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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/06/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1567/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1567/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...];
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._2
MO (MB), Via Sangalli n. 3, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Rosa Alba Nunziata ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in MO (MB), Via San Gottardo n. 91, giusta procura in calce al ricorso;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1. i Sig.ri e continueranno a vivere separati portandosi reciproco Parte_1 Parte_2 rispetto.
2. Il figlio fino a che non diverrà economicamente autosufficiente, rimarrà collocato presso Per_1
l'abitazione della madre.
3. Il padre potrà trascorrere con tutto il tempo che desidera accordandosi direttamente con Per_1 il figlio ormai maggiorenne.
4. Il Sig. per il concorso nel mantenimento di e finché quest'ultimo non diverrà Pt_2 Per_1 economicamente autosufficiente, verserà alla Sig.ra un contributo mensile di euro 300,00- Parte_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat da corrispondersi in via anticipata entro il giorno
5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le indicazioni stabilite dalle linee guida del Tribunale di MO (doc. n. 4). Le parti concordano altresì che con riferimento alla retta dell'Università degli Studi di Milano, università attualmente frequentata dal figlio o alla Per_1 retta di altra università ovvero di altro corso post- diploma che quest'ultimo dovesse frequentare in futuro, il Sig. contribuirà al versamento della quota di un terzo della retta medesima. Pt_2
5. L'assegno unico universale, ove spettante, sarà percepito interamente dalla sola sig.ra . Parte_1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale come da decreto di omologa emesso dal Tribunale di MO in data 22.09.2022.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 06.03.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2 data 8 luglio 2000 (atto n. 5 parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Agrate Brianza
(MB), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Agrate Brianza (MB), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in MO, nella camera di consiglio, in data 12 giugno 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1567/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...];
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._2
MO (MB), Via Sangalli n. 3, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Rosa Alba Nunziata ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in MO (MB), Via San Gottardo n. 91, giusta procura in calce al ricorso;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di MO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1. i Sig.ri e continueranno a vivere separati portandosi reciproco Parte_1 Parte_2 rispetto.
2. Il figlio fino a che non diverrà economicamente autosufficiente, rimarrà collocato presso Per_1
l'abitazione della madre.
3. Il padre potrà trascorrere con tutto il tempo che desidera accordandosi direttamente con Per_1 il figlio ormai maggiorenne.
4. Il Sig. per il concorso nel mantenimento di e finché quest'ultimo non diverrà Pt_2 Per_1 economicamente autosufficiente, verserà alla Sig.ra un contributo mensile di euro 300,00- Parte_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat da corrispondersi in via anticipata entro il giorno
5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le indicazioni stabilite dalle linee guida del Tribunale di MO (doc. n. 4). Le parti concordano altresì che con riferimento alla retta dell'Università degli Studi di Milano, università attualmente frequentata dal figlio o alla Per_1 retta di altra università ovvero di altro corso post- diploma che quest'ultimo dovesse frequentare in futuro, il Sig. contribuirà al versamento della quota di un terzo della retta medesima. Pt_2
5. L'assegno unico universale, ove spettante, sarà percepito interamente dalla sola sig.ra . Parte_1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale come da decreto di omologa emesso dal Tribunale di MO in data 22.09.2022.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 06.03.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2 data 8 luglio 2000 (atto n. 5 parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Agrate Brianza
(MB), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Agrate Brianza (MB), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in MO, nella camera di consiglio, in data 12 giugno 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi