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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/11/2025, n. 3138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3138 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1452/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanna Ferrero Presidente dott. Silvia Brat Consigliere rel. dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1452/2025 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA ZELASCO 1, BERGAMO, presso lo studio dagli avvocati MATTEO A. GREGIS e CHIARA SANGALLI, che la rappresentano e difendono come da delega in atti appellante contro pagina 1 di 16 (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 P.IVA_2
CALDIROLA 6Y, 20126, MILANO, presso lo studio dell'avv. BERNINI ASTI
IN AR, che la rappresenta e difende come da delega in atti appellata
avente ad oggetto: Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili. sulle seguenti conclusioni.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO - In totale riforma della sentenza n. 3063/2025
– n. 3274/2025 Repert., notificata il 14 aprile 2025, resa nel giudizio rubricato al n.
25314/2024 R.G. dal Tribunale di Milano, Sig. Giudice dott. Claudio Tranquillo, emessa in data 10 aprile 2025 e pubblicata in pari data ed in accoglimento del presente appello, annullare e/o modificare e/o riformare la sentenza appellata nella parte in cui “respinge la pretesa di nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e “condanna nei confronti di
[...] Parte_1 CP_1
al pagamento di € 11.000,00 oltre spese generali 15% e c.p.a.” e per
[...]
l'effetto, accogliere le domande formulate da Parte_1
nel primo grado di giudizio che si riportano: “In via principale nel merito: -
[...]
accertare e dichiarare l'inadempimento di c.f. - p.iva Controparte_1
, anche nella persona della sua procuratrice speciale P.IVA_2 [...]
c.f. - p.iva , in relazione alle obbligazioni Parte_2 P.IVA_3
assunte con la scrittura sottoscritta nel mese di luglio 2022 (cfr. doc. n. 1) nei confronti di ed in particolare accertare e dichiarare Parte_1
l'illegittimità della cancellazione da parte dell'odierna convenuta dell'ipoteca iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Bergamo in data 17 giugno 2013 al n. reg. gen. 24819
e n. reg. part. 3824 sull'immobile di proprietà del signor e della moglie Parte_3
sito in Cenate (Bg), in quanto contraria alle pattuizioni raggiunte Controparte_2
pagina 2 di 16 dalle parti (cfr. doc. n. 1); - accertato e dichiarato il sopra illustrato inadempimento ed in particolare accertata e dichiarata l'illegittimità della cancellazione dell'ipoteca sopra dettagliata in quanto contraria alle pattuizioni raggiunte dalle parti (cfr. doc. n. 1), per l'effetto ed in ogni caso condannare c.f. - p.iva Controparte_1
, al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi da P.IVA_2 Parte_1
danni quantificati in euro 112.790,94 per tutti i motivi dedotti in
[...]
narrativa, e dunque alla corresponsione in favore dell'attrice di detto importo, ovvero al pagamento della diversa maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del 3 gennaio 2024 (cfr. doc. n. 7) sino alla data di notificazione del presente atto ed oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. da quest'ultima data all'effettivo soddisfo, il tutto entro i limiti per i quali si è provveduto al pagamento del contributo unificato”; - emettere ogni altra statuizione e/o declaratoria del caso anche conseguente all'accoglimento del presente appello. IN VIA ISTRUTTORIA Si ritiene che la presente causa non necessiti di istruttoria avendo 23 fornito tutti gli elementi di diritto Parte_1
fondanti le proprie domande nonché avendo compiutamente offerto elementi idonei a dimostrare documentalmente (oltre che ex art. 115 c.p.c.): a) la sottoscrizione dell'accordo del 26.07.2022 (cfr. doc. n. 1 allegato all'atto di citazione - fascicolo n.
2531/2024 R.G., allegato al presente giudizio quale doc. n. 1); b) l'avvenuto pagamento da parte di in favore di dell'importo di € 135.000,00 (cfr. Parte_1 Controparte_1
doc. n. 6 allegato all'atto di citazione - fascicolo n. 2531/2024 R.G., allegato al presente giudizio quale doc. n. 1); c) la tempestiva e corretta surrogazione ex art. 1201 c.c.; d)
l'avvenuta rinuncia agli atti della procedura esecutiva ex art. 629 c.p.c. da parte di
[...]
; e) l'intervento, in data 12 ottobre 2022, nella procedura esecutiva da parte CP_1
di ; f) l'avvenuto incasso da parte di del solo importo di € Parte_1 Parte_1
21.013,79 ottenuto in fase distributiva del ricavato quale creditore surrogatosi ex art. 1201 c.c.; g) l'avvenuta cancellazione da parte dell'appellata motu proprio dell'ipoteca pagina 3 di 16 posta a garanzia del credito ed il conseguente declassamento di a creditore Parte_1
chirografario anziché ipotecario di primo grado;
h) il danno subito da , Parte_1
consistito nel mancato riconoscimento del privilegio ipotecario di primo grado, ammontante ad euro 112.790,94 (euro 133.804,73 ossia somma precettata da cui detrarre euro 21.013,79 ottenuti in sede di riparto). IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze legali dei due gradi di giudizio, oltre anticipazioni e rimborso forfettario al
15% ed accessori come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, previa ogni declaratoria e condanna del caso, così giudicare. In via preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., non sussistendo alcuna ragionevole probabilità di accoglimento;
- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata per tutti i motivi indicati in narrativa;
Nel merito, in via principale: Rigettare il promosso appello stante l'infondatezza dei motivi esposti da parte appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 3063/2025, n. 3274/2025 repert., emessa in data 10.04.2025 e pubblicata in pari data, dal Tribunale di Milano, Giudice Dott. Tranquillo. Con vittoria di spese e competenze come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 3063/2025 il Tribunale di Milano respingeva la domanda formulata da con la quale l'attrice Parte_1
chiedeva accertarsi l'inadempimento della convenuta Controparte_1
quanto alle obbligazioni assunte con la scrittura redatta in data 26.7.2022. In
pagina 4 di 16 ragione dell'accertata soccombenza, il giudice di prime cure condannava l'attrice alla rifusione delle spese processuali in favore della convenuta.
2. In particolare, (d'ora innanzi Parte_1
indicata anche “ ”) esponeva che, in forza dell'accordo sopra citato, Parte_1
si era impegnata a corrispondere alla convenuta la somma di € 135.000,00 a saldo e stralcio dell'esposizione debitoria di si trattava del mutuo Parte_3
fondiario dell'importo originario di € 130.000,00, stipulato da quest'ultimo con la e garantito da ipoteca di primo grado per Controparte_3
l'importo di € 260.000,00, ipoteca iscritta presso l'Agenzia del Territorio di
Bergamo in data 17.06.2013 al n. 3824 di formalità particolare sull'immobile di proprietà dei signori – mutuatario – e – Parte_3 CP_2 Controparte_2
terza datrice di ipoteca – sito in Cenate Sopra (BG).
3. Secondo la prospettazione attorea, si impegnava, una volta CP_1
contabilizzato il predetto importo di €135.000,00, a depositare istanza di rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare n. 134/2020 R.G.E., dalla società precedentemente instaurata innanzi al Tribunale di Bergamo, consentendo, altresì, al terzo pagatore di potersi surrogare ai sensi dell'art. 1201 c.c. nel Parte_1
credito. Ciò per come risultante dal punto n. 2 dell'accordo, del seguente tenore:
“resta inteso che, a seguito della contabilizzazione del suddetto importo, verrà depositata istanza di rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare n. RGE
134/2020, pendente dinanzi al Tribunale di Bergamo, considerando altresì definita ogni obbligazione assunta dagli odierni istanti e con possibilità di surroga nel credito ex art. 1201 c.c. da parte dell'effettivo pagatore”.
4. Quanto alle garanzie che assistevano il credito, le parti convenivano espressamente che “resteranno ferme le garanzie che assistono il credito medesimo”. Ed ancora:
“per quanto riguarda la cancellazione dell'ipoteca a suo tempo iscritta presso
l'Agenzia del Territorio di Bergamo, […] a seguito dell'integrale contabilizzazione pagina 5 di 16 dell'intero importo pattuito, a seguito di Vs esplicita richiesta, procederemo alla cancellazione ipotecaria secondo le modalità previste dall'art. 40bis T.U.B. […] Si precisa altresì che, qualora nelle more optaste per la cancellazione a mezzo atto notarile dinanzi a Notaio da Voi indicato, le spese relative ai necessari incombenti, ivi comprese quelle notarili […] saranno a Vs esclusivo carico”.
5. In esecuzione del predetto accordo, provvedeva a corrispondere Parte_1
l'importo concordato a mezzo di bonifico bancario (data regolamento 29.07.2022,
TRN 0306939880201110485279052470IT), indicando nella causale quanto previsto nella scrittura privata (“ – NDG 15301196393”). Parte_3 CP_1
invece, in data 01.08.2022, rilasciava atto di quietanza e, in data 03.08.2022, depositava istanza di rinuncia agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 629 c.p.c..
6. In data 12.10.2022, interveniva nella procedura esecutiva di cui sopra. Parte_1
Tuttavia, procedeva alla cancellazione dell'ipoteca di primo grado CP_1
iscritta sul bene immobile staggito, con la conseguenza che, nella successiva fase distributiva della procedura esecutiva immobiliare, otteneva Parte_1
l'assegnazione del solo importo di € 21.013,79, in quanto creditrice chirografaria.
Pertanto, la società attrice agiva giudizialmente, intimando a dapprima, CP_1
il risarcimento in via stragiudiziale e, poi, incardinando una procedura di mediazione avanti alla Camera Arbitrale di Milano, conclusasi, tuttavia, con verbale negativo.
7. Il giudice di prime cure, definendo il giudizio come sopra indicato sub n. 1, riteneva che la surroga di cui all'art. 1201 c.c. non si fosse perfezionata, così argomentando:
“la stessa […] deve avvenire per legge contestualmente ed espressamente al momento del pagamento. Si può discutere della natura dell'atto, ma per certo la stessa richiede un atto di volontà da parte del creditore soddisfatto: è lui che può surrogare nei suoi diritti il terzo adempiente […]. Nel caso di specie invece parte odierna attrice lo ha fatto in proprio, tramite l'atto di intervento, nel quale si accampa come lo stesso integri surroga;
quest'ultimo però non integra la fattispecie pagina 6 di 16 dell'art. 1201 c.c. Del resto, la pretesa surroga sarebbe avvenuta a distanza temporale dal pagamento, il che non è ammissibile. La contemporaneità della surroga si impone anche se il credito garantito da ipoteca viene saldato ma nulla si dice sulla garanzia ipotecaria, ammettere una surroga successiva significherebbe fare dell'ipoteca una garanzia meramente formale che, per così dire, resta sospesa ovvero in cerca di un creditore. Ma un gravame iscritto sui pubblici registri ed avente efficacia reale non può esistere in difetto di un credito garantito;
altrimenti sarebbe un inammissibile intralcio alla circolazione giuridica. L'iscrizione dell'ipoteca non può essere riempita di significato (ossia riferita ad un credito) per effetto di una vicenda traslativa del credito successiva al suo adempimento. La contemporaneità della surroga serve proprio per chiarire che né il credito, benché pagato, né l'eventuale garanzia, accessoria al primo, sono venuti meno per estinzione a seguito di adempimento del debito. Quindi, in sintesi: nessuna surroga ex art. 1201 c.c., che del resto configurava una mera possibilità. Né sul punto assumono rilievo le determinazioni del giudice dell'esecuzione”. Ancora, relativamente alla ragione pratica del contratto, affermava il giudice di prime cure che “se davvero il subentro nella garanzia fosse stata la ragione pratica del contratto ovvero un elemento essenziale della stessa, della stessa non si sarebbe parlato in termini così generici e potenziali” e che “l'ultimo periodo ('resteranno ferme le garanzie che assistono il credito medesimo') non ha il significato preteso da parte attrice, né per il vero è rilevante ai fini della decisione. Come si evince dalla prima parte del capoverso, il senso è che l'accordo in questione (predisposto dalla convenuta, sia pure a mezzo di procuratore), i.e il ritiro della procedura esecutiva in cambio del pagamento di un minus, non integra una novazione. Il debito della terza resta fermo. in altri termini, non ha inteso rinunciare al credito 'in Parte_4
cambio' del credito verso;
puramente e semplicemente. Se 23 Parte_1 Parte_1
pagina 7 di 16 pagherà, bene, ma nel frattempo, ovviamente, la garanzia del credito (i.e. l'ipoteca) resta ferma”.
8. Avverso la predetta sentenza proponeva appello, chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle domande formulate nel primo grado del giudizio.
9. In giudizio si costituiva che chiedeva, in via preliminare, l'accertamento CP_1
e la dichiarazione dell'inammissibilità dell'appello e, nel merito in via principale, la conferma della sentenza gravata.
10. All'udienza di prima comparizione del 7 ottobre 2025, il giudice istruttore dava atto della dichiarazione di rinuncia alla richiesta di sospensiva di e, visti gli Parte_1
artt. 350bis e 127ter c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni, rinviando la causa all'udienza del 4 novembre 2025, previa concessione di termine per note conclusionali sino al 21 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. I motivi sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
a. erroneo ed illogico rigetto della domanda di risarcimento danni avanzata da a fronte dell'inadempimento di alle obbligazioni assunte Parte_1 CP_1
con la sottoscrizione dell'accordo del 26.07.2022 – omesso e/o erroneo esame di fatti decisivi ai fini del decidere (surrogazione preventiva ex art. 1201 c.c. di nei diritti di nei confronti del debitore signor Parte_1 CP_1 Pt_3
- violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c. nonché dell'art. 1201
[...]
c.c.;
b. illegittima ed errata condanna di alla Parte_1
rifusione delle spese di lite.
12. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato la domanda risarcitoria proposta pagina 8 di 16 nei confronti di ritenendo che la surroga ex art. 1201 c.c. non si fosse CP_1
perfezionata.
13. In primo luogo, a parere della difesa di , il giudice delle prime cure non Parte_1
ha interpretato in maniera corretta il contenuto dell'accordo del 26.07.2022. In particolare, ha omesso di considerare che consentiva al terzo pagatore in CP_1
via preventiva e anticipata di potersi surrogare ex art. 1201 c.c. nel credito e ha, conseguentemente, erroneamente inteso la “contemporaneità” della surroga come coincidenza cronologica tra il rilascio della quietanza e la dichiarazione di surrogazione, e non come manifestazione della volontà del creditore di surrogare il solvens al tempo del pagamento, il che non esclude che si possa avere surrogazione quando essa sia concordata prima del pagamento.
14. Nel caso di specie, secondo , l'effetto della successione del terzo nel lato Parte_1
attivo del rapporto obbligatorio si era prodotto automaticamente al momento del pagamento dell'importo dovuto al creditore surrogante ( , ossia il CP_1
29.07.2022 allorquando l'odierna appellante aveva provveduto al pagamento in favore di dell'importo pattuito di € 135.000,00. CP_1
15. In secondo luogo, l'odierna appellante deduce come il giudice di prime cure abbia omesso di interpretare il contratto alla luce della “ragione pratica” dell'operazione negoziale alla quale le parti miravano e, segnatamente: da un lato, la soddisfazione immediata da parte di delle proprie ragioni creditorie senza la necessità CP_1
di attendere le tempistiche del riparto in fase esecutiva;
dall'altro lato, la certezza in capo al soggetto pagatore di conseguire l'integrale soddisfazione del Parte_1
relativo credito sul ricavato della vendita in via privilegiata (stante l'iscrizione ipotecaria).
16. OPINIONE DELLA CORTE SUL MOTIVO SUB. 12 a. Il primo motivo di appello è infondato.
pagina 9 di 16 17. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1201 c.c., il legislatore ha previsto e richiesto la sussistenza di due elementi: il pagamento del terzo e la dichiarazione di surroga fatta dal creditore in modo espresso e contestualmente al pagamento. Sul punto, si evidenzia come la valutazione circa l'opportunità di surroga sia rimessa esclusivamente al creditore, a nulla rilevando l'intenzione del solvens. In questo senso, quindi, nessuna rilevanza deve essere data all'atto di intervento con surroga ex art. 1201 c.c. nella procedura esecutiva del 12.10.2022, nel quale si legge che “con il presente atto interviene in giudizio la Controparte_4
[…] al fine di surrogarsi, come in effetti si surroga, nei
[...]
diritti di nei soli confronti del Signor ai sensi Controparte_1 Parte_3
e per gli effetti dell'art. 1201 c.c.” (doc. 5 fascicolo di primo grado di parte attrice, pag. 3).
18. Il legislatore richiede, infatti, che la surrogazione sia effettuata in modo espresso e contestualmente al pagamento. Circa le modalità in cui deve essere fatta detta dichiarazione, la lettera legis non prescrive il rispetto di particolari forme sacramentali. Ciò che rileva, invero, è la palese ed effettiva volontà del creditore di surrogare il solvens nel proprio credito verso il debitore originario. Nel caso di specie, nella quietanza rilasciata in data 01.08.2022 da (doc. 6 del CP_1
fascicolo di primo grado di parte convenuta) manca ogni riferimento alla surrogazione;
né detto riferimento è contenuto all'interno della causale del bonifico ordinato da , e ciò a tacere, peraltro, della mera valenza indiziaria di Parte_1
una simile dicitura (doc. 4 del fascicolo di primo grado di parte attrice). In mancanza di ogni riferimento “espresso” alla surrogazione ex art. 1201 c.c. e in mancanza della contestualità della dichiarazione del creditore al momento del pagamento, deve ritenersi non operante la surrogazione e, conseguentemente, estinta l'obbligazione originaria.
pagina 10 di 16 19. Neppure può considerarsi manifestazione espressa, benché anticipata, della volontà di surrogare il terzo pagatore (nella specie, 23) fatta dal creditore ( Parte_1 [...]
il riferimento alla “possibilità di surroga nel credito ex art. 1201 c.c. da CP_1
parte dell'effettivo pagatore” di cui all'accordo siglato in data 26.07.2022 (doc. 1 fascicolo di primo grado di parte attrice). Ed, invero, la surrogazione per volontà del creditore non era prevista dal contratto se non come mera “possibilità”: possibilità che, con ogni evidenza, costituisce espressione troppo generica per poter assurgere sia a manifestazione anticipata della volontà del creditore di surrogare il solvens, sia a funzione pratica dell'accordo.
20. A ulteriore conferma di quanto esposto, si dà atto che le parti convenivano altresì che l'accordo tra le stesse non avesse effetto novativo e che, nelle more dell'attuazione delle obbligazioni ivi indicate, “resteranno ferme le garanzie che assistono il credito medesimo”. Clausola, questa, che sarebbe superflua qualora si ritenesse operante la surrogazione, poiché, per effetto di essa, l'obbligazione originaria non viene meno e le garanzie seguono il credito automaticamente ex art. 1204 c.c..
21. Del resto, che correttamente si trattasse di contratto come “saldo e stralcio” emerge anche dalle trattative: per il tramite dell'Avv. Fabio Pascarella, faceva CP_1
presente al legale di controparte che per applicare la disciplina della cessione di crediti in sofferenza era necessario che il cessionario fosse una società che avesse nell'oggetto sociale l'acquisto di crediti, precisando, altresì, che “diversamente si potrà procedere, per il medesimo importo concordato, a definire la posizione a saldo
e stralcio, con possibilità di surroga dell'effettivo pagatore.” (doc. 10, allegato alla memoria n. 2 del fascicolo di primo grado del convenuto). Tuttavia, non essendo una società di intermediazione finanziaria, né bancaria e non potendosi Parte_1
applicare la disciplina della cessione del credito in sofferenza in ambito bancario, regolata dalla normativa speciale prevista dall'art. 58 del Testo Unico Bancario, le parti decidevano di concludere un accordo a saldo e stralcio della posizione debitoria. pagina 11 di 16 Difatti, con tale transazione si rendeva disponibile a definire la Controparte_1
posizione a seguito del “versamento dell'importo di Euro 135.000,00
(centrotrentacinquemila/00) a saldo e stralcio della posizione debitoria” (doc. 5, allegato alla comparsa di costituzione della convenuta).
22. Con riguardo, poi, alla “ragione pratica” dell'accordo, evidenzia questa Corte come un sindacato sulla causa del contratto – come quello che richiede – Parte_1
finisce per sconfinare nella valutazione “imprenditoriale” dell'accordo, non potendo, però, il giudice essere chiamato ad una lettura della funzione del contratto sulla base della maggiore o minore convenienza dell'affare nell'ottica di una delle parti. Quanto detto trova lineare conferma nei criteri di interpretazione del contratto di cui agli artt.
1362 e ss. c.c.. In particolare, ferma la prevalenza dei criteri di interpretazione c.d. soggettiva su quelli di interpretazione c.d. oggettiva, la “ragione pratica” (rectius, la causa concreta) dell'accordo risulta proprio dal tenore letterale delle espressioni utilizzate. In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto che “in tema di interpretazione del contratto, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole, da verificare alla luce dell'intero contesto negoziale ai sensi dell'art. 1363 c.c., nonché ai criteri d'interpretazione soggettiva ex artt. 1369 e 1366 c.c., volti, rispettivamente,
a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere - mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse - interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale” ( v. Cass. civ. n. 8940/2024); ed, ancora:
“l'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed pagina 12 di 16 univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile” ( v. Cass. civ., n.
21576/2019). Risultando il testo del contratto chiaro, non oscuro o ambiguo, il criterio prioritario che deve guidare l'interpretazione resta quello del senso letterale delle parole. Né tantomeno rileva la qualificazione da parte del giudice dell'esecuzione immobiliare nel contesto della procedura esecutiva R.G.E. n.
134/2020, non essendo questi l'organo deputato a sindacare la correttezza dell'operato di (con riguardo all'ordinanza del 12 dicembre 2023, nella CP_1
quale si legge “che l'accordo transattivo prevedeva la surroga nel credito ex art.
1201 c.c. […]” v. doc. 13 fascicolo di primo grado di parte attrice).
23. Infine, in ogni caso, anche a voler ammettere la manifestazione anticipata della volontà di surrogare, mancherebbe il requisito della contestualità al pagamento, avendo esercitato il diritto di intervento nella procedura esecutiva solo Parte_1
in data 12.10.2022, e, quindi, a distanza di quasi tre mesi sia dalla data di conclusione dell'accordo che da quella del pagamento, disposto con bonifico del 29.07.2022 (doc.
4 fascicolo di primo grado di parte attrice); in un tale contesto, non avrebbe ragione di ammettersi, nelle more dell'intervento, per il principio di tipicità dei diritti reali, anche di garanzia, una ipoteca senza titolare.
24. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, quindi, la richiesta di cancellazione dell'ipoteca cui fa riferimento l'accordo deve leggersi come richiesta di modalità alternativa di cancellazione a quella prevista dall'art. 40bis TUB (cancellazione automatica). Di talché, non essendosi perfezionata la surroga in favore di Parte_1
[...
e non essendo pervenuta diversa richiesta in ordine alle modalità di cancellazione dell'ipoteca, ormai soddisfatta, ha correttamente provveduto a richiedere CP_1
la cancellazione dell'ipoteca di primo grado iscritta sull'immobile sopra citato (doc. 4 del fascicolo di primo grado di parte convenuta e doc. 12 del fascicolo di primo grado di parte attrice). Pertanto, deve ritenersi che non vi sia stato inadempimento pagina 13 di 16 contrattuale da parte di e da ciò consegue che non aveva CP_1 Parte_1
diritto di intervenire nella procedura esecutiva immobiliare come creditrice privilegiata ipotecaria, non essendo intervenuta alcuna successione automatica nel contratto. Per le ragioni sopra esposte, la Corte rigetta il motivo di appello sub. 12 a.
25. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui “condanna nei confronti di Parte_1
al pagamento di € 11.000,00 oltre spese generali 15% e Controparte_1
c.p.a.”. In particolare, ritiene errata la condanna alle spese processuali Parte_1
alla luce della fondatezza delle argomentazioni poste alla base della pretesa azionata.
26. OPINIONE DELLA CORTE SUL MOTIVO SUB. 12 b. Il secondo motivo è infondato. Non avendo 23 contestato il quantum della condanna alle spese Parte_1
processuali, così come quantificata dal giudice di prime cure, ma soltanto l'an delle stesse, questa Corte rigetta il presente motivo di appello, quale conseguenza della ritenuta infondatezza del primo motivo di gravame (sub. 12 a.).
27. Per le ragioni sopra esposte, segue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n. 3063/2025 emessa dal Tribunale di Milano.
28. Quanto alle spese processuali del giudizio di secondo grado, l'accertata soccombenza giustifica la condanna di 23 alla rifusione Parte_1 Parte_1
delle stesse in favore di parte appellata. Considerati i parametri previsti dall'art. 4 del
D.M. n. 55/2014 e tenuto conto del valore della domanda, deve essere Parte_1
condannata a rimborsare le spese processuali nei termini indicati in dispositivo, con esclusione dell'importo relativo alla “fase istruttoria”, in quanto non svolta in questa sede.
29. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1bis, D.P.R. n. 115/2002.
pagina 14 di 16
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n.
1452/2025, ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, conferma la sentenza n. 3063/2025 emessa dal Tribunale di Milano;
2. condanna a rimborsare, in favore di Parte_1
le spese processuali del grado, che liquida in complessivi Controparte_1
€ 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1bis, dell'art. 13 citato.
Così deciso in Milano il 12 novembre 2025.
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Giovanna Ferrero
Minuta redatta con la collaborazione della
Dott.ssa Alessandra Ciccaglione
Magistrato Ordinario in Tirocinio
pagina 15 di 16 pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanna Ferrero Presidente dott. Silvia Brat Consigliere rel. dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1452/2025 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA ZELASCO 1, BERGAMO, presso lo studio dagli avvocati MATTEO A. GREGIS e CHIARA SANGALLI, che la rappresentano e difendono come da delega in atti appellante contro pagina 1 di 16 (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 P.IVA_2
CALDIROLA 6Y, 20126, MILANO, presso lo studio dell'avv. BERNINI ASTI
IN AR, che la rappresenta e difende come da delega in atti appellata
avente ad oggetto: Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili. sulle seguenti conclusioni.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO - In totale riforma della sentenza n. 3063/2025
– n. 3274/2025 Repert., notificata il 14 aprile 2025, resa nel giudizio rubricato al n.
25314/2024 R.G. dal Tribunale di Milano, Sig. Giudice dott. Claudio Tranquillo, emessa in data 10 aprile 2025 e pubblicata in pari data ed in accoglimento del presente appello, annullare e/o modificare e/o riformare la sentenza appellata nella parte in cui “respinge la pretesa di nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e “condanna nei confronti di
[...] Parte_1 CP_1
al pagamento di € 11.000,00 oltre spese generali 15% e c.p.a.” e per
[...]
l'effetto, accogliere le domande formulate da Parte_1
nel primo grado di giudizio che si riportano: “In via principale nel merito: -
[...]
accertare e dichiarare l'inadempimento di c.f. - p.iva Controparte_1
, anche nella persona della sua procuratrice speciale P.IVA_2 [...]
c.f. - p.iva , in relazione alle obbligazioni Parte_2 P.IVA_3
assunte con la scrittura sottoscritta nel mese di luglio 2022 (cfr. doc. n. 1) nei confronti di ed in particolare accertare e dichiarare Parte_1
l'illegittimità della cancellazione da parte dell'odierna convenuta dell'ipoteca iscritta presso l'Agenzia del Territorio di Bergamo in data 17 giugno 2013 al n. reg. gen. 24819
e n. reg. part. 3824 sull'immobile di proprietà del signor e della moglie Parte_3
sito in Cenate (Bg), in quanto contraria alle pattuizioni raggiunte Controparte_2
pagina 2 di 16 dalle parti (cfr. doc. n. 1); - accertato e dichiarato il sopra illustrato inadempimento ed in particolare accertata e dichiarata l'illegittimità della cancellazione dell'ipoteca sopra dettagliata in quanto contraria alle pattuizioni raggiunte dalle parti (cfr. doc. n. 1), per l'effetto ed in ogni caso condannare c.f. - p.iva Controparte_1
, al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi da P.IVA_2 Parte_1
danni quantificati in euro 112.790,94 per tutti i motivi dedotti in
[...]
narrativa, e dunque alla corresponsione in favore dell'attrice di detto importo, ovvero al pagamento della diversa maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del 3 gennaio 2024 (cfr. doc. n. 7) sino alla data di notificazione del presente atto ed oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. da quest'ultima data all'effettivo soddisfo, il tutto entro i limiti per i quali si è provveduto al pagamento del contributo unificato”; - emettere ogni altra statuizione e/o declaratoria del caso anche conseguente all'accoglimento del presente appello. IN VIA ISTRUTTORIA Si ritiene che la presente causa non necessiti di istruttoria avendo 23 fornito tutti gli elementi di diritto Parte_1
fondanti le proprie domande nonché avendo compiutamente offerto elementi idonei a dimostrare documentalmente (oltre che ex art. 115 c.p.c.): a) la sottoscrizione dell'accordo del 26.07.2022 (cfr. doc. n. 1 allegato all'atto di citazione - fascicolo n.
2531/2024 R.G., allegato al presente giudizio quale doc. n. 1); b) l'avvenuto pagamento da parte di in favore di dell'importo di € 135.000,00 (cfr. Parte_1 Controparte_1
doc. n. 6 allegato all'atto di citazione - fascicolo n. 2531/2024 R.G., allegato al presente giudizio quale doc. n. 1); c) la tempestiva e corretta surrogazione ex art. 1201 c.c.; d)
l'avvenuta rinuncia agli atti della procedura esecutiva ex art. 629 c.p.c. da parte di
[...]
; e) l'intervento, in data 12 ottobre 2022, nella procedura esecutiva da parte CP_1
di ; f) l'avvenuto incasso da parte di del solo importo di € Parte_1 Parte_1
21.013,79 ottenuto in fase distributiva del ricavato quale creditore surrogatosi ex art. 1201 c.c.; g) l'avvenuta cancellazione da parte dell'appellata motu proprio dell'ipoteca pagina 3 di 16 posta a garanzia del credito ed il conseguente declassamento di a creditore Parte_1
chirografario anziché ipotecario di primo grado;
h) il danno subito da , Parte_1
consistito nel mancato riconoscimento del privilegio ipotecario di primo grado, ammontante ad euro 112.790,94 (euro 133.804,73 ossia somma precettata da cui detrarre euro 21.013,79 ottenuti in sede di riparto). IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze legali dei due gradi di giudizio, oltre anticipazioni e rimborso forfettario al
15% ed accessori come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, previa ogni declaratoria e condanna del caso, così giudicare. In via preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., non sussistendo alcuna ragionevole probabilità di accoglimento;
- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata per tutti i motivi indicati in narrativa;
Nel merito, in via principale: Rigettare il promosso appello stante l'infondatezza dei motivi esposti da parte appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 3063/2025, n. 3274/2025 repert., emessa in data 10.04.2025 e pubblicata in pari data, dal Tribunale di Milano, Giudice Dott. Tranquillo. Con vittoria di spese e competenze come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 3063/2025 il Tribunale di Milano respingeva la domanda formulata da con la quale l'attrice Parte_1
chiedeva accertarsi l'inadempimento della convenuta Controparte_1
quanto alle obbligazioni assunte con la scrittura redatta in data 26.7.2022. In
pagina 4 di 16 ragione dell'accertata soccombenza, il giudice di prime cure condannava l'attrice alla rifusione delle spese processuali in favore della convenuta.
2. In particolare, (d'ora innanzi Parte_1
indicata anche “ ”) esponeva che, in forza dell'accordo sopra citato, Parte_1
si era impegnata a corrispondere alla convenuta la somma di € 135.000,00 a saldo e stralcio dell'esposizione debitoria di si trattava del mutuo Parte_3
fondiario dell'importo originario di € 130.000,00, stipulato da quest'ultimo con la e garantito da ipoteca di primo grado per Controparte_3
l'importo di € 260.000,00, ipoteca iscritta presso l'Agenzia del Territorio di
Bergamo in data 17.06.2013 al n. 3824 di formalità particolare sull'immobile di proprietà dei signori – mutuatario – e – Parte_3 CP_2 Controparte_2
terza datrice di ipoteca – sito in Cenate Sopra (BG).
3. Secondo la prospettazione attorea, si impegnava, una volta CP_1
contabilizzato il predetto importo di €135.000,00, a depositare istanza di rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare n. 134/2020 R.G.E., dalla società precedentemente instaurata innanzi al Tribunale di Bergamo, consentendo, altresì, al terzo pagatore di potersi surrogare ai sensi dell'art. 1201 c.c. nel Parte_1
credito. Ciò per come risultante dal punto n. 2 dell'accordo, del seguente tenore:
“resta inteso che, a seguito della contabilizzazione del suddetto importo, verrà depositata istanza di rinuncia alla procedura esecutiva immobiliare n. RGE
134/2020, pendente dinanzi al Tribunale di Bergamo, considerando altresì definita ogni obbligazione assunta dagli odierni istanti e con possibilità di surroga nel credito ex art. 1201 c.c. da parte dell'effettivo pagatore”.
4. Quanto alle garanzie che assistevano il credito, le parti convenivano espressamente che “resteranno ferme le garanzie che assistono il credito medesimo”. Ed ancora:
“per quanto riguarda la cancellazione dell'ipoteca a suo tempo iscritta presso
l'Agenzia del Territorio di Bergamo, […] a seguito dell'integrale contabilizzazione pagina 5 di 16 dell'intero importo pattuito, a seguito di Vs esplicita richiesta, procederemo alla cancellazione ipotecaria secondo le modalità previste dall'art. 40bis T.U.B. […] Si precisa altresì che, qualora nelle more optaste per la cancellazione a mezzo atto notarile dinanzi a Notaio da Voi indicato, le spese relative ai necessari incombenti, ivi comprese quelle notarili […] saranno a Vs esclusivo carico”.
5. In esecuzione del predetto accordo, provvedeva a corrispondere Parte_1
l'importo concordato a mezzo di bonifico bancario (data regolamento 29.07.2022,
TRN 0306939880201110485279052470IT), indicando nella causale quanto previsto nella scrittura privata (“ – NDG 15301196393”). Parte_3 CP_1
invece, in data 01.08.2022, rilasciava atto di quietanza e, in data 03.08.2022, depositava istanza di rinuncia agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 629 c.p.c..
6. In data 12.10.2022, interveniva nella procedura esecutiva di cui sopra. Parte_1
Tuttavia, procedeva alla cancellazione dell'ipoteca di primo grado CP_1
iscritta sul bene immobile staggito, con la conseguenza che, nella successiva fase distributiva della procedura esecutiva immobiliare, otteneva Parte_1
l'assegnazione del solo importo di € 21.013,79, in quanto creditrice chirografaria.
Pertanto, la società attrice agiva giudizialmente, intimando a dapprima, CP_1
il risarcimento in via stragiudiziale e, poi, incardinando una procedura di mediazione avanti alla Camera Arbitrale di Milano, conclusasi, tuttavia, con verbale negativo.
7. Il giudice di prime cure, definendo il giudizio come sopra indicato sub n. 1, riteneva che la surroga di cui all'art. 1201 c.c. non si fosse perfezionata, così argomentando:
“la stessa […] deve avvenire per legge contestualmente ed espressamente al momento del pagamento. Si può discutere della natura dell'atto, ma per certo la stessa richiede un atto di volontà da parte del creditore soddisfatto: è lui che può surrogare nei suoi diritti il terzo adempiente […]. Nel caso di specie invece parte odierna attrice lo ha fatto in proprio, tramite l'atto di intervento, nel quale si accampa come lo stesso integri surroga;
quest'ultimo però non integra la fattispecie pagina 6 di 16 dell'art. 1201 c.c. Del resto, la pretesa surroga sarebbe avvenuta a distanza temporale dal pagamento, il che non è ammissibile. La contemporaneità della surroga si impone anche se il credito garantito da ipoteca viene saldato ma nulla si dice sulla garanzia ipotecaria, ammettere una surroga successiva significherebbe fare dell'ipoteca una garanzia meramente formale che, per così dire, resta sospesa ovvero in cerca di un creditore. Ma un gravame iscritto sui pubblici registri ed avente efficacia reale non può esistere in difetto di un credito garantito;
altrimenti sarebbe un inammissibile intralcio alla circolazione giuridica. L'iscrizione dell'ipoteca non può essere riempita di significato (ossia riferita ad un credito) per effetto di una vicenda traslativa del credito successiva al suo adempimento. La contemporaneità della surroga serve proprio per chiarire che né il credito, benché pagato, né l'eventuale garanzia, accessoria al primo, sono venuti meno per estinzione a seguito di adempimento del debito. Quindi, in sintesi: nessuna surroga ex art. 1201 c.c., che del resto configurava una mera possibilità. Né sul punto assumono rilievo le determinazioni del giudice dell'esecuzione”. Ancora, relativamente alla ragione pratica del contratto, affermava il giudice di prime cure che “se davvero il subentro nella garanzia fosse stata la ragione pratica del contratto ovvero un elemento essenziale della stessa, della stessa non si sarebbe parlato in termini così generici e potenziali” e che “l'ultimo periodo ('resteranno ferme le garanzie che assistono il credito medesimo') non ha il significato preteso da parte attrice, né per il vero è rilevante ai fini della decisione. Come si evince dalla prima parte del capoverso, il senso è che l'accordo in questione (predisposto dalla convenuta, sia pure a mezzo di procuratore), i.e il ritiro della procedura esecutiva in cambio del pagamento di un minus, non integra una novazione. Il debito della terza resta fermo. in altri termini, non ha inteso rinunciare al credito 'in Parte_4
cambio' del credito verso;
puramente e semplicemente. Se 23 Parte_1 Parte_1
pagina 7 di 16 pagherà, bene, ma nel frattempo, ovviamente, la garanzia del credito (i.e. l'ipoteca) resta ferma”.
8. Avverso la predetta sentenza proponeva appello, chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle domande formulate nel primo grado del giudizio.
9. In giudizio si costituiva che chiedeva, in via preliminare, l'accertamento CP_1
e la dichiarazione dell'inammissibilità dell'appello e, nel merito in via principale, la conferma della sentenza gravata.
10. All'udienza di prima comparizione del 7 ottobre 2025, il giudice istruttore dava atto della dichiarazione di rinuncia alla richiesta di sospensiva di e, visti gli Parte_1
artt. 350bis e 127ter c.p.c., invitava le parti a precisare le conclusioni, rinviando la causa all'udienza del 4 novembre 2025, previa concessione di termine per note conclusionali sino al 21 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. I motivi sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
a. erroneo ed illogico rigetto della domanda di risarcimento danni avanzata da a fronte dell'inadempimento di alle obbligazioni assunte Parte_1 CP_1
con la sottoscrizione dell'accordo del 26.07.2022 – omesso e/o erroneo esame di fatti decisivi ai fini del decidere (surrogazione preventiva ex art. 1201 c.c. di nei diritti di nei confronti del debitore signor Parte_1 CP_1 Pt_3
- violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c. nonché dell'art. 1201
[...]
c.c.;
b. illegittima ed errata condanna di alla Parte_1
rifusione delle spese di lite.
12. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato la domanda risarcitoria proposta pagina 8 di 16 nei confronti di ritenendo che la surroga ex art. 1201 c.c. non si fosse CP_1
perfezionata.
13. In primo luogo, a parere della difesa di , il giudice delle prime cure non Parte_1
ha interpretato in maniera corretta il contenuto dell'accordo del 26.07.2022. In particolare, ha omesso di considerare che consentiva al terzo pagatore in CP_1
via preventiva e anticipata di potersi surrogare ex art. 1201 c.c. nel credito e ha, conseguentemente, erroneamente inteso la “contemporaneità” della surroga come coincidenza cronologica tra il rilascio della quietanza e la dichiarazione di surrogazione, e non come manifestazione della volontà del creditore di surrogare il solvens al tempo del pagamento, il che non esclude che si possa avere surrogazione quando essa sia concordata prima del pagamento.
14. Nel caso di specie, secondo , l'effetto della successione del terzo nel lato Parte_1
attivo del rapporto obbligatorio si era prodotto automaticamente al momento del pagamento dell'importo dovuto al creditore surrogante ( , ossia il CP_1
29.07.2022 allorquando l'odierna appellante aveva provveduto al pagamento in favore di dell'importo pattuito di € 135.000,00. CP_1
15. In secondo luogo, l'odierna appellante deduce come il giudice di prime cure abbia omesso di interpretare il contratto alla luce della “ragione pratica” dell'operazione negoziale alla quale le parti miravano e, segnatamente: da un lato, la soddisfazione immediata da parte di delle proprie ragioni creditorie senza la necessità CP_1
di attendere le tempistiche del riparto in fase esecutiva;
dall'altro lato, la certezza in capo al soggetto pagatore di conseguire l'integrale soddisfazione del Parte_1
relativo credito sul ricavato della vendita in via privilegiata (stante l'iscrizione ipotecaria).
16. OPINIONE DELLA CORTE SUL MOTIVO SUB. 12 a. Il primo motivo di appello è infondato.
pagina 9 di 16 17. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1201 c.c., il legislatore ha previsto e richiesto la sussistenza di due elementi: il pagamento del terzo e la dichiarazione di surroga fatta dal creditore in modo espresso e contestualmente al pagamento. Sul punto, si evidenzia come la valutazione circa l'opportunità di surroga sia rimessa esclusivamente al creditore, a nulla rilevando l'intenzione del solvens. In questo senso, quindi, nessuna rilevanza deve essere data all'atto di intervento con surroga ex art. 1201 c.c. nella procedura esecutiva del 12.10.2022, nel quale si legge che “con il presente atto interviene in giudizio la Controparte_4
[…] al fine di surrogarsi, come in effetti si surroga, nei
[...]
diritti di nei soli confronti del Signor ai sensi Controparte_1 Parte_3
e per gli effetti dell'art. 1201 c.c.” (doc. 5 fascicolo di primo grado di parte attrice, pag. 3).
18. Il legislatore richiede, infatti, che la surrogazione sia effettuata in modo espresso e contestualmente al pagamento. Circa le modalità in cui deve essere fatta detta dichiarazione, la lettera legis non prescrive il rispetto di particolari forme sacramentali. Ciò che rileva, invero, è la palese ed effettiva volontà del creditore di surrogare il solvens nel proprio credito verso il debitore originario. Nel caso di specie, nella quietanza rilasciata in data 01.08.2022 da (doc. 6 del CP_1
fascicolo di primo grado di parte convenuta) manca ogni riferimento alla surrogazione;
né detto riferimento è contenuto all'interno della causale del bonifico ordinato da , e ciò a tacere, peraltro, della mera valenza indiziaria di Parte_1
una simile dicitura (doc. 4 del fascicolo di primo grado di parte attrice). In mancanza di ogni riferimento “espresso” alla surrogazione ex art. 1201 c.c. e in mancanza della contestualità della dichiarazione del creditore al momento del pagamento, deve ritenersi non operante la surrogazione e, conseguentemente, estinta l'obbligazione originaria.
pagina 10 di 16 19. Neppure può considerarsi manifestazione espressa, benché anticipata, della volontà di surrogare il terzo pagatore (nella specie, 23) fatta dal creditore ( Parte_1 [...]
il riferimento alla “possibilità di surroga nel credito ex art. 1201 c.c. da CP_1
parte dell'effettivo pagatore” di cui all'accordo siglato in data 26.07.2022 (doc. 1 fascicolo di primo grado di parte attrice). Ed, invero, la surrogazione per volontà del creditore non era prevista dal contratto se non come mera “possibilità”: possibilità che, con ogni evidenza, costituisce espressione troppo generica per poter assurgere sia a manifestazione anticipata della volontà del creditore di surrogare il solvens, sia a funzione pratica dell'accordo.
20. A ulteriore conferma di quanto esposto, si dà atto che le parti convenivano altresì che l'accordo tra le stesse non avesse effetto novativo e che, nelle more dell'attuazione delle obbligazioni ivi indicate, “resteranno ferme le garanzie che assistono il credito medesimo”. Clausola, questa, che sarebbe superflua qualora si ritenesse operante la surrogazione, poiché, per effetto di essa, l'obbligazione originaria non viene meno e le garanzie seguono il credito automaticamente ex art. 1204 c.c..
21. Del resto, che correttamente si trattasse di contratto come “saldo e stralcio” emerge anche dalle trattative: per il tramite dell'Avv. Fabio Pascarella, faceva CP_1
presente al legale di controparte che per applicare la disciplina della cessione di crediti in sofferenza era necessario che il cessionario fosse una società che avesse nell'oggetto sociale l'acquisto di crediti, precisando, altresì, che “diversamente si potrà procedere, per il medesimo importo concordato, a definire la posizione a saldo
e stralcio, con possibilità di surroga dell'effettivo pagatore.” (doc. 10, allegato alla memoria n. 2 del fascicolo di primo grado del convenuto). Tuttavia, non essendo una società di intermediazione finanziaria, né bancaria e non potendosi Parte_1
applicare la disciplina della cessione del credito in sofferenza in ambito bancario, regolata dalla normativa speciale prevista dall'art. 58 del Testo Unico Bancario, le parti decidevano di concludere un accordo a saldo e stralcio della posizione debitoria. pagina 11 di 16 Difatti, con tale transazione si rendeva disponibile a definire la Controparte_1
posizione a seguito del “versamento dell'importo di Euro 135.000,00
(centrotrentacinquemila/00) a saldo e stralcio della posizione debitoria” (doc. 5, allegato alla comparsa di costituzione della convenuta).
22. Con riguardo, poi, alla “ragione pratica” dell'accordo, evidenzia questa Corte come un sindacato sulla causa del contratto – come quello che richiede – Parte_1
finisce per sconfinare nella valutazione “imprenditoriale” dell'accordo, non potendo, però, il giudice essere chiamato ad una lettura della funzione del contratto sulla base della maggiore o minore convenienza dell'affare nell'ottica di una delle parti. Quanto detto trova lineare conferma nei criteri di interpretazione del contratto di cui agli artt.
1362 e ss. c.c.. In particolare, ferma la prevalenza dei criteri di interpretazione c.d. soggettiva su quelli di interpretazione c.d. oggettiva, la “ragione pratica” (rectius, la causa concreta) dell'accordo risulta proprio dal tenore letterale delle espressioni utilizzate. In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto che “in tema di interpretazione del contratto, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole, da verificare alla luce dell'intero contesto negoziale ai sensi dell'art. 1363 c.c., nonché ai criteri d'interpretazione soggettiva ex artt. 1369 e 1366 c.c., volti, rispettivamente,
a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere - mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse - interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale” ( v. Cass. civ. n. 8940/2024); ed, ancora:
“l'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed pagina 12 di 16 univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile” ( v. Cass. civ., n.
21576/2019). Risultando il testo del contratto chiaro, non oscuro o ambiguo, il criterio prioritario che deve guidare l'interpretazione resta quello del senso letterale delle parole. Né tantomeno rileva la qualificazione da parte del giudice dell'esecuzione immobiliare nel contesto della procedura esecutiva R.G.E. n.
134/2020, non essendo questi l'organo deputato a sindacare la correttezza dell'operato di (con riguardo all'ordinanza del 12 dicembre 2023, nella CP_1
quale si legge “che l'accordo transattivo prevedeva la surroga nel credito ex art.
1201 c.c. […]” v. doc. 13 fascicolo di primo grado di parte attrice).
23. Infine, in ogni caso, anche a voler ammettere la manifestazione anticipata della volontà di surrogare, mancherebbe il requisito della contestualità al pagamento, avendo esercitato il diritto di intervento nella procedura esecutiva solo Parte_1
in data 12.10.2022, e, quindi, a distanza di quasi tre mesi sia dalla data di conclusione dell'accordo che da quella del pagamento, disposto con bonifico del 29.07.2022 (doc.
4 fascicolo di primo grado di parte attrice); in un tale contesto, non avrebbe ragione di ammettersi, nelle more dell'intervento, per il principio di tipicità dei diritti reali, anche di garanzia, una ipoteca senza titolare.
24. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, quindi, la richiesta di cancellazione dell'ipoteca cui fa riferimento l'accordo deve leggersi come richiesta di modalità alternativa di cancellazione a quella prevista dall'art. 40bis TUB (cancellazione automatica). Di talché, non essendosi perfezionata la surroga in favore di Parte_1
[...
e non essendo pervenuta diversa richiesta in ordine alle modalità di cancellazione dell'ipoteca, ormai soddisfatta, ha correttamente provveduto a richiedere CP_1
la cancellazione dell'ipoteca di primo grado iscritta sull'immobile sopra citato (doc. 4 del fascicolo di primo grado di parte convenuta e doc. 12 del fascicolo di primo grado di parte attrice). Pertanto, deve ritenersi che non vi sia stato inadempimento pagina 13 di 16 contrattuale da parte di e da ciò consegue che non aveva CP_1 Parte_1
diritto di intervenire nella procedura esecutiva immobiliare come creditrice privilegiata ipotecaria, non essendo intervenuta alcuna successione automatica nel contratto. Per le ragioni sopra esposte, la Corte rigetta il motivo di appello sub. 12 a.
25. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui “condanna nei confronti di Parte_1
al pagamento di € 11.000,00 oltre spese generali 15% e Controparte_1
c.p.a.”. In particolare, ritiene errata la condanna alle spese processuali Parte_1
alla luce della fondatezza delle argomentazioni poste alla base della pretesa azionata.
26. OPINIONE DELLA CORTE SUL MOTIVO SUB. 12 b. Il secondo motivo è infondato. Non avendo 23 contestato il quantum della condanna alle spese Parte_1
processuali, così come quantificata dal giudice di prime cure, ma soltanto l'an delle stesse, questa Corte rigetta il presente motivo di appello, quale conseguenza della ritenuta infondatezza del primo motivo di gravame (sub. 12 a.).
27. Per le ragioni sopra esposte, segue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n. 3063/2025 emessa dal Tribunale di Milano.
28. Quanto alle spese processuali del giudizio di secondo grado, l'accertata soccombenza giustifica la condanna di 23 alla rifusione Parte_1 Parte_1
delle stesse in favore di parte appellata. Considerati i parametri previsti dall'art. 4 del
D.M. n. 55/2014 e tenuto conto del valore della domanda, deve essere Parte_1
condannata a rimborsare le spese processuali nei termini indicati in dispositivo, con esclusione dell'importo relativo alla “fase istruttoria”, in quanto non svolta in questa sede.
29. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1bis, D.P.R. n. 115/2002.
pagina 14 di 16
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n.
1452/2025, ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, conferma la sentenza n. 3063/2025 emessa dal Tribunale di Milano;
2. condanna a rimborsare, in favore di Parte_1
le spese processuali del grado, che liquida in complessivi Controparte_1
€ 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1bis, dell'art. 13 citato.
Così deciso in Milano il 12 novembre 2025.
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Giovanna Ferrero
Minuta redatta con la collaborazione della
Dott.ssa Alessandra Ciccaglione
Magistrato Ordinario in Tirocinio
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