Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/05/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6613/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 18 novembre 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Maurizio Parte_1 C.F._1
VEZZOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Stefania PAGANI, Controparte_1 C.F._2
come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da foglio di precisazione delle Parte_1 Controparte_1
conclusioni depositato telematicamente da entrambe le parti il 9 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario nel comune di Parte_1 Controparte_1
Bagnatica (BG) in data 9 dicembre 1995.
autosufficiente, e (16 maggio 2001) maggiorenne ma economicamente non Persona_2
autosufficiente.
Con ricorso depositato in data 18 novembre 2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale da domandando altresì l'assegnazione della Controparte_1
casa coniugale, un contributo mensile per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non Per_2
economicamente indipendente, pari ad € 700,00, oltre all'80% delle spese straordinarie, ed un contributo per il proprio mantenimento posto a carico del resistente pari ad € 400,00 mensili.
costituendosi in giudizio, aderiva alla richiesta di separazione, opponendosi alla Controparte_1
richiesta di assegno di mantenimento in favore della moglie e precisando le proprie conclusioni in parziale difformità rispetto alla coniuge.
In data 4 aprile 2025 parte ricorrente ha dato atto del raggiungimento di un accordo, depositando scrittura privata sottoscritta da entrambi i coniugi e chiedendo di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con foglio di precisazione congiunta delle conclusioni, depositato telematicamente dalle parti il 9 aprile 2025, i coniugi hanno chiesto al Tribunale di decidere in conformità all'accordo raggiunto.
Il Giudice relatore ha recepito in via provvisoria ed urgente le condizioni di cui all'accordo e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, riservandosi di riferire in camera di consiglio.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, visti i fatti allegati nei rispettivi atti e le dichiarazioni rese da entrambe le parti.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e i reciproci impegni assunti. Valutata la rispondenza delle condizioni pattuite dalle parti alle norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio nel comune di Bagnatica (BG) in data 9 dicembre 1995;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Bagnatica (Atto n. 15, Parte II, Serie A, Anno 1995);
3. recepisce l'accordo delle parti, come di seguito trascritto:
- autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
- la casa coniugale sita in Bagnatica (BG) alla Via dei Mille n.6, di proprietà esclusiva della signora verrà assegnata in godimento alla stessa con tutti gli arredi e mobili Parte_1
presenti che ne potrà disporre liberamente;
- il padre concorrerà al mantenimento di tramite il versamento di un assegno mensile Per_2 di importo pari ad € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat dal mese di aprile 2026, da corrispondere alla signora a mezzo bonifico bancario Parte_1
entro il giorno 20 di ogni mese;
- premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per il figlio, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
ciascun genitore concorrerà al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie
(ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
- i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito anche tutte le rispettive e residuali pretese ed istanze relative a tutti i rapporti dare/avere per ogni titolo e causa, fatto, atto, ragione dedotto e/o non dedotto e di null'altro avere reciprocamente a pretendere;
4. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 24 aprile 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Raffaella Cimminiello