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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/02/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29524/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29524/2021 promossa da:
(cod. fisc. n in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore sig.ra (cod. fisc. Parte_2
), elettivamente domiciliata in Crotone alla Via Vittorio C.F._1
Veneto n. 124/N presso lo studio dell'Avv. Luca Tolone del Foro di Crotone (cod. fisc. , p.e.c. che la C.F._2 Email_1
rappresenta e difende in forza di procura alle liti opponente contro
(già , iscritta NTroparte_1 NTroparte_2
nel Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza - Lodi, C.F./P.I
, REA di Milano n. 1544762, in persona della dott.ssa P.IVA_2 Parte_3
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Bonito n.1 presso lo studio dell' Avv. Maria Afrodite Carotenuto (CF. , dalla quale è rappresentata e C.F._3
difesa in virtù di procura opposta
Oggetto: NTratto di somministrazione
Conclusioni
Per l'opponente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- in via preliminare: accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice adito nella procedura monitoria con ogni provvedimento consequenziale, anche in ordine al presente procedimento, avendo provato la competenza del Tribunale di Crotone;
- sempre in via preliminare, per effetto dell'eccepita carenza di legittimazione ad agire in capo alla opposta, dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o in ogni caso l'inefficacia dell'ingiunzione opposta con consequenziale declaratoria di revoca della stessa;
- nel merito e per le ragioni esposte nel corpo dell'atto, accertare e dichiarare l'inesistenza, l'infondatezza e/o l'inesigibilità e/o l'illiquidità e/o la prescrizione del credito sotteso alla ingiunzione opposta e per l'effetto revocare in tutto o in parte la stessa;
- in ogni caso con condanna dell'opposta al pagamento delle spese del giudizio.
Per l'opposta:
L'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa richiesta,
Voglia:
a) in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. in considerazione che l'opposizione è destituita di fondamento e non è basata su prova scritta né di pronta soluzione e non è corredata da alcun elemento probatorio. b) in via definitiva: previe le declaratorie del caso e riservata ogni ulteriore istanza, respingere opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 9092/2021, emesso dal
Tribunale di Milano in data 13/05/2021, in favore della Società benefit, NTroparte_1 per l'importo di Euro 202.692,11 oltre interessi ed accessori di legge e dichiarando tenuta e condannando C.F./P.IVA, in persona del suo legale rappr.te, al Parte_1 P.IVA_1 pagamento in favore della concludente della somma di Euro 202.692,11 o di quella diversa maggiore o minor somma risultante in corso di causa a titolo di corrispettivo per le somministrazioni di energia elettrica eseguite, ovvero a titolo di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 cod. civ., eventualmente nei limiti delle somme non prescritte, oltre interessi nella misura del tasso stabilito dal D.Lgs. n° 231 del 2002, nonché le spese legali per il presente giudizio e per quelle liquidate in sede di emissione di decreto ingiuntivo oltre oneri fiscali e previdenziali e rimborso forfettario del 15%, con attribuzione.
* * *
pag. 2 di 12 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 25/06/2021, la società ora in Parte_1 liquidazione (di seguito anche solo ”) ha proposto opposizione avverso il Pt_1
decreto ingiuntivo n. 9092/21 emesso dal Tribunale di Milano l'11.4.2021 e notificato il 17/05/2021, con cui all'opponente, su istanza della creditrice
[...]
NT
(di seguito anche solo ), era stato ingiunto il NTroparte_1 pagamento dell'importo capitale di € 202.692,11, a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica.
Tenutasi la prima udienza in data 15/03/2022, la giudice allora procedente, ritenuto che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta e che non fosse di pronta e facile soluzione, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto ex art. 648
c.p.c. nonché i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c., fissando l'udienza del 5/7/22 nelle forme a trattazione scritta per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova, invitando nel contempo le parti a verificare la possibilità di una soluzione transattiva della controversia.
All'udienza del 5/7/22 ha disposto CT tecnica, richiesta da entrambe le parti nella seconda memoria istruttoria, al fine di accertare la corrispondenza dei consumi fatturati rispetto a quelli rilevati dal distributore e quella dei consumi fatturati rispetto a quelli reali, verificando altresì la congruità degli importi fatturati.
Con successiva ordinanza del 4/11/2022, la giudice, preso atto della rinuncia all'incarico da parte del CT precedentemente nominato, ha fissato l'udienza del
5.12.22 per il conferimento dell'incarico al CT ing. , il quale, accettato Persona_1
l'incarico, ha fissato la data del 15/1/23 per l'inizio delle operazioni peritali con termine al 22/6/23 per il deposito dell'elaborato definitivo.
Con decreto del 23/02/2023 il CT è stato autorizzato a utilizzare la documentazione pervenuta da in data 07/02/2023, contenente la certificazione NTroparte_3
pag. 3 di 12 dei consumi per il periodo dall' 1.03.2013 fino al 30.06.2014, non trasmessa in
NT precedenza ad alla società di distribuzione.
All'udienza del 13/7/23, ritenuta la causa matura per la decisione, la giudice ha fissato l'udienza del 16/10/2024 - mediante trattazione scritta - per la precisazione delle conclusioni.
La scrivente giudice, divenuta assegnataria della causa in data 26/03/2024, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti, ha assegnato la causa in decisione con ordinanza del 16/10/2024, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
2. Con il decreto ingiuntivo n. 9092/2021, depositato il 11/04/2021 e qui opposto, il
NT Tribunale di Milano, accogliendo il ricorso depositato dalla creditrice aveva ingiunto a il pagamento della somma di € 202.692,11 oltre interessi e spese del Pt_1
giudizio, a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica per l'utenza
505380985539 relativa a due Pod (IT 001E76492135-IT001E76092966), stante l'inadempimento dell'odierna opponente al pagamento delle fatture emesse dalla società fornitrice ed elencate nel ricorso (Fattura n° M156622604 emessa il
30/07/2015 di importo pari a € 122.780,49; Fattura n° M156789515 emessa il
04/09/2015 di importo pari a € 10.116,34; Fattura n° 167404284 del 18/11/2016 di €
65.338,04; Fattura n° M176459181 del 23/03/2017 di € 242,65; Fattura n°
176951152 di € 4.214,59 del 13.06.2017).
Tale decreto ingiuntivo è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo all'udienza del
15/03/2022.
L'opponente, nel proprio atto di citazione, ha chiesto preliminarmente a questo
Tribunale di dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di
Crotone, ritenendo che nel caso di specie la competenza dovesse incardinarsi presso il foro del debitore e avendo la propria sede legale in Isola di Capo Rizzuto (KR). Pt_1
ha sostenuto l'inapplicabilità del foro del creditore - di cui agli artt. 20 c.p.c. e Pt_1
pag. 4 di 12 NT 1182 c.c. – sulla base dell'asserita illiquidità del credito vantato da a tal riguardo
NT ha affermato che le fatture prodotte da non costituiscono titolo idoneo alla dimostrazione della natura determinata o determinabile del credito, in quanto documenti di formazione unilaterale.
Sempre in via preliminare, ma gradata, l'opponente ha eccepito la carenza di
NT legittimazione ad agire in capo ad per non avere questa fornito alcuna prova della fondatezza della propria pretesa, in assenza della produzione in giudizio del contratto e della prova dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni cui il corrispettivo si riferisce.
Quanto al merito, l'opponente ha eccepito l'avvenuta prescrizione del credito, invocando l'applicabilità del termine di prescrizione biennale di cui alla l. 205/2017 e rilevando che la scadenza della prima delle fatture azionate risale al 2015, in assenza di prove in merito a una eventuale interruzione del decorso del termine prescrizionale
NT da parte di
Ha inoltre dedotto che già altro gestore del servizio elettrico – vale a dire il Servizio
Elettrico Nazionale S.p.A - aveva agito in giudizio nei suoi confronti per il pagamento del corrispettivo di fornitura di energia elettrica, asseritamente per il medesimo periodo a cui si riferisce l'ingiunzione di pagamento qui opposta.
L'opponente ha infine contestato l'esistenza del rapporto sottostante, deducendo
NT l'inidoneità delle fatture prodotte da a costituire idonea prova del credito nel giudizio di opposizione nonché l'esattezza dei calcoli posti alla base della fatturazione.
Il credito azionato doveva quindi, secondo l'opponente, ritenersi incerto stante la mancanza di informazioni sulla rilevazione e sul calcolo dei consumi, nonché dell'indicazione in fattura di parametri di spesa o di piani tabellari idonei a consentire la verifica della congruità dei consumi conteggiati rispetto all'importo richiesto.
pag. 5 di 12 3. L'opposta si è costituita in giudizio, contestando le avversarie deduzioni e chiedendo NT il rigetto dell'opposizione, affermando che ha correttamente emesso le fatture azionate in fase monitoria sulla base dei dati comunicati dal distributore locale E- distribuzione S.p.a, producendo in giudizio le certificazioni dei consumi da quest'ultimo rilevati.
NT Quanto all'eccezione di incompetenza, ha affermato la competenza del Tribunale di Milano - ai sensi dell'art. 20 c.p.c. e 1182 c.c. - in quanto giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione.
Ha inoltre aggiunto che il Tribunale di Milano deve ritenersi competente anche ai sensi dell'art. 20 delle condizioni generali di contratto, allegate al contratto di somministrazione e approvate specificamente per iscritto dalla debitrice, in conformità all'art. 1341 c.c.. NT ha inoltre rilevato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte, evidenziando che la prescrizione biennale di cui alla legge 205/2017 è applicabile - per l'espressa disposizione di cui all'art. 1 comma 10 della medesima legge - alle sole fatture recanti scadenza successiva al 1° marzo 2018, allegando di aver interrotto il decorso dei termini prescrizionali mediante diffide e solleciti di pagamento, prodotti con la comparsa di costituzione.
NT ha inoltre evidenziato che non vi è stata alcuna duplicazione di fatturazione per i medesimi periodi poiché l'altro gestore ha agito in giudizio per periodi successivi a quello di cui è causa (come desumibile dall'esame dei documenti prodotti dalla medesima opponente).
Infine, la creditrice opposta ha chiesto, in via alternativa, la condanna di ex art. Pt_1
NT 2041 cc., per essersi quest'ultima ingiustificatamente arricchita ai danni di usufruendo regolarmente dell'energia elettrica erogata.
4. Ritiene il Tribunale che sussista la propria competenza territoriale sia ai sensi dell'art. 20 c.p.c., quale foro in cui deve eseguirsi l'obbligazione ex art. 1182 comma pag. 6 di 12 3 c.c. . sia dell'art. 28 c.p.c. in quanto foro convenzionalmente previsto dall'art. 20 delle condizioni generali di contratto.
Con riferimento all'art. 20 c.p.c., si richiama la più recente giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che l'art. 1182 comma 3 c.c. presuppone che la somma oggetto dell'obbligazione sia predeterminata nel suo importo, e che tale situazione si riscontra non solo ove vi sia un titolo negoziale che individui il quantum debeatur, ma anche nel caso in cui il debitore non contesti specificamente l'importo individuato nelle fatture nè il rapporto contrattuale sottostante (Cass. ord. 36835/22).
Nel caso di specie, né il rapporto derivante dal contratto di somministrazione né il quantum del preteso credito sono stati specificamente contestati, essendosi l'opponente soffermato su una contestazione del tutto generica delle fatture, sulla inidoneità probatoria delle stesse nel giudizio di opposizione e sull'avvenuta prescrizione del credito dedotto in giudizio.
La competenza presso il Tribunale di Milano deve, peraltro, ritenersi sussistente anche ai sensi dell'art. 28 c.p.c., in quanto foro convenzionalmente previsto dall'art. NT 20 delle condizioni generali di contratto predisposte da
Quanto alla conformità di tale clausola al disposto dell'art. 1341 c.c. – che sancisce l'obbligo di specifica approvazione per iscritto di alcune clausole c.d. vessatorie tra cui quella derogatrice del foro competente - la creditrice opposta ha fornito prova della specifica sottoscrizione per iscritto della clausola ad opera della controparte, avendo la stessa prodotto in giudizio copia del contratto (proposta di contratto
21.11.2012 allegata alla comparsa di costituzione) sottoscritta dal legale rappresentante di in corrispondenza di apposito richiamo all'art. 20 delle Pt_1 condizioni generali, recante denominazione “foro competente in via esclusiva”, posto in paragrafo distinto dalle altre disposizioni contrattuali.
A tal riguardo si richiama la giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che ai fini dell'accertamento della specifica sottoscrizione è sufficiente che “a tali clausole
pag. 7 di 12 sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto” e che “siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione” (Cass. ord. 32731/23, ord. 4126/24 ove si legge: “nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto”).
5. Quanto all'eccepita prescrizione del credito, rileva questo Tribunale che quattro delle cinque fatture azionate in giudizio hanno scadenza precedente al 1° marzo 2018, con conseguente inapplicabilità ai crediti ivi riportati del termine di prescrizione biennale di cui alla l. 205/2017, in quanto il comma 10 dell'art. 1 della medesima legge ne limita espressamente l'applicabilità alle sole fatture scadute dopo tale data.
Quanto al decorso della prescrizione biennale in relazione al credito portato nella fattura avente scadenza in data 21/01/2019, nonché della prescrizione quinquennale
NT per i crediti di cui alle altre fatture azionate, deve rilevarsi che a fornito prova di avere interrotto entrambi i termini tramite l'invio di due pec – debitamente prodotte in giudizio – rispettivamente in data 21/04/2017 e 3/06/2020, recanti l'indicazione del debitore destinatario della richiesta di pagamento, nonché la chiara ed espressa volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio credito (diffida I e II allegate alla
NT comparsa di risposta (ex multis : Cass. 15140/2021 secondo cui “al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento
pag. 8 di 12 oggettivo)” ed anche Cass. 10270/06 secondo cui “l'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 cod. civ., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, cod. civ., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni nè
l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto”).
Di conseguenza, sulla base delle considerazioni sin qui svolte, deve ritenersi provato che, al momento dell'instaurazione del giudizio monitorio, non fosse maturata la prescrizione in relazione a nessuno dei crediti portati nelle fatture azionate dalla creditrice.
6. Quanto al merito della pretesa creditoria, deve preliminarmente ribadirsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione in cui deve trovare applicazione il criterio di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., e che pertanto in tale giudizio, trovano “applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio” (così, da ultimo, Cass. 1892/23). NT Ciò premesso, ritiene il Tribunale che abbia correttamente assolto all'onere probatorio su di lei gravante, avendo la stessa allegato in giudizio la certificazione dei consumi eseguita dal distributore, le fatture azionate in sede monitoria, il contratto di somministrazione in essere tra le parti e l'estratto conto certificato dal notaio.
Con riguardo alla rilevanza probatoria rivestita dalla certificazione dei consumi, deve darsi seguito al costante orientamento della Suprema Corte secondo cui il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di pag. 9 di 12 fronte alla pretesa creditoria, è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non
è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Nel caso in esame, l'opponete non ha allegato alcun malfunzionamento del contatore e, in ogni caso, la prova della sussistenza del credito è altresì fondata sull'esito della disposta CT che ha accertato la piena corrispondenza tra l'importo ingiunto
NT mediante decreto ingiuntivo e quello effettivamente dovuto ad sulla base dei consumi, correttamente rilevati dal distributore locale e fatturati in base alle tariffe concordate.
Ritiene la giudicante di aderire pienamente alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico, in quanto fondate sulla puntuale analisi dei dati contrattuali e documentali acquisiti, peraltro in assenza di qualsiasi osservazione alla bozza di perizia da parte dei CTP.
Come è noto, qualora il giudice di merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio “non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità” (Cass. 15147/18).
Ciò nonostante si ritiene utile riportare di seguito i passaggi cruciali dell'accertamento tecnico svolto.
Il CT ha preliminarmente rilevato che in atti era disponibile la certificazione dei consumi a partire dall'1.07.2014 ma non quella a partire dall'1.03.2013 fino al
30.06.201 ed ha quindi provveduto a richiedere a anche la NTroparte_3
certificazione relativa ai consumi registrati per il periodo precedente, formulando quindi alle parti una proposta transattiva che prevedeva la corresponsione in favore di
NT di un importo pari ad €150.000,00, da pagarsi in 12 rate mensili di € 12.500,00 ciascuna (a fronte di un importo capitale di €202.692,11 portato nel decreto opposto), con spese legali e di CTP compensate tra le parti e onorario del CT da dividersi al
50% tra le parti.
pag. 10 di 12 L'accordo non è stato raggiunto a causa della mancata adesione allo stesso da parte dell'opponente, motivata anche sulla base dello stato di liquidazione in cui versa la società; il CT ha quindi dato corso all'espletamento dell'incarico, dando NT preliminarmente atto che ha fornito a elettrica presso i Pod n. CP_4
IT001E76492135 dall'1/03/2013 all'01/08/2016 e presso il Pod n. IT001E76092966 dall'1/03/2013 all'1/08/2016.
Con riguardo al Pod. n. IT001E76492135 ha quindi appurato che i consumi NTr complessivi esposti da nelle fatture in contestazione corrispondono ai consumi complessivi misurati dal distributore locale (809.634,00 kWh), peraltro evidenziando che, a partire dal mese di agosto 2015 e fino al mese di luglio 2016, i consumi mensili NT fatturati da non corrispondono (per difetto) a quelli certificati dal distributore locale, in quanto l'importo totale fatturato è inferiore all'importo che sarebbe risultato NT ove avesse tenuto conto dei consumi effettivi mensili per fascia comunicati dal
NT distributore locale (il minor importo fatturato da è stato quantificato in € 857,63 oltre IVA).
Quanto al Pod. n. IT001E76092966, il CT ha accertato la piena coincidenza dei medesimi con quelli certificati dal distributore locale (14.625,00 kWh).
Per quanto attiene alla valutazione della congruità degli importi fatturati, il CT ha rilevato che le condizioni economiche della fornitura prevedevano una tariffa
NT aggiornata per fasce e che essa è stata applicata correttamente da in quanto aggiornata con l'effettivo indice ITEC del mese di somministrazione.
A conclusione dell'accertamento peritale, nella ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti, è stata quindi accertata la debenza da parte di di importo Pt_1
pari all'importo ingiunto, ovvero € 202.692,11 IVA compresa.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione con conferma dell'opposto decreto.
7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, con conseguente condanna a carico di al rimborso delle medesime in favore della controparte, Pt_1
pag. 11 di 12 liquidate, visto il D.M. 55/14 – parametri medi - e avuto riguardo al valore della controversia (da € 52.001 a € 260.000), in € 14.103,00 per compensi (di cui €
2.552,00 per la fase di studio della controversia, € 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 4.253,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfettario spese e accessori di legge.
Le spese della CT vengono poste a carico solidale delle parti, essendo stato richiesto da entrambe l'accertamento tecnico, con ripartizione del 50% dell'importo in capo ad ognuna.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
9092/2021;
- condanna al rimborso delle spese di lite Parte_1 sostenute da , liquidate in € NTroparte_1
14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone a carico delle parti in via solidale, nella misura del 50% in capo ad ognuna nella ripartizione interna, le spese della CT.
Così deciso in Milano, il 4.2.2025
La giudice
Licinia Petrella
pag. 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29524/2021 promossa da:
(cod. fisc. n in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore sig.ra (cod. fisc. Parte_2
), elettivamente domiciliata in Crotone alla Via Vittorio C.F._1
Veneto n. 124/N presso lo studio dell'Avv. Luca Tolone del Foro di Crotone (cod. fisc. , p.e.c. che la C.F._2 Email_1
rappresenta e difende in forza di procura alle liti opponente contro
(già , iscritta NTroparte_1 NTroparte_2
nel Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza - Lodi, C.F./P.I
, REA di Milano n. 1544762, in persona della dott.ssa P.IVA_2 Parte_3
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Bonito n.1 presso lo studio dell' Avv. Maria Afrodite Carotenuto (CF. , dalla quale è rappresentata e C.F._3
difesa in virtù di procura opposta
Oggetto: NTratto di somministrazione
Conclusioni
Per l'opponente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- in via preliminare: accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice adito nella procedura monitoria con ogni provvedimento consequenziale, anche in ordine al presente procedimento, avendo provato la competenza del Tribunale di Crotone;
- sempre in via preliminare, per effetto dell'eccepita carenza di legittimazione ad agire in capo alla opposta, dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o in ogni caso l'inefficacia dell'ingiunzione opposta con consequenziale declaratoria di revoca della stessa;
- nel merito e per le ragioni esposte nel corpo dell'atto, accertare e dichiarare l'inesistenza, l'infondatezza e/o l'inesigibilità e/o l'illiquidità e/o la prescrizione del credito sotteso alla ingiunzione opposta e per l'effetto revocare in tutto o in parte la stessa;
- in ogni caso con condanna dell'opposta al pagamento delle spese del giudizio.
Per l'opposta:
L'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa richiesta,
Voglia:
a) in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. in considerazione che l'opposizione è destituita di fondamento e non è basata su prova scritta né di pronta soluzione e non è corredata da alcun elemento probatorio. b) in via definitiva: previe le declaratorie del caso e riservata ogni ulteriore istanza, respingere opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 9092/2021, emesso dal
Tribunale di Milano in data 13/05/2021, in favore della Società benefit, NTroparte_1 per l'importo di Euro 202.692,11 oltre interessi ed accessori di legge e dichiarando tenuta e condannando C.F./P.IVA, in persona del suo legale rappr.te, al Parte_1 P.IVA_1 pagamento in favore della concludente della somma di Euro 202.692,11 o di quella diversa maggiore o minor somma risultante in corso di causa a titolo di corrispettivo per le somministrazioni di energia elettrica eseguite, ovvero a titolo di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 cod. civ., eventualmente nei limiti delle somme non prescritte, oltre interessi nella misura del tasso stabilito dal D.Lgs. n° 231 del 2002, nonché le spese legali per il presente giudizio e per quelle liquidate in sede di emissione di decreto ingiuntivo oltre oneri fiscali e previdenziali e rimborso forfettario del 15%, con attribuzione.
* * *
pag. 2 di 12 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 25/06/2021, la società ora in Parte_1 liquidazione (di seguito anche solo ”) ha proposto opposizione avverso il Pt_1
decreto ingiuntivo n. 9092/21 emesso dal Tribunale di Milano l'11.4.2021 e notificato il 17/05/2021, con cui all'opponente, su istanza della creditrice
[...]
NT
(di seguito anche solo ), era stato ingiunto il NTroparte_1 pagamento dell'importo capitale di € 202.692,11, a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica.
Tenutasi la prima udienza in data 15/03/2022, la giudice allora procedente, ritenuto che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta e che non fosse di pronta e facile soluzione, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto ex art. 648
c.p.c. nonché i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c., fissando l'udienza del 5/7/22 nelle forme a trattazione scritta per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova, invitando nel contempo le parti a verificare la possibilità di una soluzione transattiva della controversia.
All'udienza del 5/7/22 ha disposto CT tecnica, richiesta da entrambe le parti nella seconda memoria istruttoria, al fine di accertare la corrispondenza dei consumi fatturati rispetto a quelli rilevati dal distributore e quella dei consumi fatturati rispetto a quelli reali, verificando altresì la congruità degli importi fatturati.
Con successiva ordinanza del 4/11/2022, la giudice, preso atto della rinuncia all'incarico da parte del CT precedentemente nominato, ha fissato l'udienza del
5.12.22 per il conferimento dell'incarico al CT ing. , il quale, accettato Persona_1
l'incarico, ha fissato la data del 15/1/23 per l'inizio delle operazioni peritali con termine al 22/6/23 per il deposito dell'elaborato definitivo.
Con decreto del 23/02/2023 il CT è stato autorizzato a utilizzare la documentazione pervenuta da in data 07/02/2023, contenente la certificazione NTroparte_3
pag. 3 di 12 dei consumi per il periodo dall' 1.03.2013 fino al 30.06.2014, non trasmessa in
NT precedenza ad alla società di distribuzione.
