Ordinanza cautelare 10 settembre 2020
Sentenza 26 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 26/03/2021, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/03/2021
N. 00392/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00725/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 725 del 2020, proposto da
ZI ZA, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Mercatovecchio 28;
contro
GE non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell’intimazione di pagamento di GE n. INL33-04483001-P del 21 aprile 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Azienda Agricola ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con cui l’GE le ha chiesto, in applicazione dell'articolo 8-quinquies, comma 5, della legge n. 33/2009, il pagamento dei debiti che risultano esigibili a titolo di imputazione di prelievo supplementare per le c.d. “quote latte” per la campagna 2005/2006, maggiorati degli interessi maturati.
Parte ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso:
1) Annullamento delle campagne lattiere compresa quella qui intimata-sentenza della Corte di Giustizia Europea dd. 27.06.2019 e Consiglio di Stato n. 7726/19 e 7734/19.
Con questo motivo, parte ricorrente deduce la non conformità della normativa italiana a quella europea con riferimento al meccanismo di compensazione per categorie prioritarie applicato dall’Italia e lamenta che il prelievo supplementare, in ogni caso, non sarebbe basato sull’accertamento della reale produzione italiana;
2) Illegittimità dell’atto per palese genericità e indeterminatezza nel calcolo della quota di interessi con peculiare riferimento ai dedotti e contestati “interessi moratori” – mancanza di congrua sufficiente motivazione circa il calcolo degli interessi addebitati.
Inoltre, illegittima sarebbe la richiesta di pagamento degli interessi perché nel provvedimento non sarebbe data indicazione delle modalità di conteggio degli stessi, sia sotto profilo del dies a quo della pretesa che dei tassi applicati, e perché sarebbe errato il calcolo della quota di interessi moratori;
3) Prescrizione del credito .
La ricorrente, oltre a sostenere di non aver mai superato la propria QRI, eccepisce, in via assorbente, di non aver mai ricevuto da GE alcuna comunicazione di imputazione di prelievo, per cui, essendo la richiesta di GE relativa alla campagna lattiera 2005/2006, il termine decennale di prescrizione sarebbe ampiamente spirato alla data in cui le è stato notificato il provvedimento impugnato.
GE non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n. 429 del 10 settembre 2020, questo Tar ha sospeso l’efficacia dell’atto impugnato, fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza del 10 marzo 2021, e ha disposto istruttoria a carico di GE, chiedendole “di depositare in giudizio, entro il 20 gennaio 2021, una dettagliata e documentata relazione con riferimento alla specifica vicenda per cui è causa, fornendo ogni specifico elemento utile al giudizio, tra cui la prova dell’avvenuta notifica della comunicazione di imputazione di prelievo”.
All’udienza del 10 marzo 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto, il ricorso è stato trattenuto in decisione ex art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020.
Il ricorso va accolto, in quanto fondato e di carattere assorbente è il terzo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente eccepisce l’intervenuta prescrizione della pretesa creditoria avanzata da parte di GE.
Ed invero:
- GE ha chiesto al ricorrente, con l’impugnata intimazione, il pagamento dei debiti relativi ai prelievi supplementari riferiti alla campagna lattiera 2005-2006;
- questo Tar ha chiesto ad GE, con la citata ordinanza n. 429 del 2020, di depositare “una dettagliata e documentata relazione con riferimento alla specifica vicenda per cui è causa, fornendo ogni specifico elemento utile al giudizio, tra cui la prova dell’avvenuta notifica della comunicazione di imputazione di prelievo”, ma GE, nonostante l’ampio lasso di tempo trascorso, non ha ottemperato alla richiesta istruttoria né si è costituita in giudizio;
- nessun altro atto interruttivo della prescrizione in relazione al prelievo supplementare in questione è stato, quindi, puntualmente allegato né comprovato da GE, che, sia pure compulsata dal collegio con l’ordinanza citata, ha mancato di assolvere all’onere di allegazione e di prova su di essa gravante. Il soggetto nei confronti del quale viene eccepita la prescrizione della pretesa ha, infatti, l’onere di allegare e comprovare la sussistenza dell’atto interruttivo, id est del compimento del contegno esigibile cui l’ordinamento attribuisce significato (con valutazione legale tipica) di cessazione dello stato di inerzia, la cui perduranza è poi sanzionata con l’estinzione del diritto: se è vero che l’esistenza di un valido atto interruttivo della prescrizione può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, è proprio in tale ottica che si comprende la portata dell’onere gravante in capo al creditore che intenda paralizzare l’eccezione di prescrizione, funzionale a consentire al giudicante di esercitare il proprio munus decisorio sulla base delle deduzioni di parte e delle evidenze documentali versate in atti (cfr. Tar Milano, sent. n. 2619 del 2019);
- dalla fine della campagna lattiera, per la quale GE ha imputato il prelievo supplementare in questione, all’atto di intimazione dell’aprile 2020, impugnato con il presente ricorso, è, quindi, da considerarsi ampiamente decorso il termine di prescrizione decennale applicabile alla pretesa creditoria vantata dall’Amministrazione.
In ogni caso, si rileva, inoltre, che il provvedimento è illegittimo anche per la violazione delle norme comunitarie riguardanti la compensazione nazionale, considerate le pronunce della Corte di Giustizia intervenute in materia (cfr. C. Giust. Sez. VII 27 giugno 2019 C-348/18 e C. Giust. Sez. II 11 settembre 2019 C-46/18) e la giurisprudenza che ne ha fatto applicazione (cfr., tra le altre, C.d.S., sez. III, 15 ottobre 2019, n. 6996; id., 11 novembre 2019, nn. 7701, 7702, 7704, 7718, 7726; sez. II, 8 gennaio 2020, n. 149, 14 gennaio 2020, n. 360, 28 gennaio 2020, n.699; sez. III, sent. 1324 del 2021; cfr. anche Tar Brescia, sent. n.401 del 2020).
Per quanto sopra, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.
Condanna GE al pagamento delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 1.500,00, oltre oneri di legge e restituzione del contributo unificato ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO