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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 05/08/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott.ssa Chiara Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice rel.
a seguito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 148/2025 del Ruolo Generale V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto, promosso da,
nata ad [...], il [...], (C.F. Parte_1
), residente in [...](Sa), alla Contrada Noce, CF: C.F. 1
Località Paradiso, n. 55, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._2 ) e FA De TI (C.F. dagli avv.ti Elena Lofranco (C.F. C.F. 3 ), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale, in Salerno (Sa), alla Via Michele Conforti n. 20, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
E
,nato ad [...], il [...], (C.F.: Parte 2
[...]
104, C.F._4 ), residente in [...](Sa), alla Corso Garibaldi, n. rappresentato e difeso, dall'avv. Renato Abbate (CF: C.F._5 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professinale, in GR (Sa), alla Via via Carmine Rossi n. 13, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
nonché
P.M. in sede presso il Tribunale di Vallo della Lucania il quale ha concluso con apposizione di visto in data 20.03.2025 e 30.04.2025;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Gli odierni ricorrenti, i signori Parte_1 e Parte_2
[...] con ricorso congiunto depositato in data 13.05.2025 adivano l'intestato
Tribunale esponendo in punto di fatto: di aver contratto matrimonio civile nel
Comune di GR (SA), in data 16.03.2013, trascritto nel Registro dello Stato
Civile di Comune di GR (Sa), alla Parte II, Serie C, n. 3, Ufficio 1 dell'anno
2013 ed optando per il regime di separazione dei beni;
che dalla predetta unione nascevano il 21.08.2013 ad GR (Sa), la primogenita della coppia, Persona_1 ed il 20.11.2015, ad GR (Sa), il ([...] Codice Fiscale_6
); che l'unione secondogenito _2 (C.F. C.F._7
matrimoniale con il passare del tempo si logorava venendo meno l'affectio coniugalis a causa di sopravvenute incompatibilità ed incomprensioni, tali da rendere improseguibile ed intollerabile la convivenza.
Tanto premesso i ricorrenti hanno formulato ai sensi degli art. 473 bis. 49 e 473 bis.51, domanda contestuale di separazione e divorzio alle seguenti trascritte condizioni: “... 1) In via principale: dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, atteso che la ricorrente non coabita più con il coniuge dal giugno 2023; 2) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione consensuale e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1°dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
3) che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
4) il regime di affidamento dei minori dovrà essere condiviso;
5) il padre potrà vedere i figli tutte le volte che lo desideri e come da piano genitoriale interno all'atto; 6) atteso che la sig.ra Parte_1 già dal giugno 2023, ha abbandonato la casa coniugale, la stessa viene assegnata al sig. Parte_2 con tutti i mobili e porterà con sé tutti gli effetti gli arredi di sua appartenenza;
7) la sig.ra Pt_1 personali ivi compreso il corredo nuziale, la lavatrice, la televisione della stanza dei minori, la batteria di pentole, un servizio di tazze da the' bene di famiglia e tutti i suoi effetti personali. PIANO GENITORIALE. I minori e _2 , restano ER
affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui si troveranno i figli al momento dell'assunzione della responsabilità, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Gli stessi minori non dovranno essere coinvolti nelle eventuali discussioni tra i genitori;
non dovranno ricevere informazioni denigranti, squalificanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro; non dovranno essere usati come un messaggero o mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori. I figli minori devono essere iscritti a scuola dalla madre,
i figli beneficeranno dell'assistenza pediatrica pubblica mediante SSN. I minori frequenteranno la scuola pubblica e la minore ER frequenterà dal settembre
2024 la prima media presso il Comune di Baronissi. Il minore Persona_2 iscritto presso la scuola primaria frequenterà la quarta classe presso l'istituto scolastico di
Baronissi. Qualora i minori avranno necessità di un potenziamento delle competenze scolastiche potranno frequentare un doposcuola scelto dalla madre sostenuto economicamente da entrambi i genitori come per legge. Visite mediche: i genitori si confronteranno su tutte le cure mediche, oculistiche, odontoiatriche, ortodontiche. In caso di malattie, incidente, ospedalizzazione dei minori, il genitore che ne è al corrente dovrà immediatamente informare l'altro genitore. Comunicazioni con i figli: ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate;
ciascun genitore dovrà mantenere un telefono operativo, cioè utile allo scopo, i contatti telefonici tra genitore e figli non dovranno essere interrotti o controllati dall'altro genitore;
i figli possono telefonare e/o mantenere un contatto tramite internet con entrambi i genitori in qualsiasi momento. I genitori potranno comunicare attraverso messaggi, mail e telefono, nonché di persona. I figli restano collocati presso il domicilio materno e il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: il primo novembre, il 1 maggio, il 25 aprile, 8 dicembre, 2 giugno
(ed eventuali ponti) i figli trascorreranno queste festività ad anni alterni con i genitori, iniziando dalla madre e/o in caso di accordo tra i genitori possono essere adottate soluzioni diverse Vacanze di Natale, i figli trascorreranno queste festività ad anni alterni con ciascun genitore, partendo dalla madre, nel modo seguente: 24 e 25 dicembre per le intere giornate, 26 dicembre con il genitore che non li ha tenuti la vigilia e il giorno di Natale;
il 31 dicembre e il 1 gennaio per le intere giornate con il genitore che non li ha tenuti il giorno e la vigilia di natale. Il 6 gennaio sempre con la madre. Pasqua e lunedi in Albis, trascorreranno ad anni alterni il giorno di pasqua con ciascun genitore iniziando dalla madre e il giorno di Pasquetta con il genitore con cui non sono stati a Pasqua. Il compleanno della madre, l'onomastico e la Festa della
Mamma, lo trascorreranno sempre con la genitrice. Il compleanno del padre,
l'onomastico del padre, la Festa del Papà lo trascorreranno con il padre. Per il compleanno e gli onomastici dei minori li trascorreranno con i genitori ad anni alterni a partire della madre. Vacanze estive, ogni genitore potrà avere 15 giorni consecutivi ogni anno con sé i minori, da stabilire entro il 31 maggio. Il padre potrà tenere con sé
i minori dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera ore 18, con onere del padre di far completare i compiti scolastici, quando li riporterà come da accordi tra i genitori orientativamente presso la dimora materna e durante il periodo estivo entro le ore 21, a fine settimana alternati;
I ricorrenti per andare incontro alle reciproche esigenze hanno stabilito che un fine settimana la sig.ra Pt_1 accompagnerà i minori presso il domicilio paterno in Prignano (SA) al C.so Garibaldi
104 e in questa occasione il sig. Parte_2 verserà €. 30,00 a fronte delle spese di viaggio e l'altro fine settimana il Parte_2 preleverà i figli minori presso l'abitazione della Pt_1 in via Rachelina Ambrosino n. 7 di Antessano (SA). Il sig. Parte_2
verserà alla sig.ra Pt_1 tramite accredito su Postpay, entro e non oltre il giorno 5
di ogni mese, l'assegno di mantenimento dei figli pari nel complesso di €.250,00, il Parte_2 rinuncia all'assegno unico che sarà devoluto in favore della sig.ra sig.
L'assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli Pt_1
indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla separazione. Spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di entrambi i genitori al 50%...".
Con decreto cron. 3577/2025 del 19.03.2025 veniva fissata la prima udienza per la comparizione fisica delle parti per la data del 23.04.2025 ed, al contempo, il
Giudice assegnatario rilevava la necessità di dover sottoporre all'attenzione dei coniugi la condizione di cui al punto 6) del ricorso introduttivo ed avente ad oggetto l'assegnazione della casa coniugale al sig. Parte_2 sul rilievo che la dal giugno dell'anno 2023, aveva sig.ra Parte_1
abbandonato il tetto coniugale. Venivano, quindi, resi i chiarimenti sollecitati e all'esito della prima udienza di comparizione, sostituita con il deposito di note scritte, stante la richiesta congiunta avanzata sul punto, la causa veniva riservata in decisione.
Preliminarmente deve darsi atto che sulla questione dell'ammissibilità del cumulo di domanda congiunta di separazione e divorzio si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione investita del rinvio pregiudiziale, da parte del Tribunale di Treviso, per la risoluzione della questione di diritto.
In particolare, la Corte di Cassazione, dando atto dell'esistenza di un contrasto emerso dalle prime applicazioni della riforma Cartabia da parte dei Tribunali di merito, sulla perseguibilità del cumulo in ipotesi di domanda congiunta ha espresso il seguente principio di diritto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio" (cfr. Cassazione civile sez. I,
16/10/2023, (ud. 06/10/2023, dep. 16/10/2023), n.28727).
Premesso quanto sopra quanto alla ritenuta e oramai pacifica ammissibilità del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio, il Collegio rileva che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Le condizioni della separazione sopra riportate e meglio chiarite con le note di trattazione scritta per l'udienza del 23.04.2025 sono da ritenersi congrue in quanto non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi dei figli della coppia, avendo questi ultimi rescisso qualsiasi legame con l'ex casa coniugale, stante l'intervenuto trasferimento già prima dell'incardinamento del presente giudizio in diversa abitazione unitamente alla madre. Ne consegue che, con riguardo alla clausola nr. 6 sopra riportata, il Collegio non può che limitarsi che a prenderne atto, esulando dal terreno di indagine del presente giudizio la richiesta di assegnazione dell'immobile al sig. Parte_2
[...] atteso che minori hanno già trasferito la propria residenza altrove unitamente alla madre e non essendo quest'ultimo genitore collocatario della prole, per cui nulla deve statuire in merito il Tribunale.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio, come da ordinanza emessa in pari data per cui nulla deve statuirsi in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, non definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede
1) dichiara la separazione personale tra i signori Parte_1
coniugi per matrimonio celebrato nel Comune di e Parte_2
,
GR (SA), in data 16.03.2013, e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Perdifumo (Sa), alla Parte II, Serie C, n. 3, Ufficio 1 dell'anno
2013, alle condizioni congiunte riportate in ricorso e con le precisazioni di cui in motivazione;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile, per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n.74;
3) rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna per il prosieguo:
4) Spese al definitivo;
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 25.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Marianna Frangiosa dott.ssa Elvira Bellantoni Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott.ssa Chiara Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice rel.
a seguito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al numero 148/2025 del Ruolo Generale V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto, promosso da,
nata ad [...], il [...], (C.F. Parte_1
), residente in [...](Sa), alla Contrada Noce, CF: C.F._1
Località Paradiso, n. 55, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Elena Lofranco (C.F. C.F. 2 ) e FA De TI (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio C.F. 3
professionale, in Salerno (Sa), alla Via Michele Conforti n. 20, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
E
,nato ad [...], il [...], (C.F.: [...] Parte_2
104, C.F._4 ), residente in [...](Sa), alla Corso Garibaldi, n. rappresentato e difeso, dall'avv. Renato Abbate (CF: C.F._5 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professinale, in GR (Sa), alla Via via Carmine Rossi n. 13, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
nonché P.M. in sede presso il Tribunale di Vallo della Lucania il quale ha concluso con apposizione di visto;
INTERVENTORE EX LEGE
Vista la sentenza di separazione giudiziale emessa in data odierna dall'intestato
Tribunale;
ritenuto che il giudizio debba proseguire per la pronuncia di scioglimento del matrimonio come richiesto dai coniugi concordemente con ricorso depositato in data 13/03/2025 e conformemente alle conclusioni ivi formulate;
ritenuto, pertanto, di dover rimettere la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, dr.ssa Marianna Frangiosa, per il prosieguo;
precisato che all'udienza che segue i coniugi dovranno produrre attestato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione emessa in data odierna nonché dovrà acquisirsi in quella sede la dichiarazione delle parti di non volersi conciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
p.q.m.
RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, dr.ssa Marianna
Frangiosa;
FISSA per gli incombenti di cui in parte motiva l'udienza del 5/03/2026 ore
11.30.
Si comunichi.
