TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/07/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 09.07.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2081 / 2024
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. PIAZZA Parte_1 C.F._1
ANTONIO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti,
-resistente-
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
GIOVANNI BATTISTA DI VINCENZO, giusta procura in atti;
-resistente-
, rappresentato e difeso dall'avv. INCARBONE Controparte_3
FILIPPO, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: impugnazione intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 28.06.2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120249008414120 limitatamente ai crediti di natura contributiva e premi sottesi alle seguenti cartelle di pagamento: CP_1 CP_2
1) Cartella di pagamento n. 29120090012334250, di importo pari a € 22.114,87 afferente a contributi per gli anni 2003, 2004 e 2005; 2) Cartella di pagamento n. CP_1
29120110020074745, di importo pari a € 2.641,19 afferente a premi per l'anno 2004; 3) CP_2
Cartella di pagamento n. 29120160032829202, di importo pari a € 256,32 afferente a premi per l'anno 2015. Eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti nonché l'omessa CP_2
notifica degli atti impugnati e la decadenza dell'iscrizione a ruolo delle somme per effetto dell'art. 25 del D.lgs. n. 46 del 1999 nonché il difetto di motivazione. Chiedeva
l'annullamento degli atti, con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' che eccepiva la definitività della cartella di sua competenza e chiedeva CP_1
di respingere il ricorso.
Si costituivano l' ed , che eccepivano la tardività dell'opposizione CP_2 Controparte_4
e argomentavano variamente l'infondatezza del ricorso.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Va anzitutto rigettata l'eccezione di tardività sollevata dall' poiché Controparte_5
dalla notifica dell'intimazione di pagamento effettuata in data 21.05.2024, non sono decorsi sessanta giorni alla data di deposito del ricorso 28.06.2024.
Nel merito, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei contributi dovuti.
Orbene, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9180 del 20/04/2006, seppur in materia di opposizione a sanzioni amministrative, ha chiarito che : “Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della
riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono
ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine
di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti
sanzionatori; b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la
legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la
mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti
alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si
deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso,
ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice
della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella,
determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi
propri della cartella esattoriale l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle
forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina
dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981”.
La sentenza appena riportata detta dei principi ben applicabili al caso di specie e chiarisce che nel caso in cui il contribuente voglia contestare la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, quale ad esempio la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo, l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615
c.p.c., da proporre “nelle forme ordinarie”.
Inoltre, giova ricordare che ai sensi dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99 : “contro
l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di
quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
Il tenore letterale della norma sopra riportata non lascia spazio a dubbi interpretativi,
individuando nella notifica della cartella di pagamento il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
Solo in assenza di notifica della cartella di pagamento ed a seguito della notifica di un'intimazione di pagamento, deve ammettersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso quest'ultima, costituendo la stessa il primo atto di esecuzione entrato nella sua sfera di conoscenza.
Ove, invece, l'atto di intimazione di pagamento sia stato preceduto dalla rituale notifica della cartella di pagamento e la stessa non sia stata tempestivamente opposta, deve escludersi, a meno di non voler aggirare il termine decadenziale sopra descritto, la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso l'intimazione di pagamento.
Ciò posto, non resta che esaminare il merito dell'opposizione, ovvero la prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione di pagamento de quo.
Orbene, il diritto di credito azionato dagli istituti convenuti mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile.
Era onere dei convenuti dimostrare di avere compiutamente effettuato le notifiche delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata.
Per ciò che concerne la cartella di pagamento n. 291 2009 00123342 50 contenente ruoli CP_1
relativi a modelli di regolarizzazione contributiva DM10/2 VIG, riferiti ai periodi contributivi da 09/2003 a 06/2005, è stata fornita prova della notifica effettuata in data 2
marzo 2010 (cfr. all. alla memoria dell' ). Controparte_4
Parimenti, la cartella esattoriale n° 29120110020074745 è stata emessa il 03/12/2011 e notificata il 29/06/2012 e la cartella esattoriale n° 29120160032829202 è stata emessa il
08/08/2016 e notificata il 05/09/2016 tramite pec.
Pertanto, posta la rituale notifica delle cartelle impugnate, deve ritenersi tardiva ogni eccezione di merito sollevata, per decorso del termine di quaranta giorni.
Tuttavia, era sempre onere dei convenuti provare di avere compiuto atti interruttivi del ridotto termine prescrizionale, in epoca successiva alla notifica delle cartelle di pagamento prima della notifica dell'intimazione di pagamento (che può, ovviamente, costituire un idoneo atto interruttivo della prescrizione).
Orbene, nel caso di specie, difetta la prova, che era onere dell' fornire, Controparte_4
dell'adozione di un tempestivo atto interruttivo successivo alla notifica delle cartelle. Invero, l'intimazione di pagamento è stata notificata il 21 maggio 2024 ed è stata preceduta,
solo in data 14 febbraio 2023, della notifica dell'intimazione n. 29120239000033019000, ben dopo il decorso del termine quinquennale.
Pertanto, i crediti recati dall'intimazione impugnata devono ritenersi integralmente prescritti. Né possono accogliersi i rilievi formulati da e relativi alla definitività CP_1
acquisita dalla cartella impugnata di sua competenza, poiché da un lato la declaratoria di estinzione di un giudizio per mancata comparizione delle parti, non estingue la possibilità
di riproporre la medesima azione in altro giudizio;
dall'altro lato, nessuna prova è stata fornita circa la rateizzazione accennata.
Sussistono giusti motivi, connessi alla posizione processuale dell' e dell' , per CP_1 CP_2
compensare integralmente le spese di lite tra l'opponente e gli stessi e porre le restanti spese a carico dell'agente della riscossione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e dichiara che le pretese prescritte;
compensa le spese di lite tra parte ricorrente e l' e l' CP_1 CP_2
condanna l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, da liquidarsi in euro 1.700,00 con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Agrigento, il 10/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 09.07.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2081 / 2024
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. PIAZZA Parte_1 C.F._1
ANTONIO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti,
-resistente-
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
GIOVANNI BATTISTA DI VINCENZO, giusta procura in atti;
-resistente-
, rappresentato e difeso dall'avv. INCARBONE Controparte_3
FILIPPO, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: impugnazione intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 28.06.2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120249008414120 limitatamente ai crediti di natura contributiva e premi sottesi alle seguenti cartelle di pagamento: CP_1 CP_2
1) Cartella di pagamento n. 29120090012334250, di importo pari a € 22.114,87 afferente a contributi per gli anni 2003, 2004 e 2005; 2) Cartella di pagamento n. CP_1
29120110020074745, di importo pari a € 2.641,19 afferente a premi per l'anno 2004; 3) CP_2
Cartella di pagamento n. 29120160032829202, di importo pari a € 256,32 afferente a premi per l'anno 2015. Eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti nonché l'omessa CP_2
notifica degli atti impugnati e la decadenza dell'iscrizione a ruolo delle somme per effetto dell'art. 25 del D.lgs. n. 46 del 1999 nonché il difetto di motivazione. Chiedeva
l'annullamento degli atti, con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' che eccepiva la definitività della cartella di sua competenza e chiedeva CP_1
di respingere il ricorso.
Si costituivano l' ed , che eccepivano la tardività dell'opposizione CP_2 Controparte_4
e argomentavano variamente l'infondatezza del ricorso.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Va anzitutto rigettata l'eccezione di tardività sollevata dall' poiché Controparte_5
dalla notifica dell'intimazione di pagamento effettuata in data 21.05.2024, non sono decorsi sessanta giorni alla data di deposito del ricorso 28.06.2024.
Nel merito, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei contributi dovuti.
Orbene, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9180 del 20/04/2006, seppur in materia di opposizione a sanzioni amministrative, ha chiarito che : “Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della
riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono
ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine
di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti
sanzionatori; b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la
legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la
mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti
alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si
deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso,
ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice
della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella,
determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi
propri della cartella esattoriale l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle
forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina
dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981”.
La sentenza appena riportata detta dei principi ben applicabili al caso di specie e chiarisce che nel caso in cui il contribuente voglia contestare la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, quale ad esempio la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo, l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615
c.p.c., da proporre “nelle forme ordinarie”.
Inoltre, giova ricordare che ai sensi dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99 : “contro
l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di
quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
Il tenore letterale della norma sopra riportata non lascia spazio a dubbi interpretativi,
individuando nella notifica della cartella di pagamento il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
Solo in assenza di notifica della cartella di pagamento ed a seguito della notifica di un'intimazione di pagamento, deve ammettersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso quest'ultima, costituendo la stessa il primo atto di esecuzione entrato nella sua sfera di conoscenza.
Ove, invece, l'atto di intimazione di pagamento sia stato preceduto dalla rituale notifica della cartella di pagamento e la stessa non sia stata tempestivamente opposta, deve escludersi, a meno di non voler aggirare il termine decadenziale sopra descritto, la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso l'intimazione di pagamento.
Ciò posto, non resta che esaminare il merito dell'opposizione, ovvero la prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione di pagamento de quo.
Orbene, il diritto di credito azionato dagli istituti convenuti mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile.
Era onere dei convenuti dimostrare di avere compiutamente effettuato le notifiche delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata.
Per ciò che concerne la cartella di pagamento n. 291 2009 00123342 50 contenente ruoli CP_1
relativi a modelli di regolarizzazione contributiva DM10/2 VIG, riferiti ai periodi contributivi da 09/2003 a 06/2005, è stata fornita prova della notifica effettuata in data 2
marzo 2010 (cfr. all. alla memoria dell' ). Controparte_4
Parimenti, la cartella esattoriale n° 29120110020074745 è stata emessa il 03/12/2011 e notificata il 29/06/2012 e la cartella esattoriale n° 29120160032829202 è stata emessa il
08/08/2016 e notificata il 05/09/2016 tramite pec.
Pertanto, posta la rituale notifica delle cartelle impugnate, deve ritenersi tardiva ogni eccezione di merito sollevata, per decorso del termine di quaranta giorni.
Tuttavia, era sempre onere dei convenuti provare di avere compiuto atti interruttivi del ridotto termine prescrizionale, in epoca successiva alla notifica delle cartelle di pagamento prima della notifica dell'intimazione di pagamento (che può, ovviamente, costituire un idoneo atto interruttivo della prescrizione).
Orbene, nel caso di specie, difetta la prova, che era onere dell' fornire, Controparte_4
dell'adozione di un tempestivo atto interruttivo successivo alla notifica delle cartelle. Invero, l'intimazione di pagamento è stata notificata il 21 maggio 2024 ed è stata preceduta,
solo in data 14 febbraio 2023, della notifica dell'intimazione n. 29120239000033019000, ben dopo il decorso del termine quinquennale.
Pertanto, i crediti recati dall'intimazione impugnata devono ritenersi integralmente prescritti. Né possono accogliersi i rilievi formulati da e relativi alla definitività CP_1
acquisita dalla cartella impugnata di sua competenza, poiché da un lato la declaratoria di estinzione di un giudizio per mancata comparizione delle parti, non estingue la possibilità
di riproporre la medesima azione in altro giudizio;
dall'altro lato, nessuna prova è stata fornita circa la rateizzazione accennata.
Sussistono giusti motivi, connessi alla posizione processuale dell' e dell' , per CP_1 CP_2
compensare integralmente le spese di lite tra l'opponente e gli stessi e porre le restanti spese a carico dell'agente della riscossione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e dichiara che le pretese prescritte;
compensa le spese di lite tra parte ricorrente e l' e l' CP_1 CP_2
condanna l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, da liquidarsi in euro 1.700,00 con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Agrigento, il 10/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo