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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17710 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 71026/2021 R.G.T., vertente
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Parte_1 Parte_2
Madonia, per delega in atti;
ATTORI E
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Sabatino, per delega in atti;
CP_1
CONVENUTO
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Gli attori citavano in giudizio il convenuto deducevano che la loro madre aveva avuto una relazione con il padre del convenuto ( , deceduto nel 2004, cfr. Parte_3
certificato di morte, in atti) e che loro erano i suoi figli e chiedevano dichiararsi la paternità in capo a disponendo conseguentemente che gli attori Parte_3
assumessero il cognome . Pt_3 Il convenuto veniva inizialmente dichiarato contumace e poi si costituiva chiedendo quanto segue: “in via preliminare 1) dichiarare improcedibilità del presente giudizio per nullità dell'iscrizione a ruolo, a seguito del mancato deposito agli atti del processo della copia informatica dell'atto introduttivo con l'attestazione di conformità all'originale analogico da parte del difensore degli attori;
in subordine 2) rigettare la domanda, considerata l'incompatibilità dello status precedente poiché agli atti non risulta depositata copia autentica nè copia con attestazione di conformità all'originale analogico della sentenza n. 113/2006, unica prova possibile dell'accertamento dello stato giuridico degli attori di figli della sola e non anche del Sig. , del Controparte_2 Parte_4
quale i predetti attori portano ancora il cognome;
ovvero in ulteriore subordine, 3) dichiarare la nullità della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio con ogni conseguenza di legge e la rimessione in termini dell'attuale convenuto al fine di consentirgli il pieno esercizio del diritto di difesa, ovvero, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari, nel merito:
4. rigettare la domanda proposta dai Sigg.ri
[...]
e poiché infondata in fatto ed in diritto nonché Pt_1 Parte_5
assolutamente sprovvista di qualsiasi prova anche indiziaria.”.
Deve, innanzitutto, essere revocata la dichiarazione di contumacia del convenuto.
Deve, poi, rigettarsi l'eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto per violazione dell'art. 16bis del D.L. n. 179/2012, come convertito dalla L. n. 221/2012, peraltro poi abrogato dal D. Lgs. n. 149/2022, in quanto l'atto di citazione è stato depositato con modalità telematica secondo le norme vigenti.
Quanto alla regolarità della notifica dell'atto di citazione al convenuto, inizialmente dichiarato contumace, si osserva che non vi sono elementi che possano deporre per una irregolarità della medesima, essendo in atti la cartolina di ricevimento dell'atto con l'attestazione della c.d. “compiuta giacenza”.
Deve darsi atto, poi, che la sentenza con la quale è stato dichiarato che gli odierni attori non sono figli di , che li aveva riconosciuti (cfr. sent. del Parte_4
13.10./27.11.2006, in atti), è, in effetti, priva dell'attestazione di conformità da parte del difensore, ma in mancanza di un espresso disconoscimento da parte del convenuto, non si ritiene un atto inutilizzabile (cfr. Cass. ord. del 7.10.2024, n. 26200: “Inoltre, la Suprema Corte ha pure chiarito che, in tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti, invece, né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass., Sez. 5, n. 16557 del 20 giugno 2019). Tali principi hanno carattere generale e non vi è ragione di non estenderli ai casi nei quali il deposito delle scritture sia avvenuto telematicamente e abbia interessato dei documenti in origine analogici. A sostegno di questa conclusione depongono sia dati formali sia considerazioni di ordine logico.
Innanzitutto, è la stessa normativa menzionata dalla ricorrente che conduce a simili conclusioni. Infatti,
l'art. 22, ai commi 3 e 4, d.lgs. n. 82 del 2005, prescrive, nel testo ratione temporis rilevante, che: “3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5”. Si tratta di prescrizioni che sono ricollegabili chiaramente al disposto dell'art. 2712 c.c., il quale stabilisce che: “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. L'attestazione di conformità è richiesta, peraltro, non per ogni deposito documentale, ma solo con riguardo agli atti processuali di parte (o per quelli del giudice), come chiarito dall'art. 16 decies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 221 del 2012, nel testo applicabile nella specie, intitolato “Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti”…). Detta attestazione di conformità, in ogni caso, veniva, poi, prodotta.
Deve, a questo punto, osservarsi che risulta depositata l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza del 27.11.2006 emessa da questo Tribunale e sopra citata, con la quale era stato dichiarato che gli odierni attori non erano figli di . Parte_4
Premesso che la sentenza citata era stata già depositata unitamente all'atto di citazione da parte degli attori, osserva questo Collegio che l'acquisizione del relativo passaggio in giudicato veniva richiesta sulla base del disposto di cui all'art. 253 c.c., che prevede che
“In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con la stato di figlio in cui la persona si trova”, dovendosi accertare, anche, che la sentenza fosse passata in giudicato (cfr. tra le tante Cass., sent. del 25.7.2013, n. 15990; quanto alla rilevabilità d'ufficio, cfr. Cass. sent. del 21.12.2011, n. 27906, che richiama Cass., SS.UU., sent. del 25.5.2001, n. 226: “Poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa,
l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 cod. civ., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi - nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile - per l'intera comunità. Più in particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito. Da ciò consegue che, in mancanza di pronuncia o nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia affermato la tardività dell'allegazione - e la relativa pronuncia sia stata impugnata - il giudice di legittimità accerta l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice del merito.”; cfr. anche Cass., sent. del 6.6.2011, n. 12159, : “L'esistenza di un giudicato, anche esterno, non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile in ogni stato e grado anche d'ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo. (Principio affermato ai sensi dell'art.360-bis, primo comma, cod. proc. civ.).).
Nel merito, si ritiene che le prove chieste da parte attrice siano superflue, alla luce di quanto segue, e che quelle della parte convenuta siano inammissibili, in quanto tardive (il
Cosco si costituiva oltre la scadenza dei concessi termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.).
Ebbene, il resistente si rifiutava di sottoporsi all'esame del DNA, successivamente alla nomina di un C.T.U. al fine di verificare la compatibilità genetica tra le parti, alla convocazione vana del convenuto ed alla comunicazione del suo difensore circa il detto rifiuto, come emerge dalla nota del C.T.U. del 2.4.2024.
Osserva questo Collegio che, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte
(Cass. civ. 6025/15, 27237/08, 5116/03), al rifiuto ingiustificato a sottoporsi all'esame del DNA consegue la valutazione ex art. 116, II comma, c.p.c., anche di così elevato valore indiziario da poter da solo dimostrare la fondatezza della domanda, “…anche in assenza di prova di un qualsiasi rapporto sessuale tra le parti, atteso che proprio la mancanza di prove oggettive assolutamente certe (e ben difficilmente acquisibili) circa la reale natura dei rapporti tra le parti giustifica il ricorso alla prova ematologica, il cui esito consente non solo di escludere in modo assoluto la contestata paternità, ma anche di confermarla con un grado di probabilità che, alla stregua delle attuali conoscenze scientifiche, supera normalmente il 99 per cento (Cass. 9 giugno 1995 n. 6550, 22 ottobre
1997 n. 10377)”(Cass civ. 5116/03; cfr. anche sul punto Cass. sent. del 21.5.2014, n.
11223).
Più recentemente, la Suprema Corte ha anche affermato che “È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per violazione degli artt. 13, 15, 24, 30 e 32 Cost. - del combinato disposto degli artt. 269 c.c. e 116 e 118 c.p.c., ove interpretato nel senso della possibilità di dedurre argomenti di prova dal rifiuto del preteso padre di sottoporsi a prelievi ematici al fine dell'espletamento dell'esame del DNA. Invero, dall'art. 269 c.c. non deriva una restrizione della libertà personale, avendo il soggetto piena facoltà di determinazione in merito all'assoggettamento o meno ai prelievi, mentre il trarre argomenti di prova dai comportamenti della parte costituisce applicazione del principio della libera valutazione della prova da parte del giudice, senza che ne resti pregiudicato il diritto di difesa, e, inoltre, il rifiuto aprioristico della parte di sottoporsi ai prelievi non può ritenersi giustificato nemmeno con esigenze di tutela della riservatezza, tenuto conto sia del fatto che l'uso dei dati nell'ambito del giudizio non può che essere rivolto a fini di giustizia, sia del fatto che il sanitario chiamato dal giudice a compiere l'accertamento è tenuto tanto al segreto professionale che al rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675.” (Cass. sent. del 5.6.2018, n. 14458)
Può, pertanto, dichiararsi che gli attori sono figli biologici di , dovendosi, Parte_3
poi, mandare all'Ufficiale di Stato Civile per quanto di competenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara che e sono figli biologici di;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
manda all'Ufficiale di Stato Civile per quanto di competenza;
condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori che si liquidano Pt_3
in euro 2.570,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 30.10.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 71026/2021 R.G.T., vertente
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Parte_1 Parte_2
Madonia, per delega in atti;
ATTORI E
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Sabatino, per delega in atti;
CP_1
CONVENUTO
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Gli attori citavano in giudizio il convenuto deducevano che la loro madre aveva avuto una relazione con il padre del convenuto ( , deceduto nel 2004, cfr. Parte_3
certificato di morte, in atti) e che loro erano i suoi figli e chiedevano dichiararsi la paternità in capo a disponendo conseguentemente che gli attori Parte_3
assumessero il cognome . Pt_3 Il convenuto veniva inizialmente dichiarato contumace e poi si costituiva chiedendo quanto segue: “in via preliminare 1) dichiarare improcedibilità del presente giudizio per nullità dell'iscrizione a ruolo, a seguito del mancato deposito agli atti del processo della copia informatica dell'atto introduttivo con l'attestazione di conformità all'originale analogico da parte del difensore degli attori;
in subordine 2) rigettare la domanda, considerata l'incompatibilità dello status precedente poiché agli atti non risulta depositata copia autentica nè copia con attestazione di conformità all'originale analogico della sentenza n. 113/2006, unica prova possibile dell'accertamento dello stato giuridico degli attori di figli della sola e non anche del Sig. , del Controparte_2 Parte_4
quale i predetti attori portano ancora il cognome;
ovvero in ulteriore subordine, 3) dichiarare la nullità della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio con ogni conseguenza di legge e la rimessione in termini dell'attuale convenuto al fine di consentirgli il pieno esercizio del diritto di difesa, ovvero, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari, nel merito:
4. rigettare la domanda proposta dai Sigg.ri
[...]
e poiché infondata in fatto ed in diritto nonché Pt_1 Parte_5
assolutamente sprovvista di qualsiasi prova anche indiziaria.”.
Deve, innanzitutto, essere revocata la dichiarazione di contumacia del convenuto.
Deve, poi, rigettarsi l'eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto per violazione dell'art. 16bis del D.L. n. 179/2012, come convertito dalla L. n. 221/2012, peraltro poi abrogato dal D. Lgs. n. 149/2022, in quanto l'atto di citazione è stato depositato con modalità telematica secondo le norme vigenti.
Quanto alla regolarità della notifica dell'atto di citazione al convenuto, inizialmente dichiarato contumace, si osserva che non vi sono elementi che possano deporre per una irregolarità della medesima, essendo in atti la cartolina di ricevimento dell'atto con l'attestazione della c.d. “compiuta giacenza”.
Deve darsi atto, poi, che la sentenza con la quale è stato dichiarato che gli odierni attori non sono figli di , che li aveva riconosciuti (cfr. sent. del Parte_4
13.10./27.11.2006, in atti), è, in effetti, priva dell'attestazione di conformità da parte del difensore, ma in mancanza di un espresso disconoscimento da parte del convenuto, non si ritiene un atto inutilizzabile (cfr. Cass. ord. del 7.10.2024, n. 26200: “Inoltre, la Suprema Corte ha pure chiarito che, in tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti, invece, né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass., Sez. 5, n. 16557 del 20 giugno 2019). Tali principi hanno carattere generale e non vi è ragione di non estenderli ai casi nei quali il deposito delle scritture sia avvenuto telematicamente e abbia interessato dei documenti in origine analogici. A sostegno di questa conclusione depongono sia dati formali sia considerazioni di ordine logico.
Innanzitutto, è la stessa normativa menzionata dalla ricorrente che conduce a simili conclusioni. Infatti,
l'art. 22, ai commi 3 e 4, d.lgs. n. 82 del 2005, prescrive, nel testo ratione temporis rilevante, che: “3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5”. Si tratta di prescrizioni che sono ricollegabili chiaramente al disposto dell'art. 2712 c.c., il quale stabilisce che: “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. L'attestazione di conformità è richiesta, peraltro, non per ogni deposito documentale, ma solo con riguardo agli atti processuali di parte (o per quelli del giudice), come chiarito dall'art. 16 decies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 221 del 2012, nel testo applicabile nella specie, intitolato “Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti”…). Detta attestazione di conformità, in ogni caso, veniva, poi, prodotta.
Deve, a questo punto, osservarsi che risulta depositata l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza del 27.11.2006 emessa da questo Tribunale e sopra citata, con la quale era stato dichiarato che gli odierni attori non erano figli di . Parte_4
Premesso che la sentenza citata era stata già depositata unitamente all'atto di citazione da parte degli attori, osserva questo Collegio che l'acquisizione del relativo passaggio in giudicato veniva richiesta sulla base del disposto di cui all'art. 253 c.c., che prevede che
“In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con la stato di figlio in cui la persona si trova”, dovendosi accertare, anche, che la sentenza fosse passata in giudicato (cfr. tra le tante Cass., sent. del 25.7.2013, n. 15990; quanto alla rilevabilità d'ufficio, cfr. Cass. sent. del 21.12.2011, n. 27906, che richiama Cass., SS.UU., sent. del 25.5.2001, n. 226: “Poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa,
l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 cod. civ., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi - nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile - per l'intera comunità. Più in particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito. Da ciò consegue che, in mancanza di pronuncia o nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia affermato la tardività dell'allegazione - e la relativa pronuncia sia stata impugnata - il giudice di legittimità accerta l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice del merito.”; cfr. anche Cass., sent. del 6.6.2011, n. 12159, : “L'esistenza di un giudicato, anche esterno, non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile in ogni stato e grado anche d'ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo. (Principio affermato ai sensi dell'art.360-bis, primo comma, cod. proc. civ.).).
Nel merito, si ritiene che le prove chieste da parte attrice siano superflue, alla luce di quanto segue, e che quelle della parte convenuta siano inammissibili, in quanto tardive (il
Cosco si costituiva oltre la scadenza dei concessi termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.).
Ebbene, il resistente si rifiutava di sottoporsi all'esame del DNA, successivamente alla nomina di un C.T.U. al fine di verificare la compatibilità genetica tra le parti, alla convocazione vana del convenuto ed alla comunicazione del suo difensore circa il detto rifiuto, come emerge dalla nota del C.T.U. del 2.4.2024.
Osserva questo Collegio che, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte
(Cass. civ. 6025/15, 27237/08, 5116/03), al rifiuto ingiustificato a sottoporsi all'esame del DNA consegue la valutazione ex art. 116, II comma, c.p.c., anche di così elevato valore indiziario da poter da solo dimostrare la fondatezza della domanda, “…anche in assenza di prova di un qualsiasi rapporto sessuale tra le parti, atteso che proprio la mancanza di prove oggettive assolutamente certe (e ben difficilmente acquisibili) circa la reale natura dei rapporti tra le parti giustifica il ricorso alla prova ematologica, il cui esito consente non solo di escludere in modo assoluto la contestata paternità, ma anche di confermarla con un grado di probabilità che, alla stregua delle attuali conoscenze scientifiche, supera normalmente il 99 per cento (Cass. 9 giugno 1995 n. 6550, 22 ottobre
1997 n. 10377)”(Cass civ. 5116/03; cfr. anche sul punto Cass. sent. del 21.5.2014, n.
11223).
Più recentemente, la Suprema Corte ha anche affermato che “È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per violazione degli artt. 13, 15, 24, 30 e 32 Cost. - del combinato disposto degli artt. 269 c.c. e 116 e 118 c.p.c., ove interpretato nel senso della possibilità di dedurre argomenti di prova dal rifiuto del preteso padre di sottoporsi a prelievi ematici al fine dell'espletamento dell'esame del DNA. Invero, dall'art. 269 c.c. non deriva una restrizione della libertà personale, avendo il soggetto piena facoltà di determinazione in merito all'assoggettamento o meno ai prelievi, mentre il trarre argomenti di prova dai comportamenti della parte costituisce applicazione del principio della libera valutazione della prova da parte del giudice, senza che ne resti pregiudicato il diritto di difesa, e, inoltre, il rifiuto aprioristico della parte di sottoporsi ai prelievi non può ritenersi giustificato nemmeno con esigenze di tutela della riservatezza, tenuto conto sia del fatto che l'uso dei dati nell'ambito del giudizio non può che essere rivolto a fini di giustizia, sia del fatto che il sanitario chiamato dal giudice a compiere l'accertamento è tenuto tanto al segreto professionale che al rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675.” (Cass. sent. del 5.6.2018, n. 14458)
Può, pertanto, dichiararsi che gli attori sono figli biologici di , dovendosi, Parte_3
poi, mandare all'Ufficiale di Stato Civile per quanto di competenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Collegio, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara che e sono figli biologici di;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
manda all'Ufficiale di Stato Civile per quanto di competenza;
condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori che si liquidano Pt_3
in euro 2.570,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 30.10.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi