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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/10/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. UM RI ME, all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4146/2023 R.G. lavoro e previdenza, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Mattia Tallerico;
Parte_1 contro in persona del Direttore Regionale pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
AN LL e AN ER;
MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 12.12.2023, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale l' deducendo: CP_1
- di svolgere, dal 1999 seppur alternando brevi periodi di disoccupazione, attività lavorativa di operaio edile e operaio asfaltista alle dipendenze di diverse società del settore, occupandosi prevalentemente della costruzione di edifici e della loro manutenzione e ristrutturazione, disimpegnando le mansioni di muratore, intonacatore, mattonatore, e negli ultimi anni anche quella di cantoniere, addetto all'asfaltatura delle strade;
- di aver riportato a causa delle mansioni lavorative svolte la patologia di “spondiloartrosi lombare, con ernia discale D12-L1, con protusioni discali multiple con effetti compressivi sulla faccia anteriore del sacco durale e sulle radici emergenti L2-L3 e L3-L4 e L4-L5”;
- di aver pertanto proposto all' , in data 06.09.2022, domanda di riconoscimento di malattia CP_1 professionale, respinta per documentazione insufficiente e di aver formulato altresì, in data
10.02.2023, atto di opposizione, senza ottenere alcun riscontro e senza essere neppure convocato a visita collegiale.
Censurando le determinazioni assunte dall' rassegnava le seguenti conclusioni: CP_2
“-Accertare e dichiarare che la malattia di cui è affetto il signor è di origine Parte_1 professionale con conseguente riconoscimento della natura professionale della denunciata CP_ patologia da parte dell' con decorrenza dalla data della domanda amministrativa
(14.09.2022) o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa;
- Accertare e dichiarare che la malattia professionale da cui è affetto il signor Parte_1 determina una invalidità permanente in misura non inferiore al 12% o nella diversa misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda CTU, il tutto con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 14/09/2022; CP_
- Accertare e dichiarare nei confronti dell'odierno ricorrente il diritto a percepire dall' il danno biologico accertato in corso di causa cosi come prescritto per legge e, pertanto, il diritto a percepire ogni qualsivoglia indennizzo normativamente previsto, ivi compresa la rendita vitalizia e/o l'indennizzo in capitale, oltre ogni altra prestazione così come prescritto e regolato dalle disposizioni di legge in materia con decorrenza dalla data della maturazione del diritto ovvero con quella diversa ritenuta di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- Per l'effetto, condannare l' Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ad erogare in favore
[...] del signor , le provvidenze sopra richieste sul diritto riconosciuto, nelle forme, Parte_1 misure e modalità previste dal D.lgs. 38/2000 e/o dal D.P.R. 1124/65 e successive modifiche e integrazioni, nonché ogni altra provvidenza prevista e riconosciuta dalle leggi in materia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo”.
Il tutto con il favore delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il rigetto, spese come di CP_1 giustizia.
Istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale, disposta ed eseguita consulenza tecnica medico-legale, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
L'esperita istruttoria testimoniale ha consentito di ricostruire le mansioni svolte dal ricorrente e confermato le deduzioni di cui all'atto introduttivo.
Sulla base dei presupposti fattuali, così ricostruiti, si è ritenuto necessario procedere alla consulenza tecnica medico-legale con il conferimento dell'incarico peritale al dott. , per Persona_1
l'accertamento dell'eventuale natura professionale delle denunciate patologie e del relativo coefficiente di invalidità.
Nell'elaborato peritale, cui questo Giudice ritiene di poter prestare piena e convinta adesione in quanto immune da vizi logici, il CTU, dopo aver ripercorso i dati anamnestici e le risultanze dell'esame obiettivo nonché dallo scrutinio della documentazione medico-assicurativa versata in atti e le dichiarazioni testimoniali, in risposta ai quesiti posti, ha ritenuto il periziando affetto da
“spondilodiscoartrosi con ernie discali a livello D12-L1 e protrusioni discali multiple a livello L2-L3, L3-L4 ed L4- L5” ed ha rilevato come tale patologia fosse da ritenersi ascrivibile anche all'attività lavorativa dedotta in ricorso ed asseverata in sede istruttoria.
Quanto alla quantificazione percentuale dei postumi, il CTU ha ritenuto che gli stessi possano essere riconosciuti nella misura del 8% sulla base delle risultanze cliniche della visita medico legale espletata e del quadro strumentale e obiettivo riscontrato, individuando la decorrenza di tale accertamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 6.09.2022.
Sulla base delle brevissime considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso, va dichiarato che dalla patologia professionale “spondilodiscoartrosi con ernie discali a livello D12-L1 e protrusioni discali multiple a livello L2-L3, L3-L4 ed L4-L5” è derivato, a carico della parte ricorrente, un danno biologico pari all'8%, decorrente dalla domanda amministrativa del 6.09.2022, con conseguente condanna dell' resistente alla erogazione delle prestazioni economiche conseguenti. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dell' e si liquidano con separato CP_1 decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- dichiara che dalla patologia professionale “spondilodiscoartrosi con ernie discali a livello D12-L1 e protrusioni discali multiple a livello L2-L3, L3-L4 ed L4-L5” è derivato, a carico della parte ricorrente, un danno biologico pari all' 8%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 6.09.2022;
- per l'effetto condanna l' alla erogazione di ogni conseguente prestazione in favore di parte CP_1 ricorrente;
- condanna, altresì, l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.697,00, oltre IVA CP_1 cpa e spese generali, con attribuzione.
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, che si liquidano con separato decreto. CP_1
Latina, data del deposito
Il Giudice
UM RI ME
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. UM RI ME, all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4146/2023 R.G. lavoro e previdenza, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Mattia Tallerico;
Parte_1 contro in persona del Direttore Regionale pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
AN LL e AN ER;
MOTIVAZIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 12.12.2023, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale l' deducendo: CP_1
- di svolgere, dal 1999 seppur alternando brevi periodi di disoccupazione, attività lavorativa di operaio edile e operaio asfaltista alle dipendenze di diverse società del settore, occupandosi prevalentemente della costruzione di edifici e della loro manutenzione e ristrutturazione, disimpegnando le mansioni di muratore, intonacatore, mattonatore, e negli ultimi anni anche quella di cantoniere, addetto all'asfaltatura delle strade;
- di aver riportato a causa delle mansioni lavorative svolte la patologia di “spondiloartrosi lombare, con ernia discale D12-L1, con protusioni discali multiple con effetti compressivi sulla faccia anteriore del sacco durale e sulle radici emergenti L2-L3 e L3-L4 e L4-L5”;
- di aver pertanto proposto all' , in data 06.09.2022, domanda di riconoscimento di malattia CP_1 professionale, respinta per documentazione insufficiente e di aver formulato altresì, in data
10.02.2023, atto di opposizione, senza ottenere alcun riscontro e senza essere neppure convocato a visita collegiale.
Censurando le determinazioni assunte dall' rassegnava le seguenti conclusioni: CP_2
“-Accertare e dichiarare che la malattia di cui è affetto il signor è di origine Parte_1 professionale con conseguente riconoscimento della natura professionale della denunciata CP_ patologia da parte dell' con decorrenza dalla data della domanda amministrativa
(14.09.2022) o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa;
- Accertare e dichiarare che la malattia professionale da cui è affetto il signor Parte_1 determina una invalidità permanente in misura non inferiore al 12% o nella diversa misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda CTU, il tutto con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 14/09/2022; CP_
- Accertare e dichiarare nei confronti dell'odierno ricorrente il diritto a percepire dall' il danno biologico accertato in corso di causa cosi come prescritto per legge e, pertanto, il diritto a percepire ogni qualsivoglia indennizzo normativamente previsto, ivi compresa la rendita vitalizia e/o l'indennizzo in capitale, oltre ogni altra prestazione così come prescritto e regolato dalle disposizioni di legge in materia con decorrenza dalla data della maturazione del diritto ovvero con quella diversa ritenuta di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- Per l'effetto, condannare l' Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ad erogare in favore
[...] del signor , le provvidenze sopra richieste sul diritto riconosciuto, nelle forme, Parte_1 misure e modalità previste dal D.lgs. 38/2000 e/o dal D.P.R. 1124/65 e successive modifiche e integrazioni, nonché ogni altra provvidenza prevista e riconosciuta dalle leggi in materia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo”.
Il tutto con il favore delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il rigetto, spese come di CP_1 giustizia.
Istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale, disposta ed eseguita consulenza tecnica medico-legale, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
L'esperita istruttoria testimoniale ha consentito di ricostruire le mansioni svolte dal ricorrente e confermato le deduzioni di cui all'atto introduttivo.
Sulla base dei presupposti fattuali, così ricostruiti, si è ritenuto necessario procedere alla consulenza tecnica medico-legale con il conferimento dell'incarico peritale al dott. , per Persona_1
l'accertamento dell'eventuale natura professionale delle denunciate patologie e del relativo coefficiente di invalidità.
Nell'elaborato peritale, cui questo Giudice ritiene di poter prestare piena e convinta adesione in quanto immune da vizi logici, il CTU, dopo aver ripercorso i dati anamnestici e le risultanze dell'esame obiettivo nonché dallo scrutinio della documentazione medico-assicurativa versata in atti e le dichiarazioni testimoniali, in risposta ai quesiti posti, ha ritenuto il periziando affetto da
“spondilodiscoartrosi con ernie discali a livello D12-L1 e protrusioni discali multiple a livello L2-L3, L3-L4 ed L4- L5” ed ha rilevato come tale patologia fosse da ritenersi ascrivibile anche all'attività lavorativa dedotta in ricorso ed asseverata in sede istruttoria.
Quanto alla quantificazione percentuale dei postumi, il CTU ha ritenuto che gli stessi possano essere riconosciuti nella misura del 8% sulla base delle risultanze cliniche della visita medico legale espletata e del quadro strumentale e obiettivo riscontrato, individuando la decorrenza di tale accertamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 6.09.2022.
Sulla base delle brevissime considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso, va dichiarato che dalla patologia professionale “spondilodiscoartrosi con ernie discali a livello D12-L1 e protrusioni discali multiple a livello L2-L3, L3-L4 ed L4-L5” è derivato, a carico della parte ricorrente, un danno biologico pari all'8%, decorrente dalla domanda amministrativa del 6.09.2022, con conseguente condanna dell' resistente alla erogazione delle prestazioni economiche conseguenti. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dell' e si liquidano con separato CP_1 decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- dichiara che dalla patologia professionale “spondilodiscoartrosi con ernie discali a livello D12-L1 e protrusioni discali multiple a livello L2-L3, L3-L4 ed L4-L5” è derivato, a carico della parte ricorrente, un danno biologico pari all' 8%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 6.09.2022;
- per l'effetto condanna l' alla erogazione di ogni conseguente prestazione in favore di parte CP_1 ricorrente;
- condanna, altresì, l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.697,00, oltre IVA CP_1 cpa e spese generali, con attribuzione.
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, che si liquidano con separato decreto. CP_1
Latina, data del deposito
Il Giudice
UM RI ME