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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/11/2025, n. 7916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7916 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 27685/2024 R.G.
premesso che con decreto del 14.2.2025, l'udienza di discussione è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 30.10.2025;
lette le “note scritte” depositate da parte ricorrente entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata causa
TRA
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 Guido Marone
- ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal dott. Vincenzo Romano - resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.2.2024 parte ricorrente, premesso di essere stata docente di ruolo del dall'1.9.1984 all'agosto 2020, in quanto Controparte_1
“collocata a riposo dal 01.09.2020”, lamenta che l'Amministrazione convenuta ha “valutato in modo incompleto e parziale l'anzianità di carriera effettivamente maturata siccome non aveva computato l'anno 2013”. A fondamento della domanda ha dedotto:
- l'erronea interpretazione dell'art. 9 del DL n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010, laddove se ne faccia derivare una definitiva e permanente esclusione dall'anno 2013 dalla ricostruzione della carriera del dipendente utile ai fini della progressione economica;
- che, in particolare, deve che ritenersi il cd. “blocco” relativo al 2013 impedisce gli incrementi economici esclusivamente durante l'intervallo temporale in cui esso opera, per il quale quindi non si acquisisce il diritto a percepire differenze retributive;
- che, pertanto, per il periodo successivo al 2013, il servizio prestato in detta annualità deve essere riconosciuto ai fini giuridici, con conseguente diritto al passaggio alle successive fasce stipendiali. Sulla base di tali premesse, ha concluso chiedendo di:
1 a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo ed adeguamento del trattamento pensionistico;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la rivalutazione della carriera sinora svolta e, quindi, al riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata, ivi incluso l'anno 2013, con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante e precisamente nella fascia stipendiale 35 a decorrere dall'a.s. 2019/2020 ed adeguamento del trattamento pensionistico;
c) per l'effetto, condannare il ad effettuare alla Controparte_1 rivalutazione integrale della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata e conseguente inquadramento nella fascia stipendiale effettivamente spettante ed adeguamento del trattamento pensionistico;
d) conseguentemente, condannare del al pagamento Controparte_1 di tutte le differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
vinte le spese di lite, con attribuzione.
Si è costituito tempestivamente in giudizio il Controparte_1
che preliminarmente ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, in quanto
[...]
“la competenza relativa alla ricostruzione di carriera del personale scolastico … è attualmente attribuita alla Istituzioni scolastiche, dotate di autonoma personalità giuridica”, e ha chiesto disporsi l'integrazione del contraddittorio con il
[...]
in quanto “il decreto di Controparte_2 ricostruzione di carriera emesso nei confronti della ricorrente è stato validato” da quest'ultimo. Nel merito, contestando il fondamento della pretesa attorea sulla base di una serie articolata di argomentazioni, ed eccependo in ogni caso la prescrizione, ha concluso per il rigetto del ricorso.
*** In primo luogo deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dal resistente. CP_1
Ed invero, secondo i costanti arresti della giurisprudenza di legittimità, anche dopo l'attribuzione di personalità giuridica alle singole istituzioni scolastiche statali e pur in presenza del trasferimento ad esse di funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica (cfr. art. 14 del d.P.R. 275/1999), il personale della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, con la conseguenza che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la sola legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva del singolo CP_1 istituto scolastico (cfr. Cass. n. 20430/2012; Cass. n. 6372/2011; Cass. n. 21726/2010; Cass. 20521/2008).
2 Proprio in ragione del suindicato rapporto organico, poi, è irrilevante la circostanza allegata in memoria difensiva per la quale il decreto di ricostruzione di carriera relativo alla ricorrente
“è stato validato dal M.E.F. – RTS di . CP_2
Per tale motivo non è stata accolta l'istanza del volta alla integrazione del CP_1 contraddittorio nei confronti del . Controparte_2
Venendo al merito, deve premettersi:
- che nelle note scritte parte ricorrente ha formulato “un'espressa rinuncia agli atti ex art. 306 cod. proc. civ. rispetto esclusivamente ai capi della domanda che sono appunto relativi al riconoscimento dell'annualità in parola ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e, per l'effetto, alla condanna al pagamento delle differenze maturate”;
- che, però, tale rinuncia non è stata accettata dal convenuto costituitosi in CP_1 giudizio.
Conseguentemente, non si verte in ipotesi di estinzione del giudizio in relazione al suindicato capo di domanda (cfr. art. 306, commi 1 e 3, c.p.c.) e, dunque, anche in relazione allo stesso il Tribunale deve pronunciarsi.
Sempre in via preliminare deve premettersi che, costituisce circostanza pacifica, in quanto allegata in ricorso e non contestata in memoria difensiva, che l'anno 2013 non è stato preso in considerazione sia ai fini giuridici sia a quelli economici.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 9, comma 21, D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2012, “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”
Tale disposizione va letta in combinato disposto con il successivo comma 23, che ne costituisce specifica applicazione, a mente del quale “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti".
3 Per effetto di tale disciplina, la cui efficacia è stata è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013, l'anno 2013 resta ancora oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, a differenza di quanto è stato stabilito in ordine agli anni 2010 e 2012, la cui utilità è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014.
Orbene, il tenore testuale dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, specifico per il personale della scuola, così come quello dell'art. 9 co. 21, applicabile a tutto il pubblico impiego, è dunque chiaro nell'escludere l'utilità dell'anno 2013 (per quanto qui rileva) ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
Si tratta di esclusione di portata ampia e generale: l'eventuale limitazione dell'ambito di applicazione della disposizione alle sole progressioni economiche destinate a maturare nel periodo del blocco e/o alla sola prima progressione economica maturata dopo il periodo del blocco non soltanto non trova alcun riscontro e alcun supporto nel chiaro disposto del testo normativo (che nulla prevede al riguardo), ma anzi è contraria al tenore testuale della disposizione.
La norma è infatti ben chiara nell'escludere tout court l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
L'anzianità maturata nell'anno 2013 non è dunque utile ai fini economici, ma conserva comunque effetti ai fini giuridici e pertanto, a mero titolo esemplificativo, con riferimento ai docenti, ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei 5 anni di anzianità richiesto dall'art. 1 d. lgs. n. 165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico, oppure, più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei 5 anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35 co. 5 bis d. lsg. n. 165/2001.
Sul punto, la Corte di Cassazione (cfr.. ord. 11 giugno 2024 n. 16133, relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013), nel distinguere tra gli effetti giuridici e gli effetti economici della progressione in carriera, ha osservato: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici…”. Il principio esposto ha trovato conferma nella recentissima pronuncia della Suprema Corte, n. 1727/2025 del 21.05.2025 che, nel dar conto dell'esistenza di un contrasto interpretativo invalso nella giurisprudenza di merito inerente in particolare l'applicazione dell'art. 9, comma 23, D.L. 78/2010, la cui disciplina è stata prorogata dal DPR n. 122/2013, ha ritenuto maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni relative al
“blocco stipendiale” la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
4 Invero, secondo il Giudice di legittimità “l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”.
La Corte precisa, con riferimento agli aumenti stipendiali, che trattasi di “avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche (cfr. art. 52 d.lgs. 165/2001)”.
L'avallata interpretazione, osserva ancora la Suprema Corte, non si pone in contrasto con le pronunce della Corte Costituzionale che, “nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost. n. 310/2013)”.
In definitiva, dunque, “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
“sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, se deve escludersi la possibilità del riconoscimento del servizio svolto nell'anno 2013 al fine della progressione nelle fasce stipendiali, il ministero convenuto avrebbe dovuto riconoscere tale annualità ai fini giuridici innanzi individuati in via esemplificativa.
5 Deve, però, osservarsi che nel caso in esame la ricorrente è stata pacificamente collocata a riposo in data 1.9.2020 e, dunque, in epoca antecedente al deposito del ricorso.
Pertanto, anche tenuto conto dell'assenza di alcuna specifica allegazione sul punto, non si rinviene l'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) dell'istante ad ottenere, a distanza di anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione convenuta, il riconoscimento del servizio svolto nell'anno 2013 ai soli fini giuridici.
Per tali motivi, che assorbono ogni altra questione (compresa l'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente), la domanda deve essere rigettata.
