Art. 55. ((Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11, comma terzo e quarto, della legge 21 luglio 1960, n. 739, sostituito dall'articolo 5 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, in tutti i territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, e' concessa la sospensione della riscossione delle rate di dicembre 1966 e di febbraio 1967 dei ruoli esattoriali concernenti i contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie e per l'assicurazione per la invalidita' e la vecchiaia e per l'ENAOLI dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali.
Salvo quanto disposto dal successivo articolo 56, lo importo delle rate sospese dei ruoli anzidetti e' riscosso cumulativamente con le rate di agosto e di ottobre 1967 riguardanti gli stessi contributi))
Salvo quanto disposto dal successivo articolo 56, lo importo delle rate sospese dei ruoli anzidetti e' riscosso cumulativamente con le rate di agosto e di ottobre 1967 riguardanti gli stessi contributi))