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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/03/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di
Napoli Nord, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 12857/23, alla quale è stata riunita la causa n. 12223/24
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to Orsola Maria Rossi e dall'avv.to Giovanni Di Dio
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
OGGETTO: ripetizione d'indebito
FATTO E DIRITTO
Con atti depositati rispettivamente il 19.10.2023 e l'8.10.2024 e successivamente riuniti, parte ricorrente in epigrafe ha esposto che l' , con provvedimento del 14.04.2023, aveva disposto la CP_1 revoca del reddito di cittadinanza di cui usufruiva per “accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/13”, chiedendo la restituzione della somma di € 4.680,00 per aver disposto un pagamento non dovuto per il periodo da aprile 2022 a settembre 2022.
La ricorrente ha poi dedotto che nel Modello TE 08, relativo alla liquidazione di somme accertate nell'ambito del giudizio R.G. n.
7115/2023 a titolo di assegno d'invalidità civile, era riportata, nella scheda del prospetto riepilogativo, la seguente dicitura “…
Somme non dovute e trattenute da questa Agenzia di produzione …”; era dunque stato trattenuto l'importo di € 1.517,00 relativo all'indebito n. 00017681716.
Avendo quindi eccepito la irripetibilità delle somme pretese, ha chiesto l'accertamento giudiziale dell'illegittimità della pretesa avanzata dall' e la restituzione di quanto già eventualmente CP_1 trattenuto e/o compensato, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
Disposta la riunione dei giudizi, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il
Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è infondata.
In via preliminare, occorre chiarire come la presente controversia abbia ad oggetto la legittimità della pretesa restitutoria dell' costituente il presupposto della formulazione CP_1 dell'indebito oggettivo riguardante il reddito di cittadinanza.
Per tali ragioni sono inconferenti al presente thema decidendum tutti i motivi formulati da parte ricorrente che riguardano gli indebiti pensionistici che, pertanto, devono essere rigettati.
Va a questo punto osservato che le Sezioni Unite della Suprema
Corte si sono di recente pronunciate, nel senso che "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr.
Cass. sez unite 4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav. 20/01/2011 n. 1228).
Tale principio, per la sua portata generale, riguarda anche l'indebito assistenziale. Per tali ragioni è il ricorrente/accipiens a dover fornire la prova di tutti i fatti costitutivi della pretesa creditoria, così come soddisfatta dal resistente/solvens.
Nel caso di specie occorre in via preliminare richiamare il disposto dell'art. 2, comma 5, lett b) D.L. n. 4, convertito in L.
n. 26/2019, il quale prevede che “il figlio maggiorenne non convivente con I genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico ai fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”.
Sul punto parte resistente, nella propria memoria difensiva, ha dedotto che la ricorrente aveva presentato in data 31.03.2022 domanda RDC INPS-RDC-2022- 5529580; la domanda era stata accolta in data 13.04.2022. Il figlio della ricorrente, tuttavia, era nato solo nell'agosto 2022, successivamente, dunque, alla presentazione e all'accoglimento della domanda di RdC. La sig.ra , Parte_1 dunque, all'epoca non poteva costituire un nucleo familiare a sé.
L'onere della prova della spettanza del percepito ricade, pertanto, sulla ricorrente che, nel caso de quo, non l'ha fornita, non avendo allegato in giudizio elementi utili a sostegno della propria tesi difensiva. Della DSU presentata è stata ad esempio esibita solo una schermata e non risulta che ella risieda in un luogo diverso da quello del nucleo familiare di provenienza. Parte ricorrente quindi, a fronte delle obiezioni sollevate dall' , non ha dimostrato di possedere i requisiti richiesti CP_1 dalla normativa di settore per il riconoscimento del reddito di cittadinanza.
Ciò comporta pertanto anche la legittimità della trattenuta di €
1.517,00 operata dall' in relazione alla prestazione di CP_1 invalidità civile riconosciuta in favore della ricorrente (cfr. provvedimento del 16.04.2024).
In questo caso, la tesi difensiva proposta dall' secondo la CP_1 quale si tratterebbe di un indebito “di condotta”, per il quale è possibile la compensazione con crediti vantati nei confronti dall' , è sostenibile, anche in riferimento alla circolare CP_2
n. 47/18. CP_1
Risulta inoltre che l'importo è stato trattenuto nel limite di 1/5 della somma dovuta.
Per tutti i motivi sin qui esposti, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
La complessità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta i ricorsi.
Compensa le spese.
Aversa 28.03.2025
Il Giudice
Anna Pia Perpetua
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di
Napoli Nord, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 12857/23, alla quale è stata riunita la causa n. 12223/24
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to Orsola Maria Rossi e dall'avv.to Giovanni Di Dio
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
OGGETTO: ripetizione d'indebito
FATTO E DIRITTO
Con atti depositati rispettivamente il 19.10.2023 e l'8.10.2024 e successivamente riuniti, parte ricorrente in epigrafe ha esposto che l' , con provvedimento del 14.04.2023, aveva disposto la CP_1 revoca del reddito di cittadinanza di cui usufruiva per “accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/13”, chiedendo la restituzione della somma di € 4.680,00 per aver disposto un pagamento non dovuto per il periodo da aprile 2022 a settembre 2022.
La ricorrente ha poi dedotto che nel Modello TE 08, relativo alla liquidazione di somme accertate nell'ambito del giudizio R.G. n.
7115/2023 a titolo di assegno d'invalidità civile, era riportata, nella scheda del prospetto riepilogativo, la seguente dicitura “…
Somme non dovute e trattenute da questa Agenzia di produzione …”; era dunque stato trattenuto l'importo di € 1.517,00 relativo all'indebito n. 00017681716.
Avendo quindi eccepito la irripetibilità delle somme pretese, ha chiesto l'accertamento giudiziale dell'illegittimità della pretesa avanzata dall' e la restituzione di quanto già eventualmente CP_1 trattenuto e/o compensato, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
Disposta la riunione dei giudizi, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il
Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è infondata.
In via preliminare, occorre chiarire come la presente controversia abbia ad oggetto la legittimità della pretesa restitutoria dell' costituente il presupposto della formulazione CP_1 dell'indebito oggettivo riguardante il reddito di cittadinanza.
Per tali ragioni sono inconferenti al presente thema decidendum tutti i motivi formulati da parte ricorrente che riguardano gli indebiti pensionistici che, pertanto, devono essere rigettati.
Va a questo punto osservato che le Sezioni Unite della Suprema
Corte si sono di recente pronunciate, nel senso che "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr.
Cass. sez unite 4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav. 20/01/2011 n. 1228).
Tale principio, per la sua portata generale, riguarda anche l'indebito assistenziale. Per tali ragioni è il ricorrente/accipiens a dover fornire la prova di tutti i fatti costitutivi della pretesa creditoria, così come soddisfatta dal resistente/solvens.
Nel caso di specie occorre in via preliminare richiamare il disposto dell'art. 2, comma 5, lett b) D.L. n. 4, convertito in L.
n. 26/2019, il quale prevede che “il figlio maggiorenne non convivente con I genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico ai fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”.
Sul punto parte resistente, nella propria memoria difensiva, ha dedotto che la ricorrente aveva presentato in data 31.03.2022 domanda RDC INPS-RDC-2022- 5529580; la domanda era stata accolta in data 13.04.2022. Il figlio della ricorrente, tuttavia, era nato solo nell'agosto 2022, successivamente, dunque, alla presentazione e all'accoglimento della domanda di RdC. La sig.ra , Parte_1 dunque, all'epoca non poteva costituire un nucleo familiare a sé.
L'onere della prova della spettanza del percepito ricade, pertanto, sulla ricorrente che, nel caso de quo, non l'ha fornita, non avendo allegato in giudizio elementi utili a sostegno della propria tesi difensiva. Della DSU presentata è stata ad esempio esibita solo una schermata e non risulta che ella risieda in un luogo diverso da quello del nucleo familiare di provenienza. Parte ricorrente quindi, a fronte delle obiezioni sollevate dall' , non ha dimostrato di possedere i requisiti richiesti CP_1 dalla normativa di settore per il riconoscimento del reddito di cittadinanza.
Ciò comporta pertanto anche la legittimità della trattenuta di €
1.517,00 operata dall' in relazione alla prestazione di CP_1 invalidità civile riconosciuta in favore della ricorrente (cfr. provvedimento del 16.04.2024).
In questo caso, la tesi difensiva proposta dall' secondo la CP_1 quale si tratterebbe di un indebito “di condotta”, per il quale è possibile la compensazione con crediti vantati nei confronti dall' , è sostenibile, anche in riferimento alla circolare CP_2
n. 47/18. CP_1
Risulta inoltre che l'importo è stato trattenuto nel limite di 1/5 della somma dovuta.
Per tutti i motivi sin qui esposti, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
La complessità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta i ricorsi.
Compensa le spese.
Aversa 28.03.2025
Il Giudice
Anna Pia Perpetua