Ordinanza cautelare 21 dicembre 2018
Sentenza 16 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 16/06/2023, n. 10348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10348 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2023
N. 10348/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10605/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10605 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Nikolaus Walter Maria Suck, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale XXI Aprile 11;
contro
Inail - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Damiani, Donatella Moraggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Palma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, intimato e non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) per quanto concerne il ricorso introduttivo:
del provvedimento di esclusione dal prosieguo e di mancata ammissione alla prova orale del “ Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di personale nel profilo professionale di costruttore ortopedico a banco e a macchina – Linea silicone” indetto dall’INAIL, conosciuto per effetto della pubblicazione informatica in data 11 giugno 2018 dell’Elenco candidati che hanno superato la prova tecnico-pratica e sono stati ammessi alla prova orale, in cui non figuravano i nominativi dei ricorrenti; delle modalità di svolgimento e delle prove tecnico-pratiche del suddetto concorso nonché dei relativi verbali preliminare e di correzione, conosciuti a seguito di accesso documentale agli atti in data 3 luglio 2018 (prot. INAIL -OMISSIS-); di ogni altro atto, antecedente o successivo, anche non conosciuto, ai precedenti collegato e connesso, ivi compresi, sempre occorrendo e per quanto di ragione, in via autonoma e derivata, gli atti del successivo svolgimento delle prove orali, della graduatoria di merito formata dalla Commissione e dell’eventuale chiamata in servizio dei candidati eventualmente risultati vincitori e relativi contratti;
b) per quanto concerne l’atto di motivi aggiunti:
del “Verbale prova pratica” del giorno 28 maggio 2018, non conosciuto in precedenza e prodotto dall’INAIL in sede di costituzione in giudizio, nonché del successivo svolgimento delle prove orali e dei relativi verbali allo stato non meglio conosciuti, nonché della “Graduatoria definitiva di merito” formata dalla Commissione e di cui alla determinazione DCRU n. 373/2018, pubblicata sul sito INAIL Sezione Avvisi il 12 settembre 2018, e della dichiarazione come vincitori del concorso dei sigg. -OMISSIS-; della suddetta determinazione DCRU 4 settembre 2018 prot. n. 373, pubblicata mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie IV Speciale, del 5 ottobre 2018; ove frattanto intervenuti, dell’eventuale chiamata in servizio dei candidati risultati vincitori e dei relativi contratti, di cui si chiede altresì la declaratoria di invalidità e comunque di inefficacia.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto previdenziale e di -OMISSIS-.
Visti tutti gli atti della causa.
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 maggio 2023 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con bando di concorso del 18 dicembre 2015 n. prot. 447, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – d’ora in poi, per brevità, INAIL – ha indetto apposito concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di personale nel profilo professionale di costruttore ortopedico a banco e a macchina — linea silicone , articolato in tre prove di esame, di cui una scritta, una a contenuto tecnico-pratico e una finale orale, riservata ai soli concorrenti che avessero riportato alle due prove precedenti un punteggio non inferiore a 21/30.
I ricorrenti - sig.ri -OMISSIS- – hanno preso parte alla summenzionata procedura superando la prova scritta - giusta elenco alfabetico pubblicato in data 4 aprile 2018 - e accedendo, quindi, alla prova teorico–pratica unitamente ad altri sei concorrenti.
L’incombente si è celebrato in data 28 maggio 2018, secondo le prescrizioni indicate nel verbale preliminare di prova pratica ove la commissione di concorso ha stabilito che: “ …la prova consisterà in due distinte lavorazioni specialistiche, da svolgersi in una durata massima complessiva di non oltre 120 minuti: 3) la prova sarà svolta dai candidati su materiali messi a disposizione dalla Commissione, garantendo a ciascuno le medesime condizioni di svolgimento della prova… al termine della prova, i manufatti saranno consegnati alla Commissione che provvederà a sigillarli per procedere alla loro votazione in forma anonima. A tal fine ciascun Candidato riceverà un box che conterrà i manufatti oggetto della prova, un foglio di dettagliate istruzioni e una busta all'interno della quale scriverà il suo nome, cognome e data di nascita. Ogni Candidato, terminate le prove, al momento della consegna dovrà pertanto: -Inserire il manufatto realizzato nell'apposito box -consegnare la busta piccola alla commissione che la sigillerà all'interno del box. La commissione provvederà, alla presenza del candidato, alla chiusura della busta piccola e del box contenitore ”.
Prima di dare inizio alla prova, quindi, la commissione si è premunita di rendere casuale l’attribuzione dei “box-contenitori”, assegnando il primo al concorrente individuato mediante sorteggio (nella specie, la ricorrente -OMISSIS-) e poi quelli successivi secondo l’elenco alfabetico pubblicato in data 4 aprile 2018; il medesimo ordine è stato quindi seguito per l’assegnazione ai concorrenti delle relative postazioni di lavoro, ripartite in quattro gruppi e distribuite in quattro locali diversi, organizzati in base al concreto contenuto delle prove assegnate a ciascuno in modo che in ogni ambiente venissero espletate prove pratiche – definite “commesse” – dal contenuto differente (fatta eccezione per il locale destinato ad ospitare numero dispari di candidati)
All’esito dell’incombente, sempre in data 28 maggio 2018 la commissione ha redatto il verbale di correzione della prova pratica nell’ambito del quale i ricorrenti si sono visti attribuire un punteggio inferiore al minimo di 21/30 previsto dal bando di concorso (-OMISSIS- 15/30; -OMISSIS-17/30; -OMISSIS- 14/30), circostanza che ne ha determinato la definitiva esclusione dal concorso.
Con il medesimo verbale, la commissione ha ammesso alla prova orale i concorrenti -OMISSIS-.
Siffatto risultato è quindi avversato dai ricorrenti mediante tre motivi di gravame, tutti volti alla riedizione del concorso.
Più precisamente,
- con il primo motivo i ricorrenti contestano le descritte modalità di espletamento della prova pratica per violazione dell’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, in quanto non idonee a garantire l’anonimato delle stesse; in particolare, secondo i ricorrenti, la scelta operata dalla commissione di ripartire i “box-contenitori” e la conseguente assegnazione delle postazioni di lavoro secondo un preciso metodo di progressione consecutiva tra la posizione alfabetica del candidato presente nell’elenco pubblicato in data 14 aprile 2023 e il numero progressivo attribuito a ciascun “box-contenitore”, avrebbe comunque reso possibile risalire all’identità di ciascuno già dalla visione del numero attribuito al singolo box e, addirittura, e già durante lo svolgimento delle prove;
- con il secondo motivo lamentano la violazione dell’art. 8 del medesimo d.P.R. n. 487del 9 maggio 1994, in ragione della mancata costituzione di un “comitato di vigilanza” con il compito di sovraintendere in maniera continuativa all’espletamento della prova unitamente ai membri della commissione;
- con il terzo motivo eccepiscono la mancata verbalizzazione della prova di concorso avendo rinvenuto in sede di accesso agli atti i menzionati verbale preliminare di prova pratica e verbale di correzione della prova pratica, ma non un documento recante il concreto espletamento dell’incombente “ a partire dalle operazioni di identificazione dei candidati, passando per la consegna dei box, l’assegnazione delle postazioni, l’inizio e il progressivo svolgersi delle operazioni, modalità di svolgimento dei controlli e della vigilanza, eventuali problemi o episodi particolari occorsi, etc., e fino al rispetto dei tempi e le consegne finali dei box al termine delle prove ”.
Si è costituito in giudizio l’istituto intimato depositando, tra l’altro, il verbale di prova pratica (di fatto superando il terzo motivo di gravame) nonché la sopravvenuta determina del 4 settembre 2018 n. 373 recante la definitiva aggiudicazione del concorso in favore dei controinteressati -OMISSIS-.
Sulla base di tali presupposti i ricorrenti – rinunciata l’istanza cautelare – hanno formulato motivi aggiunti, estesi anche alla graduatoria e atti conseguenti, corredata da nuova richiesta di sospensione degli atti impugnati.
Costituitosi il controinteressato -OMISSIS-, con ordinanza R.G. n. 7816 del 21 dicembre 2018 – non appellata - questo Tribunale ha denegato la richiesta tutela interinale rappresentando “che la principale doglianza proposta di violazione del principio dell’anonimato nello svolgimento della prova pratica non trova alcun appoggio nel verbale preliminare del 28 maggio 2018 con il quale la Commissione ha predeterminato, prima dello svolgimento della prova pratica, i criteri di svolgimento della stessa stabilendo che ad ogni candidato, selezionato secondo l’ordine casuale determinato dalla scelta dell’iniziale del cognome estratta a sorte, sarebbe stato assegnato un box contenente i manufatti oggetto della prova unitamente ad una busta dove inserire nome cognome e data di nascita; e che al termine della stessa il manufatto doveva essere inserito nel box che doveva essere consegnato alla Commissione, unitamente alla busta piccola che la medesima Commissione avrebbe provveduto a sigillare all’interno del box; e che tali operazioni (chiusura del box all’interno del quale doveva essere inserita la busta con le generalità del candidato già chiusa) dovevano avvenire dinanzi al candidato stesso ”.
In vista della celebrazione dell’udienza pubblica di discussione, in data 24 marzo 2023 l’INAIL ha depositato i provvedimenti di assunzione in servizio non solo degli originari aggiudicatari -OMISSIS- (determina del 14 marzo 2019 n. 92), ma anche degli altri concorrenti utilmente collocatisi nella graduatoria di merito (-OMISSIS-, determina 21 marzo 2019 n. 38; -OMISSIS-, determina del 12 febbraio 2020 n. 43).
A tal fine, nel rassegnare le proprie conclusioni, i ricorrenti hanno avanzato istanza di differimento della prevista pubblica udienza per l’esame dei summenzionati documenti ai fini della eventuale proposizione di motivi aggiunti.
All’udienza pubblica del 5 maggio 2023 la causa è stata introitata per la decisione.
