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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino giudice rel. ha emesso la seguente SENTENZA sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. 7847/2024 proposta da
Parte_1
e da
Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Fegatilli
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito trascritto: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Fara in Sabina il 7.9.96, tra il IG. e la IG.ra , ordinando all'Ufficiale di Stato Parte_2 Parte_1
Civile del Comune di Fara in Sabina, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) i ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver già raggiunto l'accordo sulla divisione dei beni acquisiti in costanza di matrimonio, al fine di dirimere e risolvere la crisi coniugale ed i conflitti insorti, come di seguito specificato e di non aver nessuna pretesa da avanzare al riguardo:
- la piena proprietà dell'immobile sito in Roma via S. Gimignano n. 44 piano I , contraddistinto al NCEU, fg. 256, part. 259, sub. 9, categoria A/2, classe 4, verrà ceduta da entrambi in favore del figlio entro il termine di sei mesi CP_1 dalla pubblicazione della sentenza di definizione del presente procedimento. Gli odierni istanti si obbligano, sino al momento in cui il proprio figlio raggiunga l'indipendenza economica, a sostenere in ragione del 50% ciascuno, eventuali spese straordinarie relative all'immobile e/o al condominio in cui lo stesso si trova.
Il trasferimento del predetto immobile a beneficio del figlio dei ricorrenti è elemento funzionale e condizione essenziale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale. Il sig. continuerà a corrispondere, entro il Parte_2 giorno 5 del mese, l'assegno mensile di mantenimento dell'importo di € 770,00 in favore del figlio le cui necessità primarie e non, sono soddisfatte CP_1 dalla madre sig.ra , con la quale convive, fino alla indipendenza Pt_1 economica del predetto, ad oggi ancora studente, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, universitarie e sportive, assegno da rivalutare annualmente secondo i parametri ISTAT.”; rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi come meri atti negoziali tra le parti, di cui il
Tribunale prende atto,
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in
Fara in Sabina (RI) …………………………………… in data
7.9.1996………………………., trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del predetto Comune, dell'anno 1996……………, al N. 56 ………………..
Parte II………., Serie A………., alle condizioni concordate di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ordina l'annotazione come per legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 4.4.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Cosentino
Dott.ssa Marta Ienzi