Art. 2.
L'assicurazione comprende tutti i casi di malattia e di lesione da cui sia derivata la morte o la inabilita' permanente assoluta o parziale.
Per inabilita' permanente parziale si intende quella che riduce la capacita' lavorativa di oltre il 20 per cento. ((5))
Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di intesa con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, sentita la Federazione degli Ordini dei medici, provvedera' con proprio decreto alla emanazione della tabella relativa alle forme e gradi di inabilita'.
--------------- AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale con sentenza 25- 28 novembre 1986, n. 246 (in G.U. 1a s.s. 03.12.1986 n. 57) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, secondo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 93 - recante la disciplina dell'"assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive" - nella parte in cui, in caso di malattie o lesioni causate ai medici dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, richiede, ai fini della corresponsione della rendita, un grado minimo di inabilita' permanente superiore al 20 , anziche' al 10."
L'assicurazione comprende tutti i casi di malattia e di lesione da cui sia derivata la morte o la inabilita' permanente assoluta o parziale.
Per inabilita' permanente parziale si intende quella che riduce la capacita' lavorativa di oltre il 20 per cento. ((5))
Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di intesa con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, sentita la Federazione degli Ordini dei medici, provvedera' con proprio decreto alla emanazione della tabella relativa alle forme e gradi di inabilita'.
--------------- AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale con sentenza 25- 28 novembre 1986, n. 246 (in G.U. 1a s.s. 03.12.1986 n. 57) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, secondo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 93 - recante la disciplina dell'"assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive" - nella parte in cui, in caso di malattie o lesioni causate ai medici dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, richiede, ai fini della corresponsione della rendita, un grado minimo di inabilita' permanente superiore al 20 , anziche' al 10."