Il ricorso e i suoi successivi motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti potendosi quindi non accordare – per esigenze di economia processuale – il differimento richiesto dai ricorrenti in quanto concernente atti sopravvenuti, la cui validità non verrà incisa, in ragione del contenuto reiettivo della presente pronuncia.
Sempre preliminarmente, il Collegio deve sancire l’ infondatezza - in punto di fatto - del terzo motivo di gravame, nemmeno riproposto in sede di motivi aggiunti, stante la comprovata esistenza di apposito verbale di prova pratica recante la puntuale indicazione delle operazioni svolte dalla commissione, e nell’ambito del quale viene pure testualmente dato atto dell’intervenuto sorteggio ad opera della “ candidata -OMISSIS- (del)la lettera L, per definire l’ordine di scelta, pure questa casuale, delle prove somministrate ai candidati ”.
Totalmente destituito di fondamento appare poi il secondo motivo del ricorso introduttivo (parimenti riproposto con i motivi aggiunti) fondato sul richiamo all’art. 9 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487 a norma del quale “ quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero da un impiegato dell'amministrazione di qualifica o categoria non inferiore all'ottava, e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di settima o sesta qualifica o categoria ”.
E ciò per la potente e semplice ragione che la prova di esame non si è svolta in più sedi ma, semplicemente, in locali differenti della medesima – il centro protesi Vigorso di Budrio (Bo) – con conseguente inapplicabilità della disposizione – a torto – richiamata.
Giungendo, quindi, al primo motivo la - pur suggestiva – ricostruzione dei ricorrenti, secondo i quali la concreta organizzazione della prova di pratica d’esame avrebbe violato il principio dell’anonimato sancito dall’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, non coglie nel segno.
Innanzitutto, come è dato evincere dalla semplice lettura della relativa rubrica ( adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte ), il principio dell’anonimato sancito dal richiamato articolo 14 è testualmente riferito alle sole prove scritte e non a quelle di natura pratica le quali, viceversa, sono assoggettate al generale obbligo di “ trasparenza amministrativa ” sancito dal precedente articolo 12, il quale si declina nell’obbligo per le commissioni concorsuali di stabilire “ alla prima riunione, … i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove ”.
Ciò è quanto nella specie successo con la redazione del verbale preliminare di prova pratica del 28 maggio 2018, con il quale la commissione di concorso si è appunto dotata – in sede di autovincolo – di specifiche disposizioni operative volte garantire l’esecuzione della prova in condizioni di parità di trattamento e di anonimato.
Fermo quanto precede, a parere del Collegio sono proprio le concrete modalità che hanno connotato la prova concorsuale a comprovare la legittimità delle operazioni concorsuali.
Ed invero, in considerazione
a. dell’esiguo numero di candidati;
b. della natura squisitamente pratica dell’incombente, tale da consentire alla commissione di prendere completa visione dei manufatti oggetto di esame già durante la loro concreta realizzazione;
il principio dell’anonimato perde completamente i connotati assoluti che permeano, invece, le prove scritte e che i ricorrenti pretendono di applicare anche nella specie.
In altri termini, quando sia garantita parità di condizioni di svolgimento della prova pratica, essa non può, per sua stessa natura, che svolgersi alla presenza dei commissari di esame, proprio al fine di verificarne la regolare esecuzione.
Alla luce di quanto precede, pertanto, gli accorgimenti predisposti dalla commissione di concorso sono esattamente e doverosamente orientate ad assicurare l’espletamento della prova da parte dei concorrenti in condizioni di parità di trattamento (predeterminazione del contenuto dei “box-contenitori” e loro completa anonimizzazione; utilizzo del sorteggio per la relativa assegnazione; ripartizione dei candidati in locali differenti avendo cura di alternare le prove assegnate ai concorrenti contemporaneamente presenti; predeterminazione di tempistiche e modalità di esecuzione delle prove uguali per tutte) e non anche un preteso “anonimato”, laddove l’indicazione dei nominativi dei candidati in buste sigillate poste all’interno dei medesimi contenitori assicura la provenienza del manufatto dal candidato e scongiura ogni ipotesi di sostituzione.
Una condizione di anonimato assoluta, come quella invocata – a torto – dai ricorrenti, appare concretamente impossibile nella specie, per la potente e semplice ragione che a tutti i componenti della commissione era comunque data la possibilità di prendere contatto diretto con i manufatti oggetto della prova in fase di realizzazione, durante l’esercizio dell’ordinaria attività di vigilanza sul corretto espletamento della prova di esame.
Alla luce di quanto precede, quindi, alla presente fattispecie è applicabile il noto precetto giurisprudenziale secondo cui “ solo se la prova pratica si sostanzia nella redazione di un elaborato scritto, la applicazione della regola dell’anonimato assume un carattere cogente; diversamente la pretesa di applicare questa regola non ha alcun senso ” (Cons. Stato, Sez. VI, 25 settembre 2007, n. 4925).
Da tanto discende la reiezione anche del primo motivo e, quindi, dell’intero gravame sussistendo giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Revoca l’ammissione al gratuito patrocinio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
Ida Tascone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.