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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/07/2025, n. 3244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3244 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 22.07.2025 viene aperto il verbale e il Giudice prende atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 16.05.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16280 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA
e (Avv. Maria Lucciardello) Parte_1 Parte_2
opponenti
E
e, per essa, la mandataria in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Marco Pesenti)
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In accoglimento dell'opposizione proposta da e con atto di Parte_1 Parte_2
citazione del 02.12.2021, revoca il decreto ingiuntivo n. 4468/2021, emesso, su ricorso della
[...]
e, per essa, dalla mandataria in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, dal Tribunale di Palermo in data 07.10.2021;
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese della fase di opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su istanza della e, per essa, Controparte_1
dalla mandataria il Tribunale di Palermo ha ingiunto ad Controparte_2 [...]
e – quest'ultima nei limiti della somma di € 3.463,95 – il pagamento Parte_1 Parte_2
della complessiva somma di € 18.796,62 in forza di tre contratti di finanziamento, due dei quali stipulati con ME Banca dal solo e uno stipulato con CO Banca Parte_1
sottoscritto dalla come coobbligata, ceduti pro-soluto a - gruppo di cui fa parte Pt_2 CP_3
che ha mutato denominazione in , oltre interessi legali e spese della fase CP_1 Controparte_1
monitoria.
Con l'atto di opposizione del 02.12.2021 e hanno eccepito la Parte_1 Parte_2
prescrizione del credito, la carenza di legittimazione attiva della ricorrente e, nel merito, la mancata trasparenza dei contratti, instando per la revoca del d.i. impugnato.
Resistendo in giudizio, parte opposta ha contestato la fondatezza dell'opposizione, controdedotto alle eccezioni della controparte e invocato il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata.
Precede per ragioni di ordine logico la disamina dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opposta formulata dagli opponenti.
È bene osservare, invero, che, come ribadito dalla Suprema Corte, la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione deve essere configurata quale mera difesa aperta al contraddittorio processuale, nonché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass.
Civ., n. 39528/2021).
Tanto chiarito, mette conto precisare che l'esistenza della titolarità della ricorrente è da riscontrare esclusivamente nel d.i., nella comparsa di costituzione e risposta, nei correlati atti e nella documentazione contestualmente prodotta dall'opposta - attrice in senso sostanziale - e prescinde dalla titolarità del rapporto dedotto in causa ovvero dei crediti alla stessa ceduti, che, invece, si riferisce al merito della causa, in quanto investe i concreti requisiti per l'accoglimento della domanda e, quindi, la sua fondatezza.
Ora, in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto della cessione di crediti in blocco non è in sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione, il che costituisce onere probatorio a carico della creditrice-cessionaria. Ne discende che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D. Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. n.
24798/2020).
Molto significativamente, è errato ritenere che l'onere probatorio del cessionario possa essere assolto solo ed esclusivamente con la produzione di una lista dei crediti e del nominativo del debitore ingiunto.
Nel caso che ci occupa, sono in atti tre contratti stipulati dal con ME Banca il Parte_1
28.07.2006 (n. 10023342057384, all. 3 fascicolo monitorio) e il 10.09.2009 (n. 20021595982016, all. 8 fascicolo monitorio) e uno con CO il 27.06.2011 (n. 9852297, all. 11 fascicolo monitorio); le obbligazioni nascenti da quest'ultimo contratto sono state assunte in qualità di coobbligata dalla Pt_2
Secondo la rappresentazione di cui al ricorso per d.i., ME Banca S.p.A. ha ceduto pro- soluto il credito derivante dai primi due contratti a (che ha, poi, mutato CP_3 CP_1
denominazione in ), appartenente al gruppo quale conferitaria del Controparte_1 CP_3
ramo di azienda relativo all'acquisto e alla gestione dei crediti deteriorati di è divenuta CP_3
titolare del credito.
La cessione del credito di cui al contratto del 28.07.2006 è avvenuta con atto del 23.03.2015 (all. 4 fascicolo monitorio) e quella relativa al contratto del 10.09.2009 con atto del 30.03.2015.
Anche il credito di cui al contratto del 27.06.2011 stipulato con CO è stato ceduto a CP_3
con atto del 13.10.2015 (all. 12 fascicolo monitorio).
Ciò detto, la documentazione versata dall'opposta in fase monitoria e in questa fase di opposizione non è idonea a dimostrarne la legittimazione attiva.
Invero, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario, ex art. 1264 c.c., quantomeno nel caso in cui il debitore ceduto abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Si aggiunga a tanto che gli avvisi di cessione devono essere sottoscritti da entrambe le parti (cedente e cessionario).
Secondo recentissima giurisprudenza di legittimità, difatti, quando la cessione del credito avvenga per contratto e non per atto unilaterale, la notificazione dell'atto di cessione al debitore ceduto da parte del cessionario, nei rapporti tra essi è inidonea a dimostrare l'avvenuta cessione del contratto, se priva della sottoscrizione anche del cedente (Cass. Civ., sez. III, n. 108/2023).
In sostanza, non può ritenersi idonea, di per sé, la notifica da parte del cessionario, in quanto, sotto l'aspetto probatorio, detta notifica viene a costituire una mera dichiarazione della parte interessata e ciò in qualunque forma siano avvenute la cessione e la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto.
Nel dettaglio, in relazione al contratto del 28.07.2006, sottoscritto dal con Parte_1
ME, se, da un lato, deve rilevarsi che nell'atto di cessione del 23.03.2015 non è incluso l'elenco dei crediti oggetto dell'operazione (all. 4 fascicolo monitorio); dall'altro, la missiva datata
30.03.2015 (all. 5 fascicolo monitorio) non soltanto non indica in modo specifico i crediti ceduti, facendo essa generico riferimento a “tutti i crediti vantati da ME Banca nei vostri confronti” ma è stata sottoscritta dalla sola cedente.
La notifica della cessione datata 10.04.2015 relativa allo stesso credito è, invece, sottoscritta dalla sola cessionaria (doc. 7 fascicolo opposta). CP_3
Peraltro, sebbene la notifica delle due cessioni si sia perfezionata per compiuta giacenza, gli opponenti hanno sempre negato di avere ricevuto notizia di alcuna delle tre cessioni.
Analoghe argomentazioni vanno svolte con riferimento al secondo contratto sottoscritto con
ME (il n. 20021595982016), ceduto a il 30.03.2015: siffatta cessione è stata CP_3
notificata al debitore dalla sola cessionaria con nota del 10.04.2015 (doc. 6 fascicolo opposta) ma non anche dalla cedente ME.
Il contratto di cessione del 13.10.2015, poi, da CO a non indica il credito del CP_3
quale debitore principale e della quale coobbligata (all. 12 fascicolo monitorio) Parte_1 Pt_2
e, seppure la notifica della cessione sia stata eseguita per compiuta giacenza nei confronti della dalla cedente CO e dalla cessionaria (all. 15 fascicolo monitorio), essa non è Pt_2 CP_3
stata notificata al . Parte_1 Tantomeno può riconoscersi idoneo pregio probatorio ai docc. 1, 2 e 3 allegati alla memoria n. 2 dell'opposta, denominati “Annex”, che altro non sono se non la lista dei tre rapporti contrattuali su sfondo nero, che reca esclusivamente il numero dei contratti e l'ammontare dei presunti crediti, con il nome e il cognome del – elenchi anneriti di provenienza unilaterale, privi di data, di Parte_1
certificazione e di sottoscrizione.
Analogamente è a dirsi degli estratti conto alla data della cessione di formazione unilaterale della stessa creditrice.
Sulla scorta di quanto sopra argomentato, deve opinarsi che la carenza probatoria non possa che andare a detrimento della domanda dell'opposta, di cui non può dirsi adeguatamente dimostrata la legittimazione sostanziale nei confronti degli odierni opponenti.
Invero, l'affermazione contenuta nel ricorso monitorio e relativa alla legittimazione processuale della cessionaria, in presenza dell'eccezione sollevata da parte opponente in ordine all'effettiva titolarità attiva del diritto di credito da parte dell'opposta, imponeva a quest'ultima di fornire riscontro probatorio in ordine al subentro nella medesima posizione del proprio dante causa.
Naturale corollario delle superiori considerazioni è che va dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente/opposta e accolta, per l'effetto, l'opposizione, con la revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
Statuita la carenza di prova circa la titolarità del credito da parte dell'opposta, resta assorbita ogni diversa questione.
In ordine al governo delle spese di lite, avuto riguardo ai motivi posti alla base della decisione – oggetto, comunque, di vivace dibattito giurisprudenziale –, si reputano sussistenti giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di questa fase del giudizio.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 22 luglio 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 16.05.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16280 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA
e (Avv. Maria Lucciardello) Parte_1 Parte_2
opponenti
E
e, per essa, la mandataria in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Marco Pesenti)
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In accoglimento dell'opposizione proposta da e con atto di Parte_1 Parte_2
citazione del 02.12.2021, revoca il decreto ingiuntivo n. 4468/2021, emesso, su ricorso della
[...]
e, per essa, dalla mandataria in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, dal Tribunale di Palermo in data 07.10.2021;
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese della fase di opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su istanza della e, per essa, Controparte_1
dalla mandataria il Tribunale di Palermo ha ingiunto ad Controparte_2 [...]
e – quest'ultima nei limiti della somma di € 3.463,95 – il pagamento Parte_1 Parte_2
della complessiva somma di € 18.796,62 in forza di tre contratti di finanziamento, due dei quali stipulati con ME Banca dal solo e uno stipulato con CO Banca Parte_1
sottoscritto dalla come coobbligata, ceduti pro-soluto a - gruppo di cui fa parte Pt_2 CP_3
che ha mutato denominazione in , oltre interessi legali e spese della fase CP_1 Controparte_1
monitoria.
Con l'atto di opposizione del 02.12.2021 e hanno eccepito la Parte_1 Parte_2
prescrizione del credito, la carenza di legittimazione attiva della ricorrente e, nel merito, la mancata trasparenza dei contratti, instando per la revoca del d.i. impugnato.
Resistendo in giudizio, parte opposta ha contestato la fondatezza dell'opposizione, controdedotto alle eccezioni della controparte e invocato il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata.
Precede per ragioni di ordine logico la disamina dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opposta formulata dagli opponenti.
È bene osservare, invero, che, come ribadito dalla Suprema Corte, la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione deve essere configurata quale mera difesa aperta al contraddittorio processuale, nonché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass.
Civ., n. 39528/2021).
Tanto chiarito, mette conto precisare che l'esistenza della titolarità della ricorrente è da riscontrare esclusivamente nel d.i., nella comparsa di costituzione e risposta, nei correlati atti e nella documentazione contestualmente prodotta dall'opposta - attrice in senso sostanziale - e prescinde dalla titolarità del rapporto dedotto in causa ovvero dei crediti alla stessa ceduti, che, invece, si riferisce al merito della causa, in quanto investe i concreti requisiti per l'accoglimento della domanda e, quindi, la sua fondatezza.
Ora, in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto della cessione di crediti in blocco non è in sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione, il che costituisce onere probatorio a carico della creditrice-cessionaria. Ne discende che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D. Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. n.
24798/2020).
Molto significativamente, è errato ritenere che l'onere probatorio del cessionario possa essere assolto solo ed esclusivamente con la produzione di una lista dei crediti e del nominativo del debitore ingiunto.
Nel caso che ci occupa, sono in atti tre contratti stipulati dal con ME Banca il Parte_1
28.07.2006 (n. 10023342057384, all. 3 fascicolo monitorio) e il 10.09.2009 (n. 20021595982016, all. 8 fascicolo monitorio) e uno con CO il 27.06.2011 (n. 9852297, all. 11 fascicolo monitorio); le obbligazioni nascenti da quest'ultimo contratto sono state assunte in qualità di coobbligata dalla Pt_2
Secondo la rappresentazione di cui al ricorso per d.i., ME Banca S.p.A. ha ceduto pro- soluto il credito derivante dai primi due contratti a (che ha, poi, mutato CP_3 CP_1
denominazione in ), appartenente al gruppo quale conferitaria del Controparte_1 CP_3
ramo di azienda relativo all'acquisto e alla gestione dei crediti deteriorati di è divenuta CP_3
titolare del credito.
La cessione del credito di cui al contratto del 28.07.2006 è avvenuta con atto del 23.03.2015 (all. 4 fascicolo monitorio) e quella relativa al contratto del 10.09.2009 con atto del 30.03.2015.
Anche il credito di cui al contratto del 27.06.2011 stipulato con CO è stato ceduto a CP_3
con atto del 13.10.2015 (all. 12 fascicolo monitorio).
Ciò detto, la documentazione versata dall'opposta in fase monitoria e in questa fase di opposizione non è idonea a dimostrarne la legittimazione attiva.
Invero, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario, ex art. 1264 c.c., quantomeno nel caso in cui il debitore ceduto abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Si aggiunga a tanto che gli avvisi di cessione devono essere sottoscritti da entrambe le parti (cedente e cessionario).
Secondo recentissima giurisprudenza di legittimità, difatti, quando la cessione del credito avvenga per contratto e non per atto unilaterale, la notificazione dell'atto di cessione al debitore ceduto da parte del cessionario, nei rapporti tra essi è inidonea a dimostrare l'avvenuta cessione del contratto, se priva della sottoscrizione anche del cedente (Cass. Civ., sez. III, n. 108/2023).
In sostanza, non può ritenersi idonea, di per sé, la notifica da parte del cessionario, in quanto, sotto l'aspetto probatorio, detta notifica viene a costituire una mera dichiarazione della parte interessata e ciò in qualunque forma siano avvenute la cessione e la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto.
Nel dettaglio, in relazione al contratto del 28.07.2006, sottoscritto dal con Parte_1
ME, se, da un lato, deve rilevarsi che nell'atto di cessione del 23.03.2015 non è incluso l'elenco dei crediti oggetto dell'operazione (all. 4 fascicolo monitorio); dall'altro, la missiva datata
30.03.2015 (all. 5 fascicolo monitorio) non soltanto non indica in modo specifico i crediti ceduti, facendo essa generico riferimento a “tutti i crediti vantati da ME Banca nei vostri confronti” ma è stata sottoscritta dalla sola cedente.
La notifica della cessione datata 10.04.2015 relativa allo stesso credito è, invece, sottoscritta dalla sola cessionaria (doc. 7 fascicolo opposta). CP_3
Peraltro, sebbene la notifica delle due cessioni si sia perfezionata per compiuta giacenza, gli opponenti hanno sempre negato di avere ricevuto notizia di alcuna delle tre cessioni.
Analoghe argomentazioni vanno svolte con riferimento al secondo contratto sottoscritto con
ME (il n. 20021595982016), ceduto a il 30.03.2015: siffatta cessione è stata CP_3
notificata al debitore dalla sola cessionaria con nota del 10.04.2015 (doc. 6 fascicolo opposta) ma non anche dalla cedente ME.
Il contratto di cessione del 13.10.2015, poi, da CO a non indica il credito del CP_3
quale debitore principale e della quale coobbligata (all. 12 fascicolo monitorio) Parte_1 Pt_2
e, seppure la notifica della cessione sia stata eseguita per compiuta giacenza nei confronti della dalla cedente CO e dalla cessionaria (all. 15 fascicolo monitorio), essa non è Pt_2 CP_3
stata notificata al . Parte_1 Tantomeno può riconoscersi idoneo pregio probatorio ai docc. 1, 2 e 3 allegati alla memoria n. 2 dell'opposta, denominati “Annex”, che altro non sono se non la lista dei tre rapporti contrattuali su sfondo nero, che reca esclusivamente il numero dei contratti e l'ammontare dei presunti crediti, con il nome e il cognome del – elenchi anneriti di provenienza unilaterale, privi di data, di Parte_1
certificazione e di sottoscrizione.
Analogamente è a dirsi degli estratti conto alla data della cessione di formazione unilaterale della stessa creditrice.
Sulla scorta di quanto sopra argomentato, deve opinarsi che la carenza probatoria non possa che andare a detrimento della domanda dell'opposta, di cui non può dirsi adeguatamente dimostrata la legittimazione sostanziale nei confronti degli odierni opponenti.
Invero, l'affermazione contenuta nel ricorso monitorio e relativa alla legittimazione processuale della cessionaria, in presenza dell'eccezione sollevata da parte opponente in ordine all'effettiva titolarità attiva del diritto di credito da parte dell'opposta, imponeva a quest'ultima di fornire riscontro probatorio in ordine al subentro nella medesima posizione del proprio dante causa.
Naturale corollario delle superiori considerazioni è che va dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente/opposta e accolta, per l'effetto, l'opposizione, con la revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
Statuita la carenza di prova circa la titolarità del credito da parte dell'opposta, resta assorbita ogni diversa questione.
In ordine al governo delle spese di lite, avuto riguardo ai motivi posti alla base della decisione – oggetto, comunque, di vivace dibattito giurisprudenziale –, si reputano sussistenti giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di questa fase del giudizio.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 22 luglio 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina