si legge. Ne ho conoscenza diretta in quanto ho lavorato insieme al nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014. Per Per_2 quanto riguarda il periodo precedente mi venne riferito sia da che da Per_2 Parte_4
.”; e, infine, sul cap.3: ”Si è vero, sono io, ho lavorato per il ristorante
[...]
come aiuto cuoco nel periodo indicato senza alcun contratto di Parte_6 lavoro”.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 6
E' evidente che il teste abbia reso dichiarazioni de relato riferendo anche su fatti privi di diretti ed oggettivi riscontri.
Nel caso di specie i due testi non hanno dato alcuna definizione del loro rapporto di lavoro, né degli orari in cui sarebbero stati impegnati nel lavoro, né di chi dava loro le direttive, né di chi esercitava “potere organizzativo, direttivo e disciplinare” tipico del datore di lavoro.
L'altra teste ascoltata ha confermato che la aveva chiuso il locale Tes_1 CP_5 ristorante già nel 2014 posto che a specifica domanda ha precisato “A quel tempo lavoravo presso una signora che abitava nel palazzo dove si trova il locale ristorante e mi risulta che a Giugno 2014 la società aveva cessato l'attività . Il locale era chiuso “.
Ha, poi, confermato il capitolo di prova in ordine all'apertura saltuaria del locale : “ il locale non era aperto sempre, aperto 2 giorni alla settimana e saltuariamente per provare l'attività “ ed ha altresì confermato che i , e hanno Per_2 Pt_4 Per_1 svolto attività saltuaria dichiarando : Si è vero li ho visti saltuariamente perché il locale era spesso chiuso“.
Tali dichiarazioni non solo non offrono elementi per corroborare la pretesa sanzionatoria, ma addirittura risultano contrastanti con le dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori relativamente al periodo nel quale avrebbero svoto la denunciata attività lavorativa in nero.
Ne deriva che l'onere della prova imposto dall' art. 2697 c.c. non è stato assolto dall'Amministrazione con effetto consequenziale che l'accertamento è privo di un fatto materiale osservato, e si fonda su elementi dichiarativi non compiutamente verificati.
Del resto la prova che l'attività di ristorazione fosse effettivamente aperta nel periodo in contestazione non può essere desunta dalla mera produzione della visura camerale.
Pertanto il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'ordinanza d'ingiunzione.
Inoltre, le modalità con cui la vicenda è emersa e le incertezze generate dal quadro probatorio hanno dato luogo ad una situazione di non univoca interpretazione dei fatti, tale da rendere comprensibile l'attivazione del procedimento sanzionatorio da parte dell'Amministrazione.
Tali elementi integrano motivi di carattere oggettivo, idonei a fondare la compensazione delle spese di lite.
Pertanto, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 6
• accoglie il ricorso proposto da e dalla società e per Parte_1 CP_6
l'effetto annulla l'ordinanza d'ingiunzione impugnata n.627 del 22.12.2016;
• spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Avezzano, il 4 Dicembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 6
Il Tribunale monocratico, nella persona del giudice, dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G- 1040/2017 promossa
DA Co
in proprio e in qualità di legale rappresentante della . Parte_1
[...]
con il patrocinio dell'avvocato Gianfranco Salutari Pt_2
RICORRENTE
contro
L' (C.F. Controparte_2
) in persona del legale rappresentante con il patrocinio della dottoressa P.IVA_1
UN TO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e al termine della discussione, il dispositivo della presente sentenza veniva riportato nel verbale d'udienza.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 6 Decr.Lg.vo 150/2011 , in proprio e quale Parte_1
Co legale rappresentante della . , adiva l'intestato Tribunale per proporre opposizione Pt_3 avverso ordinanza n. 627 del 22/12/2016, emessa dall' Controparte_2
, con la quale veniva ingiunto di pagare la somma di euro 69.952,00 a titolo di
[...] sanzioni amministrative per le seguenti violazione
1. articolo 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002 convertito nella Legge 73/2002, come modificato dall'art. 14 del D.L. n. 145/2013 convertito nella L. n. 9/2014 e sanzionato dallo stessa normativa sopra richiamata per un importo da € 1.950,00 ad € 15.600,00 per ciascun lavoratore, maggiorata di € 195,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo, per aver il datore di lavoro, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, impiegato i lavoratori subordinati sotto indicati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro: - nato ad [...] il [...] – occupato dal 17/10/2014 Persona_1 al 21/12/2014 per n. 57 giornate di lavoro “in nero";
- nato nella Rep. Sudafricana il 25/10/1970 – occupato dal Parte_4
26/06/2014 al 24/09/2014 per n. 78 giornate di lavoro “in nero";
- nato ad [...] il [...] – occupato dal Persona_2
26/06/2014 al 31/12/2014 per n. 162 giornate di lavoro “in nero";
I ricorrenti, in particolare, deducevano la nullità del verbale ispettivo perché non era stato CP_ Co fatto alcun accesso ispettivo presso la sede della . Eccepivano Parte_2
l'inesistenza dell'attività commerciale e l'inesistenza del rapporto di lavoro. Affermavano che l'attività di ristorazione non è stata mai avviata, e che il aveva Parte_1 consultato e unicamente per aver Persona_1 Parte_4 Parte_5 informazioni su come poteva essere svolta l'attività di ristorazione. Escludevano lo svolgimento di qualsiasi rapporto di lavoro di , di e di Parte_4 Persona_2
Insistevano nell'asserire che gli stessi si sono limitati a prestare attività di Persona_1 consulenza e dimostrativa senza alcuna remunerazione su come avrebbe dovuto svolgersi l'attività di ristorazione che non è stata mai avviata. Con Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Nel corso del giudizio venivano assunte le prove orali ammesse.
All'udienza di discussione la causa veniva decisa come da dispositivo riportato nel verbale di udienza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato nei limiti e per gli effetti di seguito evidenziati.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità del verbale giacché, come risulta dalla documentazione in atti, sia il verbale unico di accertamento che il verbale di primo accesso sono stati ritualmente notificati, nello specifico il verbale di primo accesso è stato notificato a mani di invece la notificazione del verbale di Parte_1 accertamento è avvenuta per compiuta giacenza presso l'indirizzo di residenza del ricorrente accertato in Avezzano, via Giuseppe Saragat n.55.
L'ordinanza-ingiunzione per cui è causa fonda perciò la propria legittimità nella notificazione rituale del provvedimento.
Né può dirsi che l'ordinanza sia stata notificata fuori termine.
L'iter notificatorio del provvedimento ha avuto inizio il 22/12/2016 e si è perfezionato, solo dopo ripetuti tentativi, in data 21/7/2017.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 6
Inoltre, l'adozione del verbale di accertamento è stato preceduto dall'accesso presso la sede della società, rivelatosi infruttuoso perché risultata inattiva.
Prima di analizzare il merito va disposto lo stralcio della documentazione -irritualmente pervenuta in copia cartacea nel fascicolo di parte ricorrente- in quanto priva di attestazione di avvenuto deposito.
Nel merito, dall'escussione dei testi, risulta che la Direzione Territoriale del Lavoro ha desunto l'impiego dei tre lavoratori irregolari esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori ma non accompagnate da riscontri oggettivi.
Il verbale ispettivo è stato, infatti, redatto dagli ispettori intervenuti in loco, in data
25.06.15, ma che al momento dell'accesso ispettivo non hanno potuto accertare, nell'esercizio di attività lavorativa, alcun lavoratore posto che l'azienda ricorrente risultava essere chiusa.
Ne consegue che gli ispettori non sono intervenuti nell'immediatezza dei fatti né, tantomeno, hanno potuto costatare l'impiego effettivo dei ridetti lavoratori.
In questo caso il verbale non fa piena prova fino a querela di falso perché appunto gli ispettori non hanno accertato direttamente nulla, hanno solo verbalizzato le dichiarazioni rese dai presunti dipendenti.
Sul punto la giurisprudenza ha più volte chiarito che la prova dell'impiego dei lavoratori
”in nero” richiede l'accertamento diretto dell'attività lavorativa oppure, in alternativa, elementi gravi precisi e concordanti idonei a fondare l'illecito amministrativo.
Ne consegue che le dichiarazioni rese ai verbalizzanti hanno natura di mere informazioni e non possono costituire prova del rapporto di lavoro se non corroborate da ulteriori elementi.
La Suprema Corte sul punto ha altresì affermato che le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti da un lavoratore in nero sono da ritenersi insufficienti a provare la pretesa della Amministrazione nei confronti del datore di lavoro per aver avuto alle dipendenze un lavoratore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (Cass. N.19475/2012) .
In materia di lavoro irregolare, quindi, l'onere della prova grava sull'amministrazione che contesta l'illecito, la quale deve fornire elementi obbiettivi e verificabili sull'esistenza della prestazione.
Posto che la presenza fisica dei lavoratori e l'effettivo svolgimento di mansioni costituiscono elementi essenziali dell'accertamento ispettivo ne deriva che, in difetto di accertamento diretto, gli effetti consequenziali non possono solo basarsi su mere presunzioni prive di concreto riscontro.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 6
In ultimo si segnala che per Giurisprudenza oramai consolidata il verbale ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. Civ. ord.8445/2020).
Ne consegue che le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori dell'autorità che espleta funzioni di vigilanza e controllo non hanno, di per sé sole, un valore probatorio precostituito ed il giudice non può porre il solo verbale a fondamento della decisione, infatti, la Cassazione ha sottolineato la necessità di una valutazione complessiva delle evidenze acquisite, incluse le dichiarazioni testimoniali e gli eventuali documenti prodotti dalle parti (Cass. Sez. Lavoro ordinanza n.7801/2024).
Nel caso di specie si rileva che solamente due dei tre lavoratori oggetto di accertamento hanno reso dichiarazioni testimoniali che tuttavia non hanno confermato pienamente quanto dagli stessi dichiarato in sede ispettiva né hanno apportato ulteriori supporti probatori.
In particolare si segnala che detti testi, sebbene davanti agli ispettori hanno fornito numerose informazioni sul presunto lavoro svolto, in corso di causa si sono limitati a dichiarare in maniera del tutto generica di aver lavorato per un dato periodo senza aver sottoscritto alcun contratto di lavoro e senza aver ricevuto la dichiarazione di assunzione.
Si riportano al riguardo le dichiarazioni del teste che sul capitolo n.1 della Persona_1 memoria difensiva ebbe a rispondere: “Conosco in quanto mio amico e Parte_4 come cliente del ristorante. L'ho visto lavorare come aiuto cuoco ma non so precisare il periodo di lavoro. Posso riferire che il sig, mi disse che il sig. Per_2 Parte_4 non era stato regolarmente assunto. Tale circostanza l'ho appresa solo quando io stesso ho cominciato a lavorare presso il ristorante , penso per quanto ricordo Parte_6 che tali circostanze mi sono state riferite nel periodo fine ottobre 2014”; nonché sul capitolo n.2 ebbe a precisare: “Si è vero quanto mi si legge. Ne ho conoscenza diretta in quanto ho lavorato insieme al nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014. Per Per_2 quanto riguarda il periodo precedente mi venne riferito sia da che da Per_2 Parte_4
.”; e, infine, sul cap.3: ”Si è vero, sono io, ho lavorato per il ristorante
[...]
come aiuto cuoco nel periodo indicato senza alcun contratto di Parte_6 lavoro”.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 6
E' evidente che il teste abbia reso dichiarazioni de relato riferendo anche su fatti privi di diretti ed oggettivi riscontri.
Nel caso di specie i due testi non hanno dato alcuna definizione del loro rapporto di lavoro, né degli orari in cui sarebbero stati impegnati nel lavoro, né di chi dava loro le direttive, né di chi esercitava “potere organizzativo, direttivo e disciplinare” tipico del datore di lavoro.
L'altra teste ascoltata ha confermato che la aveva chiuso il locale Tes_1 CP_5 ristorante già nel 2014 posto che a specifica domanda ha precisato “A quel tempo lavoravo presso una signora che abitava nel palazzo dove si trova il locale ristorante e mi risulta che a Giugno 2014 la società aveva cessato l'attività . Il locale era chiuso “.
Ha, poi, confermato il capitolo di prova in ordine all'apertura saltuaria del locale : “ il locale non era aperto sempre, aperto 2 giorni alla settimana e saltuariamente per provare l'attività “ ed ha altresì confermato che i , e hanno Per_2 Pt_4 Per_1 svolto attività saltuaria dichiarando : Si è vero li ho visti saltuariamente perché il locale era spesso chiuso“.
Tali dichiarazioni non solo non offrono elementi per corroborare la pretesa sanzionatoria, ma addirittura risultano contrastanti con le dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori relativamente al periodo nel quale avrebbero svoto la denunciata attività lavorativa in nero.
Ne deriva che l'onere della prova imposto dall' art. 2697 c.c. non è stato assolto dall'Amministrazione con effetto consequenziale che l'accertamento è privo di un fatto materiale osservato, e si fonda su elementi dichiarativi non compiutamente verificati.
Del resto la prova che l'attività di ristorazione fosse effettivamente aperta nel periodo in contestazione non può essere desunta dalla mera produzione della visura camerale.
Pertanto il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'ordinanza d'ingiunzione.
Inoltre, le modalità con cui la vicenda è emersa e le incertezze generate dal quadro probatorio hanno dato luogo ad una situazione di non univoca interpretazione dei fatti, tale da rendere comprensibile l'attivazione del procedimento sanzionatorio da parte dell'Amministrazione.
Tali elementi integrano motivi di carattere oggettivo, idonei a fondare la compensazione delle spese di lite.
Pertanto, le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 6
• accoglie il ricorso proposto da e dalla società e per Parte_1 CP_6
l'effetto annulla l'ordinanza d'ingiunzione impugnata n.627 del 22.12.2016;
• spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Avezzano, il 4 Dicembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 6