Così deciso, in Vallo della Lucania il 25.07.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Marianna Frangiosa dr.ssa Elvira Bellantoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott.ssa Chiara Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice rel.
a seguito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 148/2025 del Ruolo Generale V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto, promosso da,
nata ad [...], il [...], (C.F. Parte_1
), residente in [...](Sa), alla Contrada Noce, CF: C.F. 1
Località Paradiso, n. 55, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._2 ) e FA De TI (C.F. dagli avv.ti Elena Lofranco (C.F. C.F. 3 ), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale, in Salerno (Sa), alla Via Michele Conforti n. 20, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
E
,nato ad [...], il [...], (C.F.: Parte 2
[...]
104, C.F._4 ), residente in [...](Sa), alla Corso Garibaldi, n. rappresentato e difeso, dall'avv. Renato Abbate (CF: C.F._5 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professinale, in GR (Sa), alla Via via Carmine Rossi n. 13, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
nonché
P.M. in sede presso il Tribunale di Vallo della Lucania il quale ha concluso con apposizione di visto in data 20.03.2025 e 30.04.2025;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Gli odierni ricorrenti, i signori Parte_1 e Parte_2
[...] con ricorso congiunto depositato in data 13.05.2025 adivano l'intestato
Tribunale esponendo in punto di fatto: di aver contratto matrimonio civile nel
Comune di GR (SA), in data 16.03.2013, trascritto nel Registro dello Stato
Civile di Comune di GR (Sa), alla Parte II, Serie C, n. 3, Ufficio 1 dell'anno
2013 ed optando per il regime di separazione dei beni;
che dalla predetta unione nascevano il 21.08.2013 ad GR (Sa), la primogenita della coppia, Persona_1 ed il 20.11.2015, ad GR (Sa), il ([...] Codice Fiscale_6
); che l'unione secondogenito _2 (C.F. C.F._7
matrimoniale con il passare del tempo si logorava venendo meno l'affectio coniugalis a causa di sopravvenute incompatibilità ed incomprensioni, tali da rendere improseguibile ed intollerabile la convivenza.
Tanto premesso i ricorrenti hanno formulato ai sensi degli art. 473 bis. 49 e 473 bis.51, domanda contestuale di separazione e divorzio alle seguenti trascritte condizioni: “... 1) In via principale: dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, atteso che la ricorrente non coabita più con il coniuge dal giugno 2023; 2) All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione consensuale e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1°dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
3) che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
4) il regime di affidamento dei minori dovrà essere condiviso;
5) il padre potrà vedere i figli tutte le volte che lo desideri e come da piano genitoriale interno all'atto; 6) atteso che la sig.ra Parte_1 già dal giugno 2023, ha abbandonato la casa coniugale, la stessa viene assegnata al sig. Parte_2 con tutti i mobili e porterà con sé tutti gli effetti gli arredi di sua appartenenza;
7) la sig.ra Pt_1 personali ivi compreso il corredo nuziale, la lavatrice, la televisione della stanza dei minori, la batteria di pentole, un servizio di tazze da the' bene di famiglia e tutti i suoi effetti personali. PIANO GENITORIALE. I minori e _2 , restano ER
affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui si troveranno i figli al momento dell'assunzione della responsabilità, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Gli stessi minori non dovranno essere coinvolti nelle eventuali discussioni tra i genitori;
non dovranno ricevere informazioni denigranti, squalificanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro; non dovranno essere usati come un messaggero o mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori. I figli minori devono essere iscritti a scuola dalla madre,
i figli beneficeranno dell'assistenza pediatrica pubblica mediante SSN. I minori frequenteranno la scuola pubblica e la minore ER frequenterà dal settembre
2024 la prima media presso il Comune di Baronissi. Il minore Persona_2 iscritto presso la scuola primaria frequenterà la quarta classe presso l'istituto scolastico di
Baronissi. Qualora i minori avranno necessità di un potenziamento delle competenze scolastiche potranno frequentare un doposcuola scelto dalla madre sostenuto economicamente da entrambi i genitori come per legge. Visite mediche: i genitori si confronteranno su tutte le cure mediche, oculistiche, odontoiatriche, ortodontiche. In caso di malattie, incidente, ospedalizzazione dei minori, il genitore che ne è al corrente dovrà immediatamente informare l'altro genitore. Comunicazioni con i figli: ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate;
ciascun genitore dovrà mantenere un telefono operativo, cioè utile allo scopo, i contatti telefonici tra genitore e figli non dovranno essere interrotti o controllati dall'altro genitore;
i figli possono telefonare e/o mantenere un contatto tramite internet con entrambi i genitori in qualsiasi momento. I genitori potranno comunicare attraverso messaggi, mail e telefono, nonché di persona. I figli restano collocati presso il domicilio materno e il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: il primo novembre, il 1 maggio, il 25 aprile, 8 dicembre, 2 giugno
(ed eventuali ponti) i figli trascorreranno queste festività ad anni alterni con i genitori, iniziando dalla madre e/o in caso di accordo tra i genitori possono essere adottate soluzioni diverse Vacanze di Natale, i figli trascorreranno queste festività ad anni alterni con ciascun genitore, partendo dalla madre, nel modo seguente: 24 e 25 dicembre per le intere giornate, 26 dicembre con il genitore che non li ha tenuti la vigilia e il giorno di Natale;
il 31 dicembre e il 1 gennaio per le intere giornate con il genitore che non li ha tenuti il giorno e la vigilia di natale. Il 6 gennaio sempre con la madre. Pasqua e lunedi in Albis, trascorreranno ad anni alterni il giorno di pasqua con ciascun genitore iniziando dalla madre e il giorno di Pasquetta con il genitore con cui non sono stati a Pasqua. Il compleanno della madre, l'onomastico e la Festa della
Mamma, lo trascorreranno sempre con la genitrice. Il compleanno del padre,
l'onomastico del padre, la Festa del Papà lo trascorreranno con il padre. Per il compleanno e gli onomastici dei minori li trascorreranno con i genitori ad anni alterni a partire della madre. Vacanze estive, ogni genitore potrà avere 15 giorni consecutivi ogni anno con sé i minori, da stabilire entro il 31 maggio. Il padre potrà tenere con sé
i minori dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera ore 18, con onere del padre di far completare i compiti scolastici, quando li riporterà come da accordi tra i genitori orientativamente presso la dimora materna e durante il periodo estivo entro le ore 21, a fine settimana alternati;
I ricorrenti per andare incontro alle reciproche esigenze hanno stabilito che un fine settimana la sig.ra Pt_1 accompagnerà i minori presso il domicilio paterno in Prignano (SA) al C.so Garibaldi
104 e in questa occasione il sig. Parte_2 verserà €. 30,00 a fronte delle spese di viaggio e l'altro fine settimana il Parte_2 preleverà i figli minori presso l'abitazione della Pt_1 in via Rachelina Ambrosino n. 7 di Antessano (SA). Il sig. Parte_2
verserà alla sig.ra Pt_1 tramite accredito su Postpay, entro e non oltre il giorno 5
di ogni mese, l'assegno di mantenimento dei figli pari nel complesso di €.250,00, il Parte_2 rinuncia all'assegno unico che sarà devoluto in favore della sig.ra sig.
L'assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli Pt_1
indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla separazione. Spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di entrambi i genitori al 50%...".
Con decreto cron. 3577/2025 del 19.03.2025 veniva fissata la prima udienza per la comparizione fisica delle parti per la data del 23.04.2025 ed, al contempo, il
Giudice assegnatario rilevava la necessità di dover sottoporre all'attenzione dei coniugi la condizione di cui al punto 6) del ricorso introduttivo ed avente ad oggetto l'assegnazione della casa coniugale al sig. Parte_2 sul rilievo che la dal giugno dell'anno 2023, aveva sig.ra Parte_1
abbandonato il tetto coniugale. Venivano, quindi, resi i chiarimenti sollecitati e all'esito della prima udienza di comparizione, sostituita con il deposito di note scritte, stante la richiesta congiunta avanzata sul punto, la causa veniva riservata in decisione.
Preliminarmente deve darsi atto che sulla questione dell'ammissibilità del cumulo di domanda congiunta di separazione e divorzio si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione investita del rinvio pregiudiziale, da parte del Tribunale di Treviso, per la risoluzione della questione di diritto.
In particolare, la Corte di Cassazione, dando atto dell'esistenza di un contrasto emerso dalle prime applicazioni della riforma Cartabia da parte dei Tribunali di merito, sulla perseguibilità del cumulo in ipotesi di domanda congiunta ha espresso il seguente principio di diritto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio" (cfr. Cassazione civile sez. I,
16/10/2023, (ud. 06/10/2023, dep. 16/10/2023), n.28727).
Premesso quanto sopra quanto alla ritenuta e oramai pacifica ammissibilità del cumulo di domande congiunte di separazione e divorzio, il Collegio rileva che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Le condizioni della separazione sopra riportate e meglio chiarite con le note di trattazione scritta per l'udienza del 23.04.2025 sono da ritenersi congrue in quanto non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi dei figli della coppia, avendo questi ultimi rescisso qualsiasi legame con l'ex casa coniugale, stante l'intervenuto trasferimento già prima dell'incardinamento del presente giudizio in diversa abitazione unitamente alla madre. Ne consegue che, con riguardo alla clausola nr. 6 sopra riportata, il Collegio non può che limitarsi che a prenderne atto, esulando dal terreno di indagine del presente giudizio la richiesta di assegnazione dell'immobile al sig. Parte_2
[...] atteso che minori hanno già trasferito la propria residenza altrove unitamente alla madre e non essendo quest'ultimo genitore collocatario della prole, per cui nulla deve statuire in merito il Tribunale.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio, come da ordinanza emessa in pari data per cui nulla deve statuirsi in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, non definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede
1) dichiara la separazione personale tra i signori Parte_1
coniugi per matrimonio celebrato nel Comune di e Parte_2
,
GR (SA), in data 16.03.2013, e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Perdifumo (Sa), alla Parte II, Serie C, n. 3, Ufficio 1 dell'anno
2013, alle condizioni congiunte riportate in ricorso e con le precisazioni di cui in motivazione;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile, per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n.74;
3) rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna per il prosieguo:
4) Spese al definitivo;
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 25.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Marianna Frangiosa dott.ssa Elvira Bellantoni Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott.ssa Chiara Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice rel.
a seguito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al numero 148/2025 del Ruolo Generale V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto, promosso da,
nata ad [...], il [...], (C.F. Parte_1
), residente in [...](Sa), alla Contrada Noce, CF: C.F._1
Località Paradiso, n. 55, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Elena Lofranco (C.F. C.F. 2 ) e FA De TI (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio C.F. 3
professionale, in Salerno (Sa), alla Via Michele Conforti n. 20, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
E
,nato ad [...], il [...], (C.F.: [...] Parte_2
104, C.F._4 ), residente in [...](Sa), alla Corso Garibaldi, n. rappresentato e difeso, dall'avv. Renato Abbate (CF: C.F._5 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professinale, in GR (Sa), alla Via via Carmine Rossi n. 13, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
nonché P.M. in sede presso il Tribunale di Vallo della Lucania il quale ha concluso con apposizione di visto;
INTERVENTORE EX LEGE
Vista la sentenza di separazione giudiziale emessa in data odierna dall'intestato
Tribunale;
ritenuto che il giudizio debba proseguire per la pronuncia di scioglimento del matrimonio come richiesto dai coniugi concordemente con ricorso depositato in data 13/03/2025 e conformemente alle conclusioni ivi formulate;
ritenuto, pertanto, di dover rimettere la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, dr.ssa Marianna Frangiosa, per il prosieguo;
precisato che all'udienza che segue i coniugi dovranno produrre attestato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione emessa in data odierna nonché dovrà acquisirsi in quella sede la dichiarazione delle parti di non volersi conciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
p.q.m.
RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, dr.ssa Marianna
Frangiosa;
FISSA per gli incombenti di cui in parte motiva l'udienza del 5/03/2026 ore
11.30.
Si comunichi.
Così deciso, in Vallo della Lucania il 25.07.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Marianna Frangiosa dr.ssa Elvira Bellantoni