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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/05/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6145/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6145/2017 R.G. promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Marcello Volpi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Città di Castello (PG), Via Plinio il Giovane n. 5, come da procura rilasciata in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Opponente
e
(C.F. , , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Lorena Ciuffoli, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via delle Caravelle n. 1/D/2, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
Opposto
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19 dicembre 2024, per nessuno è comparso;
Parte_1 N. 6145/2017R.G. 2 / 18
per l'Avv. Lorena Ciuffoli conclude “ come da foglio di Controparte_1
conclusioni depositato telematicamente in data 18.12.2024”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1440/2017 emesso da questo Tribunale in data 05/07/2017, depositato il 07/07/2017, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore dell'Avv. della somma di euro 27.725,29, oltre accessori e interessi di Controparte_1
mora, e spese del giudizio monitorio, per compensi professionali relativi ad una serie di consulenze stragiudiziali e di attività di assistenza giudiziale, svolte tra il
2014 e il 2015, connesse alla costituzione di una società start-up, allo sviluppo, alla strutturazione e al finanziamento dell'attività oggetto della stessa.
In particolare, l'opposto aveva dedotto di aver svolto le seguenti attività in favore di
: Parte_2
- consulenza e assistenza relativa ad un contratto di prestazione d'opera con l'Ing.
, avente oggetto la consulenza tecnica della linea produttiva della CP_2
costituenda società start-up;
- consulenza stragiudiziale consistente nell'aver preso contatti preliminari con il creditore procedente e con il custode delegato alla vendita per l'acquisto di un immobile ad uso industriale, oggetto di procedimento esecutivo dinanzi al
Tribunale di Terni, e assistenza giudiziale relativa all'acquisto mediante procedura di vendita per pubblica evidenza, deducendo di essersi costituito nella procedura esecutiva al fine di ottenere proroghe per il saldo del prezzo, modificare il soggetto aggiudicatario, e domandare l'immissione anticipata in possesso con accordi accessori con il custode giudiziario;
- consulenza e assistenza nel rapporto intrapreso con la società finanziaria
ZernikeMeta Venture S.p.a. finalizzato ad un accordo di investimento su una società start-up con capitale misto pubblico/privato a mezzo di un contratto di associazione in partecipazione e patti accessori funzionali al progetto.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto, in via preliminare, Parte_1
l'inammissibilità del decreto opposto, essendo basato su tre proposte di fattura non N. 6145/2017R.G. 3 / 18
sottoscritte, anziché, come previsto dagli artt. 636 e 633 c.p.c., dalla parcella sottoscritta dal professionista, e ha eccepito l'inidoneità della documentazione versata in sede monitoria a dimostrare la sussistenza e l'ammontare del credito.
Nel merito, ha contestato la ricostruzione operata in sede monitoria, deducendo che le prestazioni per le quali il professionista opposto aveva domandato i compensi fossero già state pagate dalla start-up a mezzo bonifico bancario, per Parte_3
l'importo di complessivi euro 16.036,50, e che le prestazioni dovevano, comunque, considerarsi rese in virtù di un unico incarico professionale.
Quanto al contratto di consulenza professionale con l'Ing. , CP_2
l'opponente ha dedotto che l'attività prestata dall'Avv. si era limitata CP_1
alla revisione della bozza del contratto, il quale era stato sostanzialmente formato da e e ha quindi contestato l'ammontare della somma richiesta Parte_1 CP_2 dall'opposto, sostenendo che, stante la non complessità della prestazione, il legale avrebbe dovuto ridurre la propria pretesa nella minor somma di euro 1.500,00, oltre
IVA, e accessori, e così per euro 2.188,68, per prestazioni rese in relazione ad un affare di valore indeterminabile, anziché la somma di euro 3.318,68 richiesta in sede monitoria.
In ordine all'attività giudiziale e stragiudiziale relativa all'acquisto dell'immobile sottoposto a procedura esecutiva presso il Tribunale di Terni, ha contestato l'effettivo espletamento da parte dell'Avv. di tutte le attività elencate CP_1
nel ricorso per d.i., sostenendo che egli si era limitato a svolgere prestazioni più circoscritte, ossia la redazione di alcune istanze depositate telematicamente nella procedura esecutiva, la partecipazione ad un'unica udienza, e la redazione di tre lettere e di alcune informative, anch'esse trasmesse telematicamente.
In ragione di ciò, ha lamentato l'eccessività della somma di euro 8.805,00 richiesta in sede monitoria per tale attività, in quanto non ancorata ai parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, ritenendo congruo l'importo di euro 3.0220,00, risultante ai sensi del citato D.M. per le procedure esecutive immobiliari ricomprese nello scaglione da 260.000,01 a 520.000,00. N. 6145/2017R.G. 4 / 18
In relazione alle pretese creditorie relative alle operazioni contrattuali e finanziarie con la società finanziaria ZernikeMeta Venture S.p.a., ha eccepito che l'attività contrattualistica era stata svolta dallo Studio legale Birds & Birds di Milano, mentre la valutazione economico-finanziaria era stata espletata dal commercialista Dott.
e che l'Avv. aveva avuto un ruolo marginale in tali Persona_1 CP_1 attività, sicché non era giustificato l'aumento del 50% operato dall'opposto.
L'opponente ha eccepito che, ad ogni buon conto, il calcolo delle spettanze professionali doveva essere parametrato al valore dell'operazione, pari ad euro
750.000,00 e non ad euro 1.500.000,00, come invece ritenuto dall'opposto, avendo i soci fondatori provveduto ad apportare con proprie finanze la metà dell'intera operazione, e che, operando una diminuzione del 20% ai sensi dell'art. 15 D.P.R.
06/03/1997, egli sarebbe – in ipotesi – creditore della minor somma di euro
9.000,00.
Parte opponente ha, infine, contestato la richiesta di liquidazione degli interessi di mora, avendo il cliente contestato le parcelle emesse dal professionista, e ha citato in tal senso la pronuncia della Suprema Corte n. 22892/2013.
Si è costituito in giudizio l'Avv. il quale ha contestato la Controparte_1 fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
Ha ribadito la legittimità del decreto opposto, emesso sulla base delle parcelle emesse dal professionista, corredate da parere di congruità dell'Ordine degli
Avvocati di Perugia, nonché la fondatezza del credito, evidenziando che l'opponente non aveva contestato né il conferimento degli incarichi, né lo svolgimento delle prestazioni professionali rese.
In particolare, ha dedotto il pieno apprezzamento del cliente per l'attività stragiudiziale relativa al contratto di consulenza professionale con l'Ing. CP_2
[...]
Quanto all'attività espletata per l'acquisto dell'immobile sottoposto a procedura esecutiva, ha precisato di aver determinato il compenso sulla base dei soli parametri relativi all'attività stragiudiziale, con maggiorazione del 50%, e non anche per quelli giudiziali. N. 6145/2017R.G. 5 / 18
In relazione alle operazioni contrattualistiche e finanziarie con ZernikeMeta
Venture S.p.a., ha dedotto che gli altri professionisti erano intervenuti in un momento successivo rispetto a quando l'Avv. aveva iniziato a svolgere CP_1 le prestazioni, e ha elencato dettagliatamente sia l'attività svolta che la corrispondenza intercorsa con gli altri professionisti.
Ha ribadito che l'importo di riferimento per la quantificazione del compenso era di euro 1.500.000,00, essendo tale il valore dell'operazione portata a termine con successo, ritenendo che ciò giustifichi anche l'aumento del 50% operato in sede monitoria, mentre la ex adverso invocata riduzione del 20% non troverebbe fondamento, essendo l'art. 15, D.P.R. 06/03/1997 abrogato.
Ha infine dedotto che il pagamento ricevuto da aveva ad oggetto attività Parte_3
ulteriori e diverse rispetto a quelle azionate in sede monitoria.
Quanto alla doglianza relativa agli interessi di mora, ha contestato il richiamo alla
Sentenza n. 2289/2013, essendo tale pronuncia resa in materia di condominio, dunque non pertinente alla vicenda in esame.
Il precedente Giudice istruttore ha rigettato la provvisoria esecuzione del decreto opposto, e ha concesso i termini di cui all'art. 183, VI co. c.p.c.
Scambiate le rispettive memorie istruttorie, la causa è stata istruita in via documentale e a mezzo di prova per testi.
Mutata la persona del Giudice istruttore, all'udienza del 19/12/2024, la sola parte opposta ha precisato le conclusioni come da foglio depositato in data 18/12/2024, ovvero “Voglia l'Ill.mo Giudice Dr. Federico Fiore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: - In via principale, rigettare
l'opposizione confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1440/2017 emesso dal Tribunale di Perugia il 5/07/2017; - In via subordinata, condannare
l'opponente al pagamento della diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia a titolo di corrispettivi per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto;
- In ogni caso con condanna dell'opponente al pagamento di spese e compensi di lite”.
******* N. 6145/2017R.G. 6 / 18
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni osservandosi che “in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione” ( Cass. 26523/2020).
La domanda proposta in sede monitoria giudizio da parte dell'opposto concerne il pagamento del compenso professionale per l'attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale effettuata in favore dell'opponente nel periodo gennaio 2014-2015 in N. 6145/2017R.G. 7 / 18
questioni riconducibili alla costituzione di una società start-up di produzione di alimenti derivati dalla soia ed allo sviluppo ed al finanziamento dell'attività sociale.
Si osserva, preliminarmente ed in generale, che l'opposizione a decreto ingiuntivo si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, e dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena ed il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id
14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n.
4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) ed, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. Ed è noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Vige, inoltre, il principio della presunzione di N. 6145/2017R.G. 8 / 18
persistenza del diritto, desumibile art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007 anche in motivazione). Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve, quindi, dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto. Corollario normativo è la necessità del convenuto della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte (cfr. da ultimo Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N.
9285/2003), con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi (cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 9285 del 2003).
Il convenuto (nella specie la società opponente, convenuta in senso sostanziale rispetto alla avversa domanda monitoria: cfr. per tutte da ultimo Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 8423 del 11/04/2006) ha - com'è noto - l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea ( cfr. da ultimo Cass. N.
15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003). La “non contestazione”- cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- ha, quindi, valenza processuale di “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del
28/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).
Specificamente, in materia di compenso spettante al professionista, grava su quest'ultimo l'onere di fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., della fonte del proprio diritto e dell'effettività delle prestazioni eseguite e pertanto nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali spetta al professionista opposto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, titolo eventualmente idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa. L'onere di fornire la N. 6145/2017R.G. 9 / 18
prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico grava su colui che agisca per ottenere il compenso, quando il diritto al compenso sia contestato dal convenuto sotto il profilo della mancata instaurazione del rapporto contrattuale (cfr. Cass. n.
1244 del 2000) ovvero sotto il profilo dell'estensione del relativo oggetto (cfr. Cass.
n. 3016 del 2006). Si deve, inoltre, evidenziare che nel giudizio di opposizione è “il professionista” che si assume creditore ad avere l'onere di provare, in caso di contestazione - anche se essa risulti generica e non riferita a specifiche voci (cfr.
Cass. civ. sez II, 16 agosto 1993 n. 8724 e 30 luglio 2004 n. 14556)- le prestazioni indicate ed al Giudice è riservato il potere di stabilire quali siano le voci da applicare alle prestazioni effettivamente eseguite (cfr. ex pluris, Cass. civ. sez II, 24 agosto 1994, Cass. sez II, 30 ottobre 1996 n. 9514 19 febbraio 1997 n. 1513). Il professionista che agisca per ottenere soddisfacimento di crediti inerenti ad attività prestata a favore del cliente, ha l'onere di dimostrare l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso (cfr. Cass. n. 3627 del 1999), è dunque compito di parte opposta
- attrice in senso sostanziale - che ha agito per vedere riconosciuto un suo diritto, laddove vi sia contestazione anche solo della sua consistenza, dare prova della congruità delle somme pretese in relazione all'attività prestata ed alla effettività delle singole prestazioni (cfr. Cass. civ. sez III, 17 marzo 2006 n. 5884) tenuto conto del fatto che il parere dell'organo professionale, in sede di giudizio di opposizione, assolve la funzione di esclusivo controllo della corrispondenza tra le voci indicate e quelle previste nella tariffa (cfr. Cass. civ. sez II, 21 settembre 1977
n. 4036 e 30 gennaio 1997 n. 932l) e che il Giudice non è vincolato allo stesso anche nella fase di opposizione (cfr. Cass. civ. sez. II, 13 novembre 1997 n. 11222); correlativamente, sussiste l'onere probatorio in capo al professionista in ordine tanto all'attività svolta quanto alla corretta applicazione della pertinente tariffa (cfr.
Cass. 25.6.03 n. 10150, 24.1.00 n. 736, 26.1.95 n. 942, 16.8.93 n. 8724, 14.12.92 n.
13181, ma già 20.5.77 n. 2101).
Per quanto concerne, infine, la determinazione del corrispettivo professionale l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai relativi criteri di N. 6145/2017R.G. 10 / 18
liquidazione, indicando, in primo luogo, l'accordo delle parti, in via soltanto subordinata le tariffe professionali ovvero gli usi, in estremo subordine, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio (ma non vincolante) delle associazioni professionali (Tribunale Modena, sez. I, 23/05/2012, n. 873).
Inoltre, se da un lato la mancata acquisizione del parere dell'ordine professionale sulla parcella allegata al ricorso introduttivo del giudizio (stante l'obbligatorietà di tale acquisizione soltanto nel procedimento di ingiunzione, secondo quanto prescritto dall'art. 636, co. 1, c.p.c.) non impedisce al giudice adito nel procedimento a cognizione piena di valutare la fondatezza della pretesa creditoria sulla base di ogni altro elemento versato in atti (v. Cass. 236/2011 e Cass. 1505/98), dall'altro, a prescindere dalla predetta acquisizione, grava sul professionista l'onere di provare l'effettività e la consistenza delle prestazioni eseguite, ed è in base a tale prova che il giudice deve verificare, anche d'ufficio, il quantum debeatur, anche sotto il profilo della corretta applicazione della tariffa professionale (v. Cass.,
SS.UU, 106/81, nonché Cass. 230/2016, Cass. 14556/04, Cass. 10150/03 e Cass.
13181/92).
Si deve, inoltre, richiamare la sentenza delle Sezioni della Corte di Cassazione
19427/2021, secondo la quale “In tema di liquidazione dei compensi degli avvocati,
l'abrogazione del sistema delle tariffe professionali disposta dal d.l. n. 1 del 2012, conv. dalla l. n. 27 del 2012, non ha determinato l'abrogazione dell'art. 636 c.p.c., sicché l'avvocato che intenda agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può continuare ad avvalersi - anche nel vigore della nuova disciplina
- del procedimento per ingiunzione di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, sottoscritta e corredata del parere della competente associazione professionale, rilasciato sulla base dei parametri per i compensi professionali di cui alla l. n. 247 del 2012 e relativi decreti ministeriali attuativi. ”.
Tanto evidenziato in termini generali, si deve in primo luogo osservare che in assenza di un contratto stipulato in forma scritta il conferimento dell'incarico professionale può essere dimostrato attraverso presunzioni o per fatti concludenti N. 6145/2017R.G. 11 / 18
che siano in tutte le forme idonei ad esprimere il consenso delle parti (conforme
Cass. Ord. n.25941/2021; Cass. Ord. n.11283/2018), ricordando che, per quanto concerne la prestazione professionale dell'avvocato la legge non prescrive una particolare forma di tale negozio, solo in relazione all'accordo con il quale le parti determinano il compenso che deve essere versato in favore dell'avvocato la legge prescrive quale requisito di validità la forma scritta a pena di nullità dell'accordo stesso.
Si deve, inoltre, osservare, come possa accadere che il soggetto che conferisce il mandato professionale all'Avvocato (e che, quindi, è tenuto al pagamento del compenso) sia un soggetto diverso da quello nel cui interesse l'attività è prestata. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto al compenso dell'Avvocato matura esclusivamente a fronte di un contratto di prestazione d'opera professionale e dell'effettiva esecuzione dell'attività professionale (cfr. Cass.
20865/2019), a prescindere dal soggetto beneficiario dell'attività stessa (che può essere diverso dal soggetto tenuto al pagamento del compenso). Per individuare il soggetto tenuto al pagamento del compenso (il cliente), quindi, occorre guardare al soggetto che ha stipulato con l'Avvocato il c.d. contratto di patrocinio, contratto che può essere provato con ogni mezzo, non essendo dirimente l'individuazione del soggetto nel cui interesse l'attività è stata prestata. A tale riguardo la Suprema
Corte ha evidenziato che “ …….la primaria esigenza di identificare il soggetto in favore del quale la prestazione era stata effettuata, in quanto, se è indubitabile che ben può assistersi ad una dissociazione tra il conferente l'incarico e il beneficiario della prestazione, è altrettanto indubbio che non può concludersi per l'esclusiva addebitabilità al primo delle obbligazioni da questo assunte, le volte in cui si sia accertata la spendita della qualitas di legale rappresentante del secondo: appare in Cont quest'ottica contraddittorio addebitare alla le tutte prestazioni involgenti posizioni della società (OMISSIS) (v fol 9 dell'impugnata sentenza) e, nello stesso tempo, detrarre dal complessivo importo dovuto all'avv. P., quanto da questi già ricevuto nella liquidazione del fallimento della società stessa” ( Cass. 1673/2017). N. 6145/2017R.G. 12 / 18
Nel caso di specie sulla base della documentazione allegata in giudizio da entrambe le parti risulta ampiamente provato sia il conferimento degli incarichi professionali all'Avv. sia l'espletamento degli stessi da parte del professionista CP_1
opposto attraverso una pluralità di attività articolate nel tempo.
I motivi di opposizione proposti dal concernono, infatti, precipuamente Parte_1
la determinazione del quantum del corrispettivo richiesto dal professionista che secondo le prospettazioni dell'opponente sarebbe eccessivo rispetto all'attività effettivamente prestata.
Per quanto concerne il conferimento degli incarichi professionali si deve rilevare che per tutte e tre le posizioni il beneficiario delle prestazioni professionali risulta essere la società Joi S.r.l. costituita in data 4.3.2014 e di cui l'opponente
[...]
era presidente del consiglio di amministrazione ( doc. 2 fascicolo Parte_1 dell'opponente) ma mentre per le attività indicate ai n. 3a e 3b del ricorso per decreto ingiuntivo è documentalmente provato che le stesse siano state richieste direttamente dall'opponente a titolo personale e nell'interesse della propria famiglia non altrettanto può dirsi per le attività indicate al n. 3c del ricorso per quanto si dirà successivamente.
Passando all'esame delle attività di assistenza e consulenza giudiziaria svolte dall'Avv. esse hanno riguardato diversi aspetti e questioni connessi alla CP_1
costituzione ed allo sviluppo da parte di di una start-up per la Parte_1
produzione di alimenti derivanti dalla soia.
La prima attività professionale svolta dall'Avv. su richiesta CP_1 dell'opponente ha riguardato la consulenza e l'assistenza relative al contratto di prestazione d'opera tra la società Joi S.r.l. e l'Ing avendo l'opposto CP_2
predisposto una bozza di contratto sulla base degli elementi forniti dal ( Parte_1 doc. 3 fascicolo dell'opposto) come risulta dalla documentazione offerta dallo stesso opponente ( doc.ti 3-4-5-6 fascicolo dell'opponente). Per tale attività il compenso è stato determinato sulla base del D.M. 55/2014 relativamente allo scaglione di valore per le prestazioni stragiudiziali compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 e l'opponente, pur riconoscendo la correttezza del riferimento N. 6145/2017R.G. 13 / 18
Part parametrico applicato anche nella liquidazione da parte del di Perugia, ha lamentato che fosse stato richiesto ed ottenuto da parte dell'opposto la liquidazione del compenso massimo previsto nello scaglione di riferimento pur non trattandosi di una prestazione professionale complessa. Si deve, in primo luogo, osservare che l'attività stragiudiziale in questione risulta essersi conclusa prima dell'entrata in vigore del D.M 55/2014 avvenuta in data 3.4.2014 giusta pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2.4.2014. Per detta attività dovevano, quindi, trovare applicazione le disposizioni contenute nel D.M. 140/2012 il cui art 3 prevedeva che
“
1. L'attività stragiudiziale è liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione.
2. Si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse…..”. In detto decreto nessun parametro è stato fissato per l'attività stragiudiziale risultando dalla relazione ministeriale la volontà di non fissare “nessun parametro a vacazione eccessivamente rigido rispetto alla complessa varietà dell'attività stragiudiziale strettamente connessa alle dinamiche di mercato”. In difetto di accordo tra le parti, in applicazione del criterio analogico fissato dall'art. 1 del D.M. 140/2012, si può ricorrere ai parametri indicati dal previgente D.M. 127/2004 il quale, per la redazione dei contratti, nella ipotesi di valore indeterminato, richiamava l'applicazione dello scaglione tra 25.900.01 a 51.700,00 con l'indicazione di valori percentuali.
Non essendo stata allegata da parte dell'opposto alcuna prova documentale o orale a dimostrazione dell'impegno svolto per detta attività si ritiene corretto prevedere, sulla base degli evocati parametri, la liquidazione di un compenso di euro 1.800,00 oltre e C.I. 4% ed iva 22% per un importo complessivo di euro 2.283,84.
Per quanto concerne l'attività di assistenza e consulenza svolta dall'opposto nell'ambito della procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Terni sub
39/2008 R.G.E. come risulta dalla documentazione prodotta sia dall'opposto ( N. 6145/2017R.G. 14 / 18
doc.ti da 4 a 18) che dall'opponente ( doc.ti da 9 a 31 ) essa si è articolata per oltre
1 anno con una pluralità di attività svolte con il cliente e con gli organi della procedura esecutiva all'esito dei quali vi è stata l'aggiudicazione provvisoria conseguente alla vendita senza incanto, in favore del figlio dell'opponente,
( doc. 15 fascicolo dell'opponente), cui è seguita, a seguito Controparte_4 dell'istanza presentata dall'opposto, specifico provvedimento del Giudice dell'Esecuzione concernente l'aggiudicazione definiva alla Joys S.r.l. in data
19.12.2014 ( doc.ti 16-17 fascicolo dell'opponente). L'Avv è quindi CP_1
intervenuto con successive ed ulteriori istanze per ottenere la proroga del termine del versamento del saldo prezzo offerto ( doc.ti 18 e 19 fascicolo dell'opponente) e l'accesso anticipato all'immobile aggiudicato ( doc.ti 20, 21 e 21 bis fascicolo dell'opponente) che hanno trovato tutte accoglimento da parte del Giudice delle
Esecuzioni. L'attività svolta dall'opposto è stata quindi prolungata ed impegnativa permettendo all'opponente di conseguire i propri obiettivi, secondo le esigenze via via intervenute, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare. La determinazione del compenso richiesto dall'Avv sulla base del CP_1 parametro per l'attività stragiudiziale secondo lo scaglione di valore €
260.000,00/520.000,00 (€ 5.870,00) con maggiorazione del 50% ex art. 19 D.M.
55/2014 (€ 2.935,00) è senz'altro giustificata per la complessiva e complessa attività svolta dal professionista opposto per la quale sussistono anche i requisiti della pluralità di attività svolte e dei risultati ottenuti in favore del cliente.
Per quanto concerne, infine, le attività di assistenza svolta dall'opposto ed indicata al n. 3/C del ricorso per decreto ingiuntivo “ nel rapporto intrapreso con la società finanziaria ZernikeMeta S.p.a. finalizzato ad un accordo di investimento su una società start up con capitale misto pubblico/privato a mezzo di un contratto di associazione in partecipazione e patti accessori funzionali al progetto” risulta documentalmente provata, anche in tale ipotesi, la prolungata attività di assistenza e di consulenza prestata dall'Avv. ( doc.ti da 33 a 64 fascicolo CP_1 dell'opponente e doc.ti da 19 a 81 fascicolo dell'opposto). Tali attività si sono susseguite per oltre 6 mesi durante i quali l'opposto ha assistito Parte_1 N. 6145/2017R.G. 15 / 18
anche negli incontri e nelle riunione tenutisi con la ZernikeMeta S.p.a. presso la sede operativa di Terni, con il commercialista dell'opponente Dr.
[...]
con l' (Dr. ) e Per_1 Controparte_5 Persona_2
(Dr. . A partire dal novembre 2014 l'opponente ha CP_6 Per_3
ritenuto opportuno coinvolgere nella trattativa anche un altro partner privato, individuato nella società Italia Milling Company S.r.l., per integrare la quota privata dell'investimento onde conseguire pari incremento della quota pubblica conferita da ZernikeMeta Ventures, svolgendosi numerosi incontri con il Dr.
e con i rappresentanti e consulenti del partener privato (Dr. Per_1 Pt_5
, Dr. Avv. Nicola Sbrenna) e quindi con Persona_4 Persona_5
ZernikeMeta Ventures.
Per quanto attiene al conferimento dell'incarico professionale è, tuttavia, dirimente la circostanza che a riguardo di dette attività l'opposto abbia prodotto, sin dalla Part richiesta di liquidazione al di Perugia, la fattura n. 37/2014 del 22.9.2014 intestata a avente ad oggetto “ JOI-ZERNIKE M.V. prestazioni Parte_3 stragiudiziali acconto su competenze professionali ….” per un importo lordo totale di euro 2.374,56 che è stato successivamente detratto nella proposta di fattura che invece è stata intestata all'odierno opponente.
In tale caso il conferimento dell'incarico è quindi avvenuto da parte di Parte_1
quale legale rappresentante della Joi S.r.l. che è quindi l'unica parte
[...]
committente e beneficiaria di tali prestazioni con conseguente carenza di legittimazione passiva dell'odierno opponente.
Priva di fondamento è, invece, l'eccezione di parte opponente secondo la quale i compensi professionali oggetto di causa sarebbero già stati pagati all'opposto con bonifico bancario di euro 16.036,50, eseguito in data 29.1.2016, cui avrebbe fatto seguito l'emissione della fattura n. 4 del 2.2.2016 nei confronti della Joi S.r.l. ( doc.ti 49 e 50 fascicolo dell'opponente). Detta fattura concerne, infatti, prestazioni professionali diverse ed ulteriori eseguite dall'opposto successivamente alla conclusione dell'operazione finanziaria con ingresso dei nuovi soci nella compagine societaria attraverso l'aumento del capitale sociale e le modifiche dello N. 6145/2017R.G. 16 / 18
statuto risultando dalla comunicazione mail datata 29.1.2016 che l'oggetto della fattura in questione fosse stato indicato testualmente e direttamente dal ( Parte_1 doc. 49 fascicolo dell'opposto) con l'intento di far ricomprendere detto importo nella domanda di accesso ai contributi previsti dal P.S.R Umbria misura 4.2 di cui alla domanda presentata in data 22.4.2016 da quale legale Parte_1 rappresentante della Joy S.r..( doc. 50 fascicolo dell'opponente). Detta comunicazione mail, contiene, inoltre il testuale riferimento “ a presto il prox da parte di avente natura ricognitiva per i compensi professionali Parte_6
ulteriori non ricompresi nella predetta fattura e non riconducibili alla società .
Sui compensi professionali come definitivamente accertati competono gli interessi di mora ex art 231/2002 alla luce del più recente e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense,gli interessi di cui all'art.1284 cod. civ. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento ) e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art.14 del d.lgs. n.150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”. ( Cass. 24481/2022). Nel caso di specie non essendo stata allegata alcuna richiesta stragiudiziale di pagamento da parte dell'opposto gli interessi di mora competono dalla notificazione del decreto ingiuntivo opposto”.
In conclusione, in parziale accoglimento della proposta opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato con condanna dell'opponente Parte_1
al pagamento dell'importo complessivamente accertato in corso di
[...]
causa comprensivo di CI ed Iva di euro 15.477,39 (
2.283,84+12.847,55+346,00) oltre interessi di mora ai sensi del D.Lgs
231/2022 dalla notificazione del decreto ingiuntivo opposto al saldo. N. 6145/2017R.G. 17 / 18
Per quanto concerne le determinazioni inerenti le spese di lite l'accoglimento ancorchè parziale dell'opposizione proposta comporta che “ nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne deriva che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria e di quelle attinenti all'esecuzione provvisoria del decreto, le une e le altre potendo essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore” (
Cass. 15725/2007). Nel caso di specie, sulla base dell'esito del giudizio di opposizione nel quale il credito ingiunto è stato accertato in una misura inferiore a quella ingiunta, l' opponente è tenuta a rimborsare all'opposto le spese del solo giudizio di opposizione nella misura del 60% restando il residuo compensato in ragione del grado di soccombenza Dette spese vengono determinate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive aggiornamenti vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).
PQM
il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede
- in parziale accoglimento della opposizione proposta da revoca Parte_1
il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto Parte_1
Avv. dell'importo complessivo di euro 15.477,39 oltre interessi Controparte_1
legali di mora ai sensi del D.Lgs 231/2002 decorrenti dalla notificazione del decreto ingiuntivo opposto al saldo;
N. 6145/2017R.G. 18 / 18
- dichiara compensate in ragione del 40% le spese del giudizio di opposizione e condanna l'opponente al pagamento del residuo 60% in favore Parte_1 dell'opposto che si liquida in euro le spese della fase monitoria nella misura già liquidata ed al pagamento delle spese del giudizio di opposizione che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali ed IVA e CI. di legge.
Perugia, 3 maggio 2025
Il Giudice Federico Fiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6145/2017 R.G. promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Marcello Volpi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Città di Castello (PG), Via Plinio il Giovane n. 5, come da procura rilasciata in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Opponente
e
(C.F. , , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Lorena Ciuffoli, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via delle Caravelle n. 1/D/2, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
Opposto
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19 dicembre 2024, per nessuno è comparso;
Parte_1 N. 6145/2017R.G. 2 / 18
per l'Avv. Lorena Ciuffoli conclude “ come da foglio di Controparte_1
conclusioni depositato telematicamente in data 18.12.2024”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1440/2017 emesso da questo Tribunale in data 05/07/2017, depositato il 07/07/2017, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore dell'Avv. della somma di euro 27.725,29, oltre accessori e interessi di Controparte_1
mora, e spese del giudizio monitorio, per compensi professionali relativi ad una serie di consulenze stragiudiziali e di attività di assistenza giudiziale, svolte tra il
2014 e il 2015, connesse alla costituzione di una società start-up, allo sviluppo, alla strutturazione e al finanziamento dell'attività oggetto della stessa.
In particolare, l'opposto aveva dedotto di aver svolto le seguenti attività in favore di
: Parte_2
- consulenza e assistenza relativa ad un contratto di prestazione d'opera con l'Ing.
, avente oggetto la consulenza tecnica della linea produttiva della CP_2
costituenda società start-up;
- consulenza stragiudiziale consistente nell'aver preso contatti preliminari con il creditore procedente e con il custode delegato alla vendita per l'acquisto di un immobile ad uso industriale, oggetto di procedimento esecutivo dinanzi al
Tribunale di Terni, e assistenza giudiziale relativa all'acquisto mediante procedura di vendita per pubblica evidenza, deducendo di essersi costituito nella procedura esecutiva al fine di ottenere proroghe per il saldo del prezzo, modificare il soggetto aggiudicatario, e domandare l'immissione anticipata in possesso con accordi accessori con il custode giudiziario;
- consulenza e assistenza nel rapporto intrapreso con la società finanziaria
ZernikeMeta Venture S.p.a. finalizzato ad un accordo di investimento su una società start-up con capitale misto pubblico/privato a mezzo di un contratto di associazione in partecipazione e patti accessori funzionali al progetto.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto, in via preliminare, Parte_1
l'inammissibilità del decreto opposto, essendo basato su tre proposte di fattura non N. 6145/2017R.G. 3 / 18
sottoscritte, anziché, come previsto dagli artt. 636 e 633 c.p.c., dalla parcella sottoscritta dal professionista, e ha eccepito l'inidoneità della documentazione versata in sede monitoria a dimostrare la sussistenza e l'ammontare del credito.
Nel merito, ha contestato la ricostruzione operata in sede monitoria, deducendo che le prestazioni per le quali il professionista opposto aveva domandato i compensi fossero già state pagate dalla start-up a mezzo bonifico bancario, per Parte_3
l'importo di complessivi euro 16.036,50, e che le prestazioni dovevano, comunque, considerarsi rese in virtù di un unico incarico professionale.
Quanto al contratto di consulenza professionale con l'Ing. , CP_2
l'opponente ha dedotto che l'attività prestata dall'Avv. si era limitata CP_1
alla revisione della bozza del contratto, il quale era stato sostanzialmente formato da e e ha quindi contestato l'ammontare della somma richiesta Parte_1 CP_2 dall'opposto, sostenendo che, stante la non complessità della prestazione, il legale avrebbe dovuto ridurre la propria pretesa nella minor somma di euro 1.500,00, oltre
IVA, e accessori, e così per euro 2.188,68, per prestazioni rese in relazione ad un affare di valore indeterminabile, anziché la somma di euro 3.318,68 richiesta in sede monitoria.
In ordine all'attività giudiziale e stragiudiziale relativa all'acquisto dell'immobile sottoposto a procedura esecutiva presso il Tribunale di Terni, ha contestato l'effettivo espletamento da parte dell'Avv. di tutte le attività elencate CP_1
nel ricorso per d.i., sostenendo che egli si era limitato a svolgere prestazioni più circoscritte, ossia la redazione di alcune istanze depositate telematicamente nella procedura esecutiva, la partecipazione ad un'unica udienza, e la redazione di tre lettere e di alcune informative, anch'esse trasmesse telematicamente.
In ragione di ciò, ha lamentato l'eccessività della somma di euro 8.805,00 richiesta in sede monitoria per tale attività, in quanto non ancorata ai parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, ritenendo congruo l'importo di euro 3.0220,00, risultante ai sensi del citato D.M. per le procedure esecutive immobiliari ricomprese nello scaglione da 260.000,01 a 520.000,00. N. 6145/2017R.G. 4 / 18
In relazione alle pretese creditorie relative alle operazioni contrattuali e finanziarie con la società finanziaria ZernikeMeta Venture S.p.a., ha eccepito che l'attività contrattualistica era stata svolta dallo Studio legale Birds & Birds di Milano, mentre la valutazione economico-finanziaria era stata espletata dal commercialista Dott.
e che l'Avv. aveva avuto un ruolo marginale in tali Persona_1 CP_1 attività, sicché non era giustificato l'aumento del 50% operato dall'opposto.
L'opponente ha eccepito che, ad ogni buon conto, il calcolo delle spettanze professionali doveva essere parametrato al valore dell'operazione, pari ad euro
750.000,00 e non ad euro 1.500.000,00, come invece ritenuto dall'opposto, avendo i soci fondatori provveduto ad apportare con proprie finanze la metà dell'intera operazione, e che, operando una diminuzione del 20% ai sensi dell'art. 15 D.P.R.
06/03/1997, egli sarebbe – in ipotesi – creditore della minor somma di euro
9.000,00.
Parte opponente ha, infine, contestato la richiesta di liquidazione degli interessi di mora, avendo il cliente contestato le parcelle emesse dal professionista, e ha citato in tal senso la pronuncia della Suprema Corte n. 22892/2013.
Si è costituito in giudizio l'Avv. il quale ha contestato la Controparte_1 fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
Ha ribadito la legittimità del decreto opposto, emesso sulla base delle parcelle emesse dal professionista, corredate da parere di congruità dell'Ordine degli
Avvocati di Perugia, nonché la fondatezza del credito, evidenziando che l'opponente non aveva contestato né il conferimento degli incarichi, né lo svolgimento delle prestazioni professionali rese.
In particolare, ha dedotto il pieno apprezzamento del cliente per l'attività stragiudiziale relativa al contratto di consulenza professionale con l'Ing. CP_2
[...]
Quanto all'attività espletata per l'acquisto dell'immobile sottoposto a procedura esecutiva, ha precisato di aver determinato il compenso sulla base dei soli parametri relativi all'attività stragiudiziale, con maggiorazione del 50%, e non anche per quelli giudiziali. N. 6145/2017R.G. 5 / 18
In relazione alle operazioni contrattualistiche e finanziarie con ZernikeMeta
Venture S.p.a., ha dedotto che gli altri professionisti erano intervenuti in un momento successivo rispetto a quando l'Avv. aveva iniziato a svolgere CP_1 le prestazioni, e ha elencato dettagliatamente sia l'attività svolta che la corrispondenza intercorsa con gli altri professionisti.
Ha ribadito che l'importo di riferimento per la quantificazione del compenso era di euro 1.500.000,00, essendo tale il valore dell'operazione portata a termine con successo, ritenendo che ciò giustifichi anche l'aumento del 50% operato in sede monitoria, mentre la ex adverso invocata riduzione del 20% non troverebbe fondamento, essendo l'art. 15, D.P.R. 06/03/1997 abrogato.
Ha infine dedotto che il pagamento ricevuto da aveva ad oggetto attività Parte_3
ulteriori e diverse rispetto a quelle azionate in sede monitoria.
Quanto alla doglianza relativa agli interessi di mora, ha contestato il richiamo alla
Sentenza n. 2289/2013, essendo tale pronuncia resa in materia di condominio, dunque non pertinente alla vicenda in esame.
Il precedente Giudice istruttore ha rigettato la provvisoria esecuzione del decreto opposto, e ha concesso i termini di cui all'art. 183, VI co. c.p.c.
Scambiate le rispettive memorie istruttorie, la causa è stata istruita in via documentale e a mezzo di prova per testi.
Mutata la persona del Giudice istruttore, all'udienza del 19/12/2024, la sola parte opposta ha precisato le conclusioni come da foglio depositato in data 18/12/2024, ovvero “Voglia l'Ill.mo Giudice Dr. Federico Fiore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: - In via principale, rigettare
l'opposizione confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1440/2017 emesso dal Tribunale di Perugia il 5/07/2017; - In via subordinata, condannare
l'opponente al pagamento della diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia a titolo di corrispettivi per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto;
- In ogni caso con condanna dell'opponente al pagamento di spese e compensi di lite”.
******* N. 6145/2017R.G. 6 / 18
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni osservandosi che “in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione” ( Cass. 26523/2020).
La domanda proposta in sede monitoria giudizio da parte dell'opposto concerne il pagamento del compenso professionale per l'attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale effettuata in favore dell'opponente nel periodo gennaio 2014-2015 in N. 6145/2017R.G. 7 / 18
questioni riconducibili alla costituzione di una società start-up di produzione di alimenti derivati dalla soia ed allo sviluppo ed al finanziamento dell'attività sociale.
Si osserva, preliminarmente ed in generale, che l'opposizione a decreto ingiuntivo si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, e dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena ed il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id
14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n.
4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) ed, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. Ed è noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Vige, inoltre, il principio della presunzione di N. 6145/2017R.G. 8 / 18
persistenza del diritto, desumibile art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007 anche in motivazione). Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve, quindi, dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto. Corollario normativo è la necessità del convenuto della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte (cfr. da ultimo Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N.
9285/2003), con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi (cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 9285 del 2003).
Il convenuto (nella specie la società opponente, convenuta in senso sostanziale rispetto alla avversa domanda monitoria: cfr. per tutte da ultimo Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 8423 del 11/04/2006) ha - com'è noto - l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea ( cfr. da ultimo Cass. N.
15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003). La “non contestazione”- cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- ha, quindi, valenza processuale di “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del
28/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).
Specificamente, in materia di compenso spettante al professionista, grava su quest'ultimo l'onere di fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., della fonte del proprio diritto e dell'effettività delle prestazioni eseguite e pertanto nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali spetta al professionista opposto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, titolo eventualmente idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa. L'onere di fornire la N. 6145/2017R.G. 9 / 18
prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico grava su colui che agisca per ottenere il compenso, quando il diritto al compenso sia contestato dal convenuto sotto il profilo della mancata instaurazione del rapporto contrattuale (cfr. Cass. n.
1244 del 2000) ovvero sotto il profilo dell'estensione del relativo oggetto (cfr. Cass.
n. 3016 del 2006). Si deve, inoltre, evidenziare che nel giudizio di opposizione è “il professionista” che si assume creditore ad avere l'onere di provare, in caso di contestazione - anche se essa risulti generica e non riferita a specifiche voci (cfr.
Cass. civ. sez II, 16 agosto 1993 n. 8724 e 30 luglio 2004 n. 14556)- le prestazioni indicate ed al Giudice è riservato il potere di stabilire quali siano le voci da applicare alle prestazioni effettivamente eseguite (cfr. ex pluris, Cass. civ. sez II, 24 agosto 1994, Cass. sez II, 30 ottobre 1996 n. 9514 19 febbraio 1997 n. 1513). Il professionista che agisca per ottenere soddisfacimento di crediti inerenti ad attività prestata a favore del cliente, ha l'onere di dimostrare l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso (cfr. Cass. n. 3627 del 1999), è dunque compito di parte opposta
- attrice in senso sostanziale - che ha agito per vedere riconosciuto un suo diritto, laddove vi sia contestazione anche solo della sua consistenza, dare prova della congruità delle somme pretese in relazione all'attività prestata ed alla effettività delle singole prestazioni (cfr. Cass. civ. sez III, 17 marzo 2006 n. 5884) tenuto conto del fatto che il parere dell'organo professionale, in sede di giudizio di opposizione, assolve la funzione di esclusivo controllo della corrispondenza tra le voci indicate e quelle previste nella tariffa (cfr. Cass. civ. sez II, 21 settembre 1977
n. 4036 e 30 gennaio 1997 n. 932l) e che il Giudice non è vincolato allo stesso anche nella fase di opposizione (cfr. Cass. civ. sez. II, 13 novembre 1997 n. 11222); correlativamente, sussiste l'onere probatorio in capo al professionista in ordine tanto all'attività svolta quanto alla corretta applicazione della pertinente tariffa (cfr.
Cass. 25.6.03 n. 10150, 24.1.00 n. 736, 26.1.95 n. 942, 16.8.93 n. 8724, 14.12.92 n.
13181, ma già 20.5.77 n. 2101).
Per quanto concerne, infine, la determinazione del corrispettivo professionale l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai relativi criteri di N. 6145/2017R.G. 10 / 18
liquidazione, indicando, in primo luogo, l'accordo delle parti, in via soltanto subordinata le tariffe professionali ovvero gli usi, in estremo subordine, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio (ma non vincolante) delle associazioni professionali (Tribunale Modena, sez. I, 23/05/2012, n. 873).
Inoltre, se da un lato la mancata acquisizione del parere dell'ordine professionale sulla parcella allegata al ricorso introduttivo del giudizio (stante l'obbligatorietà di tale acquisizione soltanto nel procedimento di ingiunzione, secondo quanto prescritto dall'art. 636, co. 1, c.p.c.) non impedisce al giudice adito nel procedimento a cognizione piena di valutare la fondatezza della pretesa creditoria sulla base di ogni altro elemento versato in atti (v. Cass. 236/2011 e Cass. 1505/98), dall'altro, a prescindere dalla predetta acquisizione, grava sul professionista l'onere di provare l'effettività e la consistenza delle prestazioni eseguite, ed è in base a tale prova che il giudice deve verificare, anche d'ufficio, il quantum debeatur, anche sotto il profilo della corretta applicazione della tariffa professionale (v. Cass.,
SS.UU, 106/81, nonché Cass. 230/2016, Cass. 14556/04, Cass. 10150/03 e Cass.
13181/92).
Si deve, inoltre, richiamare la sentenza delle Sezioni della Corte di Cassazione
19427/2021, secondo la quale “In tema di liquidazione dei compensi degli avvocati,
l'abrogazione del sistema delle tariffe professionali disposta dal d.l. n. 1 del 2012, conv. dalla l. n. 27 del 2012, non ha determinato l'abrogazione dell'art. 636 c.p.c., sicché l'avvocato che intenda agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può continuare ad avvalersi - anche nel vigore della nuova disciplina
- del procedimento per ingiunzione di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, sottoscritta e corredata del parere della competente associazione professionale, rilasciato sulla base dei parametri per i compensi professionali di cui alla l. n. 247 del 2012 e relativi decreti ministeriali attuativi. ”.
Tanto evidenziato in termini generali, si deve in primo luogo osservare che in assenza di un contratto stipulato in forma scritta il conferimento dell'incarico professionale può essere dimostrato attraverso presunzioni o per fatti concludenti N. 6145/2017R.G. 11 / 18
che siano in tutte le forme idonei ad esprimere il consenso delle parti (conforme
Cass. Ord. n.25941/2021; Cass. Ord. n.11283/2018), ricordando che, per quanto concerne la prestazione professionale dell'avvocato la legge non prescrive una particolare forma di tale negozio, solo in relazione all'accordo con il quale le parti determinano il compenso che deve essere versato in favore dell'avvocato la legge prescrive quale requisito di validità la forma scritta a pena di nullità dell'accordo stesso.
Si deve, inoltre, osservare, come possa accadere che il soggetto che conferisce il mandato professionale all'Avvocato (e che, quindi, è tenuto al pagamento del compenso) sia un soggetto diverso da quello nel cui interesse l'attività è prestata. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto al compenso dell'Avvocato matura esclusivamente a fronte di un contratto di prestazione d'opera professionale e dell'effettiva esecuzione dell'attività professionale (cfr. Cass.
20865/2019), a prescindere dal soggetto beneficiario dell'attività stessa (che può essere diverso dal soggetto tenuto al pagamento del compenso). Per individuare il soggetto tenuto al pagamento del compenso (il cliente), quindi, occorre guardare al soggetto che ha stipulato con l'Avvocato il c.d. contratto di patrocinio, contratto che può essere provato con ogni mezzo, non essendo dirimente l'individuazione del soggetto nel cui interesse l'attività è stata prestata. A tale riguardo la Suprema
Corte ha evidenziato che “ …….la primaria esigenza di identificare il soggetto in favore del quale la prestazione era stata effettuata, in quanto, se è indubitabile che ben può assistersi ad una dissociazione tra il conferente l'incarico e il beneficiario della prestazione, è altrettanto indubbio che non può concludersi per l'esclusiva addebitabilità al primo delle obbligazioni da questo assunte, le volte in cui si sia accertata la spendita della qualitas di legale rappresentante del secondo: appare in Cont quest'ottica contraddittorio addebitare alla le tutte prestazioni involgenti posizioni della società (OMISSIS) (v fol 9 dell'impugnata sentenza) e, nello stesso tempo, detrarre dal complessivo importo dovuto all'avv. P., quanto da questi già ricevuto nella liquidazione del fallimento della società stessa” ( Cass. 1673/2017). N. 6145/2017R.G. 12 / 18
Nel caso di specie sulla base della documentazione allegata in giudizio da entrambe le parti risulta ampiamente provato sia il conferimento degli incarichi professionali all'Avv. sia l'espletamento degli stessi da parte del professionista CP_1
opposto attraverso una pluralità di attività articolate nel tempo.
I motivi di opposizione proposti dal concernono, infatti, precipuamente Parte_1
la determinazione del quantum del corrispettivo richiesto dal professionista che secondo le prospettazioni dell'opponente sarebbe eccessivo rispetto all'attività effettivamente prestata.
Per quanto concerne il conferimento degli incarichi professionali si deve rilevare che per tutte e tre le posizioni il beneficiario delle prestazioni professionali risulta essere la società Joi S.r.l. costituita in data 4.3.2014 e di cui l'opponente
[...]
era presidente del consiglio di amministrazione ( doc. 2 fascicolo Parte_1 dell'opponente) ma mentre per le attività indicate ai n. 3a e 3b del ricorso per decreto ingiuntivo è documentalmente provato che le stesse siano state richieste direttamente dall'opponente a titolo personale e nell'interesse della propria famiglia non altrettanto può dirsi per le attività indicate al n. 3c del ricorso per quanto si dirà successivamente.
Passando all'esame delle attività di assistenza e consulenza giudiziaria svolte dall'Avv. esse hanno riguardato diversi aspetti e questioni connessi alla CP_1
costituzione ed allo sviluppo da parte di di una start-up per la Parte_1
produzione di alimenti derivanti dalla soia.
La prima attività professionale svolta dall'Avv. su richiesta CP_1 dell'opponente ha riguardato la consulenza e l'assistenza relative al contratto di prestazione d'opera tra la società Joi S.r.l. e l'Ing avendo l'opposto CP_2
predisposto una bozza di contratto sulla base degli elementi forniti dal ( Parte_1 doc. 3 fascicolo dell'opposto) come risulta dalla documentazione offerta dallo stesso opponente ( doc.ti 3-4-5-6 fascicolo dell'opponente). Per tale attività il compenso è stato determinato sulla base del D.M. 55/2014 relativamente allo scaglione di valore per le prestazioni stragiudiziali compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 e l'opponente, pur riconoscendo la correttezza del riferimento N. 6145/2017R.G. 13 / 18
Part parametrico applicato anche nella liquidazione da parte del di Perugia, ha lamentato che fosse stato richiesto ed ottenuto da parte dell'opposto la liquidazione del compenso massimo previsto nello scaglione di riferimento pur non trattandosi di una prestazione professionale complessa. Si deve, in primo luogo, osservare che l'attività stragiudiziale in questione risulta essersi conclusa prima dell'entrata in vigore del D.M 55/2014 avvenuta in data 3.4.2014 giusta pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2.4.2014. Per detta attività dovevano, quindi, trovare applicazione le disposizioni contenute nel D.M. 140/2012 il cui art 3 prevedeva che
“
1. L'attività stragiudiziale è liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione.
2. Si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse…..”. In detto decreto nessun parametro è stato fissato per l'attività stragiudiziale risultando dalla relazione ministeriale la volontà di non fissare “nessun parametro a vacazione eccessivamente rigido rispetto alla complessa varietà dell'attività stragiudiziale strettamente connessa alle dinamiche di mercato”. In difetto di accordo tra le parti, in applicazione del criterio analogico fissato dall'art. 1 del D.M. 140/2012, si può ricorrere ai parametri indicati dal previgente D.M. 127/2004 il quale, per la redazione dei contratti, nella ipotesi di valore indeterminato, richiamava l'applicazione dello scaglione tra 25.900.01 a 51.700,00 con l'indicazione di valori percentuali.
Non essendo stata allegata da parte dell'opposto alcuna prova documentale o orale a dimostrazione dell'impegno svolto per detta attività si ritiene corretto prevedere, sulla base degli evocati parametri, la liquidazione di un compenso di euro 1.800,00 oltre e C.I. 4% ed iva 22% per un importo complessivo di euro 2.283,84.
Per quanto concerne l'attività di assistenza e consulenza svolta dall'opposto nell'ambito della procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Terni sub
39/2008 R.G.E. come risulta dalla documentazione prodotta sia dall'opposto ( N. 6145/2017R.G. 14 / 18
doc.ti da 4 a 18) che dall'opponente ( doc.ti da 9 a 31 ) essa si è articolata per oltre
1 anno con una pluralità di attività svolte con il cliente e con gli organi della procedura esecutiva all'esito dei quali vi è stata l'aggiudicazione provvisoria conseguente alla vendita senza incanto, in favore del figlio dell'opponente,
( doc. 15 fascicolo dell'opponente), cui è seguita, a seguito Controparte_4 dell'istanza presentata dall'opposto, specifico provvedimento del Giudice dell'Esecuzione concernente l'aggiudicazione definiva alla Joys S.r.l. in data
19.12.2014 ( doc.ti 16-17 fascicolo dell'opponente). L'Avv è quindi CP_1
intervenuto con successive ed ulteriori istanze per ottenere la proroga del termine del versamento del saldo prezzo offerto ( doc.ti 18 e 19 fascicolo dell'opponente) e l'accesso anticipato all'immobile aggiudicato ( doc.ti 20, 21 e 21 bis fascicolo dell'opponente) che hanno trovato tutte accoglimento da parte del Giudice delle
Esecuzioni. L'attività svolta dall'opposto è stata quindi prolungata ed impegnativa permettendo all'opponente di conseguire i propri obiettivi, secondo le esigenze via via intervenute, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare. La determinazione del compenso richiesto dall'Avv sulla base del CP_1 parametro per l'attività stragiudiziale secondo lo scaglione di valore €
260.000,00/520.000,00 (€ 5.870,00) con maggiorazione del 50% ex art. 19 D.M.
55/2014 (€ 2.935,00) è senz'altro giustificata per la complessiva e complessa attività svolta dal professionista opposto per la quale sussistono anche i requisiti della pluralità di attività svolte e dei risultati ottenuti in favore del cliente.
Per quanto concerne, infine, le attività di assistenza svolta dall'opposto ed indicata al n. 3/C del ricorso per decreto ingiuntivo “ nel rapporto intrapreso con la società finanziaria ZernikeMeta S.p.a. finalizzato ad un accordo di investimento su una società start up con capitale misto pubblico/privato a mezzo di un contratto di associazione in partecipazione e patti accessori funzionali al progetto” risulta documentalmente provata, anche in tale ipotesi, la prolungata attività di assistenza e di consulenza prestata dall'Avv. ( doc.ti da 33 a 64 fascicolo CP_1 dell'opponente e doc.ti da 19 a 81 fascicolo dell'opposto). Tali attività si sono susseguite per oltre 6 mesi durante i quali l'opposto ha assistito Parte_1 N. 6145/2017R.G. 15 / 18
anche negli incontri e nelle riunione tenutisi con la ZernikeMeta S.p.a. presso la sede operativa di Terni, con il commercialista dell'opponente Dr.
[...]
con l' (Dr. ) e Per_1 Controparte_5 Persona_2
(Dr. . A partire dal novembre 2014 l'opponente ha CP_6 Per_3
ritenuto opportuno coinvolgere nella trattativa anche un altro partner privato, individuato nella società Italia Milling Company S.r.l., per integrare la quota privata dell'investimento onde conseguire pari incremento della quota pubblica conferita da ZernikeMeta Ventures, svolgendosi numerosi incontri con il Dr.
e con i rappresentanti e consulenti del partener privato (Dr. Per_1 Pt_5
, Dr. Avv. Nicola Sbrenna) e quindi con Persona_4 Persona_5
ZernikeMeta Ventures.
Per quanto attiene al conferimento dell'incarico professionale è, tuttavia, dirimente la circostanza che a riguardo di dette attività l'opposto abbia prodotto, sin dalla Part richiesta di liquidazione al di Perugia, la fattura n. 37/2014 del 22.9.2014 intestata a avente ad oggetto “ JOI-ZERNIKE M.V. prestazioni Parte_3 stragiudiziali acconto su competenze professionali ….” per un importo lordo totale di euro 2.374,56 che è stato successivamente detratto nella proposta di fattura che invece è stata intestata all'odierno opponente.
In tale caso il conferimento dell'incarico è quindi avvenuto da parte di Parte_1
quale legale rappresentante della Joi S.r.l. che è quindi l'unica parte
[...]
committente e beneficiaria di tali prestazioni con conseguente carenza di legittimazione passiva dell'odierno opponente.
Priva di fondamento è, invece, l'eccezione di parte opponente secondo la quale i compensi professionali oggetto di causa sarebbero già stati pagati all'opposto con bonifico bancario di euro 16.036,50, eseguito in data 29.1.2016, cui avrebbe fatto seguito l'emissione della fattura n. 4 del 2.2.2016 nei confronti della Joi S.r.l. ( doc.ti 49 e 50 fascicolo dell'opponente). Detta fattura concerne, infatti, prestazioni professionali diverse ed ulteriori eseguite dall'opposto successivamente alla conclusione dell'operazione finanziaria con ingresso dei nuovi soci nella compagine societaria attraverso l'aumento del capitale sociale e le modifiche dello N. 6145/2017R.G. 16 / 18
statuto risultando dalla comunicazione mail datata 29.1.2016 che l'oggetto della fattura in questione fosse stato indicato testualmente e direttamente dal ( Parte_1 doc. 49 fascicolo dell'opposto) con l'intento di far ricomprendere detto importo nella domanda di accesso ai contributi previsti dal P.S.R Umbria misura 4.2 di cui alla domanda presentata in data 22.4.2016 da quale legale Parte_1 rappresentante della Joy S.r..( doc. 50 fascicolo dell'opponente). Detta comunicazione mail, contiene, inoltre il testuale riferimento “ a presto il prox da parte di avente natura ricognitiva per i compensi professionali Parte_6
ulteriori non ricompresi nella predetta fattura e non riconducibili alla società .
Sui compensi professionali come definitivamente accertati competono gli interessi di mora ex art 231/2002 alla luce del più recente e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense,gli interessi di cui all'art.1284 cod. civ. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento ) e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art.14 del d.lgs. n.150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”. ( Cass. 24481/2022). Nel caso di specie non essendo stata allegata alcuna richiesta stragiudiziale di pagamento da parte dell'opposto gli interessi di mora competono dalla notificazione del decreto ingiuntivo opposto”.
In conclusione, in parziale accoglimento della proposta opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato con condanna dell'opponente Parte_1
al pagamento dell'importo complessivamente accertato in corso di
[...]
causa comprensivo di CI ed Iva di euro 15.477,39 (
2.283,84+12.847,55+346,00) oltre interessi di mora ai sensi del D.Lgs
231/2022 dalla notificazione del decreto ingiuntivo opposto al saldo. N. 6145/2017R.G. 17 / 18
Per quanto concerne le determinazioni inerenti le spese di lite l'accoglimento ancorchè parziale dell'opposizione proposta comporta che “ nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne deriva che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria e di quelle attinenti all'esecuzione provvisoria del decreto, le une e le altre potendo essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore” (
Cass. 15725/2007). Nel caso di specie, sulla base dell'esito del giudizio di opposizione nel quale il credito ingiunto è stato accertato in una misura inferiore a quella ingiunta, l' opponente è tenuta a rimborsare all'opposto le spese del solo giudizio di opposizione nella misura del 60% restando il residuo compensato in ragione del grado di soccombenza Dette spese vengono determinate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive aggiornamenti vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).
PQM
il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede
- in parziale accoglimento della opposizione proposta da revoca Parte_1
il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto Parte_1
Avv. dell'importo complessivo di euro 15.477,39 oltre interessi Controparte_1
legali di mora ai sensi del D.Lgs 231/2002 decorrenti dalla notificazione del decreto ingiuntivo opposto al saldo;
N. 6145/2017R.G. 18 / 18
- dichiara compensate in ragione del 40% le spese del giudizio di opposizione e condanna l'opponente al pagamento del residuo 60% in favore Parte_1 dell'opposto che si liquida in euro le spese della fase monitoria nella misura già liquidata ed al pagamento delle spese del giudizio di opposizione che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali ed IVA e CI. di legge.
Perugia, 3 maggio 2025
Il Giudice Federico Fiore