In ragione della complessità della materia trattata e le oscillazioni della giurisprudenza giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi
In Napoli, il 2.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
6
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 27685/2024 R.G.
premesso che con decreto del 14.2.2025, l'udienza di discussione è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 30.10.2025;
lette le “note scritte” depositate da parte ricorrente entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata causa
TRA
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 Guido Marone
- ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal dott. Vincenzo Romano - resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.2.2024 parte ricorrente, premesso di essere stata docente di ruolo del dall'1.9.1984 all'agosto 2020, in quanto Controparte_1
“collocata a riposo dal 01.09.2020”, lamenta che l'Amministrazione convenuta ha “valutato in modo incompleto e parziale l'anzianità di carriera effettivamente maturata siccome non aveva computato l'anno 2013”. A fondamento della domanda ha dedotto:
- l'erronea interpretazione dell'art. 9 del DL n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010, laddove se ne faccia derivare una definitiva e permanente esclusione dall'anno 2013 dalla ricostruzione della carriera del dipendente utile ai fini della progressione economica;
- che, in particolare, deve che ritenersi il cd. “blocco” relativo al 2013 impedisce gli incrementi economici esclusivamente durante l'intervallo temporale in cui esso opera, per il quale quindi non si acquisisce il diritto a percepire differenze retributive;
- che, pertanto, per il periodo successivo al 2013, il servizio prestato in detta annualità deve essere riconosciuto ai fini giuridici, con conseguente diritto al passaggio alle successive fasce stipendiali. Sulla base di tali premesse, ha concluso chiedendo di:
1 a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo ed adeguamento del trattamento pensionistico;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la rivalutazione della carriera sinora svolta e, quindi, al riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata, ivi incluso l'anno 2013, con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante e precisamente nella fascia stipendiale 35 a decorrere dall'a.s. 2019/2020 ed adeguamento del trattamento pensionistico;
c) per l'effetto, condannare il ad effettuare alla Controparte_1 rivalutazione integrale della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata e conseguente inquadramento nella fascia stipendiale effettivamente spettante ed adeguamento del trattamento pensionistico;
d) conseguentemente, condannare del al pagamento Controparte_1 di tutte le differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
vinte le spese di lite, con attribuzione.
Si è costituito tempestivamente in giudizio il Controparte_1
che preliminarmente ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, in quanto
[...]
“la competenza relativa alla ricostruzione di carriera del personale scolastico … è attualmente attribuita alla Istituzioni scolastiche, dotate di autonoma personalità giuridica”, e ha chiesto disporsi l'integrazione del contraddittorio con il
[...]
in quanto “il decreto di Controparte_2 ricostruzione di carriera emesso nei confronti della ricorrente è stato validato” da quest'ultimo. Nel merito, contestando il fondamento della pretesa attorea sulla base di una serie articolata di argomentazioni, ed eccependo in ogni caso la prescrizione, ha concluso per il rigetto del ricorso.
*** In primo luogo deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dal resistente. CP_1
Ed invero, secondo i costanti arresti della giurisprudenza di legittimità, anche dopo l'attribuzione di personalità giuridica alle singole istituzioni scolastiche statali e pur in presenza del trasferimento ad esse di funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica (cfr. art. 14 del d.P.R. 275/1999), il personale della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, con la conseguenza che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la sola legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva del singolo CP_1 istituto scolastico (cfr. Cass. n. 20430/2012; Cass. n. 6372/2011; Cass. n. 21726/2010; Cass. 20521/2008).
2 Proprio in ragione del suindicato rapporto organico, poi, è irrilevante la circostanza allegata in memoria difensiva per la quale il decreto di ricostruzione di carriera relativo alla ricorrente
“è stato validato dal M.E.F. – RTS di . CP_2
Per tale motivo non è stata accolta l'istanza del volta alla integrazione del CP_1 contraddittorio nei confronti del . Controparte_2
Venendo al merito, deve premettersi:
- che nelle note scritte parte ricorrente ha formulato “un'espressa rinuncia agli atti ex art. 306 cod. proc. civ. rispetto esclusivamente ai capi della domanda che sono appunto relativi al riconoscimento dell'annualità in parola ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e, per l'effetto, alla condanna al pagamento delle differenze maturate”;
- che, però, tale rinuncia non è stata accettata dal convenuto costituitosi in CP_1 giudizio.
Conseguentemente, non si verte in ipotesi di estinzione del giudizio in relazione al suindicato capo di domanda (cfr. art. 306, commi 1 e 3, c.p.c.) e, dunque, anche in relazione allo stesso il Tribunale deve pronunciarsi.
Sempre in via preliminare deve premettersi che, costituisce circostanza pacifica, in quanto allegata in ricorso e non contestata in memoria difensiva, che l'anno 2013 non è stato preso in considerazione sia ai fini giuridici sia a quelli economici.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 9, comma 21, D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2012, “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”
Tale disposizione va letta in combinato disposto con il successivo comma 23, che ne costituisce specifica applicazione, a mente del quale “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti".
3 Per effetto di tale disciplina, la cui efficacia è stata è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013, l'anno 2013 resta ancora oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, a differenza di quanto è stato stabilito in ordine agli anni 2010 e 2012, la cui utilità è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013 e del 7 agosto 2014.
Orbene, il tenore testuale dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, specifico per il personale della scuola, così come quello dell'art. 9 co. 21, applicabile a tutto il pubblico impiego, è dunque chiaro nell'escludere l'utilità dell'anno 2013 (per quanto qui rileva) ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
Si tratta di esclusione di portata ampia e generale: l'eventuale limitazione dell'ambito di applicazione della disposizione alle sole progressioni economiche destinate a maturare nel periodo del blocco e/o alla sola prima progressione economica maturata dopo il periodo del blocco non soltanto non trova alcun riscontro e alcun supporto nel chiaro disposto del testo normativo (che nulla prevede al riguardo), ma anzi è contraria al tenore testuale della disposizione.
La norma è infatti ben chiara nell'escludere tout court l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
L'anzianità maturata nell'anno 2013 non è dunque utile ai fini economici, ma conserva comunque effetti ai fini giuridici e pertanto, a mero titolo esemplificativo, con riferimento ai docenti, ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei 5 anni di anzianità richiesto dall'art. 1 d. lgs. n. 165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico, oppure, più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei 5 anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35 co. 5 bis d. lsg. n. 165/2001.
Sul punto, la Corte di Cassazione (cfr.. ord. 11 giugno 2024 n. 16133, relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013), nel distinguere tra gli effetti giuridici e gli effetti economici della progressione in carriera, ha osservato: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici…”. Il principio esposto ha trovato conferma nella recentissima pronuncia della Suprema Corte, n. 1727/2025 del 21.05.2025 che, nel dar conto dell'esistenza di un contrasto interpretativo invalso nella giurisprudenza di merito inerente in particolare l'applicazione dell'art. 9, comma 23, D.L. 78/2010, la cui disciplina è stata prorogata dal DPR n. 122/2013, ha ritenuto maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni relative al
“blocco stipendiale” la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
4 Invero, secondo il Giudice di legittimità “l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”.
La Corte precisa, con riferimento agli aumenti stipendiali, che trattasi di “avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche (cfr. art. 52 d.lgs. 165/2001)”.
L'avallata interpretazione, osserva ancora la Suprema Corte, non si pone in contrasto con le pronunce della Corte Costituzionale che, “nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost. n. 310/2013)”.
In definitiva, dunque, “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
“sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, se deve escludersi la possibilità del riconoscimento del servizio svolto nell'anno 2013 al fine della progressione nelle fasce stipendiali, il ministero convenuto avrebbe dovuto riconoscere tale annualità ai fini giuridici innanzi individuati in via esemplificativa.
5 Deve, però, osservarsi che nel caso in esame la ricorrente è stata pacificamente collocata a riposo in data 1.9.2020 e, dunque, in epoca antecedente al deposito del ricorso.
Pertanto, anche tenuto conto dell'assenza di alcuna specifica allegazione sul punto, non si rinviene l'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) dell'istante ad ottenere, a distanza di anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione convenuta, il riconoscimento del servizio svolto nell'anno 2013 ai soli fini giuridici.
Per tali motivi, che assorbono ogni altra questione (compresa l'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente), la domanda deve essere rigettata.
In ragione della complessità della materia trattata e le oscillazioni della giurisprudenza giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi
In Napoli, il 2.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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