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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/02/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18492/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 7324/2022 - R.G. n. 8449/2021 - pubblicata in data 1/03/2022 dal Giudice di Pace di Napoli
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Filippo Parte_1 C.F._1
Alaia (C.F. ) e Giuseppe Scarpato (C.F. ), in virtù di C.F._2 C.F._3
procura allegata in atti appellante
CONTRO
(C.F. ) con sede legale in Roma alla Controparte_1 P.IVA_1
via Giuseppe Grezar n.14, in persona del legale rapp.te p.t dott. C.F. Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Grandoni (c.f. C.F._4
) in virtù di procura in calce all'atto di appello C.F._5
appellata
NONCHE'
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t., rappr.to e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avvocatura Municipale a mezzo dell'avv. Giulia Di Fiore (c.f. , in virtù C.F._6
di procura in atti appellato
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 1. Nel primo grado di giudizio, svolto dinanzi al G.D.P. di Napoli, proponeva, con Parte_1 atto di citazione, opposizione avverso l'estratto di ruolo rilasciato dall' Controparte_3
, riferito alla cartella esattoriale n. 0712007004368383000, emessa per infrazioni al
[...]
Codice della Strada, di importo pari ad euro 3911,68. In particolare, eccepiva il difetto di notifica sia del sotteso verbale di accertamento della presunta infrazione commessa sia della suddetta relativa cartella di pagamento, nonché l'intervenuta prescrizione/decadenza del diritto alla riscossione e la mancanza di motivazione della cartella. Instaurato il giudizio recante R.G. n. 8449/2021, si costituiva in giudizio l' , deducendo l'annullamento del ruolo per applicazione Controparte_1 dell'art. 4, co. 4 del d.l. n. 41/2021 e l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, oltre a produrre nel merito la prova dell'avvenuta notificazione della cartella di pagamento impugnata, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e la propria carenza di legittimazione passiva. Non si costituiva il Con sentenza n. 7324/2022 - R.G. n. Controparte_2
8449/2021 - depositata in data 1/03/2022, il Giudice di Pace di dichiarava l'avvenuta CP_2
cancellazione degli importi iscritti nella cartella n. 0712007004368383000 per effetto dell'art. 4, co.
4 del d.l. n. 41/2021 e compensava le spese di lite. Tanto premesso in fatto, Parte_1
proponeva appello avverso la prefata sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese, denunziando la violazione del principio della soccombenza nonché dell'art. 92 c.p.c., non rinvenendosi, nel caso di specie, nessuna delle ipotesi tassative in cui è possibile la compensazione delle spese di lite. Si costituiva l'agente della riscossione deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis comma 1 c.p.c., e chiedendo il rigetto dell'appello nel merito in quanto infondato.
Si costituiva altresì il che chiedeva il rigetto dell'appello in quanto inammissibile Controparte_2
poiché proposto in violazione degli artt. 342 e 348 bis comma 1 c.p.c., nonché infondato stante l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire e la corretta compensazione delle spese. Con ordinanza del 20/11/2024 questo giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è infondato e va rigettato.
Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità formulate ai sensi degli artt. 342 e
348 bis c.p.c. In particolare, l'atto introduttivo del presente grado di giudizio risulta conforme al dettato dell'art. 342 c.p.c., recando sia l'indicazione delle parti del provvedimento che l'appellante ha inteso avversare, sia l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
in relazione all'art. 348 bis c.p.c., invece, la domanda risulta priva del carattere della manifesta infondatezza, stanti gli interventi normativi e i mutamenti
2 giurisprudenziali sopravvenuti dall'introduzione del giudizio con riferimento in particolare al problema dell'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo di cui si dirà in seguito.
Venendo al merito del gravame l'appellante ha censurato la statuizione di prime cure nella parte in cui sono state compensate le spese in violazione dell'art. 92 c.p.c. Il giudice di prime cure ha motivato la propria decisione in ordine alla compensazione delle spese del giudizio con la seguente motivazione: “l'odierno giudicante ritiene di compensare le spese e competenze del giudizio, ricorrendo le ragioni di cui all'art.92 c.p.c, in particolare il comma II, nel testo come modificato dall'art. 13 L.10 novembre 2014, n.162, non potendosi escludere che l'opponente abbia conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi superiore a 30.000 euro, che a stregua dell'art. 5 D.L. citato non comporterebbe l'annullamento automatico degli importi del ruolo n. 2459 della cartella esattoriale n. 0712007004368383”.
In altri termini il Giudice di Pace ha individuato gli elementi giustificativi della compensazione delle spese nell'intervento legislativo dell'art. 4, co. 4 del d.l. n. 41/2021, che ha disposto l'annullamento ipso iure dei ruoli affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il
31.12.2010, di importo fino a 5.000 euro.
La predetta motivazione, già congrua sul punto, deve ritenersi ulteriormente integrata con le argomentazioni che verranno di seguito articolate.
Va rilevato, in proposito, che l'art. 92 II co. c.p.c. prevede che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sent. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo in questione, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle espressamente menzionate nell'art. 92 c.p.c. (ovvero soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti). La
Suprema Corte, ancora di recente (ord. 3977/2020), ha ribadito che la compensazione delle spese è legittima nel caso di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Alla luce dei principi appena esposti deve rilevarsi che, nel caso di specie, la compensazione delle spese è stata correttamente motivata sulla base dell'annullamento dei carichi ex d.l. n. 41/2021 rilevato dal Giudice di prime cure, che costituisce sicuramente una novità.
3 La decisione appellata è, inoltre, condivisibile se si tiene conto (sempre sotto il profilo della soccombenza virtuale rilevante nella vicenda in esame stante la cessazione della materia del contendere) anche dei continui e contrastanti mutamenti di giurisprudenza in materia di impugnazione dell'estratto del ruolo e degli orientamenti succedutisi sulla questione della sussistenza o meno dell'interesse ad agire in ipotesi di azioni promosse “spontaneamente” dal soggetto iscritto nei ruoli esattoriali, senza che vi sia stata un'azione coercitiva/coattiva ulteriore da parte dell'agente della riscossione, in particolare nel caso in cui venga sollevata l'eccezione di prescrizione del credito iscritto a ruolo. Da ultimo va richiamato il “mutamento” della giurisprudenza intervenuto in conseguenza della novella di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito dalla L.
n. 215 del 17 dicembre 2021, che ha aggiunto, all'articolo 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma 4 bis dell'art. 12, d.P.R. n. 602/1973, che consente la “impugnazione del ruolo” solo nei casi ivi espressamente previsti. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che già hanno avuto modo di pronunciarsi in merito alla novella legislativa, hanno, infatti, con una recentissima pronuncia, precisato che la nuova disposizione sull'estratto di ruolo si applica anche alle entrate extra-tributarie nonché ai processi prendenti, perché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata (Cass. sent. 26283/2022).
Ne consegue che, nei giudizi come quello di specie, la compensazione delle spese di lite in primo grado è giustificata, oltre che per i motivi già evidenziati nella sentenza appellata, anche in considerazione dei mutamenti giurisprudenziali di cui si è detto circa l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, ed in particolare dell'ultimo arresto giurisprudenziale successivo all'entrata in vigore del d.l.
146/2021 (che rappresenta certamente un ulteriore elemento di novità).
Va, dunque, rigettato l'appello e confermata la statuizione relativa alla compensazione delle spese per quanto sopra esposto. Per le stesse ragioni, anche le spese di lite del presente grado di giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 15.02.2025
Il Giudice
Maria Luisa Buono
Firma digitale
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18492/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 7324/2022 - R.G. n. 8449/2021 - pubblicata in data 1/03/2022 dal Giudice di Pace di Napoli
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Filippo Parte_1 C.F._1
Alaia (C.F. ) e Giuseppe Scarpato (C.F. ), in virtù di C.F._2 C.F._3
procura allegata in atti appellante
CONTRO
(C.F. ) con sede legale in Roma alla Controparte_1 P.IVA_1
via Giuseppe Grezar n.14, in persona del legale rapp.te p.t dott. C.F. Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Grandoni (c.f. C.F._4
) in virtù di procura in calce all'atto di appello C.F._5
appellata
NONCHE'
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t., rappr.to e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avvocatura Municipale a mezzo dell'avv. Giulia Di Fiore (c.f. , in virtù C.F._6
di procura in atti appellato
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 1. Nel primo grado di giudizio, svolto dinanzi al G.D.P. di Napoli, proponeva, con Parte_1 atto di citazione, opposizione avverso l'estratto di ruolo rilasciato dall' Controparte_3
, riferito alla cartella esattoriale n. 0712007004368383000, emessa per infrazioni al
[...]
Codice della Strada, di importo pari ad euro 3911,68. In particolare, eccepiva il difetto di notifica sia del sotteso verbale di accertamento della presunta infrazione commessa sia della suddetta relativa cartella di pagamento, nonché l'intervenuta prescrizione/decadenza del diritto alla riscossione e la mancanza di motivazione della cartella. Instaurato il giudizio recante R.G. n. 8449/2021, si costituiva in giudizio l' , deducendo l'annullamento del ruolo per applicazione Controparte_1 dell'art. 4, co. 4 del d.l. n. 41/2021 e l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, oltre a produrre nel merito la prova dell'avvenuta notificazione della cartella di pagamento impugnata, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e la propria carenza di legittimazione passiva. Non si costituiva il Con sentenza n. 7324/2022 - R.G. n. Controparte_2
8449/2021 - depositata in data 1/03/2022, il Giudice di Pace di dichiarava l'avvenuta CP_2
cancellazione degli importi iscritti nella cartella n. 0712007004368383000 per effetto dell'art. 4, co.
4 del d.l. n. 41/2021 e compensava le spese di lite. Tanto premesso in fatto, Parte_1
proponeva appello avverso la prefata sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese, denunziando la violazione del principio della soccombenza nonché dell'art. 92 c.p.c., non rinvenendosi, nel caso di specie, nessuna delle ipotesi tassative in cui è possibile la compensazione delle spese di lite. Si costituiva l'agente della riscossione deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis comma 1 c.p.c., e chiedendo il rigetto dell'appello nel merito in quanto infondato.
