Art. 1.
Il termine per la presentazione al Parlamento dei decreti-legge per la conversione in legge stabilito dall' articolo 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 , concernente la facolta' del potere esecutivo di emettere norme giuridiche, non si applica ai decreti-legge emanati anteriormente alla pubblicazione della legge stessa.
Il termine per la presentazione al Parlamento dei decreti-legge per la conversione in legge stabilito dall' articolo 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 , concernente la facolta' del potere esecutivo di emettere norme giuridiche, non si applica ai decreti-legge emanati anteriormente alla pubblicazione della legge stessa.