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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 03/02/2026, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 659/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI CO, Presidente BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Relatore CASTIELLO CO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1644/2023 depositato il 23/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. - Difensore_3 CF_Difensore_3 Avv. -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 803/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 06/09/2022 Atti impositivi:
- SILENZIO RIFIUT IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Società_1La società S.p.A. (già S.R.L.), impugnava dinanzi la C.T.P. di LATINA il mancato integrale rimborso di cui all'istanza presentata dalla Società all'AGENZIA
DELLE ENTRATE – D.P. di LATINA, in qualità di incorporante della Società_2 S.r.l., che nel corso degli anni ha ripetutamente richiesto all'Ufficio il rimborso di un credito IVA, relativo al secondo trimestre 2002, originariamente pari ad Euro 1.342.596,16 il quale è stato erogato solo parzialmente, in quanto l'Ufficio non aveva ancora provveduto a rimborsare un importo pari a Euro 586.262,34 oltre interessi maturati e maturandi, trattenuto a causa di un contenzioso pendente avanti la Corte di Cassazione relativamente all'impugnazione dell'avviso di accertamento n. RC43000941/2004 relativo ad Irpeg e Ilor, periodo d'imposta
14/11/96 - 13/11/97, dell'avviso di accertamento n. RC43000942/2004 relativo ad Irpeg e Ilor, periodo d'imposta 14/11/97 – 31/12/97 e dell'avviso di accertamento n. RC4030300957/2004 relativo ad Irpeg e Ilor, periodo d'imposta 1998.
Tale contenzioso, relativo agli Avvisi di Accertamento 1996-1998, è stato definito dalla
Società, ai sensi e per gli effetti all'art. 6 decreto legge n. 119 (di seguito “D.L. 119/2018”), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136), versando la prima rata dovuta in data 29 maggio 2019 e presentando in via telematica la domanda di definizione agevolata in data 31 maggio 2019.
Costituendosi nel giudizio di primo grado l'A.F. non ha contestato il diritto della Società al rimborso de quo, che deve intendersi quindi definitivamente accertato, ma ha opposto l'esistenza di una causa ostativa al rimborso, identificata nel credito erariale pari ad Euro
578.921,81.
La C.G.T. di primo grado di LATINA, con la sentenza qui gravata, rigettava il ricorso e compensava le spese di lite del grado.
La contribuente, quindi, ha impugnato la detta sentenza con atto di appello del quale sollecita l'accoglimento con vittoria di spese, deducendo l'erroneità della sentenza impugnata
“laddove ha ritenuto sussistente la compensazione tra il credito vantato dalla società e quello vantato dall'Agenzia delle Entrate” e “laddove avesse ritenuto necessario che la società proponesse una memoria ex art. 24 d.lgs. 546/1992”.
Si è costituita in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. di LATINA, controdeducendo, concludendo per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
E' in atti nel fascicolo telematico un' “ISTANZA CONGIUNTA DI ESTINZIONE DEL
GIUDIZIO EX ART. 46 D.LGS. 31.12.1992, N. 546” depositata il 29/10/2025 dall'appellante
Ricorrente_1 s.p.a., ma -poichè il detto file firmato digitalmente in formato CADES (.p7m)
Difensore_3recava la sola firma digitale del difensore Avv. apposta in data 28/10/2025 ma non quella del “capo ufficio” dell'A.F. - veniva emessa ordinanza istruttoria n. 2263/2025 e rinvio dell'udienza di trattazione.
All'udienza del giorno 21 gennaio 2026, il Collegio, preso atto della dichiarazione del rappresentante dell'A.F. a verbale d'udienza di adesione all'istanza di estinzione del giudizio ed udita la relazione del Giudice Dott. BRIGANTE, decideva la controversia come da motivazione e da dispositivo che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è improcedibile per la sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. conseguente all'annullamento in autotutela dell'atto oggetto del giudizio (avvenuta in data
13/05/2024).
2. Sul punto il Collegio osserva, infatti, che la legittimazione attiva è riconosciuta a ciascuna delle parti del giudizio di primo grado che sia portatrice di un interesse, inteso come possibilità di conseguire un vantaggio di carattere sostanziale a seguito della proposizione dell'appello e tale interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) deve perdurare sino alla pronuncia giurisdizionale.
3. Nella vicenda sottoposta all'attenzione di questa Corte tale interesse è venuto meno durante la fase di appello nel momento in cui è in atti nel fascicolo telematico un' “ISTANZA
CONGIUNTA DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO EX ART. 46 D.LGS. 31.12.1992, N. 546”
Ricorrente_1depositata il 29/10/2025 dall'appellante s.p.a. cui ha fatto seguito, all'udienza del 21/01/2026, la dichiarazione a verbale d'udienza in cui si legge che “Il rappresentante dell'
Agenzia delle Entrate dichiara che il capo dell' ufficio ha apposto la firma digitale sull'originale dell' atto con cui le parti chiedono dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito del rimborso in favore del contribuente” non risultando la stessa nel documento acquisito a P.T.T. ed essendo rimasta inottemperata l'ordinanza istruttoria n.
2263/2025.
3.1 La pronuncia di cessazione della materia del contendere è, com'è noto, codificata all'interno del processo tributario, la cui disciplina (D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 46) ne individua l'effetto processuale nell'estinzione del giudizio.
3.2 La Suprema Corte (sez. V, 27/02/2020, n. 5351; conforme sez. V, 06/08/2020, n. 16764) ha affermato che “le ipotesi comunemente ricondotte alla cessazione della materia del contendere - differenziandosi da quelle che comportano l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso (D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 44)- presuppongono la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali (quali l'annullamento dell'atto oggetto di impugnazione) idonei a far venir meno
l'interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia;
il che equivale a dire che il fatto in questione deve incidere sul petitum e sulla causa petendi della lite contestata (la cui definizione, per via diversa da quella giudiziale, abbia determinato il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia)”.
3.2.1 Infatti solo la pronuncia di cessata materia del contendere “impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perchè inidonee a regolare il rapporto fra le parti» (cfr.
Cass. nn. 26421/2017, 9753/2017 e 19533/2011; analogamente SU, Ordinanza n. 19514/2008)” (Cass. civ., sez. VI, 10/06/2022, n. 18781) e sottintende la volontà delle parti di eliminare tout court l'oggetto stesso della controversia con la necessità di dover travolgere anche le sentenze precedentemente emesse tra le parti per effetto dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto controverso.
4. Va pertanto emessa la declaratoria di estinzione del giudizio per l'avvenuta cessazione della materia del contendere, a norma dell'art. 46-I co. D. Lgs. n. 546/92.
4.1 Per espresso accordo delle parti le spese di giudizio del doppio grado di giudizio restano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – XIV sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
Così deciso in Roma il giorno 21 gennaio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Antonio BRIGANTE Dott. Francesco ODDI
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI CO, Presidente BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Relatore CASTIELLO CO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1644/2023 depositato il 23/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. - Difensore_3 CF_Difensore_3 Avv. -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 803/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 06/09/2022 Atti impositivi:
- SILENZIO RIFIUT IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Società_1La società S.p.A. (già S.R.L.), impugnava dinanzi la C.T.P. di LATINA il mancato integrale rimborso di cui all'istanza presentata dalla Società all'AGENZIA
DELLE ENTRATE – D.P. di LATINA, in qualità di incorporante della Società_2 S.r.l., che nel corso degli anni ha ripetutamente richiesto all'Ufficio il rimborso di un credito IVA, relativo al secondo trimestre 2002, originariamente pari ad Euro 1.342.596,16 il quale è stato erogato solo parzialmente, in quanto l'Ufficio non aveva ancora provveduto a rimborsare un importo pari a Euro 586.262,34 oltre interessi maturati e maturandi, trattenuto a causa di un contenzioso pendente avanti la Corte di Cassazione relativamente all'impugnazione dell'avviso di accertamento n. RC43000941/2004 relativo ad Irpeg e Ilor, periodo d'imposta
14/11/96 - 13/11/97, dell'avviso di accertamento n. RC43000942/2004 relativo ad Irpeg e Ilor, periodo d'imposta 14/11/97 – 31/12/97 e dell'avviso di accertamento n. RC4030300957/2004 relativo ad Irpeg e Ilor, periodo d'imposta 1998.
Tale contenzioso, relativo agli Avvisi di Accertamento 1996-1998, è stato definito dalla
Società, ai sensi e per gli effetti all'art. 6 decreto legge n. 119 (di seguito “D.L. 119/2018”), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136), versando la prima rata dovuta in data 29 maggio 2019 e presentando in via telematica la domanda di definizione agevolata in data 31 maggio 2019.
Costituendosi nel giudizio di primo grado l'A.F. non ha contestato il diritto della Società al rimborso de quo, che deve intendersi quindi definitivamente accertato, ma ha opposto l'esistenza di una causa ostativa al rimborso, identificata nel credito erariale pari ad Euro
578.921,81.
La C.G.T. di primo grado di LATINA, con la sentenza qui gravata, rigettava il ricorso e compensava le spese di lite del grado.
La contribuente, quindi, ha impugnato la detta sentenza con atto di appello del quale sollecita l'accoglimento con vittoria di spese, deducendo l'erroneità della sentenza impugnata
“laddove ha ritenuto sussistente la compensazione tra il credito vantato dalla società e quello vantato dall'Agenzia delle Entrate” e “laddove avesse ritenuto necessario che la società proponesse una memoria ex art. 24 d.lgs. 546/1992”.
Si è costituita in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. di LATINA, controdeducendo, concludendo per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
E' in atti nel fascicolo telematico un' “ISTANZA CONGIUNTA DI ESTINZIONE DEL
GIUDIZIO EX ART. 46 D.LGS. 31.12.1992, N. 546” depositata il 29/10/2025 dall'appellante
Ricorrente_1 s.p.a., ma -poichè il detto file firmato digitalmente in formato CADES (.p7m)
Difensore_3recava la sola firma digitale del difensore Avv. apposta in data 28/10/2025 ma non quella del “capo ufficio” dell'A.F. - veniva emessa ordinanza istruttoria n. 2263/2025 e rinvio dell'udienza di trattazione.
All'udienza del giorno 21 gennaio 2026, il Collegio, preso atto della dichiarazione del rappresentante dell'A.F. a verbale d'udienza di adesione all'istanza di estinzione del giudizio ed udita la relazione del Giudice Dott. BRIGANTE, decideva la controversia come da motivazione e da dispositivo che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è improcedibile per la sopravvenuta carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. conseguente all'annullamento in autotutela dell'atto oggetto del giudizio (avvenuta in data
13/05/2024).
2. Sul punto il Collegio osserva, infatti, che la legittimazione attiva è riconosciuta a ciascuna delle parti del giudizio di primo grado che sia portatrice di un interesse, inteso come possibilità di conseguire un vantaggio di carattere sostanziale a seguito della proposizione dell'appello e tale interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) deve perdurare sino alla pronuncia giurisdizionale.
3. Nella vicenda sottoposta all'attenzione di questa Corte tale interesse è venuto meno durante la fase di appello nel momento in cui è in atti nel fascicolo telematico un' “ISTANZA
CONGIUNTA DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO EX ART. 46 D.LGS. 31.12.1992, N. 546”
Ricorrente_1depositata il 29/10/2025 dall'appellante s.p.a. cui ha fatto seguito, all'udienza del 21/01/2026, la dichiarazione a verbale d'udienza in cui si legge che “Il rappresentante dell'
Agenzia delle Entrate dichiara che il capo dell' ufficio ha apposto la firma digitale sull'originale dell' atto con cui le parti chiedono dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito del rimborso in favore del contribuente” non risultando la stessa nel documento acquisito a P.T.T. ed essendo rimasta inottemperata l'ordinanza istruttoria n.
2263/2025.
3.1 La pronuncia di cessazione della materia del contendere è, com'è noto, codificata all'interno del processo tributario, la cui disciplina (D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 46) ne individua l'effetto processuale nell'estinzione del giudizio.
3.2 La Suprema Corte (sez. V, 27/02/2020, n. 5351; conforme sez. V, 06/08/2020, n. 16764) ha affermato che “le ipotesi comunemente ricondotte alla cessazione della materia del contendere - differenziandosi da quelle che comportano l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso (D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 44)- presuppongono la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali (quali l'annullamento dell'atto oggetto di impugnazione) idonei a far venir meno
l'interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia;
il che equivale a dire che il fatto in questione deve incidere sul petitum e sulla causa petendi della lite contestata (la cui definizione, per via diversa da quella giudiziale, abbia determinato il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia)”.
3.2.1 Infatti solo la pronuncia di cessata materia del contendere “impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perchè inidonee a regolare il rapporto fra le parti» (cfr.
Cass. nn. 26421/2017, 9753/2017 e 19533/2011; analogamente SU, Ordinanza n. 19514/2008)” (Cass. civ., sez. VI, 10/06/2022, n. 18781) e sottintende la volontà delle parti di eliminare tout court l'oggetto stesso della controversia con la necessità di dover travolgere anche le sentenze precedentemente emesse tra le parti per effetto dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto controverso.
4. Va pertanto emessa la declaratoria di estinzione del giudizio per l'avvenuta cessazione della materia del contendere, a norma dell'art. 46-I co. D. Lgs. n. 546/92.
4.1 Per espresso accordo delle parti le spese di giudizio del doppio grado di giudizio restano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – XIV sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
Così deciso in Roma il giorno 21 gennaio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Antonio BRIGANTE Dott. Francesco ODDI