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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/10/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. HE De RI Presidente
2) dott. ER GR Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 865 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, rappresentata e difesa dagli Avvocati LO GIUDICE Parte_1
CO e IN GI
- Appellante - C O N T R O
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
- Appellato - E C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avv.ti OLLA MARINA e CERNIGLIARO CP_2
DELIA
- Appellato - All'udienza del 18/09/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palermo in data 11.08.2021
premettendo di aver lavorato quale assistente amministrativo in Parte_1 favore del dal 1.07.2015 sino al 31.08.2018 in virtù di reiterati contratti di CP_3 collaborazione coordinata e continuativa, e di essere infine stata assunta a tempo indeterminato con contratto part-time al 50% a decorrere dal 1° settembre 2018, in virtù di un concorso indetto a norma della legge finanziaria del 2017, e richiamando l'accertamento contenuto nella sentenza n. 759/2018 della Corte d'Appello di Palermo, riguardante la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti in forza dei ripetuti contratti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati con
1 il nel periodo precedente, tra l'1 luglio 2001 ed il 31 agosto 2015, ha CP_1 chiesto riconoscersi la natura subordinata del rapporto anche per il periodo successivo, dichiararsi la conversione del rapporto a tempo indeterminato con la qualifica di assistente amministrativo (profilo B/1) del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) di cui al CCNL comparto scuola e, per l'effetto, dichiararsi il proprio diritto alle correlate differenze retributive (anche a titolo di TFR) e contributive ed alla ricostruzione giuridica dell'anzianità di servizio con conseguente attribuzione della 3^ fascia stipendiale (15 - 20 anni). L' costituitosi in giudizio, aderiva alla domanda di regolarizzazione CP_2 contributiva, previo accertamento dei fatti presupposti. Il restava, invece, contumace. CP_1
Con sentenza n. 531/2023 del 17.02.2022 il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto le domande;
in particolare, riconosciuta la natura subordinata del rapporto, ha condannato l'amministrazione resistente “a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di assistente amministrativo B1 CCNL di comparto, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL tempo per tempo vigente e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al pagamento”; ha, inoltre, condannato l'amministrazione “ad inserire
nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità maturata per il lavoro svolto Parte_1 dall'1 luglio 2001 al 31 agosto 2018”; ha osservato il Tribunale che, a dispetto della veste formale attribuita al rapporto, le modalità concrete di espletamento della prestazione lavorativa avevano assunto inequivocabilmente i caratteri della subordinazione, da ciò scaturendo il diritto alle differenze retributive, ex art. 2126 c.c., tra quanto a lei corrisposto in ragione dei contratti impugnati e le remunerazioni cui avrebbe avuto diritto ove fosse stata inquadrata nel profilo di assistente amministrativo, ivi comprese le progressioni economiche spettanti in ragione dell'anzianità di servizio, da calcolarsi sin dall'inizio del rapporto;
rigettava, invece, la domanda di regolarizzazione contributiva sulla scorta del principio per cui “deve essere esclusa ogni ricaduta di carattere contributivo all'invalidità del rapporto, il quale postula pur sempre un effettivo inquadramento nel ruolo impiegatizio quale causa del sorgere del rapporto previdenziale, nella specie insussistente”, richiamando all'uopo un precedente analogo di questa Corte d'Appello (sent. 782/2018). Per la riforma parziale della suddetta sentenza ha interposto appello Pt_1
[...]
Con il primo motivo censura, anzitutto, la statuizione di rigetto della domanda di regolarizzazione contributiva, richiamando il principio, affermato dalla
2 Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 28251 del 6/11/2018), secondo cui nelle ipotesi di collaborazioni coordinate e continuative nel pubblico impiego, stipulate al di fuori dei presupposti di legge, ove sia riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2126 c.c., in virtù del carattere generale dell'applicazione di tale norma, il trattamento retributivo e previdenziale spettante al lavoratore è quello proprio "di un rapporto di impiego pubblico regolare". Rileva che detto credito contributivo non sarebbe neppure prescritto, per il periodo chiesto in ricorso, in virtù della lettera di messa in mora inviata all' ed al CP_2
Ministero in data 17.03.2020. Con il secondo motivo lamenta l'omessa pronuncia in ordine al riconoscimento del TFR maturato in relazione ai singoli rapporti di collaborazione, riqualificati come di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati dal 1°.07.2001 al 31.08.2018. L' costituitosi in giudizio con memoria depositata il 25.08.2025, si è CP_2 rimesso alle decisioni della Corte in ordine al rapporto in oggetto chiedendo, in caso di accertamento di obbligazioni contributive non ancora prescritte, condannarsi il al loro versamento in proprio favore. CP_1
Il , costituitosi con memoria depositata Controparte_1 in data 8.09.2025, ha eccepito, con riguardo al primo motivo, il giudicato esterno rappresentato dalla sentenza n. 759/2018 di questa Corte e dalla sentenza n. 1216/2016 del Tribunale di Palermo, con cui, con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dalla Cassata nel periodo dal 2001 al 2015, era stata rigettata la domanda di versamento delle differenze contributive, domanda cui la ricorrente aveva espressamente rinunciato in grado di appello con dichiarazione resa all'udienza del 5 luglio 2018; giudicato del quale deduce l'estensione anche ai periodi successivi, trattandosi di un rapporto di durata;
con riferimento al secondo motivo, ne deduce l'inammissibilità non avendo la parte impugnato il carattere generico della condanna disposta dal primo giudice, comprensiva di tutte le differenze retributive maturate e, dunque, - seppur implicitamente – anche del TFR. All'udienza del 18.09.2025, sulle conclusioni delle parti costituite richiamate in epigrafe, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
*** In via preliminare va osservato che sono passate in giudicato tutte le statuizioni dichiarative (relative alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato) e di condanna favorevoli alla lavoratrice, come sopra richiamate, non impugnate in via incidentale dal . CP_1
3 L'esame devoluto a questa fase di gravame è, dunque, circoscritto ai soli profili di doglianza riproposti con l'atto di appello, sopra indicati. Quanto alla spettanza del TFR, sulla cui domanda il Tribunale ha omesso di pronunciare, pare sufficiente richiamare il principio, espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso” (Cass. n. 4360/2023). L'orientamento è consolidato e non v'è motivo di disattenderlo. Ne consegue, in difetto di eccezione di prescrizione, non sollevata dal
, la condanna del appellato al pagamento del TFR maturato in CP_1 CP_1 relazione a tutti i contratti di collaborazione stipulati tra le parti;
la specificazione, nella statuizione di condanna (della cui natura generica l'appellante non si duole e che, pertanto, si conferma di tal genere anche in questo grado), di tale voce retributiva rispetto alla generalità delle altre differenze, non muta il carattere generico della statuizione ma appare, al tempo stesso, necessaria in relazione all'atteggiarsi del rapporto di lavoro intrattenuto tra le parti, costituito da più contratti a tempo determinato, e non invece da un unico rapporto, sicché si impone la necessità di affermare l'insorgenza del diritto de quo in relazione ad ogni singolo rapporto, e rispettivamente alla cessazione di ciascuno. Va, infine, accolta altresì la domanda (già rigettata dal Tribunale) di versamento all' dei contributi previdenziali correlati alle differenze retributive CP_2 accertate, dovendosi qui dare senz'altro continuità all'orientamento già espresso da questa Corte in occasione di diversi precedenti analoghi (v. sent. n. 604/2024 dell'11.07.2024 e successivi conformi) dal quale non si vede motivo di discostarsi. Va, in proposito, disattesa l'eccezione di giudicato esterno sollevata dal in questo grado del giudizio. CP_1
Infatti, nel riformare la sentenza n. 1216/2016 resa dal Tribunale di Palermo (che aveva in toto rigettato le domande – di stabilizzazione, retributive e risarcitorie - proposte da con riferimento ai rapporti di lavoro intrattenuti con il Parte_1
dal 2001 al 2015), questa Corte, con sentenza n. 759/2018 Controparte_1 condannò il al pagamento, in favore della ricorrente, delle “differenze CP_1 retributive tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di assistente amministrativo B1 CCNL di comparto, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di
4 servizio maturata in relazione al CCNL tempo per tempo vigente, e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati, oltre gli interessi legali dalla singole scadenze fino al pagamento” nonché al risarcimento del danno commisurato in 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, omettendo di esaminare la domanda di regolarizzazione contributiva, pure avanzata in ricorso, che non poteva neppure ritenersi implicitamente assorbita dalle statuizione ivi adottate, le quali non costituivano antecedente logico la cui decisione fosse tale da ritenerne precluso l'esame in altro successivo giudizio. Tale domanda, peraltro, non poteva ritenersi rinunciata all'udienza del 5.07.2018, avendo in quella sede l'appellante testualmente dichiarato “di insistere esclusivamente sulle domande concernenti l'accertamento della illegittimità del termine e quindi della sussistenza del rapporto di lavoro di fatto con le conseguenze di cui all'art.2126 c.c., nonché nella domanda di riconoscimento del danno comunitario di cui all'art.36 T.U., dichiarando di rinunciare a tutte le altre domande”; poiché, come già precisato, tra le conseguenze di cui all'art. 2126 c.c. rientra non soltanto l'adeguamento retributivo alla natura delle prestazioni svolte in via di fatto, ma anche la sua diversa copertura previdenziale, ne consegue che tale ultima domanda doveva ritenersi compresa tra quelle cui l'appellante non aveva rinunciato. La circostanza, poi, che su tale specifico capo di domanda la Corte non si sia pronunciata (come è agevole verificare mediante lettura della menzionata sentenza n. 759/2018) consente, come noto, alla parte di scegliere se far valere l'omissione in sede di gravame ovvero riproporre la domanda in un separato giudizio;
ciò in quanto, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale, sicché, riproposta la domanda in diverso giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno” (v. Cass. n. 35382/2022 del 1°.12.2022; Cass. n. 11356/2006). Deve, pertanto, dichiararsi sussistente l'obbligo e pronunciata la relativa condanna nei confronti del appellato, al versamento della contribuzione CP_1 previdenziale maturata sulle differenze retributive accertate dall'1/7/2001 al 31/8/2018; non si è verificata, infatti, alcuna prescrizione, stante l'applicabilità, rispetto alla natura dei rapporti di lavoro accertati, del comma 10 bis dell'art. 3 della Legge 335/95, introdotto dal decreto legge 4/2019, ai sensi del quale “ Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle CP_2 amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e
5 di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2020 , non si applicano fino al 31 dicembre 2025, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore” (cfr. modifiche da ultimo apportate dall'art. 1 comma 2° lett. a) D.L. n. 202/2024). L'esito della lite comporta la condanna del alle spese di questo CP_1 grado, dovendosi confermare la regolazione delle spese di primo grado, mentre la posizione di terzietà dell' suggerisce di compensarle nei suoi confronti. CP_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 531/2023 resa il 17.02.2023 dal Tribunale di Palermo, condanna il
[...]
al pagamento in favore di del TFR Controparte_1 Parte_1 maturato in relazione a tutti i contratti di collaborazione stipulati tra le parti sin dal 2001 ed al versamento all' delle differenze contributive correlate alle maggiori CP_2 retribuzioni accertate dal 1.07.2001 al 31.08.2018. Conferma nel resto la sentenza impugnata. Condanna il a pagare a le Controparte_1 Parte_1 spese di questo grado che liquida per compensi in € 3.473,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori costituiti. Compensa le spese di questo grado nei confronti dell' CP_2
Palermo, 18.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
ER GR HE De RI
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