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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/09/2025, n. 3025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3025 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8215/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Silvia Governatori Presidente dott. ssa Monica Tarchi Giudice Relatore dott. ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8215/2023 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], ivi residente in Parte_1 C.F._1
Signa (FI) Via Primo Maggio n. 1/I, rappresentata e difesa dall'Avv. Letizia Banchelli e dall'Avv.
Chiara Cianfanelli del Foro di Firenze
- ricorrente - nei confronti di
(c. f. ), nato a [...] il 19/0671973, residente in Controparte_1 C.F._2
Parma, via Luigi Musini 35, rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Giovanbattista Cacciatore del foro di
Lecce, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in parma, Strada Mazzini n. 43
- resistente – con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (visto del 26/08/2025) avente ad OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione posta in decisione sulle CONCLUSIONI CONGIUNTE di cui al foglio di pc sottoscritto dalle Parti e dai legali nel corso dell'udienza tenutasi in data 24/09/2025 avanti al Giudice delegato.
pagina 1 di 3 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso proposto in data 6/08/2025, ha chiesto la modifica delle condizioni di Parte_1 separazione dal coniuge omologate dal Tribunale di Firenze con sentenza n. Controparte_1
16808/2024 del 17/10/2024; in particolare, la ha chiesto di essere autorizzata a sottoporre la Pt_1 figlia (nata a [...] in data [...]), anche in assenza dell'assenso dell'altro genitore: 1) a Per_1 visita psicologica specialistica e ad eventuale successivo percorso terapeutico presso professionista anche esterno al SSN, con estensione ad ogni atto necessario o connesso all'esecuzione della valutazione psicologica e dell'eventuale terapia;
2) a visita ginecologica e ad assumere anticoncezionali, come prescritto dal ginecologo incaricato;
la ricorrente ha, altresì, chiesto al
Tribunale di modificare l'attuale regime di affido condiviso della minore ad entrambi i genitori in un affidamento “super esclusivo o rafforzato” della stessa alla madre, stante il disinteresse mostrato dal padre rispetto alle esigenze di vita della figlia e la totale assenza della figura paterna nella vita della figlia a far data dal mese di gennaio 2025; in ultimo, ha chiesto di condannare il al CP_1 risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subìto dalla ricorrente e dalla minore per il proprio comportamento assenteistico e ostruzionistico, da liquidarsi in via equitativa o in altra somma ritenuta di giustizia, nonché il c.d. danno “endofamiliare", ove ravvisato, in favore della ricorrente e della figlia, causato dalla perdurante assenza del padre dalla vita della figlia e conseguente pregiudizio subìto dalla minore a causa della violazione degli obblighi genitoriali in termini di assistenza materiale e morale;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;
in via istruttoria, ha chiesto l'audizione della minore, se ritenuta necessario;
in data 22/09/2025 si è costituito in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso proposto dalla assumendo che l'affidamento esclusivo della Pt_1 figlia alla madre risulterebbe lesivo degli interessi della minore e vessatorio nei propri riguardi;
Per_1 in via istruttoria, ha chiesto l'espletamento di prove orali per provare condotte vessatorie e violente della ricorrente ai danni del resistente, poste in essere nel periodo ottobre/novembre 2024; nel corso dell'udienza di prima comparizione, tenutasi in data 23/09/2025, le Parti ed i legali – su sollecitazione del giudice delegato - hanno rinvenuto un accordo e sottoscritto conclusioni congiunte delle quali hanno chiesto il recepimento, di tal chè il Giudice, previa revoca della delega ai SS.SS. territoriali conferita con il decreto di fissazione di udienza emesso in data 12/08/2025, ha posto la causa in decisione, senza concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate di cui alle conclusioni congiunte sottoscritte dalle
Parti e dai rispettivi legali nel corso dell'udienza del 24/09/2025 meritano accoglimento, in quanto non pagina 2 di 3 contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né al superiore interesse della figlia minorenne Per_1
3. Quanto alle spese di lite, va dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, in ragione dell'accordo raggiunto, così come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, così dispone:
- prende atto delle condizioni concordate di cui alle conclusioni congiunte sottoscritte dalle Parti e dai rispettivi procuratori nel corso dell'udienza del 24/09/2025, provvedendo in conformità;
- dichiara l'integrale compensazione tra le Parti delle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 24/09/2023 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi
La Presidente La Giudice dott. ssa Silvia Governatori dott.ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della Cancelleria.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Silvia Governatori Presidente dott. ssa Monica Tarchi Giudice Relatore dott. ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8215/2023 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], ivi residente in Parte_1 C.F._1
Signa (FI) Via Primo Maggio n. 1/I, rappresentata e difesa dall'Avv. Letizia Banchelli e dall'Avv.
Chiara Cianfanelli del Foro di Firenze
- ricorrente - nei confronti di
(c. f. ), nato a [...] il 19/0671973, residente in Controparte_1 C.F._2
Parma, via Luigi Musini 35, rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Giovanbattista Cacciatore del foro di
Lecce, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in parma, Strada Mazzini n. 43
- resistente – con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (visto del 26/08/2025) avente ad OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione posta in decisione sulle CONCLUSIONI CONGIUNTE di cui al foglio di pc sottoscritto dalle Parti e dai legali nel corso dell'udienza tenutasi in data 24/09/2025 avanti al Giudice delegato.
pagina 1 di 3 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso proposto in data 6/08/2025, ha chiesto la modifica delle condizioni di Parte_1 separazione dal coniuge omologate dal Tribunale di Firenze con sentenza n. Controparte_1
16808/2024 del 17/10/2024; in particolare, la ha chiesto di essere autorizzata a sottoporre la Pt_1 figlia (nata a [...] in data [...]), anche in assenza dell'assenso dell'altro genitore: 1) a Per_1 visita psicologica specialistica e ad eventuale successivo percorso terapeutico presso professionista anche esterno al SSN, con estensione ad ogni atto necessario o connesso all'esecuzione della valutazione psicologica e dell'eventuale terapia;
2) a visita ginecologica e ad assumere anticoncezionali, come prescritto dal ginecologo incaricato;
la ricorrente ha, altresì, chiesto al
Tribunale di modificare l'attuale regime di affido condiviso della minore ad entrambi i genitori in un affidamento “super esclusivo o rafforzato” della stessa alla madre, stante il disinteresse mostrato dal padre rispetto alle esigenze di vita della figlia e la totale assenza della figura paterna nella vita della figlia a far data dal mese di gennaio 2025; in ultimo, ha chiesto di condannare il al CP_1 risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subìto dalla ricorrente e dalla minore per il proprio comportamento assenteistico e ostruzionistico, da liquidarsi in via equitativa o in altra somma ritenuta di giustizia, nonché il c.d. danno “endofamiliare", ove ravvisato, in favore della ricorrente e della figlia, causato dalla perdurante assenza del padre dalla vita della figlia e conseguente pregiudizio subìto dalla minore a causa della violazione degli obblighi genitoriali in termini di assistenza materiale e morale;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;
in via istruttoria, ha chiesto l'audizione della minore, se ritenuta necessario;
in data 22/09/2025 si è costituito in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso proposto dalla assumendo che l'affidamento esclusivo della Pt_1 figlia alla madre risulterebbe lesivo degli interessi della minore e vessatorio nei propri riguardi;
Per_1 in via istruttoria, ha chiesto l'espletamento di prove orali per provare condotte vessatorie e violente della ricorrente ai danni del resistente, poste in essere nel periodo ottobre/novembre 2024; nel corso dell'udienza di prima comparizione, tenutasi in data 23/09/2025, le Parti ed i legali – su sollecitazione del giudice delegato - hanno rinvenuto un accordo e sottoscritto conclusioni congiunte delle quali hanno chiesto il recepimento, di tal chè il Giudice, previa revoca della delega ai SS.SS. territoriali conferita con il decreto di fissazione di udienza emesso in data 12/08/2025, ha posto la causa in decisione, senza concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate di cui alle conclusioni congiunte sottoscritte dalle
Parti e dai rispettivi legali nel corso dell'udienza del 24/09/2025 meritano accoglimento, in quanto non pagina 2 di 3 contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né al superiore interesse della figlia minorenne Per_1
3. Quanto alle spese di lite, va dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti, in ragione dell'accordo raggiunto, così come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, così dispone:
- prende atto delle condizioni concordate di cui alle conclusioni congiunte sottoscritte dalle Parti e dai rispettivi procuratori nel corso dell'udienza del 24/09/2025, provvedendo in conformità;
- dichiara l'integrale compensazione tra le Parti delle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 24/09/2023 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi
La Presidente La Giudice dott. ssa Silvia Governatori dott.ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della Cancelleria.
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