All'udienza del 13/7/23, ritenuta la causa matura per la decisione, la giudice ha fissato l'udienza del 16/10/2024 - mediante trattazione scritta - per la precisazione delle conclusioni.
La scrivente giudice, divenuta assegnataria della causa in data 26/03/2024, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti, ha assegnato la causa in decisione con ordinanza del 16/10/2024, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
2. Con il decreto ingiuntivo n. 9092/2021, depositato il 11/04/2021 e qui opposto, il
NT Tribunale di Milano, accogliendo il ricorso depositato dalla creditrice aveva ingiunto a il pagamento della somma di € 202.692,11 oltre interessi e spese del Pt_1
giudizio, a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica per l'utenza
505380985539 relativa a due Pod (IT 001E76492135-IT001E76092966), stante l'inadempimento dell'odierna opponente al pagamento delle fatture emesse dalla società fornitrice ed elencate nel ricorso (Fattura n° M156622604 emessa il
30/07/2015 di importo pari a € 122.780,49; Fattura n° M156789515 emessa il
04/09/2015 di importo pari a € 10.116,34; Fattura n° 167404284 del 18/11/2016 di €
65.338,04; Fattura n° M176459181 del 23/03/2017 di € 242,65; Fattura n°
176951152 di € 4.214,59 del 13.06.2017).
Tale decreto ingiuntivo è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo all'udienza del
15/03/2022.
L'opponente, nel proprio atto di citazione, ha chiesto preliminarmente a questo
Tribunale di dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di
Crotone, ritenendo che nel caso di specie la competenza dovesse incardinarsi presso il foro del debitore e avendo la propria sede legale in Isola di Capo Rizzuto (KR). Pt_1
ha sostenuto l'inapplicabilità del foro del creditore - di cui agli artt. 20 c.p.c. e Pt_1
pag. 4 di 12 NT 1182 c.c. – sulla base dell'asserita illiquidità del credito vantato da a tal riguardo
NT ha affermato che le fatture prodotte da non costituiscono titolo idoneo alla dimostrazione della natura determinata o determinabile del credito, in quanto documenti di formazione unilaterale.
Sempre in via preliminare, ma gradata, l'opponente ha eccepito la carenza di
NT legittimazione ad agire in capo ad per non avere questa fornito alcuna prova della fondatezza della propria pretesa, in assenza della produzione in giudizio del contratto e della prova dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni cui il corrispettivo si riferisce.
Quanto al merito, l'opponente ha eccepito l'avvenuta prescrizione del credito, invocando l'applicabilità del termine di prescrizione biennale di cui alla l. 205/2017 e rilevando che la scadenza della prima delle fatture azionate risale al 2015, in assenza di prove in merito a una eventuale interruzione del decorso del termine prescrizionale
NT da parte di
Ha inoltre dedotto che già altro gestore del servizio elettrico – vale a dire il Servizio
Elettrico Nazionale S.p.A - aveva agito in giudizio nei suoi confronti per il pagamento del corrispettivo di fornitura di energia elettrica, asseritamente per il medesimo periodo a cui si riferisce l'ingiunzione di pagamento qui opposta.
L'opponente ha infine contestato l'esistenza del rapporto sottostante, deducendo
NT l'inidoneità delle fatture prodotte da a costituire idonea prova del credito nel giudizio di opposizione nonché l'esattezza dei calcoli posti alla base della fatturazione.
Il credito azionato doveva quindi, secondo l'opponente, ritenersi incerto stante la mancanza di informazioni sulla rilevazione e sul calcolo dei consumi, nonché dell'indicazione in fattura di parametri di spesa o di piani tabellari idonei a consentire la verifica della congruità dei consumi conteggiati rispetto all'importo richiesto.
pag. 5 di 12 3. L'opposta si è costituita in giudizio, contestando le avversarie deduzioni e chiedendo NT il rigetto dell'opposizione, affermando che ha correttamente emesso le fatture azionate in fase monitoria sulla base dei dati comunicati dal distributore locale E- distribuzione S.p.a, producendo in giudizio le certificazioni dei consumi da quest'ultimo rilevati.
NT Quanto all'eccezione di incompetenza, ha affermato la competenza del Tribunale di Milano - ai sensi dell'art. 20 c.p.c. e 1182 c.c. - in quanto giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione.
Ha inoltre aggiunto che il Tribunale di Milano deve ritenersi competente anche ai sensi dell'art. 20 delle condizioni generali di contratto, allegate al contratto di somministrazione e approvate specificamente per iscritto dalla debitrice, in conformità all'art. 1341 c.c.. NT ha inoltre rilevato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte, evidenziando che la prescrizione biennale di cui alla legge 205/2017 è applicabile - per l'espressa disposizione di cui all'art. 1 comma 10 della medesima legge - alle sole fatture recanti scadenza successiva al 1° marzo 2018, allegando di aver interrotto il decorso dei termini prescrizionali mediante diffide e solleciti di pagamento, prodotti con la comparsa di costituzione.
NT ha inoltre evidenziato che non vi è stata alcuna duplicazione di fatturazione per i medesimi periodi poiché l'altro gestore ha agito in giudizio per periodi successivi a quello di cui è causa (come desumibile dall'esame dei documenti prodotti dalla medesima opponente).
Infine, la creditrice opposta ha chiesto, in via alternativa, la condanna di ex art. Pt_1
NT 2041 cc., per essersi quest'ultima ingiustificatamente arricchita ai danni di usufruendo regolarmente dell'energia elettrica erogata.
4. Ritiene il Tribunale che sussista la propria competenza territoriale sia ai sensi dell'art. 20 c.p.c., quale foro in cui deve eseguirsi l'obbligazione ex art. 1182 comma pag. 6 di 12 3 c.c. . sia dell'art. 28 c.p.c. in quanto foro convenzionalmente previsto dall'art. 20 delle condizioni generali di contratto.
Con riferimento all'art. 20 c.p.c., si richiama la più recente giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che l'art. 1182 comma 3 c.c. presuppone che la somma oggetto dell'obbligazione sia predeterminata nel suo importo, e che tale situazione si riscontra non solo ove vi sia un titolo negoziale che individui il quantum debeatur, ma anche nel caso in cui il debitore non contesti specificamente l'importo individuato nelle fatture nè il rapporto contrattuale sottostante (Cass. ord. 36835/22).
Nel caso di specie, né il rapporto derivante dal contratto di somministrazione né il quantum del preteso credito sono stati specificamente contestati, essendosi l'opponente soffermato su una contestazione del tutto generica delle fatture, sulla inidoneità probatoria delle stesse nel giudizio di opposizione e sull'avvenuta prescrizione del credito dedotto in giudizio.
La competenza presso il Tribunale di Milano deve, peraltro, ritenersi sussistente anche ai sensi dell'art. 28 c.p.c., in quanto foro convenzionalmente previsto dall'art. NT 20 delle condizioni generali di contratto predisposte da
Quanto alla conformità di tale clausola al disposto dell'art. 1341 c.c. – che sancisce l'obbligo di specifica approvazione per iscritto di alcune clausole c.d. vessatorie tra cui quella derogatrice del foro competente - la creditrice opposta ha fornito prova della specifica sottoscrizione per iscritto della clausola ad opera della controparte, avendo la stessa prodotto in giudizio copia del contratto (proposta di contratto
21.11.2012 allegata alla comparsa di costituzione) sottoscritta dal legale rappresentante di in corrispondenza di apposito richiamo all'art. 20 delle Pt_1 condizioni generali, recante denominazione “foro competente in via esclusiva”, posto in paragrafo distinto dalle altre disposizioni contrattuali.
A tal riguardo si richiama la giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che ai fini dell'accertamento della specifica sottoscrizione è sufficiente che “a tali clausole
pag. 7 di 12 sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto” e che “siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione” (Cass. ord. 32731/23, ord. 4126/24 ove si legge: “nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto”).
5. Quanto all'eccepita prescrizione del credito, rileva questo Tribunale che quattro delle cinque fatture azionate in giudizio hanno scadenza precedente al 1° marzo 2018, con conseguente inapplicabilità ai crediti ivi riportati del termine di prescrizione biennale di cui alla l. 205/2017, in quanto il comma 10 dell'art. 1 della medesima legge ne limita espressamente l'applicabilità alle sole fatture scadute dopo tale data.
Quanto al decorso della prescrizione biennale in relazione al credito portato nella fattura avente scadenza in data 21/01/2019, nonché della prescrizione quinquennale
NT per i crediti di cui alle altre fatture azionate, deve rilevarsi che a fornito prova di avere interrotto entrambi i termini tramite l'invio di due pec – debitamente prodotte in giudizio – rispettivamente in data 21/04/2017 e 3/06/2020, recanti l'indicazione del debitore destinatario della richiesta di pagamento, nonché la chiara ed espressa volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio credito (diffida I e II allegate alla
NT comparsa di risposta (ex multis : Cass. 15140/2021 secondo cui “al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento
pag. 8 di 12 oggettivo)” ed anche Cass. 10270/06 secondo cui “l'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 cod. civ., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, cod. civ., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni nè
l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto”).
Di conseguenza, sulla base delle considerazioni sin qui svolte, deve ritenersi provato che, al momento dell'instaurazione del giudizio monitorio, non fosse maturata la prescrizione in relazione a nessuno dei crediti portati nelle fatture azionate dalla creditrice.
6. Quanto al merito della pretesa creditoria, deve preliminarmente ribadirsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione in cui deve trovare applicazione il criterio di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., e che pertanto in tale giudizio, trovano “applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio” (così, da ultimo, Cass. 1892/23). NT Ciò premesso, ritiene il Tribunale che abbia correttamente assolto all'onere probatorio su di lei gravante, avendo la stessa allegato in giudizio la certificazione dei consumi eseguita dal distributore, le fatture azionate in sede monitoria, il contratto di somministrazione in essere tra le parti e l'estratto conto certificato dal notaio.
Con riguardo alla rilevanza probatoria rivestita dalla certificazione dei consumi, deve darsi seguito al costante orientamento della Suprema Corte secondo cui il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di pag. 9 di 12 fronte alla pretesa creditoria, è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non
è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Nel caso in esame, l'opponete non ha allegato alcun malfunzionamento del contatore e, in ogni caso, la prova della sussistenza del credito è altresì fondata sull'esito della disposta CT che ha accertato la piena corrispondenza tra l'importo ingiunto
NT mediante decreto ingiuntivo e quello effettivamente dovuto ad sulla base dei consumi, correttamente rilevati dal distributore locale e fatturati in base alle tariffe concordate.
Ritiene la giudicante di aderire pienamente alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico, in quanto fondate sulla puntuale analisi dei dati contrattuali e documentali acquisiti, peraltro in assenza di qualsiasi osservazione alla bozza di perizia da parte dei CTP.
Come è noto, qualora il giudice di merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio “non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità” (Cass. 15147/18).
Ciò nonostante si ritiene utile riportare di seguito i passaggi cruciali dell'accertamento tecnico svolto.
Il CT ha preliminarmente rilevato che in atti era disponibile la certificazione dei consumi a partire dall'1.07.2014 ma non quella a partire dall'1.03.2013 fino al
30.06.201 ed ha quindi provveduto a richiedere a anche la NTroparte_3
certificazione relativa ai consumi registrati per il periodo precedente, formulando quindi alle parti una proposta transattiva che prevedeva la corresponsione in favore di
NT di un importo pari ad €150.000,00, da pagarsi in 12 rate mensili di € 12.500,00 ciascuna (a fronte di un importo capitale di €202.692,11 portato nel decreto opposto), con spese legali e di CTP compensate tra le parti e onorario del CT da dividersi al
50% tra le parti.
pag. 10 di 12 L'accordo non è stato raggiunto a causa della mancata adesione allo stesso da parte dell'opponente, motivata anche sulla base dello stato di liquidazione in cui versa la società; il CT ha quindi dato corso all'espletamento dell'incarico, dando NT preliminarmente atto che ha fornito a elettrica presso i Pod n. CP_4
IT001E76492135 dall'1/03/2013 all'01/08/2016 e presso il Pod n. IT001E76092966 dall'1/03/2013 all'1/08/2016.
Con riguardo al Pod. n. IT001E76492135 ha quindi appurato che i consumi NTr complessivi esposti da nelle fatture in contestazione corrispondono ai consumi complessivi misurati dal distributore locale (809.634,00 kWh), peraltro evidenziando che, a partire dal mese di agosto 2015 e fino al mese di luglio 2016, i consumi mensili NT fatturati da non corrispondono (per difetto) a quelli certificati dal distributore locale, in quanto l'importo totale fatturato è inferiore all'importo che sarebbe risultato NT ove avesse tenuto conto dei consumi effettivi mensili per fascia comunicati dal
NT distributore locale (il minor importo fatturato da è stato quantificato in € 857,63 oltre IVA).
Quanto al Pod. n. IT001E76092966, il CT ha accertato la piena coincidenza dei medesimi con quelli certificati dal distributore locale (14.625,00 kWh).
Per quanto attiene alla valutazione della congruità degli importi fatturati, il CT ha rilevato che le condizioni economiche della fornitura prevedevano una tariffa
NT aggiornata per fasce e che essa è stata applicata correttamente da in quanto aggiornata con l'effettivo indice ITEC del mese di somministrazione.
A conclusione dell'accertamento peritale, nella ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti, è stata quindi accertata la debenza da parte di di importo Pt_1
pari all'importo ingiunto, ovvero € 202.692,11 IVA compresa.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione con conferma dell'opposto decreto.
7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, con conseguente condanna a carico di al rimborso delle medesime in favore della controparte, Pt_1
pag. 11 di 12 liquidate, visto il D.M. 55/14 – parametri medi - e avuto riguardo al valore della controversia (da € 52.001 a € 260.000), in € 14.103,00 per compensi (di cui €
2.552,00 per la fase di studio della controversia, € 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 4.253,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfettario spese e accessori di legge.
Le spese della CT vengono poste a carico solidale delle parti, essendo stato richiesto da entrambe l'accertamento tecnico, con ripartizione del 50% dell'importo in capo ad ognuna.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
9092/2021;
- condanna al rimborso delle spese di lite Parte_1 sostenute da , liquidate in € NTroparte_1
14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone a carico delle parti in via solidale, nella misura del 50% in capo ad ognuna nella ripartizione interna, le spese della CT.
Così deciso in Milano, il 4.2.2025
La giudice
Licinia Petrella
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