Si costituiva altresì il che chiedeva il rigetto dell'appello in quanto inammissibile Controparte_2
poiché proposto in violazione degli artt. 342 e 348 bis comma 1 c.p.c., nonché infondato stante l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire e la corretta compensazione delle spese. Con ordinanza del 20/11/2024 questo giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è infondato e va rigettato.
Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità formulate ai sensi degli artt. 342 e
348 bis c.p.c. In particolare, l'atto introduttivo del presente grado di giudizio risulta conforme al dettato dell'art. 342 c.p.c., recando sia l'indicazione delle parti del provvedimento che l'appellante ha inteso avversare, sia l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
in relazione all'art. 348 bis c.p.c., invece, la domanda risulta priva del carattere della manifesta infondatezza, stanti gli interventi normativi e i mutamenti
2 giurisprudenziali sopravvenuti dall'introduzione del giudizio con riferimento in particolare al problema dell'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo di cui si dirà in seguito.
Venendo al merito del gravame l'appellante ha censurato la statuizione di prime cure nella parte in cui sono state compensate le spese in violazione dell'art. 92 c.p.c. Il giudice di prime cure ha motivato la propria decisione in ordine alla compensazione delle spese del giudizio con la seguente motivazione: “l'odierno giudicante ritiene di compensare le spese e competenze del giudizio, ricorrendo le ragioni di cui all'art.92 c.p.c, in particolare il comma II, nel testo come modificato dall'art. 13 L.10 novembre 2014, n.162, non potendosi escludere che l'opponente abbia conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi superiore a 30.000 euro, che a stregua dell'art. 5 D.L. citato non comporterebbe l'annullamento automatico degli importi del ruolo n. 2459 della cartella esattoriale n. 0712007004368383”.
In altri termini il Giudice di Pace ha individuato gli elementi giustificativi della compensazione delle spese nell'intervento legislativo dell'art. 4, co. 4 del d.l. n. 41/2021, che ha disposto l'annullamento ipso iure dei ruoli affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il
31.12.2010, di importo fino a 5.000 euro.
La predetta motivazione, già congrua sul punto, deve ritenersi ulteriormente integrata con le argomentazioni che verranno di seguito articolate.
Va rilevato, in proposito, che l'art. 92 II co. c.p.c. prevede che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sent. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo in questione, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle espressamente menzionate nell'art. 92 c.p.c. (ovvero soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti). La
Suprema Corte, ancora di recente (ord. 3977/2020), ha ribadito che la compensazione delle spese è legittima nel caso di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Alla luce dei principi appena esposti deve rilevarsi che, nel caso di specie, la compensazione delle spese è stata correttamente motivata sulla base dell'annullamento dei carichi ex d.l. n. 41/2021 rilevato dal Giudice di prime cure, che costituisce sicuramente una novità.
3 La decisione appellata è, inoltre, condivisibile se si tiene conto (sempre sotto il profilo della soccombenza virtuale rilevante nella vicenda in esame stante la cessazione della materia del contendere) anche dei continui e contrastanti mutamenti di giurisprudenza in materia di impugnazione dell'estratto del ruolo e degli orientamenti succedutisi sulla questione della sussistenza o meno dell'interesse ad agire in ipotesi di azioni promosse “spontaneamente” dal soggetto iscritto nei ruoli esattoriali, senza che vi sia stata un'azione coercitiva/coattiva ulteriore da parte dell'agente della riscossione, in particolare nel caso in cui venga sollevata l'eccezione di prescrizione del credito iscritto a ruolo. Da ultimo va richiamato il “mutamento” della giurisprudenza intervenuto in conseguenza della novella di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito dalla L.
n. 215 del 17 dicembre 2021, che ha aggiunto, all'articolo 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma 4 bis dell'art. 12, d.P.R. n. 602/1973, che consente la “impugnazione del ruolo” solo nei casi ivi espressamente previsti. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che già hanno avuto modo di pronunciarsi in merito alla novella legislativa, hanno, infatti, con una recentissima pronuncia, precisato che la nuova disposizione sull'estratto di ruolo si applica anche alle entrate extra-tributarie nonché ai processi prendenti, perché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata (Cass. sent. 26283/2022).
Ne consegue che, nei giudizi come quello di specie, la compensazione delle spese di lite in primo grado è giustificata, oltre che per i motivi già evidenziati nella sentenza appellata, anche in considerazione dei mutamenti giurisprudenziali di cui si è detto circa l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, ed in particolare dell'ultimo arresto giurisprudenziale successivo all'entrata in vigore del d.l.
146/2021 (che rappresenta certamente un ulteriore elemento di novità).
Va, dunque, rigettato l'appello e confermata la statuizione relativa alla compensazione delle spese per quanto sopra esposto. Per le stesse ragioni, anche le spese di lite del presente grado di giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 15.02.2025
Il Giudice
Maria Luisa Buono
Firma digitale
4