TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 28/11/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1236/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1236/2025, promossa con ricorso depositato il 27/03/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Tradate (VA) il 21/03/1991
cittadina: Italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...]
con l'Avv. Andrea Bianchi
e
2) Parte_2
Nato a Varese il 04/08/1980
cittadino: Italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...]
con l'Avv. Andrea Bianchi
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in OD AG (VA), in data 6 settembre 2018 pagina1 di 4 (anno 2018 atto n. 19 parte II serie C)
separati consensualmente con sentenza n. 363/2025 dell'11/07/2025, passata in giudicato il 02.09.2025;
con i seguenti figli minorenni:
nata a [...], il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 27/3/2025, hanno cumulativamente chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49 cod. proc. civ..
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 15/5/2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 12/7/2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 2/9/2025 la sentenza di separazione n. 363/2025 è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 20/11/2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare formulando le seguenti condizioni:
- 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra Parte_1
e il Sig. in data 06.09.2018, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Parte_2
Comune di OD AG (VA) al n. 19 p. II s.C. anno 2018, ordinando al Comune di
OD AG (VA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- 2) in deroga al diritto di assegnazione della casa familiare in presenza di figlio minore ed in accordo tra i coniugi, la Sig.ra ha lasciato l'immobile adibito a Parte_1 casa coniugale sito in Cantello (VA), Via Conte Pulle n. 4, di proprietà esclusiva del Sig.
trasferendosi presso abitazione di sua proprietà, in Cantello (VA), Parte_2
Piazza Libertà n. 1;
- 3) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affido condiviso, con collocamento preferenziale presso la residenza attuale e futura della madre;
pagina2 di 4 - 4) salvo diverso accordo tra i coniugi in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi, nonché delle preminenti esigenze ed impegni della figlia minore, il padre potrà tenere con sé due giorni a settimana, indicativamente il martedi ed il giovedi, Per_1 dall'uscita da scuola sino a sera ovvero con pernotto, riportandola presso l'istituto scolastico il giorno seguente;
inoltre, il padre trascorrerà con la figlia , a Per_1 weekend alterni, la giornata del sabato con cena e pernotto, riportandola il giorno seguente presso l'abitazione della madre, ovvero la giornata di domenica con cena e pernotto, riportandola presso l'istituto scolastico il lunedi mattina;
- 5) salvo diverso accordo tra i coniugi in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi, nonché delle preminenti esigenze ed impegni della figlia minore, quanto alle festività natalizie, , ad anni alterni, trascorrerà il giorno di Natale con un genitore e il 26 Per_1 dicembre con l'altro; analogamente verrà osservato per quanto concerne il giorno di
Pasqua e il lunedi dell'Angelo (o Pasquetta), garantendo l'alternanza tra i genitori;
quanto al 31 dicembre ed al 1 gennaio, i genitori si accorderanno di anno in anno, in relazione ai reciproci impegni lavorativi e personali, sempre con riferimento al preminente interesse della figlia minore, garantendo, ove possibile, analoga turnazione;
per i restanti giorni di vacanza scolastica i coniugi si accorderanno su visite e pernotto sulla scorta degli impegni lavorativi di entrambi e delle esigenze scolastiche, ricreative
e sportive di;
quanto alle vacanze estive, i genitori si accorderanno al fine di Per_1 garantire alla figlia di poter trascorrere con entrambi un adeguato periodo, concordandone le tempistiche di anno in anno, anche in relazione ai reciproci impegni lavorativi: comunque, il padre potrà trascorrere con due settimane consecutive Per_1 da concordarsi entro il mese di maggio di ciascun anno;
- 6) il Sig. si impegna a corrispondere alla IG , Parte_2 Parte_1 entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore
, la somma mensile di Euro 400,00 (Euro quattrocento/00), che sarà rivalutata Per_1 annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludiche, concordate e documentate come da
Protocollo del Tribunale di Varese;
- 7) i ricorrenti danno atto di essere economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualunque forma di contributo economico;
i coniugi, inoltre, hanno già diviso ogni bene patrimoniale e non hanno più nulla da pretendere l'uno dall'altro;
- 8) le autovetture dei coniugi rimarranno in uso esclusivo degli stessi, rispettando il relativo titolo di proprietà;
pagina3 di 4 - 9) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e così per ogni altro documento d'identità, autorizzandosi reciprocamente all'espatrio con la figlia minore.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473-bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473-bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 06/09/2018, in
OD AG (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
OD AG (VA) (anno 2018, atto n. 19, parte II, Serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1236/2025, promossa con ricorso depositato il 27/03/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Tradate (VA) il 21/03/1991
cittadina: Italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...]
con l'Avv. Andrea Bianchi
e
2) Parte_2
Nato a Varese il 04/08/1980
cittadino: Italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...]
con l'Avv. Andrea Bianchi
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in OD AG (VA), in data 6 settembre 2018 pagina1 di 4 (anno 2018 atto n. 19 parte II serie C)
separati consensualmente con sentenza n. 363/2025 dell'11/07/2025, passata in giudicato il 02.09.2025;
con i seguenti figli minorenni:
nata a [...], il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 27/3/2025, hanno cumulativamente chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49 cod. proc. civ..
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 15/5/2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 12/7/2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 2/9/2025 la sentenza di separazione n. 363/2025 è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 20/11/2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare formulando le seguenti condizioni:
- 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra Parte_1
e il Sig. in data 06.09.2018, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Parte_2
Comune di OD AG (VA) al n. 19 p. II s.C. anno 2018, ordinando al Comune di
OD AG (VA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- 2) in deroga al diritto di assegnazione della casa familiare in presenza di figlio minore ed in accordo tra i coniugi, la Sig.ra ha lasciato l'immobile adibito a Parte_1 casa coniugale sito in Cantello (VA), Via Conte Pulle n. 4, di proprietà esclusiva del Sig.
trasferendosi presso abitazione di sua proprietà, in Cantello (VA), Parte_2
Piazza Libertà n. 1;
- 3) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affido condiviso, con collocamento preferenziale presso la residenza attuale e futura della madre;
pagina2 di 4 - 4) salvo diverso accordo tra i coniugi in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi, nonché delle preminenti esigenze ed impegni della figlia minore, il padre potrà tenere con sé due giorni a settimana, indicativamente il martedi ed il giovedi, Per_1 dall'uscita da scuola sino a sera ovvero con pernotto, riportandola presso l'istituto scolastico il giorno seguente;
inoltre, il padre trascorrerà con la figlia , a Per_1 weekend alterni, la giornata del sabato con cena e pernotto, riportandola il giorno seguente presso l'abitazione della madre, ovvero la giornata di domenica con cena e pernotto, riportandola presso l'istituto scolastico il lunedi mattina;
- 5) salvo diverso accordo tra i coniugi in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi, nonché delle preminenti esigenze ed impegni della figlia minore, quanto alle festività natalizie, , ad anni alterni, trascorrerà il giorno di Natale con un genitore e il 26 Per_1 dicembre con l'altro; analogamente verrà osservato per quanto concerne il giorno di
Pasqua e il lunedi dell'Angelo (o Pasquetta), garantendo l'alternanza tra i genitori;
quanto al 31 dicembre ed al 1 gennaio, i genitori si accorderanno di anno in anno, in relazione ai reciproci impegni lavorativi e personali, sempre con riferimento al preminente interesse della figlia minore, garantendo, ove possibile, analoga turnazione;
per i restanti giorni di vacanza scolastica i coniugi si accorderanno su visite e pernotto sulla scorta degli impegni lavorativi di entrambi e delle esigenze scolastiche, ricreative
e sportive di;
quanto alle vacanze estive, i genitori si accorderanno al fine di Per_1 garantire alla figlia di poter trascorrere con entrambi un adeguato periodo, concordandone le tempistiche di anno in anno, anche in relazione ai reciproci impegni lavorativi: comunque, il padre potrà trascorrere con due settimane consecutive Per_1 da concordarsi entro il mese di maggio di ciascun anno;
- 6) il Sig. si impegna a corrispondere alla IG , Parte_2 Parte_1 entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore
, la somma mensile di Euro 400,00 (Euro quattrocento/00), che sarà rivalutata Per_1 annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludiche, concordate e documentate come da
Protocollo del Tribunale di Varese;
- 7) i ricorrenti danno atto di essere economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualunque forma di contributo economico;
i coniugi, inoltre, hanno già diviso ogni bene patrimoniale e non hanno più nulla da pretendere l'uno dall'altro;
- 8) le autovetture dei coniugi rimarranno in uso esclusivo degli stessi, rispettando il relativo titolo di proprietà;
pagina3 di 4 - 9) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e così per ogni altro documento d'identità, autorizzandosi reciprocamente all'espatrio con la figlia minore.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473-bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473-bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 06/09/2018, in
OD AG (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
OD AG (VA) (anno 2018, atto n. 19, parte II, Serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4